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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 04/11/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.368/2025
Oggi 04/11/2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Giulia Bonetto in sostituzione;
per la parte resistente i dott. Perrella e;
CP_1
Viene esperito tentativo di conciliazione che dà esito negativo.
L'avv. Bonetto si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Precisa la domanda come di seguito: con riferimento all'annualità 2016/2017 la docente ha fruito di nr. 3 giorni di ferie e dunque ha diritto alla monetizzazione di nr.
17,83 giorni;
con riferimento all'annualità 2017/2018 la docente ha fruito di nr. 3 giorni di ferie e dunque ha diritto alla monetizzazione di nr. 10,75 giorni;
con riferimento all'annualità 2022/2023 la docente ha fruito di nr. 2 giorni di ferie e dunque ha diritto alla monetizzazione di nr. 17,25 giorni;
per le altre annualità la domanda rimane invariata.
La d.ssa Perrella discute oralmente la causa e chiede il rigetto del ricorso.
Il Giudice entra in camera di consiglio
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 368/2025 R.L. promossa da
( ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti TE Liso e BI Sernia;
-ricorrente- contro
( ), Controparte_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso dal dott. Marco Serraino e dalla d.ssa Tilde Perrella;
resistente
OGGETTO: altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'indennità per ferie non fruite per le annualità
2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2022/2023, per effetto della corretta interpretazione della normativa interna (art. 1, comma 55 della legge
n. 228/2012) alla luce della Giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle plurime sentenze della Corte di Cassazione (n. 16715 del 17.06.2024; n.
15415 del 03.06.2024; n. 14268 del 05.05.2022). Per l'effetto, condannare il
al pagamento in favore della ricorrente Controparte_3
2 della somma totale di € 3.854,20, oltre interessi come per legge dalla domanda, o della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, in base all'interpretazione della normativa e delle giurisprudenze suindicateCon vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Per la parte resistente: “Dichiarare inammissibili e/o respingere siccome infondate le domande rassegnate nel ricorso e, per l'effetto, dichiarare che
l'amministrazione convenuta nulla deve nei confronti della ricorrente per la causale azionata, quand'anche per elisione dell'asserito danno derivante dal mancato esperimento dell'ordinaria diligenza da parte della creditrice. Con vittoria di spese e competenze. In subordine, ridurre al giusto e al dovuto la pretesa avversaria, comunque considerando e l'intervenuta prescrizione per le pretese anteriori i cinque anni dalla data di presentazione del ricorso così come la diminuzione derivante, almeno, dal concorso di colpa della creditrice medesima”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente depositato, la ricorrente, così come indicata in epigrafe adiva il Giudice del Lavoro di Trieste, esponeva di aver prestato servizio in qualità di docente al servizio del Controparte_3
, stipulando contratti di lavoro a tempo determinato fino al
[...]
termine delle attività didattiche per le annualità 2016/2017; 2017/2018; n. 2
(due) contratti a tempo determinato aventi scadenza contrattuale al 30/06 per l'annualità 2018/2019 rispettivamente di n. 5 ore settimanali e n. 6 ore settimanali;
n. 2 (due) contratti a tempo determinato aventi scadenza contrattuale al 30/06 per l'annualità 2019/2020 rispettivamente di n. 12,5 ore settimanali e n. 6 ore settimanali;
un contratto a tempo determinato avente scadenza contrattuale al 30/06 per l'annualità 2022/2023.
3 2. Rilevava che pur avendo maturato giorni di ferie sulla base dei giorni di servizio effettivamente prestati nel corso di ogni anno scolastico, non aveva usufruito di alcun giorno di ferie volontario a sua domanda, in quanto era stata illegittimamente collocata in ferie d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni. Ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale italiano ed unionale applicabile alla fattispecie rilevava come i docenti non di ruolo e dunque supplenti brevi o assunti fino al termine delle attività didattiche non potevano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012. Rilevava come la Corte di
Cassazione con la sentenza n. 6870 del 17.06.2024 avesse enunciato una serie di principi, ed in particolare che i docenti precari non sono obbligati a fruire delle ferie durante l'anno scolastico, che a differenza dei docenti a tempo indeterminato, i quali possono essere obbligati a fruire delle ferie d'ufficio, i docenti precari hanno la facoltà di decidere liberamente se e quando godere delle proprie ferie, con la conseguenza che le ferie non godute dai docenti precari possono essere monetizzate alla cessazione del contratto, che il datore di lavoro, e quindi il dirigente scolastico, è tenuto a informare i docenti precari del loro diritto alle ferie e della possibilità di perderle se non fruite.
Qualora il datore di lavoro non adempia all'obbligo di informazione, i docenti precari hanno diritto all'indennità sostitutiva anche per le ferie non richieste.
Quantificava dunque la pretesa indicando il numero di giorni di ferie monetizzabili ed evidenziava la necessità di applicare alla fattispecie la prescrizione decennale attesa la natura risarcitoria della pretesa.
3. Con memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositata si costituiva in giudizio il convenuto contestando la fondatezza della CP_3
4 ricostruzione proposta da parte attorea ed affermando che in base al quadro normativo vigente tutti i docenti dovevano fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, senza distinzione in ordine alla tipologia di contratto di assunzione. Fermo restando che a tutti i docenti era applicabile la medesima disciplina, era stata prevista una deroga al divieto generale di monetizzazione delle ferie proprio in funzione di garantirne il diritto ai titolari di contratti al 30/6, ed era stata fatta salva la possibilità di fruire di un numero ridotto di giorni di ferie durante le lezioni (massimo 6) per tutti i docenti e a determinate condizioni. Affermato il principio per il quale alla fattispecie andava applicato il regime di prescrizione quinquennale in quanto al trattamento sostitutivo delle ferie non godute e non lavorate non può attribuirsi natura indennitaria, rilevava che ad ogni modo era applicabile l'art. 1227 c.c. dovendosi ravvisare un concorso di colpa del dipendente per la mancata richiesta di fruizione delle ferie, e che comunque nei periodi nei quali la scuola era rimasta chiusa per la sospensione delle lezioni come per le festività di Natale e di Pasqua, il riposo aveva potuto essere non solo goduto ma anche previamente programmato, essendo risaputo che in tale periodo alcuna prestazione viene richiesta al docente, nemmeno quella di essere a disposizione. Contestava ad ogni modo il conteggio dei giorni di ferie proposto da parte ricorrente rilevando che il diritto al godimento delle festività soppresse era condizionato ad esplicita richiesta da parte del dipendente e si deve intendere dunque rinunciato ove richiesta non vi sia stata. Evidenziava come risultasse non contestato che parte ricorrente non fosse stata né invitata a fruire delle ferie, né informata delle conseguenze della mancata fruizione, e considerati i giorni di ferie goduti dalla ricorrente così come indicati in memoria e quelli di sospensione dell'attività didattica, presentava conteggi alternativi.
5 4. La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti agli atti introduttivi e decisa all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso è solo parzialmente fondato e parzialmente deve essere accolto.
6. Giova, ai fini di una migliore esposizione del percorso motivazionale, riepilogare il quadro normativo giurisprudenziale applicabile alla fattispecie.
7. La norma cui fare riferimento considerate le annualità oggetto di causa è dettata dall'art. 1 c. 54 L. nr. 228/2012, il quale prevede che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Tale norma è entrata in vigore l'1.1.2013 ma, come chiarito dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 14268/2022, è applicabile soltanto a partire dall'anno scolastico 2013/2014. Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5 comma 8 del D.L. n. 95/2012, il quale a sua volta prevedeva il divieto di monetizzazione delle ferie non godute, precisando che: tale divieto non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Da ultimo, il comma 56 ha disposto che: la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
6 8. A livello di contrattazione collettiva, l'art. 13 del CCNL 2006/2009, prevedeva al comma 9 che “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”. Per i docenti a termine, vi era una previsione specifica, in quanto l'articolo 19 comma 2 stabiliva che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
9. Si deve poi tenere conto, ai fini del decidere, dell'evoluzione della giurisprudenza unionale in materia. La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 06.11.2018 (rispettivamente in cause riunite C-569/16 e C-
570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria
7 per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto, ed a questo fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e, nel contempo, informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
10. In materia deve poi registrarsi l'intervento della recente sentenza della
Suprema Corte di Cassazione nr. 6870 del 17.06.2024, nella quale si è stabilito il seguente principio di diritto: “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e in particolare l'art. 5, comma 8, del D.L. n.
95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande Sezione (con sentenze del 6.11.2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16) non consente la perdita automatica
8 del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizioni di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”. Specifica la
Corte di Cassazione che: “deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012”, e ciò in quanto “ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il
30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art.
74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro….l'opposta interpretazione…non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato…, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico”.
9 11. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, si ricaverebbero, da tali pronunce giurisprudenziali e dall'applicazione del quadro normativo sopra riportato una serie di principi:
-i docenti precari non sono obbligati a fruire delle ferie durante l'anno scolastico e a differenza dei docenti a tempo indeterminato, i quali possono essere obbligati a fruire delle ferie d'ufficio, ed hanno la facoltà di decidere liberamente se e quando godere delle proprie ferie, con la conseguenza che le ferie non godute dai docenti precari possono essere monetizzate alla cessazione del contratto;
-il datore di lavoro, e quindi il dirigente scolastico, è tenuto a informare i docenti precari del loro diritto alle ferie e della possibilità di perderle se non fruite: più precisamente, la scuola ha l'obbligo di comunicare ai docenti precari le modalità e i tempi per la fruizione delle ferie, nonché le conseguenze del mancato godimento delle stesse;
-se il datore di lavoro non adempie all'obbligo di informazione, i docenti precari hanno diritto all'indennità sostitutiva anche per le ferie non richieste.
In caso di mancata comunicazione da parte della scuola, i docenti precari hanno diritto a ricevere il compenso economico per tutte le ferie maturate e non godute, indipendentemente dal fatto che le abbiano o meno richieste.
-con riferimento ai periodi di sospensione delle lezioni, il docente rimane sempre e comunque a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività funzionali all'insegnamento e non può essere posto automaticamente e d'ufficio in ferie dal Dirigente Scolastico.
12. Lo scrivente dissente in parte da tale impostazione e ritiene che la definizione del giudizio non possa prescindere da una corretta interpretazione dell'art. 1 c.
54 L. nr. 228/2012, ed in particolare dalla corretta interpretazione dell'espressione, contenuta nella norma “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”.
10 13. La stessa Corte di Cassazione (Cass. nr. 14268/2022, n. 13440/2024,
13447/2024 e 15415/2024), occupandosi di individuare il regime applicabile ai docenti a termine per l'a.s. 2012/2013, si è soffermata, sul regime di cui all'art. 19 CCNL e sulla sua differenza con quello dettato dall'art. 13 CCNL per il personale di ruolo e, dall'altro, sul rapporto tra detta disciplina contrattuale e quella normativa successiva dettata dal più volte menzionato art. 1 comma 54, rilevando che quest'ultimo ha introdotto “una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'articolo 13, comma nove,
CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine”, e sottolineando la previsione di cui al comma 56 all'art. 1, secondo il quale “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”. Discende da un tanto che la disciplina applicabile agli anni scolastici dedotti in giudizio, che sono successivi al 2012/2013, è dunque costituita unicamente dall'art. 1 comma 54.
Ne deriva che essendo il regime previsto dall'art. 19 radicalmente diverso da quello di cui all'art. 1 comma 54, quanto affermato dalla Corte di Cassazione in merito alla previsione contrattuale non è applicabile nel caso di specie.
11 14. Tanto premesso, ritiene lo scrivente che la destinazione dei giorni di sospensione delle lezioni a ferie per il personale docente, emerge dal tenore letterale della norma poco sopra menzionata, così come correttamente evidenziato dal Tribunale di Torino nella sentenza nr. 1287/2025, le cui motivazioni, condivise dallo scrivente, vengono espressamente richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.. In sostanza, il riferimento dell'art. 1 comma
54, ai “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali” rende opportuno chiarire il contenuto specifico di detta espressione, anche in relazione ad altre utilizzate dalla normativa precedente.
15. Nell'esercizio delle funzioni amministrative relative alla determinazione del calendario scolastico attribuite alla Regione dall'art. 138 comma 1 lett. d) del d.lvo n. 112 /1998, ogni anno le Giunte Regionali emanano apposita delibera in cui individuano la data di inizio e di termine delle lezioni nonché i periodi di sospensione delle stesse, che sono collocati principalmente in concomitanza delle festività nazionali obbligatorie definite dal . CP_3
L'art. 74 citato, per quanto qui interessa, stabilisce “1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1 settembre e termina il 31 agosto.
2. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità.
3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni”. Sulla scorta di tali previsioni, dunque, è possibile distinguere vari periodi rilevanti nella vita lavorativa del docente: l'”anno scolastico”, che va dall'1 settembre al 31 agosto;
il periodo in cui si svolgono le “attività didattiche”, che va dall'1 settembre al 30 giugno;
il periodo di sospensione delle attività didattiche, che va dall'1 luglio (salvo il protrarsi degli esami di maturità) al 31 agosto;
il periodo delle “lezioni”, che va dalla data di inizio a quella del termine delle
12 stesse scelte annualmente dalla Giunta Regionale (di solito, rispettivamente, tra il 10 e il 15 settembre e tra il 10 e il 15 giugno); i giorni di “sospensione delle lezioni” stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale, solitamente a raccordare tra loro le festività di Natale, Capodanno ed Epifania, nei giorni di carnevale, nei giorni intorno a Pasqua e in prossimità di altre festività, per creare eventuali “ponti” con le domeniche o altre festività. È soltanto a questi ultimi giorni che fa inequivoco riferimento l'art. 1 comma 54 laddove, nel disciplinare la fruizione delle ferie per tutto il personale docente, di ruolo e a termine, stabilisce che esso fruisce delle ferie “nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
16. Afferma quindi condivisibilmente il Tribunale di Torino nella su menzionata sentenza che: “La destinazione dei giorni di sospensione delle lezioni a ferie per il personale docente emerge in modo piano dal tenore letterale della norma in questione e trova conferma nel raffronto con la disciplina precedente. La scelta dell'indicativo presente “fruisce”, tempo e modo tipicamente utilizzati a livello normativo per descrivere una situazione già compiutamente definita dal legislatore che, in assenza di ulteriori locuzioni verbali in tal senso, non lascia margini di scelta a chi deve darvi attuazione - esprime già di per sé il chiaro intento del legislatore del 2012 di dare un'indicazione inequivoca in ordine al fatto che, nei giorni di sospensione delle lezioni, la regola è il godimento delle ferie. L'interpretazione è rafforzata anche dal raffronto con la disciplina dettata dal CCNL 2006/2009 che, come si è visto al punto 16, è stata applicabile solo fino all'a.s.
2012/2013 e dall'assunto per il quale l'art. 1 comma 54 ha innovato rispetto al precedente regime contrattuale, scartando il regime diversificato previsto dall'art. 19, il quale rimetteva espressamente ai docenti a termine la scelta se fruire o meno di ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, ed adottando per
13 tutti i docenti, di ruolo e a termine, un regime unico, simile a quello che l'art.
13 del CCNL riservava ai soli docenti di ruolo in cui, come risulta dall'inequivoca espressione”.
17. Il raffronto della disciplina di cui all'art. 1 comma 54 con quella prevista dall'art. 13 CCNL consente di cogliere anche la differenza tra di esse e chiarire un aspetto essenziale per la decisione della causa, quello relativo alla rilevanza o meno della mancanza, negli a.s. dedotti in giudizio, di richieste di fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni. Il comma 54, laddove stabilisce che il docente “fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, non subordina la fruizione ad una domanda, né comunque la menziona in qualche modo e questo è già un argomento significativo per escludere che, per fruire delle ferie nel periodo in questione, sia necessaria una domanda. La scelta è del tutto coerente con il fatto che i giorni di sospensione delle lezioni sono già stati destinati a ferie per il personale docente dallo stesso legislatore, il che rende del tutto superflua in relazione ad essi l'attivazione del tradizionale meccanismo della presentazione della domanda di ferie e della sua accettazione, che servono invece quando la collocazione di esse sia rimessa all'accordo delle parti del rapporto di lavoro. In un tale contesto, in effetti, la presentazione della domanda non ha alcuna utilità e diventa un mero adempimento formale, ripetitivo di ciò che già la norma prevede, come tale del tutto inutile ed anzi fonte di sterile impegno di tempo per docenti e dirigenti. Ben diversa era la situazione nel vigore dell'art. 13 CCNL, il quale stabiliva che “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche”. Tale periodo va dall'1 luglio al 31 agosto e dunque, pur mettendo in conto che per alcuni docenti il protrarsi degli esami di maturità lo possa ridurre, si tratta comunque di un arco temporale ampiamente superiore ai giorni annuali di ferie. In questo caso
14 è evidente che la collocazione al suo interno dei giorni di ferie deve essere rimessa alla scelta del docente, da esercitarsi necessariamente tramite apposita richiesta al dirigente scolastico, ed infatti, per imporne la fruizione in detto arco temporale, l'art. 13 usava l'espressione “devono essere fruite”. L'art. 1 comma 54 ha invece potuto utilizzare la diversa espressione “fruisce” perché destina alle ferie un numero di giorni che, come si evince anche dal conteggio del , si aggira mediamente tra 18 e 21 e, dunque, è comunque CP_3
inferiore a quelli annualmente spettanti per ferie.
18. La conclusione che si può e deve trarre dalle considerazioni che precedono è la seguente: il regime delle ferie applicabile ratione temporis al caso di specie contiene la specifica destinazione a ferie dei giorni di sospensione delle lezioni individuati dal calendario scolastico regionale tra il primo e l'ultimo giorno delle lezioni e ciò è di per sé sufficiente ad esonerare i docenti dall'obbligo di svolgere la prestazione lavorativa ed autorizza i dirigenti a considerarli in ferie senza necessità che venga presentata apposita richiesta.
Rafforzano l'assunto che precede una serie di considerazioni relative alla situazione degli altri periodi dell'anno scolastico e in particolare, per quanto interessa i docenti con contratto sino al 30 giugno come parte ricorrente, dei giorni non dedicati alle lezioni compresi nel periodo dall'1 settembre al 30 giugno destinato dall'art. 74 d.lvo n. 297/1994 (citato al punto 25) alle
“attività didattiche” e cioè i giorni dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno. A fronte della specifica delimitazione del regime normativo appena ricostruito ai soli giorni di sospensione delle lezioni individuati dai calendari scolastici tra il primo giorno di lezione (solitamente collocato intorno al 10 settembre) e l'ultimo giorno di lezione (solitamente collocato intorno al 10 giugno), non possono esservi dubbi sul fatto che i giorni dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno non sono dedicati alle ferie. Come
15 ha sottolineato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 28587/2024 relativa al periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, d'altronde, ritenere i docenti automaticamente in ferie anche in detto periodo non terrebbe “in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico”.
19. Va poi ricordato che l'attività del docente non si esaurisce nelle lezioni, in quanto comprende anche tutte le attività “funzionali all'insegnamento”, individuali e collegiali, che le precedono e le seguono e che sono dettagliatamente individuate dall'art. 29 del CCNL 2006/2009 e che l'art. 74 destina allo svolgimento di tali attività l'intero periodo dall'1 settembre al 30 giugno. Nei periodi delle lezioni, tali attività vengono poste in essere nella parte dell'orario di lavoro lasciata libera dalle lezioni, mentre dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno l'intero orario di lavoro è dedicato ad esse. E' ben possibile che le attività di cui all'art. 74 che è necessario svolgere nei primi giorni dell'anno scolastico e nel periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno non richiedano tutti i giorni che precedono l'inizio delle lezioni o che vanno dalla fine delle stesse fino al 30 giugno stesso, ma il docente è comunque ritenuto in servizio e retribuito per tutti i giorni ivi ricompresi. Il regime giuridico della situazione in cui si trova il docente in questi casi è stato chiaramente descritto nella sentenza della
Corte di Cassazione n. 23934/20, laddove è stato affermato che “nei periodi estivi successivi al termine delle attività didattiche dell'anno scolastico, i docenti restano in servizio e devono svolgere le attività eventualmente programmate o stabilite dagli organi della scuola, e, nei periodi di tempo non
16 coperti da tali incombenze, vanno considerati in servizio ed a disposizione del datore di lavoro, pur senza necessità dì offrire esplicitamente la propria prestazione o presentarsi a scuola”, ha sottolineato che “tale disponibilità va considerata in re ipsa, senza necessità che gli insegnanti si presentino a scuola od offrano altrimenti in forme espresse la propria prestazione” e che
“si tratta di regime che è del tutto coerente con la peculiarità del sistema scolastico, ove lo svolgimento della didattica frontale generalizzata non è prevista in alcuni mesi estivi, nei quali le attività in presenza degli insegnanti subiscono una contrazione, senza peraltro doversi trascurare che il docente ha significativi margini di autonomia, anche spaziotemporale, rispetto ad altre attività doverose, come quelle di documentazione, aggiornamento e formazione personali, che non richiedono la presenza a scuola;
pertanto, il sinallagma è conservato e soltanto la sua dinamica si adatta alla particolare situazione di fatto e diritto che si determina dopo la fine degli incombenti didattici ordinari e di quanto (collegi, scrutini, altre attività regolarmente deliberate o disposte) normalmente previsto”.
20. In tale contesto, come evidenzia la citata sentenza n. 28587/2024, occupandosi del periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, la necessità della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico per ritenere che il docente è in ferie non costituisce un dato meramente formale “perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”. Le affermazioni che precedono non sono contraddette, come affermato da parte ricorrente, dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, in quanto come lucidamente evidenziato dal Tribunale di Torino, le sentenze n. 14268/22,
17 13440/24, 13447/24, 15415/24 e la recentissima 11968/25, si riferiscono sì a tali periodi, ma in relazione al solo anno scolastico 2012/2013 in cui vigeva l'art. 19 del CCNL 2006/2009, mentre le sentenze n. 16715/24 e n. 28587/24 si riferiscono invece ad anni scolastici successivi al 2012/2013, in cui la regolamentazione delle ferie per i docenti a termine va rinvenuta nell'articolo
1 comma 54, ma riguardano il periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno che effettivamente, per le ragioni esposte in precedenza non è affatto dedicato alla fruizione delle ferie, come invece quello che forma oggetto della presente controversia.
21. Deriva dalle affermazioni che precedono l'assunto per il quale la destinazione a ferie dei “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali” compiuta dal legislatore all'art. 1 comma 54 fonda una presunzione di godimento delle ferie in detti periodi da parte del personale docente. Non vi
è motivo di escludere che, nel caso dei docenti, la presunzione ammetta la prova contraria e cioè la prova che il docente ed il dirigente scolastico abbiano concordemente destinato al lavoro uno o più giorni di sospensione delle lezioni e che, effettivamente, in tali giorni il docente abbia lavorato, ma per poter vincere la presunzione di fruizione delle ferie in detti periodi, è necessario allegare e dimostrare lo svolgimento di attività che siano state specificamente richieste dal dirigente scolastico proprio per quei giorni come, ad esempio, la partecipazione ad una riunione, dovendosi tuttavia evidenziare che nel caso di specie, parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver lavorato nei giorni per cui chiede l'indennità sostitutiva delle ferie, essendosi limitata a sostenere che in tutti i giorni in cui non si sono svolte lezioni costei sarebbe stata automaticamente a disposizione e in servizio.
22. Ne deriva che parte ricorrente, nei giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico per ciascuno degli anni scolastici dedotti in giudizio, ha fruito delle ferie e si deve concludere che, dunque, in relazione ai giorni
18 ricompresi in detti periodi (il cui numero è stato indicato dal per CP_3
ciascun anno scolastico dedotto in giudizio senza incontrare contestazioni di parte ricorrente rispetto al loro effettivo ammontare) non ha maturato il diritto alla relativa indennità sostitutiva.
23. Va poi evidenziato che, conformemente a quanto conteggiato dal , CP_3
dal calcolo dell'indennità vanno escluse, come da conteggio ministeriale, anche le c.d. festività soppresse, disciplinate dall'art. 1 L. nr. 937 del 1977 e dall'art. 14 del CCNL comparto scuola 2006/2009. Dispone l'art. 1 L.
937/1977 che “ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L.
8.500 giornaliere lorde”. Prevede invece l'art. 14 del CCNL comparto scuola 2006/2009 che: “A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge
23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
19 24. La lettura della normativa sopra riportata rende evidente come a differenza delle ferie che vengono fruite obbligatoriamente nei giorni di sospensione delle lezioni, i riposi in questione sono fruiti a richiesta degli interessati durante il periodo di sospensione delle lezioni o il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
L'accoglimento della domanda è dunque subordinato al fatto che la richiesta di fruizione vi sia stata ed essa sia stata respinta per esigenze organizzative.
Nel caso di specie, la parte ricorrente non allega né offre di provare di aver chiesto di fruire di tali giornate di riposo, limitandosi ad aggiungerle al numero delle ferie nel momento in cui calcola le giornate di riposo non fruite,
e non sviluppa al riguardo alcun ragionamento giuridico autonomo rispetto a quello relativo alle ferie non godute. Tuttavia, al di là della carenza di allegazioni, si deve anche ricordare che l'incompatibilità del divieto di monetizzazione eventualmente previsto dall'ordinamento interno con le previsioni eurounitarie a garanzia del diritto al godimento delle ferie vale soltanto per le ferie garantite al lavoratore dal diritto dell'Unione, in quanto emerge chiaramente dalla direttiva n. 2003/88/CE e dalla la lettura congiunta dell'art. 1 e dell'art. 7 che tutto quanto sancito dalla direttiva in questione, così come interpretata dalla CGUE, riguarda soltanto il periodo minimo di 4 settimane di ferie annuali e il CCNL comparto scuola attribuisce ai docenti un numero di giorni di ferie (pari quanto meno a 30) che già esaurisce le ferie annuali garantite dall'art. 7 della direttiva.
25. Quanto invece all'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal
, la stessa è infondata in quanto la Corte di Cassazione, nella CP_3
sentenza 3021/2020, ha condivisibilmente affermato: “l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante
20 dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione”.
26. La domanda risulta pertanto fondata e va accolta soltanto in relazione ai giorni che residuano decurtando dalle ferie complessivamente maturate in ciascun anno scolastico dedotto in giudizio, sia i predetti “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici”, sia i giorni di ferie goduti su domanda di cui il , nella sua memoria, ha eccepito CP_3
l'esistenza ed il numero senza incontrare alcuna contestazione di parte ricorrente.
27. In tal senso il ha presentato conteggi, non contestati da parte CP_3
ricorrente che considerano come ferie godute sia quelle richieste da parte ricorrente sia i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici e che prospettano la seguente situazione:
a)2016/2017: 1.616,65 (lordo mensile) /30=53,88*4,4 a orario non completo
(quindi /25*12,5) =118,554 euro, lordo stato, che la ricorrente dovrebbe all'erario;
b)2017/2018: 1.628,72/30=54,29*2,75 a orario non completo (quindi
/25*12,5) = 74,64, lordo stato;
c)2018/2019: 1.666,35/30=55,54*7,16 a orario non completo (quindi /25*11)
- 174,98, lordo stato.
d)2019/2020: 1.694,03/30=56,467*5 a orario non completo (quindi /25*18,5)
- 208,92, lordo stato;
e)2022/2023: risulta decreto del dirigente scolastico con il quale sono stati liquidati i 6 giorni di ferie residue (doc. 5 memoria difensiva).
21 28. Tali conteggi non sono stati contestati da parte ricorrente e devono essere condivisi dallo scrivente, se si eccettua quanto affermato per l'annualità
2016/2017. Il fatto che parte ricorrente abbia per tale annualità goduto di un numero di giorni superiore al dovuto (4,4) non autorizza il a CP_3
pretendere in questa sede a scomputarli, una volta monetizzati, dall'importo totale dovuto per tutte le altre annualità, non essendovi stata continuità nel rapporto di lavoro ma incarichi annuali. Sarebbe stata necessaria, in tal senso, la proposizione di una domanda specifica con autonoma causa petendi.
29. La domanda attorea deve pertanto essere accolta nei limiti dell'importo di €
458,54, oltre accessori.
30. Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente e, liquidate nella misura minima in ragione della serialità del contenzioso, vengono distratte in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così dispone:
1) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'indennità per ferie non fruite per le annualità 2017/2018, 2018/2019 e
2019/2020, e per l'effetto condanna il convenuto, in persona del CP_3
legale rappresentante pro tempore a corrispondere l'importo di € 458,54 oltre interessi o rivalutazione dal dì del dovuto fino al soddisfo;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) condanna parte resistente a corrispondere a parte ricorrente le spese di lite che quantifica in € 258,00 oltre accessori;
il tutto da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Trieste, data 04/11/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
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