TAR Bologna, sez. II, sentenza 02/04/2026, n. 627
TAR
Sentenza 2 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Violazione del principio del contrarius actus e obbligo di riconvocazione conferenza di servizi

    Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse poiché il Comune non ha impugnato l'autorizzazione unica rilasciata ad AD IA S.p.A. né ha contestato la sua definitiva efficacia. L'autorità procedente non aveva alcun obbligo di riconvocare la conferenza, trattandosi di un potere discrezionale e essendo scaduto il termine per l'esercizio del potere di annullamento.

  • Inammissibile
    Eccesso di potere e violazione di legge (difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento, violazione principio di precauzione, proporzionalità, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento)

    La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per le stesse ragioni esposte nel primo motivo di ricorso, in quanto non è stata impugnata l'autorizzazione unica e l'autorità procedente non aveva alcun obbligo di riconvocare la conferenza.

  • Inammissibile
    Obbligo di convocare nuova conferenza per riesame in autotutela

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel suo complesso, poiché non è stata impugnata l'autorizzazione unica e l'autorità procedente non aveva alcun obbligo di riconvocare la conferenza di servizi per l'esercizio del potere di autotutela.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. II, sentenza 02/04/2026, n. 627
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 627
    Data del deposito : 2 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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