Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 02/04/2026, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00627/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00268/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia RO
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 268 del 2024, proposto da
Comune di Montescudo - Monte Colombo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio AN AT in Bologna, via Murri n.1;
contro
Unione dei Comuni LA CO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato AN Mussoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AD IA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Ielo, Giovanni Mangialardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
LA Nota dell'Unione LA CO, Area Tecnica – Ufficio Unico Associato SUE/SUAP/SISMICA del 19.01.2024, acquisita al Protocollo del Comune di Montescudo – Monte Colombo al N. 0000634/2024 del 20.01.2024 e LA Nota dell'Unione LA CO, Area Tecnica – Ufficio Unico Associato SUE/SUAP/SISMICA, del 07.03.2024, acquisita al protocollo del Comune di Montescudo – Monte Colombo al N. 2372/024 dell' 08.03.2024, da intendersi quali atti di conferma propria e provvedimenti di diniego, con le quali l'Unione LA CO, nella persona del Responsabile dell'Area Tecnica – Ufficio Unico Associato SUE/SUAP/SISMICA, rigetta le richieste di riesame del Comune di Montescudo – Monte Colombo, nella persona del Responsabile Area Urbanistica – Edilizia Privata e Segretario Comunale, datate rispettivamente 16.01.2024 e 09.02.2024 e acquisite al protocollo dell'Unione LA CO al n. 651 del 17.01.2024 e al n. 1655 del 09.02.2024, e quindi di indire una nuova conferenza di servizi finalizzata all'adozione di determinazioni in autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies L.241/90 e conseguente revoca/modifica e/o annullamento d'ufficio del Provvedimento n. 164 del 31.08.2023;
e per l'accertamento dell'obbligo dell'Unione LA CO, Area Tecnica – Ufficio Unico Associato SUE/SUAP/SISMICA, quale amministrazione procedente, di convocare una nuova conferenza di servizi, al fine del riesame e quindi LA eventuale adozione di determinazioni in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies L.241/90, con riferimento al Provvedimento unico n.164 del 31.08.2023 emesso dall'Unione LA CO, Area Tecnica – Ufficio Unico Associato SUE/SUAP/SISMICA, quale determinazione conclusiva LA conferenza di servizi decisoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 quater co.1 L.241/90, con conseguente ordine all'Unione LA CO di provvedere sulle richieste di riesame in autotutela avanzate dal Comune di Montescudo – Monte Colombo rispettivamente in data 16.01.2024 e 09.02.2024, previa indizione di nuova conferenza di servizi decisoria, mediante adozione di un provvedimento espresso e motivato in un termine assegnando.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AD IA S.p.A. e dell’ Unione dei Comuni LA CO;
Visti tutti gli atti LA causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 il dott. OL AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-In data 01.06.2023 la società AD IA S.p.a. ha deposita telematicamente al SUAP dell’Unione LA CO una istanza di autorizzazione ai sensi degli artt. 44 e 49 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche approvato con D. Lgs. 259/2003 e s.m.i., per la installazione di una nuova Stazione Radio Base con potenza superiore a 20 Watt, da installare in Comune di Montescudo – Monte Colombo, Via Serra n.79.
Con comunicazione 04.07.2023 Prot. 0008076/2023 l’Ufficio Unico Associato SUAP dell’Unione LA CO (nella veste di amministrazione procedente), ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 co.7 del citato Codice provvedeva ad indire la conferenza di servizi decisoria semplificata asincrona, comunicata alle amministrazioni interessate e/o coinvolte nel procedimento tra cui anche ENAC, ENAV e Aeronautica Militare IAna, questi ultimi tre Enti al fine di esprimere le loro determinazioni e/o pareri circa il vincolo aeroportuale, dal momento che dalla documentazione tecnica-progettuale prodotta da AD IA SP in uno con la istanza di autorizzazione ex art. 44 CCE, era emerso che l’intervento da realizzare interferiva, rispetto all’aeroporto di Rimini/Miramare con il Settore 4 di 197,91 metri e pertanto vi era la necessità di sottoporre l’intervento al relativo iter valutativo da parte degli Enti preposti alla tutela del vincolo e LA sicurezza LA navigazione aerea.
Sempre nei termini assegnati, perveniva altresì il parere contrario da parte del Responsabile del Presidio Territoriale del Comune di Montescudo – Monte Colombo (11.08.2023 Prot. 0010070: doc.10), il quale riteneva necessario individuare un sito alternativo posto a maggiore distanza dall’abitato.
A fronte del suddetto parere contrario il Responsabile Ufficio Unico Associato SUAP dell’Unione LA CO, ritenendo il medesimo non congruamente motivato e/o privo delle indicazioni circa le modifiche necessarie ai fini del superamento del dissenso (art. 14 bis co.3 L.241/90), con comunicazione del 22.08.2023 Prot. n. 0010371/2023, concedeva termine perentorio di cinque giorni al Presidio Territoriale citato per riformulare il proprio parere.
Successivamente, il Responsabile dell’Ufficio Unico Associato SUAP dell’Unione LA CO con Provvedimento unico n° 164 del 31.08.2023 – Pratica SUAP 876/2023, ai sensi dell’art. 44 co.8 d.lgs. 259/2003, sul presupposto che era pervenuto nel termine l’unico parere, favorevole, di -A LA RO (allegato quale parte integrante al provvedimento finale) mentre il parere contrario del Presidio Territoriale del Comune di Montescudo – Monte Colombo doveva considerarsi rigettato per carenza dei requisiti di legge in quanto non congruamente motivato e privo di proposte alternative e pertanto da intendersi “assenso senza condizioni” ai sensi dell’art. 14 bis comma 4 L.241/90, , disponeva la conclusione positiva del procedimento avviato con conferenza di servizi ed il contestuale rilascio ad AD IA SP del Titolo Unico autorizzativo per la realizzazione LA nuova stazione radio base, nel rispetto dei pareri e nell’osservanza delle prescrizioni di cui ai pareri allegati ( Parere favorevole -A LA RO del 14.07.2023 Prot. n.8633).
Con comunicazione PEC 16.01.2024 il Comune di Montescudo – Monte Colombo, avanzava all’Unione LA CO una prima richiesta di riesame in autotutela avente ad oggetto il Provvedimento unico n° 164 del 31.08.2023, evidenziando tutta una serie di violazioni di natura sostanziale afferenti il provvedimento in questione. Pertanto l’anzidetta amministrazione chiedeva all’uopo di indire una nuova conferenza di servizi al fine di una eventuale adozione di determinazioni in autotutela (revoca/modifica/annullamento) del provvedimento n.164 del 31.08.2023.
L’anzidetta richiesta di riesame veniva riscontrata, una prima volta dall’Ufficio Unico Associato interpellato, con comunicazione PEC 19.01.2024 (pervenuta al Comune di Montescudo – Monte Colombo in data 20.01.2024 Prot. 634/2024), affermando che detta richiesta non poteva essere accolta poiché, “…come rilevato ai punti precedenti, con riferimento al provvedimento/procedimento oggetto di censura, non si configurano immediati presupposti annullatori.”
Stante l’inerzia dell’Amministrazione procedente il Comune in data 09.02.2024 inoltrava una seconda richiesta di riesame in autotutela, previa indizione di nuova conferenza di servizi, secondo il principio del “contrarius actus”.
A questa seconda richiesta di riesame in autotutela rispondeva l’Ufficio Unico Associato dell’Unione LA CO con comunicazione PEC del 07.03.2024, comunicando che non sussistevano i presupposti per dare corso alla convocazione di una nuova conferenza di servizi ai fini dell’eventuale esercizio di determinazioni in autotutela ai sensi e per gli effetti dell’art. 21-nonies L.241/90.
Con il ricorso in esame il Comune di Montescudo ha impugnato i due suindicati atti con cui l’Unione ha rigettato le istanze volte a riconvocare la Conferenza di servizi per l’esame delle istanze di autotutela, deducendo motivi così riassumibili:
I)VIOLAZIONE DI LEGGE. Violazione del principio del “contrarius actus”. Con riferimento agli artt. 14-quater, 21-nonies LA L.241/90 e 44 co.8 CCE: l’Unione dei Comuni LA CO quale autorità procedente avrebbe avuto un vero e proprio obbligo di procedere alla riconvocazione LA Conferenza di servizi al fine di esaminare l’istanza di autotutela, in considerazione dell’essere il Comune portatore di interesse pubblico di tipo sensibile.
II) ECCESSO DI POTERE E VIOLAZIONE DI LEGGE Difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà ed illogicità dell’azione amministrativa, disparità di trattamento). Violazione del principio di precauzione ex art. 191 TFUE, e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost., quali censure specifiche all’esercizio del potere di autotutela da parte dell’Unione LA CO attraverso le Note del 19.01.2024 e 07.03.2024: la valutazione degli interessi sensibili andrebbe fatta necessariamente in sede di Conferenza, venendo tra l’altro in rilievo prescrizioni impartite da Enac in tema di sicurezza LA navigazione aerea.
III) ECCESSO DI POTERE E VIOLAZIONE DI LEGGE. Violazione del Regolamento del Comune di Montescudo – Monte Colombo approvato il 03.10.2007 nonché delle NTA del PRG vigente (art. 81). Violazione ed erronea applicazione dell’art. 38 co.6 L.36/2001 e dell’art. 9 co.2 LA L.R. 30/2000 nonchè dell’art. 9 LA Delibera di Giunta Regionale n.197/2001. Difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà ed illogicità dell’azione amministrativa, disparità di trattamento. Violazione del principio di precauzione ex art. 191 TFUE, e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost.. Da intendersi tutte quali censure specifiche all’esercizio del potere di autotutela da parte dell’Unione LA CO attraverso le Note del 19.01.2024 e 07.03.2024: non sarebbe stata valutata la violazione delle disposizioni contenute nel Regolamento comunale sulla installazione degli impianti di stazione radio base secondo cui è vietata l’installazione nelle aree sensibili.
Si è costituita in giudizio l’Unione dei Comuni LA CO sollevando eccezione in rito di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse per la mancata presentazione dell’opposizione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all’art.14- quinquies L.241/90; ha inoltre rappresentato l’intervenuta ultimazione dell’opera autorizzata, oltre l’impossibilità per i Comuni di prevedere limiti generalizzati all’installazione di questo tipo di impianti.
Con memoria la difesa comunale ha ribadito come non spettasse all’Unione la decisione in merito all’istanza di autotutela oltre alla legittimità di previsioni quali quelle contenute nel proprio Regolamento comunale le quali impongano l’ubicazione degli impianti in unica zona del territorio comunale.
Si è costituita in giudizio anche AD IA s.p.a. sollevando eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di interesse stante la mancata impugnazione dell’autorizzazione unica rilasciata il 31 agosto 2023. Ha inoltre evidenziato il carattere pacificamente facoltativo LA decisione da parte dell’autorità procedente di procedere alla nuova convocazione LA Conferenza unitamente alla notevole distanza (395 mt.) dell’impianto già interamente realizzato dal luogo sensibile più vicino.
Con memoria di replica la difesa comunale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Con memoria di replica AD IA s.p.a. ha eccepito l’inammissibilità LA censura sulla presunta incompatibilità ambientale poiché dedotta con memoria.
Alla pubblica udienza del 26 marzo 2026, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.-E’ materia del contendere la legittimità degli atti con cui l’Unione dei Comuni LA CO, quale autorità procedente, ha rigettato le istanza del Comune di Montescudo, odierno ricorrente, volte a sollecitare, ai sensi dell’art.14 quater co 2 L.241/90, la riconvocazione LA Conferenza di servizi decisoria avente ad oggetto l’autorizzazione per la installazione di una nuova Stazione Radio Base al fine di rivalutare il proprio parere negativo.
Lamenta l’ente civico, in sintesi, la violazione da parte dell’autorità procedente di un vero e proprio obbligo di riconvocare la Conferenza dovendosi necessariamente valutare in tale sede da parte di tutti gli enti partecipanti la sussistenza dei presupposti per l’esercizio o meno del potere di autotutela.
2.- Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni in rito sollevate in giudizio.
3.- Con il ricorso in esame il Comune di Montescudo ha unicamente impugnato gli atti con cui l’Unione dei Comuni LA CO quale autorità procedente ha rigettato le istanze comunali del 16 gennaio 2024 e del 9 febbraio 2024 volte alla riconvocazione LA Conferenza di Servizi conclusasi il 31 agosto 2023 per l’esame delle istanze di autotutela, dal momento che - a suo dire - sussisterebbe un vero e proprio obbligo in tal senso stante la natura sensibile degli interessi tutelati dall’Amministrazione comunale.
Non ha invece il Comune ricorrente gravato l’autorizzazione unica alla realizzazione dell’impianto (n. 164 del 31 agosto 2023 doc. n.27) rilasciata a AD la quale ha nel frattempo effettuato interamente i lavori (doc. nn. 32 e 34).
Ai sensi del secondo comma dell’art.14 quater L.241/90 “Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione LA conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono altresì sollecitarla, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies”
Ai sensi degli artt. 14-bis, 14-ter e 14-quater, l. 7 agosto 1990, n. 241 l'atto conclusivo dei lavori LA conferenza di servizi si concreta in un atto istruttorio endo-procedimentale a contenuto consultivo, perché l'atto conclusivo del procedimento è il provvedimento finale a rilevanza esterna con cui l'Amministrazione c.d. “procedente” decide a seguito di una valutazione complessiva, ed è contro di esso, in quanto atto direttamente e immediatamente lesivo, che deve dirigersi l'impugnazione, e ciò perché gli altri atti o hanno carattere meramente endoprocedimentale o non risultano impugnabili, se non unitamente al provvedimento conclusivo, in quanto non immediatamente lesivi ( ex multis T.A.R. Piemonte sez. I, 28/11/2018, n. 1314).
La definitività di tale autorizzazione, di contenuto sicuramente lesivo per l’interesse legittimo oppositivo azionato dal Comune ricorrente, rende l’impugnativa oggetto del ricorso inammissibile per difetto di interesse, non potendo più la ricorrente allo stato utilmente opporsi alla realizzazione dell’impianto e non avendo - diversamente da quanto pervicacemente sostenuto nel ricorso – l’autorità procedente alcun obbligo di riconvocare la Conferenza, venendo in rilievo un potere (art.14-quater co 2 L.241/90) tipicamente discrezionale nell’”an”, pena la violazione del generale termine decadenziale per l’esercizio del potere di annullamento ( ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 22/09/2025, n. 7445).
4.- Le considerazioni che precedono comportano dunque l’inammissibilità del ricorso.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite in considerazione LA natura pubblica dei due enti litiganti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – RO Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GO Di ED, Presidente
OL AM, Consigliere, Estensore
Jessica Bonetto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL AM | GO Di ED |
IL SEGRETARIO