Ordinanza presidenziale 27 gennaio 2022
Sentenza 10 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 10/02/2023, n. 2301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2301 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/02/2023
N. 02301/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08874/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8874 del 2015, proposto da
Soc Casa di Cura Villa Serena di Martino e Lombardi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Contieri, Francesco Scittarelli, con domicilio eletto presso lo studio Salvatore Napolitano in Roma, corso Trieste, 16;
San Raffaele Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissario Straordinario Ad Acta per la Sanita', Prefetto di Roma, non costituiti in giudizio;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Barone, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
nei confronti
Soc San Raffaele Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio eletto presso lo studio Gianluigi Pellegrino in Roma, corso Rinascimento, 11;
opposizione di terzo
per l'annullamento parziale della sentenza del TAR LAZIO SEZ III Quater n. 13377/2014 resa sul procedimento iscritto al n. 9254/2014;
e per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio rifiuto serbato dalla pa in ordine alla riorganizzazione e riconversione delle strutture appartenenti al gruppo San Raffaele.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Soc San Raffaele Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2022 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La parte ricorrente ha avanzato opposizione di terzo nei confronti della sentenza di questo TAR n. 13377/2014, promossa dall’attuale controinteressata nei confronti della Regione Lazio.
L’attuale opponente si duole dei tagli e ridimensionamenti di posti letto, asseritamente disposti in suo danno dalla Regione Lazio a tutto vantaggio, a dire della predetta, della controinteressata Casa di cura San Raffaele.
La sentenza sopra riportata e oggetto di opposizione, invero, ha riguardato solo l’azione avverso il silenzio serbato dalla p.a. in merito a un’istanza avanzata dall’attuale controinteressata.
Infatti, il Collegio ha statuito che: “… dichiara l’obbligo della Regione Lazio e del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario della Regione Lazio di adottare i provvedimenti di rispettiva competenza in ordine alla citata istanza della società ricorrente entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione ”.
La sentenza non è stata appellata.
Recita l’art. 108 cpa: ” Un terzo può fare opposizione contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorché passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi ”.
La ricorrente ha motivato il suo interesse al giudizio in considerazione del fatto che la stessa non ha partecipato al giudizio innanzi al TAR Lazio introdotto dall’attuale controinteressata e finalizzato a ottenere una sentenza che imponesse alle amministrazioni intimate di adottare un provvedimento di. accreditamento, esito ultimo di precedenti autorizzazioni già stigmatizzate mediante ricorsi pendenti innanzi al Tar Lazio. ( RG n. 5334/15).
La legittimazione a proporre la presente opposizione discende, a dire dell’opponente, dunque, dalla qualità di controinteressato sostanziale od occulto ascrivibile alla ricorrente casa di cura, mai messa nelle condizioni, né di intervenire nel menzionato giudizio, né di poter far valere le proprie ragioni.
L’assunto non può essere condiviso.
Come detto, l’azione definita con la sentenza sopra riportata ha riguardato esclusivamente ed unicamente il silenzio serbato dalla p.a sulla istanza della ricorrente, attuale controinteressata, senza coinvolgere direttamente il numero dei posti letto assegnati e/o accreditati.
Ciò premesso, si deve precisare che, con ordinanza presidenziale n. 337/2022 del 27 gennaio 2022, è stato chiesto alla parte ricorrente la permanenza dell’interesse al giudizio.:”… comunicando eventuali fatti o atti intervenuti successivamente alla proposizione del ricorso”, mentre alla parte resistente è stata chiesto di produrre una relazione al riguardo.
La Regione Lazio, in ottemperanza della richiesta istruttoria, ha prodotto :
Il DCA n. U0062/2011 (autorizzazione e accreditamento di 30 posti di medicina generale alla casa di cura San Raffaele Cassino;
Sentenza del TAR Lazio-Roma n. 5791/2020, con il quale è stato respinto il ricorso dell’attuale ricorrente avverso il DCA n. U0062/2011;
Il DGR n. 863/2020 relativo alla ratifica delle intese con i soggetti privati accreditati.
Con nota prodotta il 25 febbraio 2022, l’attuale ricorrente, in merito al chiesto incombente istruttorio ha ribadito l’interesse alla riforma del provvedimento relativo all’autorizzazione/accreditamento dei trenta posti letti, atteso che la riduzione operata nei confronti della ricorrente la esporrebbe a rischio, in considerazione del fatto che, secondo la previsione regionale, le strutture sanitarie monospecialistiche hanno l’obbligo di un numero minimo di almeno 40 posti letto.
Si è costituita in giudizio la controinteressata casa di Cura San Raffaele Cassino
Nella memoria la controinteressata ha ribadito :”… l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione e interesse all’opposizione avverso una sentenza che non stabiliva neanche l’obbligo di procedere all’accreditamento dei 30 posti letto di medicina al San Raffaele Cassino, ma si limitava semplicemente ad accertare e dichiarare l’illegittimità del silenzio dell’Amministrazione sulla domanda di conferma dell’autorizzazione e accreditamento presentata in conformità alla configurazione scaturente dall’accordo per la riorganizzazione e riconversione delle strutture appartenenti al gruppo San Raffaele”.
La stessa ha, poi, evidenziato la improcedibilità del ricorso perché non sono stati impugnati, né il decreto del Commissario ad acta 27.11.2015 di accreditamento istituzionale in via provvisoria dei 30 pp.ll. di medicina, nè il DCA 127/17 di accreditamento definitivo.
Alla udienza del giorno 18 ottobre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è inammissibile.
L’azione attivata con l’opposizione di terzo riguarda una sentenza che ha definito e sanzionato il silenzio della p.a. adottata a seguito della istanza della controinteressata, cui la ricorrente era estranea, né direttamente e/o indirettamente interessata.
Il giudice adito si è, nell’occasione, limitato ad ordinare all’amministrazione regionale di provvedere al mero riscontro della domanda senza minimamente statuire sul numero dei posti letto assegnati, oggetto, peraltro di un separato ricorso da parte dell’attuale ricorrente e definito con la sentenza di questo tribunale n.5791/2020, che ha respinto il gravame.
In buona sostanza, la lamentata riduzione dei posti letti asseritamente in danno della ricorrente è evenienza assolutamente inconferente con la sentenza opposta che, è bene ripetere, riguarda una pregressa azione avanzata contro il silenzio serbato dalla p.a.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo a favore, sia della resistente, che della controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della resistente e della controinteressata che quantifica in euro 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre oneri di legge, se dovuti, per ciascuna delle parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Vitanza | Maria Cristina Quiligotti |
IL SEGRETARIO