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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 4445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4445 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2234/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere
Dott. Renato Castaldo Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al 2234 1 R.G. degli affari contenziosi del
2021, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 3.4.2025
TRA
in qualità di titolare della omonima ditta individuale Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta Parte_2
procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Bruno Barbieri (CF
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questo sito in C.F._1
Bologna, Via Lemonia n. 21;
APPELLANTE
E
1
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale, dall'Avv. Fabio Codognotto (CF
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.F._2
Roma, Via Ugo De Carolis n. 77;
APPELLATA
Oggetto: noleggio - Appello avverso la sentenza n. 13792/2020 del Tribunale di Roma, sezione VIII civile, pubblicata il 7.10.2020;
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questi, in sintesi, i fatti di causa.
L' ha convenuto in giudizio Parte_2 Controparte_1
affinché il Tribunale di Roma adito accertasse e dichiarasse la responsabilità contrattuale della società per l'inadempimento o/e l'inesatto adempimento contrattuale e condannasse la convenuta al pagamento della somma di euro 10.000,00 in suo favore,
a titolo di danno patrimoniale e di danno non patrimoniale.
A sostegno della domanda ha dedotto di aver sottoscritto con la società convenuta un contratto di locazione della batteria di trazione del veicolo Kangoo Z.E. e ha lamentato il malfunzionamento della batteria e una autonomia chilometrica inferiore alle caratteristiche promesse.
La convenuta è rimasta contumace.
Con sentenza n. 13792/2020, pubblicata in data 7.10.2020, il Tribunale di Roma, VIII sez. civ., ha così definito il giudizio: “1) respinge la domanda attrice;
2) nulla per le spese”.
Il Tribunale ha ritenuto non provata l'esistenza di danni risarcibili.
2 L' ha impugnato la sentenza di cui in epigrafe, Parte_2
rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata: In via principale:- Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della società per l'inadempimento e/o Controparte_1
l'inesatto adempimento contrattuale, per i motivi enunciati in narrativa e, per l'effetto
- Condannare la convenuta al pagamento della somma di € 10.000,00 in favore di parte appellante a titolo di danno patrimoniale, comprensivo delle voci di danno emergente
e lucro cessante, ed a titolo di danno non patrimoniale, inteso quale danno all'immagine. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di legge, del doppio grado di giudizio oltre a rimborso forfettario del 15%, IVA 22% e C.P.A. 4%.
Dichiarazione di valore: Ai sensi dell'art. 14, comma 2, T.U. 115/02 si dichiara che il valore della controversia è compreso nello scaglione tra € 5.200,00 ed € 26.000,00, pertanto è stato versato un contributo unificato di € 355,50.Il presente difensore si dichiara antistatario. Si allegano: a) Fascicolo di parte di primo grado;
b) Copia autentica sentenza di primo grado impugnata.”
Si è costituita la richiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1
conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, adversis reiectis, in ogni caso respingere le domande dell'appellante tutte nei confronti della comparente Società perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Salvis iuribus. Si depositano i documenti come da indice del fascicolo.
MOTIVI DI APPELLO.
L'appellante, con l'unico motivo di gravame, ha censurato la sentenza del Tribunale di
Roma nella parte in cui ha statuito che “Letti gli atti, preso cognizione della prova testimoniale espletata.
Considerato che
la parte convenuta è rimasta contumace, la domanda non può essere accolta. Parte attrice sebbene abbia provato il mancato
3 utilizzo del mezzo per effettuare le consegne dei beni, non ha assolto l'onere della prova relativamente al danno effettivamente subito né tantomeno la prova testimoniale,
o la documentazione relativa al valore dei beni da consegnare doc. 16,17,18 hanno potuto fornire, a questo giudicante, un parametro del danno patrimoniale asseritamente subito;
infatti non vi è in atti la prova della disdetta di ordini ai quali non avrebbe potuto far fronte l'azienda, né il teste ha confermato se siano stati annullati ordini. Per quanto sopra la domanda non può essere accolta in quanto totalmente sfornita di prova non essendo neppure possibile la liquidazione equitativa del danno”.
L'appellante ha dedotto che la motivazione resa dal Tribunale era contraddittoria in quanto, pur ammettendo pacificamente il mancato utilizzo del mezzo, non aveva accolto la richiesta risarcitoria.
Ha sostenuto di avere assolto all'onere della prova: le responsabilità della CP_1
infatti, trovavano fondamento giuridico nel contratto di locazione della batteria
[...]
di trazione. In questo erano previsti espressamente una serie di obblighi in capo al locatore, tra cui quello di mettere a disposizione una batteria in buono stato di funzionamento con funzionalità sufficiente per la durata della locazione (valutata in
75%) e di provvedere alla sostituzione o alla riparazione se necessario.
Inoltre, secondo la difesa appellante, il Giudice di prime cure, nonostante le prove allegate, la contumacia avversa e l'accertamento del mancato utilizzo del mezzo, non aveva considerato la possibilità di ricorrere alla cd. equità giudiziale correttiva o integrativa.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
In tema di onere della prova nella responsabilità contrattuale, le Sezioni Unite della
Corte di cassazione, con la sentenza n. 13533 del 2001, hanno stabilito che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, può limitarsi ad allegare il fatto dell'inadempimento della controparte, provando la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre è a carico
4 del debitore convenuto la prova di aver eseguito la prestazione. Il medesimo regime probatorio si applica anche qualora al debitore venga contestata l'inesatta esecuzione della prestazione. In successive pronunce, la Corte ha affrontato la questione della prova del nesso di causalità nell'ambito della responsabilità contrattuale, in quanto la sussistenza dell'inadempimento non comporta di per sé la dimostrazione del rapporto di causalità e del relativo danno subìto.
I giudici di legittimità hanno chiarito che, se è vero che in tema di responsabilità contrattuale la cd. causalità materiale, e cioè il nesso causale tra la condotta e l'evento dannoso, non è separabile dall'inadempimento in quanto questo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto, la cd. causalità giuridica rimane oggetto di un'autonoma valutazione. Pertanto, il creditore che agisca per il risarcimento del danno a fronte dell'inadempimento del debitore, ha comunque l'onere di fornire la prova del nesso causale tra l'inadempimento e il pregiudizio effettivamente subìto e l'entità del danno-conseguenza, posto che questo non è immanente nell'inadempimento (ex multis,
Cass. n. 3693/2018; Cass. 13752/2018).
Come correttamente stabilito dal Giudice di primo grado, nel caso de quo non è stata fornita alcuna prova del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale lamentati dalla Parte_2
Pertanto, risulta impossibile per questa Corte accogliere la domanda dell'odierno appellante.
Inoltre, si deve escludere la possibilità per il giudice di ricorrere all'equità.
L'equità, infatti, non può costituire uno strumento di elusione dell'onere della prova in tutti casi, come quello in esame, in cui la prova può essere agevolmente fornita.
Sul punto, la Corte di cassazione ha chiarito che “La liquidazione equitativa del danno costituisce infatti un rimedio fondato sull'equità c.d. “integrativa” o “suppletiva”:
l'equità, cioè, intesa non quale principio che si sostituisce alla norma di diritto nel caso concreto, ma quale principio che completa la norma giuridica. L'equità integrativa costituisce, per l'opinione unanime della dottrina, uno strumento di equo contemperamento degli interessi delle parti, nei casi dubbi. Se dunque l'equità
5 integrativa ha lo scopo di contemperare i contrapposti interessi, è evidente che essa fallirebbe del tutto il suo scopo, se vi si potesse ricorrere anche quando la stima del danno sia non impossibile, ma soltanto difficile;
ovvero quando la stima del danno non siasi potuta compiere per la pigrizia od il mal talento delle parti o dei loro procuratori.
In simili casi, infatti, non vi sono contrapposti interessi da contemperare, tutti egualmente meritevoli di tutela: al contemperamento degli interessi si sostituisce qui
l'applicazione rigorosa del principio di autoresponsabilità, in virtù del quale ciascuno deve subire le conseguenze giuridiche delle proprie azioni od omissioni. Qualsiasi diversa interpretazione dell'art. 1226 c.c., si porrebbe, a tacer d'altro, in contrasto col precetto costituzionale che garantisce la parità delle parti e la terzietà del giudice (art.
111 Cost.; sulla impossibilità che la liquidazione equitativa possa essere utilizzata per colmare lacune istruttorie imputabili alle parti si vedano, ex plurimis, Sez. 1, Sentenza
n. 10850 del 10/07/2003; Sez. 3, Sentenza n. 6056 del 16/06/1990; Sez. 3, Sentenza n.
3176 del 16/12/1963).”
Alla luce di quanto esposto, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono le regole della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore secondo lo scaglione di valore fino a 26.000,00 euro.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_2
avverso la sentenza n. 13792/2020 del Tribunale di Roma, così
[...]
provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali;
3) Dà atto che ricorrono i presupposti in capo all'appellante della debenza di importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 d.p.r. n.115 del 30 maggio 2022.
6 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9/7/25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo Dott.ssa Silvia Di Matteo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere
Dott. Renato Castaldo Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al 2234 1 R.G. degli affari contenziosi del
2021, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 3.4.2025
TRA
in qualità di titolare della omonima ditta individuale Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta Parte_2
procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Bruno Barbieri (CF
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questo sito in C.F._1
Bologna, Via Lemonia n. 21;
APPELLANTE
E
1
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale, dall'Avv. Fabio Codognotto (CF
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.F._2
Roma, Via Ugo De Carolis n. 77;
APPELLATA
Oggetto: noleggio - Appello avverso la sentenza n. 13792/2020 del Tribunale di Roma, sezione VIII civile, pubblicata il 7.10.2020;
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questi, in sintesi, i fatti di causa.
L' ha convenuto in giudizio Parte_2 Controparte_1
affinché il Tribunale di Roma adito accertasse e dichiarasse la responsabilità contrattuale della società per l'inadempimento o/e l'inesatto adempimento contrattuale e condannasse la convenuta al pagamento della somma di euro 10.000,00 in suo favore,
a titolo di danno patrimoniale e di danno non patrimoniale.
A sostegno della domanda ha dedotto di aver sottoscritto con la società convenuta un contratto di locazione della batteria di trazione del veicolo Kangoo Z.E. e ha lamentato il malfunzionamento della batteria e una autonomia chilometrica inferiore alle caratteristiche promesse.
La convenuta è rimasta contumace.
Con sentenza n. 13792/2020, pubblicata in data 7.10.2020, il Tribunale di Roma, VIII sez. civ., ha così definito il giudizio: “1) respinge la domanda attrice;
2) nulla per le spese”.
Il Tribunale ha ritenuto non provata l'esistenza di danni risarcibili.
2 L' ha impugnato la sentenza di cui in epigrafe, Parte_2
rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata: In via principale:- Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della società per l'inadempimento e/o Controparte_1
l'inesatto adempimento contrattuale, per i motivi enunciati in narrativa e, per l'effetto
- Condannare la convenuta al pagamento della somma di € 10.000,00 in favore di parte appellante a titolo di danno patrimoniale, comprensivo delle voci di danno emergente
e lucro cessante, ed a titolo di danno non patrimoniale, inteso quale danno all'immagine. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di legge, del doppio grado di giudizio oltre a rimborso forfettario del 15%, IVA 22% e C.P.A. 4%.
Dichiarazione di valore: Ai sensi dell'art. 14, comma 2, T.U. 115/02 si dichiara che il valore della controversia è compreso nello scaglione tra € 5.200,00 ed € 26.000,00, pertanto è stato versato un contributo unificato di € 355,50.Il presente difensore si dichiara antistatario. Si allegano: a) Fascicolo di parte di primo grado;
b) Copia autentica sentenza di primo grado impugnata.”
Si è costituita la richiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1
conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, adversis reiectis, in ogni caso respingere le domande dell'appellante tutte nei confronti della comparente Società perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Salvis iuribus. Si depositano i documenti come da indice del fascicolo.
MOTIVI DI APPELLO.
L'appellante, con l'unico motivo di gravame, ha censurato la sentenza del Tribunale di
Roma nella parte in cui ha statuito che “Letti gli atti, preso cognizione della prova testimoniale espletata.
Considerato che
la parte convenuta è rimasta contumace, la domanda non può essere accolta. Parte attrice sebbene abbia provato il mancato
3 utilizzo del mezzo per effettuare le consegne dei beni, non ha assolto l'onere della prova relativamente al danno effettivamente subito né tantomeno la prova testimoniale,
o la documentazione relativa al valore dei beni da consegnare doc. 16,17,18 hanno potuto fornire, a questo giudicante, un parametro del danno patrimoniale asseritamente subito;
infatti non vi è in atti la prova della disdetta di ordini ai quali non avrebbe potuto far fronte l'azienda, né il teste ha confermato se siano stati annullati ordini. Per quanto sopra la domanda non può essere accolta in quanto totalmente sfornita di prova non essendo neppure possibile la liquidazione equitativa del danno”.
L'appellante ha dedotto che la motivazione resa dal Tribunale era contraddittoria in quanto, pur ammettendo pacificamente il mancato utilizzo del mezzo, non aveva accolto la richiesta risarcitoria.
Ha sostenuto di avere assolto all'onere della prova: le responsabilità della CP_1
infatti, trovavano fondamento giuridico nel contratto di locazione della batteria
[...]
di trazione. In questo erano previsti espressamente una serie di obblighi in capo al locatore, tra cui quello di mettere a disposizione una batteria in buono stato di funzionamento con funzionalità sufficiente per la durata della locazione (valutata in
75%) e di provvedere alla sostituzione o alla riparazione se necessario.
Inoltre, secondo la difesa appellante, il Giudice di prime cure, nonostante le prove allegate, la contumacia avversa e l'accertamento del mancato utilizzo del mezzo, non aveva considerato la possibilità di ricorrere alla cd. equità giudiziale correttiva o integrativa.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
In tema di onere della prova nella responsabilità contrattuale, le Sezioni Unite della
Corte di cassazione, con la sentenza n. 13533 del 2001, hanno stabilito che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, può limitarsi ad allegare il fatto dell'inadempimento della controparte, provando la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre è a carico
4 del debitore convenuto la prova di aver eseguito la prestazione. Il medesimo regime probatorio si applica anche qualora al debitore venga contestata l'inesatta esecuzione della prestazione. In successive pronunce, la Corte ha affrontato la questione della prova del nesso di causalità nell'ambito della responsabilità contrattuale, in quanto la sussistenza dell'inadempimento non comporta di per sé la dimostrazione del rapporto di causalità e del relativo danno subìto.
I giudici di legittimità hanno chiarito che, se è vero che in tema di responsabilità contrattuale la cd. causalità materiale, e cioè il nesso causale tra la condotta e l'evento dannoso, non è separabile dall'inadempimento in quanto questo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto, la cd. causalità giuridica rimane oggetto di un'autonoma valutazione. Pertanto, il creditore che agisca per il risarcimento del danno a fronte dell'inadempimento del debitore, ha comunque l'onere di fornire la prova del nesso causale tra l'inadempimento e il pregiudizio effettivamente subìto e l'entità del danno-conseguenza, posto che questo non è immanente nell'inadempimento (ex multis,
Cass. n. 3693/2018; Cass. 13752/2018).
Come correttamente stabilito dal Giudice di primo grado, nel caso de quo non è stata fornita alcuna prova del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale lamentati dalla Parte_2
Pertanto, risulta impossibile per questa Corte accogliere la domanda dell'odierno appellante.
Inoltre, si deve escludere la possibilità per il giudice di ricorrere all'equità.
L'equità, infatti, non può costituire uno strumento di elusione dell'onere della prova in tutti casi, come quello in esame, in cui la prova può essere agevolmente fornita.
Sul punto, la Corte di cassazione ha chiarito che “La liquidazione equitativa del danno costituisce infatti un rimedio fondato sull'equità c.d. “integrativa” o “suppletiva”:
l'equità, cioè, intesa non quale principio che si sostituisce alla norma di diritto nel caso concreto, ma quale principio che completa la norma giuridica. L'equità integrativa costituisce, per l'opinione unanime della dottrina, uno strumento di equo contemperamento degli interessi delle parti, nei casi dubbi. Se dunque l'equità
5 integrativa ha lo scopo di contemperare i contrapposti interessi, è evidente che essa fallirebbe del tutto il suo scopo, se vi si potesse ricorrere anche quando la stima del danno sia non impossibile, ma soltanto difficile;
ovvero quando la stima del danno non siasi potuta compiere per la pigrizia od il mal talento delle parti o dei loro procuratori.
In simili casi, infatti, non vi sono contrapposti interessi da contemperare, tutti egualmente meritevoli di tutela: al contemperamento degli interessi si sostituisce qui
l'applicazione rigorosa del principio di autoresponsabilità, in virtù del quale ciascuno deve subire le conseguenze giuridiche delle proprie azioni od omissioni. Qualsiasi diversa interpretazione dell'art. 1226 c.c., si porrebbe, a tacer d'altro, in contrasto col precetto costituzionale che garantisce la parità delle parti e la terzietà del giudice (art.
111 Cost.; sulla impossibilità che la liquidazione equitativa possa essere utilizzata per colmare lacune istruttorie imputabili alle parti si vedano, ex plurimis, Sez. 1, Sentenza
n. 10850 del 10/07/2003; Sez. 3, Sentenza n. 6056 del 16/06/1990; Sez. 3, Sentenza n.
3176 del 16/12/1963).”
Alla luce di quanto esposto, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono le regole della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore secondo lo scaglione di valore fino a 26.000,00 euro.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_2
avverso la sentenza n. 13792/2020 del Tribunale di Roma, così
[...]
provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali;
3) Dà atto che ricorrono i presupposti in capo all'appellante della debenza di importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 d.p.r. n.115 del 30 maggio 2022.
6 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9/7/25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo Dott.ssa Silvia Di Matteo
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