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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/03/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4961/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 4961/2024 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. BANDIERI Parte_1 C.F._1
IRENE,
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. ACCORDI Controparte_1 C.F._2
PATRIZIO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di negoziazione assistita (art. 6, 2° c., D.L: n. 132/2014) in data 15/05/2017, autorizzata dal
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena in data 16/05/2017 e successivamente trascritto presso l'anagrafe dello stato civile nei termini di legge;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 4 - atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“CONDIZIONI:
1) I ricorrenti dichiarano e si danno vicendevolmente atto di essere attualmente economicamente
indipendenti e di rinunciare pertanto a qualsiasi reciproca pretesa in ordine all'assegno divorzile
dovendosi, altresì, intendere la cessione a tiolo gratuito del cespite immobiliare descritto al punto
successivo come liquidazione “una tantum” ai sensi dell'art. 5, comma sesto L. 898/1970 e
successive modifiche restando così inteso che la beneficiaria sig.ra non potrà Parte_1
proporre né rivolgere all'ex coniuge sig. alcuna successiva domanda di Controparte_1
contenuto economico;
2) il sig. a definizione di ogni ulteriore e pregresso rapporto economico e Controparte_1
patrimoniale, si impegna a cedere senza corrispettivo alcuno alla sig.ra la Parte_1
nuda proprietà, riservando per sè il diritto di usufrutto per sé vita natural durante, dell'unità
immobiliare sita nel Comune di Novi di Modena, Via Ottavio Pavesi, catastalmente identificata al
NCEU del Comune di Novi di Modena come segue:
- Foglio 26, Particella 47, Sub 2, Categoria A/3, Classe 01, Consistenza 3,5 vani, Rendita Euro
139,19, sito in Novi di Modena, Via Ottavio Pavesi, piano T come da allegata planimetria che si
allega sub. doc. 9).;
pagina 2 di 4 3) il sig. garantisce che la proprietà della suddetta unità immobiliare è libera da Controparte_1
ipoteche e/o qualunque altra trascrizione/iscrizione pregiudizievole venendo ceduta nello stato di
fatto e diritto in cui si trova;
4) i Signori e si impegnano a stipulare il relativo rogito Controparte_1 Parte_1
notarile entro e non oltre il 31/12/2024, presso un Notaio prescelto (in mancanza di accordo tra i
coniugi) dalla sig.ra che dovrà sostenere le spese notarili;
Parte_1
5) I ricorrenti dichiarano di avere risolto fra loro ogni altra questione di carattere economico-
patrimoniale e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione, fatto salvo
quanto stabilito nel presente ricorso”.
- rilevato che non sono nati figli;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
FORMIGINE il 17/09/2006 fra nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] Controparte_1
alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FORMIGINE di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2006 Atto n. 59 Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
pagina 3 di 4 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/03/2025.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 4961/2024 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. BANDIERI Parte_1 C.F._1
IRENE,
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. ACCORDI Controparte_1 C.F._2
PATRIZIO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di negoziazione assistita (art. 6, 2° c., D.L: n. 132/2014) in data 15/05/2017, autorizzata dal
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena in data 16/05/2017 e successivamente trascritto presso l'anagrafe dello stato civile nei termini di legge;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 4 - atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“CONDIZIONI:
1) I ricorrenti dichiarano e si danno vicendevolmente atto di essere attualmente economicamente
indipendenti e di rinunciare pertanto a qualsiasi reciproca pretesa in ordine all'assegno divorzile
dovendosi, altresì, intendere la cessione a tiolo gratuito del cespite immobiliare descritto al punto
successivo come liquidazione “una tantum” ai sensi dell'art. 5, comma sesto L. 898/1970 e
successive modifiche restando così inteso che la beneficiaria sig.ra non potrà Parte_1
proporre né rivolgere all'ex coniuge sig. alcuna successiva domanda di Controparte_1
contenuto economico;
2) il sig. a definizione di ogni ulteriore e pregresso rapporto economico e Controparte_1
patrimoniale, si impegna a cedere senza corrispettivo alcuno alla sig.ra la Parte_1
nuda proprietà, riservando per sè il diritto di usufrutto per sé vita natural durante, dell'unità
immobiliare sita nel Comune di Novi di Modena, Via Ottavio Pavesi, catastalmente identificata al
NCEU del Comune di Novi di Modena come segue:
- Foglio 26, Particella 47, Sub 2, Categoria A/3, Classe 01, Consistenza 3,5 vani, Rendita Euro
139,19, sito in Novi di Modena, Via Ottavio Pavesi, piano T come da allegata planimetria che si
allega sub. doc. 9).;
pagina 2 di 4 3) il sig. garantisce che la proprietà della suddetta unità immobiliare è libera da Controparte_1
ipoteche e/o qualunque altra trascrizione/iscrizione pregiudizievole venendo ceduta nello stato di
fatto e diritto in cui si trova;
4) i Signori e si impegnano a stipulare il relativo rogito Controparte_1 Parte_1
notarile entro e non oltre il 31/12/2024, presso un Notaio prescelto (in mancanza di accordo tra i
coniugi) dalla sig.ra che dovrà sostenere le spese notarili;
Parte_1
5) I ricorrenti dichiarano di avere risolto fra loro ogni altra questione di carattere economico-
patrimoniale e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione, fatto salvo
quanto stabilito nel presente ricorso”.
- rilevato che non sono nati figli;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
FORMIGINE il 17/09/2006 fra nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] Controparte_1
alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FORMIGINE di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2006 Atto n. 59 Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
pagina 3 di 4 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/03/2025.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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