Sentenza 6 febbraio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/2004, n. 2333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2333 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - rel. Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 215, presso lo studio dell'avvocato LORENZO DI BACCO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROSANNA PIOPPO, MASSIMO POZZA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AV VI, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA VILLA CARPEGNA 43, presso lo studio DE PROPRIS, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE IORFIDA, ANTONIO IORFIDA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3767/00 del Tribunale di TORINO, depositata il 11/07/00 - R.G.N. 833/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/03 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Torino CU EL proponeva appello avverso la sentenza dei pretore di Torino, con la quale: a) era stata rigettata la sua domanda per la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli in data 28/2/96, proposta nei confronti di ON VI, sul presupposto di avere lavorato alle dipendenze dello stesso in qualità di operaio edile dall'11/8/94 al 28/2/96 (per sei giorni la settimana, dalle ore 8 alle 12 e dalle 13 alle 18, percependo una paga oraria iniziale di L. 6.000, aumentata poi L.
6.500 ed a L. 8.000) e di essere stato poi licenziato per asserita carenza di lavoro;
b) era stato condannato a restituire al ON la somma di L. 2.000.000, ricevuta in prestito per effettuare la sua regolarizzazione contributiva.
Il convenuto contrastava il gravame ed il Tribunale lo rigettava, per carenza di prova: il ON infatti aveva ammesso soltanto che l'attore aveva lavorato saltuariamente (per una novantina di giorni dall'autunno 1994 al gennaio-febbraio 1996), anche se sussisteva il "forte sospetto che il ON avesse impiegato lavoratori extracomunitari 'clandestini'"; non era stata però raggiunta una sufficiente prova "di cui era onerato il CU, della sussistenza di tutti gli elementi caratterizzanti il dedotto rapporto di lavoro - e cioè periodo lavorato, natura subordinata del rapporto, mansioni svolte, orario osservato -". La dichiarazione in data 21/12/95, sottoscritta dal ON e diretta alla Questura di Torino, attestava solo l'intenzione del ON di assumere il lavoratore "a tempo indeterminato e per 40 ore settimanali", ma valeva per il futuro e non era "idonea a provare la sussistenza del rapporto che cessò ... nel febbraio 1996"; tale dichiarazione avvalorava i sospetti sul comportamento del ON "ma non consente di trasformare tali indizi in piena prova nel presente giudizio"; alcuni testi avevano riferito "di avere qualche volta visto il Valiscu nei cantieri del ON, o sul camion dello stesso saltuariamente e senza continuità e di averlo visto anche lavorare, ma sempre occasionalmente;
altri "hanno escluso la partecipazione del Valiscu ai lavori" da essi commissionati al ON;
solo il teste IS "ha dichiarato di aver lavorato continuativamente con il Valiscu per tre mesi da settembre a dicembre 1995, riferendo un orario superiore a quello dedotto dallo stesso ricorrente, ma risulta difficile ... attribuire valore decisivo alla testimonianza, relativa a brevissimo periodo e contrastante con le dichiarazioni di altri testi"; il teste RA aveva fornito elementi generici, avendo riferito solo delle intenzioni del ON e, per conoscenza diretta, di avere visto il Valiscu presso il magazzino del ON "una domenica mattina". Irrilevanti ai fini di causa erano gli accertamenti dell'INPS su omissioni contributive e quindi il primo motivo doveva essere rigettato.
Anche la seconda censura (relativa al capo di sentenza con cui l'attore veniva condannato alla restituzione di L. 2.000,000) era infondata, perché esisteva prova scritta del prestito, mai disconosciuta.
Avverso questa pronuncia propone ricorso per Cassazione il CU, fondato su tre motivi.
Resiste il ON con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentando, col primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'alt 2094 c.c. (art. 360 n. 3 e 5 C.P.C.), deduce il ricorrente che nel corso del giudizio non è mai stata contestata la sussistenza della subordinazione, ma soltanto la continuità del rapporto di lavoro. Il Tribunale partendo dal rilievo che la volontà manifestata di assumere il ricorrente non è sufficiente per qualificare il rapporto come subordinato ha fatto ricorso ad elementi marginali, non decisivi, senza valutare l'insieme delle acquisizioni processuali. Il giudice ha omesso di considerare globalmente tutti gli elementi acquisiti e precisamente: la volontà delle parti la natura delle prestazioni, i verbali di accertamento degli ispettori INPS, l'esclusiva proprietà in testa al ON dei mezzi di produzione, la durata del rapporto, l'orario e l'assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro.... Pur rilevando il giudice di merito il forte sospetto che il ON abbia impiegato lavoratori extracomunitari, senza provvedere alla loro regolarizzazione, non ne ha poi tratto le dovute conseguenze.
Lamentando, col secondo motivo, errata applicazione degli art. 2729, 2727 e 2697, 2^ comma, c.c., 229, 113 e 116 C.P.C. (art. 360 n. 3 e 5 C.P.C.) deduce il ricorrente che il "forte sospetto" di cui parla il giudice costituisce una affermazione aberrante che involge l'intero processo logico seguito nella decisione. Il paradosso in cui è incorso il giudicante è tanto più palese ove si consideri che vi è la dichiarazione dello stesso ON di voler assumere il ricorrente e la deposizione del teste IS, che da sola è sufficiente per qualificare il rapporto come subordinato, anche con riferimento ad un "brevissimo periodo".
Lamentando, col terzo motivo, errata e falsa applicazione dell'art. 437 C.P.C. (art. 360 n. 5 C.P.C.) deduce il ricorrente che la sentenza è contraddittoria e non chiara, laddove ha ritenuto irrilevante l'acquisizione dei verbali degli ispettori INPS, perché inidonei a provare la sussistenza del rapporto. I detti verbali costituiscono almeno una presunzione che ha un certo peso probatorio ai fini di causa e quindi evidente è la superficialità del giudice, anche perché in quei documenti ci potevano anche essere dichiarazioni del datore di lavoro o di terzi rilevanti ai fini di causa.
Il ricorso è infondato.
I tre motivi vanno trattati congiuntamente, perché fra loro connessi. In proposito si osserva che la Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto, secondo cui "la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione (Cass. n. 13045 del 27/12/97). Nel. caso di specie, il Tribunale ha esaminato in dettaglio tutti gli elementi probatori raccolti e ha dato pieno conto delle ragioni per le quali è giunto alla conclusione che non è stata raggiunta la prova di un rapporto di lavoro continuativo dal 1994 al 1996 e per il quale sia proponibile una declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato nel febbraio 1996. Le ragioni della decisione non vengono censurate: perché il forte sospetto che il ON abbia saltuariamente sfruttato il lavoro nero degli extracomunitari nulla dice in ordine ad un lavoro continuativo dal 1994 al 1996 per sei giorni la settimana;
perché la tesi difensiva, secondo il Tribunale, è smentita dai testi escussi e non è suffragata dalla intenzione di assumere per l'avvenire l'attore a tempo indeterminato, manifestata alla Questura di Torino a fini diversi;
perché la sussistenza della subordinazione per i lavori svolti per conto del ON ed il forte sospetto sull'impiego di lavoratori extracomunitari clandestini nulla dicono in ordine alla costituzione di un rapporto di lavoro continuativo ed all'illegittimità del licenziamento e quindi sono irrilevanti ai fini di causa;
perché, infine, irrilevante è la mancata acquisizione dei rapporti degli ispettori INPS, posto che la esistenza negli stessi di confessioni del datore del lavoro o di prove decisive viene prospettata come meramente ipotetica e quindi la censura manca anche del requisito della decisività. Il ricorso va perciò rigettato. Sussistono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese di lite per il presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2004