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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/12/2025, n. 3841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3841 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del dr. Luigi Bobbio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.6690.2021 R.G. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n.753.2021 del Giudice di Pace di Cava de' Tirreni,
e vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Iannone pres- Parte_1 so il cui studio domicilia in Mercato San Severino (SA) al Corso Diaz 209,come da mandato in atti;
APPELLANTE
E
quale impresa designata per il Fondo di Garanzia del- Controparte_1 le Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Giovine, presso il cui studio domicilia in ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Battipaglia alla via Trieste n. 23 , come da mandato in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 26.03.2025 che qui si inten- dono integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svol- gimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. perrelationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ri- cordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
1 c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trat- tazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della deci- sione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamen- te ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben po- tendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate ) per incompa- tibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudi- cante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA Con atto di appello del 27 dicembre 2021, impugnava la sen- Parte_1 tenza n. 753/2021 del Giudice di Pace di Cava de' Tirreni, che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti di quale im- Controparte_1 presa designata dal F.G.V.S.L'appellante esponeva che il 22 dicembre 2016, mentre percorreva in bicicletta il corso Mazzini in Cava de' Tirreni, sarebbe sta- to investito da un'autovettura in fase di sorpasso, rimasta sconosciuta perché datasi alla fuga immediatamente dopo l'urto. Sosteneva che la prova testimo- niale acquisita nel primo grado avrebbe confermato la dinamica del sinistro e che il giudice di pace avrebbe erroneamente attribuito valenza dirimente alla mancata presentazione della denuncia-querela e alla tardività della richiesta ri- sarcitoria, elementi che – a suo dire – non costituirebbero presupposti di pro- cedibilità dell'azione né impedirebbero di per sé il riconoscimento del diritto.
Si costituiva l'appellata chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione e deducendo molteplici carenze probatorie: contraddizioni delle deposizioni testimoniali, assenza di riscontri oggettivi circa la dinamica del sinistro, mancato intervento delle forze dell'ordine, tardività della prima ri- chiesta risarcitoria (inoltrata cinque mesi dopo i fatti), nonché indeterminatez- za delle stesse lesioni e della domanda risarcitoria.
Successivamente, con ordinanza del 25/10/2023, il Giudice chiedeva alle parti il deposito delle produzioni non acquisite dal fascicolo di primo grado. Con or- dinanza del 9/8/2024, dichiarata la superfluità della CTU medico-legale richie-
2 sta dall'appellante, la causa veniva ritenuta matura per la decisione;
infine, con provvedimento del 26/3/2025 la causa veniva assegnata a decisione ex art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione non merita accoglimento.
Nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 283 del Codice delle Assicurazioni Pri- vate, l'attore deve provare tre elementi fondamentali quali l'effettiva verifica- zione del sinistro;
la riconducibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente di un veicolo non identificato;
l'esistenza del nesso causale tra tale condotta e il danno lamentato.
Tale principio è pacifico nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte affermato che, nei sinistri con veicolo non identificato, il danneggiato ha l'onere di fornire una prova rigorosa del fatto storico, essendo l'impresa designata chiamata a rispondere in assenza di un effettivo contraddittorio con il respon- sabile del danno (Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2011, n. 15367; Cass. civ., sez. III, 22 marzo 1995, n. 3237).
La ratio di tale rigore probatorio risiede nell'esigenza – più volte sottolineata dalla Suprema Corte – di evitare che il Fondo di Garanzia sia esposto a richieste non sorrette da elementi obiettivi, poiché la mancata identificazione del veicolo investitore priva la controparte della possibilità di svolgere controlli immediati o rilievi sul luogo del sinistro. Si tratta di un indirizzo consolidato, ribadito an- che da Cass. civ., sez. VI, 21 dicembre 2021, n. 36904, richiamata dall'appellata, che sottolinea come la valutazione delle prove debba essere più cauta e partico- larmente attenta, proprio in considerazione dell'asimmetria probatoria che ca- ratterizza tali controversie.
Alla luce di tali principi, il Collegio ritiene che la ricostruzione del sinistro pro- spettata dall'appellante non sia stata raggiunta con il livello di certezza richie- sto.
È corretto, come osserva l'appellante, che secondo un orientamento ormai con- solidato la presentazione della denuncia-querela non costituisce condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento (cfr. Cass. civ., sez. III, 30 dicem- bre 2016, n. 27541).Tuttavia, ciò non significa che la mancata denuncia sia
3 irrilevante.La giurisprudenza afferma con chiarezza che “Una volta che la de- nuncia sia stata presentata, essa è valutabile come qualunque altro elemento probatorio, e la sua assenza può costituire un indizio rilevante unitamente alle altre risultanze istruttorie.”(Cass. civ., sez. VI, 21 dicembre 2021, n.
36904)
In altre parole la mancata denuncia non impedisce di agire, ma è un dato che il giudice può legittimamente considerare per valutare la credibilità del racconto.
Nel caso di specie, la sequenza temporale evidenziata in primo grado – assenza di denuncia – richiesta risarcitoria dopo cinque mesi – mancanza di indicazioni specifiche nelle prime certificazioni mediche – costituisce un quadro indiziario che, nel suo insieme, indebolisce sensibilmente la versione prospettata dall'attore.
Il Giudice di Pace ha evidenziato rilevanti incongruenze tra le deposizioni dei testi e in quanto uno riferisce di un urto laterale provocato da Tes_1 Tes_2 un veicolo in sorpasso;
nel mentre l'altro riferisce di un tamponamento da tergo ad opera del medesimo veicolo.
La giurisprudenza di legittimità attribuisce al giudice di merito ampia facoltà di valutare l'attendibilità dei testimoni, potendo disattendere anche deposizioni apparentemente precise quando esse risultino intrinsecamente contraddittorie o non corroborate da riscontri obiettivi (Cass. civ., sez. III, 24 febbraio
1992, n. 2250).
Nel nostro caso, l'assenza di elementi esterni di conferma – rilievi, fotografie, verbali di intervento, segnalazioni alle autorità – fa sì che tali contraddizioni as- sumano particolare rilievo, soprattutto alla luce dei principi sopra ricordati sul rigore probatorio richiesto nei sinistri FGVS.
La documentazione sanitaria, pur attestando il ricovero e l'esistenza di lesioni, non contiene una precisa ricostruzione della dinamica del sinistro e non risulta accompagnata da alcuna indicazione riferibile a un veicolo pirata.
La Cassazione ha sottolineato che “la sola presenza di lesioni non è sufficiente a provare la dinamica dedotta”, essendo necessario leggere la documentazione medica in combinazione con elementi oggettivi del fatto (Cass. civ., sez. III, 6 febbraio 2014, n. 2716).
4 Come correttamente rilevato nell'ordinanza del 9/8/2024, la CTU medico- legale non può supplire alla mancata prova del fatto storico. La CTU non è mez- zo volto ad accertare l'esistenza del sinistro, ma soltanto a quantificare postumi già provati nella loro genesi causale.
Poiché la prova dell'an debeatur non è stata raggiunta, il diniego della CTU ap- pare pienamente conforme all'indirizzo costante secondo cui ““La consulenza tecnica non può essere utilizzata in funzione esplorativa al fine di colmare lacu- ne probatorie relative ai fatti costitutivi della domanda.”(Cass. civ., sez. III,
20/04/2016, n. 7701)
L'appello non coglie nel segno.
La sentenza di primo grado ha correttamente applicato i principi di diritto e ha valutato in modo logico e coerente gli elementi di prova, ritenendo non raggiun- ta la dimostrazione del fatto storico generatore del danno.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza n.5792/2022 del Giudice di Pace di Nocera In- feriore:
1) Rigetta l'appello.
2) Conferma integralmente la sentenza impugnata.
3) Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite che liquida in Eu- ro 1.500,00 euro per compenso oltre ad accessori di legge se dovuti.
Manda la Cancelleria.
Nocera Inferiore, 9/12/2025 Il giudice
Dr. Luigi Bobbio
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del dr. Luigi Bobbio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.6690.2021 R.G. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n.753.2021 del Giudice di Pace di Cava de' Tirreni,
e vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Iannone pres- Parte_1 so il cui studio domicilia in Mercato San Severino (SA) al Corso Diaz 209,come da mandato in atti;
APPELLANTE
E
quale impresa designata per il Fondo di Garanzia del- Controparte_1 le Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Giovine, presso il cui studio domicilia in ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Battipaglia alla via Trieste n. 23 , come da mandato in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 26.03.2025 che qui si inten- dono integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svol- gimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. perrelationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ri- cordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
1 c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trat- tazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della deci- sione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamen- te ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben po- tendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate ) per incompa- tibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudi- cante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA Con atto di appello del 27 dicembre 2021, impugnava la sen- Parte_1 tenza n. 753/2021 del Giudice di Pace di Cava de' Tirreni, che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti di quale im- Controparte_1 presa designata dal F.G.V.S.L'appellante esponeva che il 22 dicembre 2016, mentre percorreva in bicicletta il corso Mazzini in Cava de' Tirreni, sarebbe sta- to investito da un'autovettura in fase di sorpasso, rimasta sconosciuta perché datasi alla fuga immediatamente dopo l'urto. Sosteneva che la prova testimo- niale acquisita nel primo grado avrebbe confermato la dinamica del sinistro e che il giudice di pace avrebbe erroneamente attribuito valenza dirimente alla mancata presentazione della denuncia-querela e alla tardività della richiesta ri- sarcitoria, elementi che – a suo dire – non costituirebbero presupposti di pro- cedibilità dell'azione né impedirebbero di per sé il riconoscimento del diritto.
Si costituiva l'appellata chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione e deducendo molteplici carenze probatorie: contraddizioni delle deposizioni testimoniali, assenza di riscontri oggettivi circa la dinamica del sinistro, mancato intervento delle forze dell'ordine, tardività della prima ri- chiesta risarcitoria (inoltrata cinque mesi dopo i fatti), nonché indeterminatez- za delle stesse lesioni e della domanda risarcitoria.
Successivamente, con ordinanza del 25/10/2023, il Giudice chiedeva alle parti il deposito delle produzioni non acquisite dal fascicolo di primo grado. Con or- dinanza del 9/8/2024, dichiarata la superfluità della CTU medico-legale richie-
2 sta dall'appellante, la causa veniva ritenuta matura per la decisione;
infine, con provvedimento del 26/3/2025 la causa veniva assegnata a decisione ex art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione non merita accoglimento.
Nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 283 del Codice delle Assicurazioni Pri- vate, l'attore deve provare tre elementi fondamentali quali l'effettiva verifica- zione del sinistro;
la riconducibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente di un veicolo non identificato;
l'esistenza del nesso causale tra tale condotta e il danno lamentato.
Tale principio è pacifico nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte affermato che, nei sinistri con veicolo non identificato, il danneggiato ha l'onere di fornire una prova rigorosa del fatto storico, essendo l'impresa designata chiamata a rispondere in assenza di un effettivo contraddittorio con il respon- sabile del danno (Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2011, n. 15367; Cass. civ., sez. III, 22 marzo 1995, n. 3237).
La ratio di tale rigore probatorio risiede nell'esigenza – più volte sottolineata dalla Suprema Corte – di evitare che il Fondo di Garanzia sia esposto a richieste non sorrette da elementi obiettivi, poiché la mancata identificazione del veicolo investitore priva la controparte della possibilità di svolgere controlli immediati o rilievi sul luogo del sinistro. Si tratta di un indirizzo consolidato, ribadito an- che da Cass. civ., sez. VI, 21 dicembre 2021, n. 36904, richiamata dall'appellata, che sottolinea come la valutazione delle prove debba essere più cauta e partico- larmente attenta, proprio in considerazione dell'asimmetria probatoria che ca- ratterizza tali controversie.
Alla luce di tali principi, il Collegio ritiene che la ricostruzione del sinistro pro- spettata dall'appellante non sia stata raggiunta con il livello di certezza richie- sto.
È corretto, come osserva l'appellante, che secondo un orientamento ormai con- solidato la presentazione della denuncia-querela non costituisce condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento (cfr. Cass. civ., sez. III, 30 dicem- bre 2016, n. 27541).Tuttavia, ciò non significa che la mancata denuncia sia
3 irrilevante.La giurisprudenza afferma con chiarezza che “Una volta che la de- nuncia sia stata presentata, essa è valutabile come qualunque altro elemento probatorio, e la sua assenza può costituire un indizio rilevante unitamente alle altre risultanze istruttorie.”(Cass. civ., sez. VI, 21 dicembre 2021, n.
36904)
In altre parole la mancata denuncia non impedisce di agire, ma è un dato che il giudice può legittimamente considerare per valutare la credibilità del racconto.
Nel caso di specie, la sequenza temporale evidenziata in primo grado – assenza di denuncia – richiesta risarcitoria dopo cinque mesi – mancanza di indicazioni specifiche nelle prime certificazioni mediche – costituisce un quadro indiziario che, nel suo insieme, indebolisce sensibilmente la versione prospettata dall'attore.
Il Giudice di Pace ha evidenziato rilevanti incongruenze tra le deposizioni dei testi e in quanto uno riferisce di un urto laterale provocato da Tes_1 Tes_2 un veicolo in sorpasso;
nel mentre l'altro riferisce di un tamponamento da tergo ad opera del medesimo veicolo.
La giurisprudenza di legittimità attribuisce al giudice di merito ampia facoltà di valutare l'attendibilità dei testimoni, potendo disattendere anche deposizioni apparentemente precise quando esse risultino intrinsecamente contraddittorie o non corroborate da riscontri obiettivi (Cass. civ., sez. III, 24 febbraio
1992, n. 2250).
Nel nostro caso, l'assenza di elementi esterni di conferma – rilievi, fotografie, verbali di intervento, segnalazioni alle autorità – fa sì che tali contraddizioni as- sumano particolare rilievo, soprattutto alla luce dei principi sopra ricordati sul rigore probatorio richiesto nei sinistri FGVS.
La documentazione sanitaria, pur attestando il ricovero e l'esistenza di lesioni, non contiene una precisa ricostruzione della dinamica del sinistro e non risulta accompagnata da alcuna indicazione riferibile a un veicolo pirata.
La Cassazione ha sottolineato che “la sola presenza di lesioni non è sufficiente a provare la dinamica dedotta”, essendo necessario leggere la documentazione medica in combinazione con elementi oggettivi del fatto (Cass. civ., sez. III, 6 febbraio 2014, n. 2716).
4 Come correttamente rilevato nell'ordinanza del 9/8/2024, la CTU medico- legale non può supplire alla mancata prova del fatto storico. La CTU non è mez- zo volto ad accertare l'esistenza del sinistro, ma soltanto a quantificare postumi già provati nella loro genesi causale.
Poiché la prova dell'an debeatur non è stata raggiunta, il diniego della CTU ap- pare pienamente conforme all'indirizzo costante secondo cui ““La consulenza tecnica non può essere utilizzata in funzione esplorativa al fine di colmare lacu- ne probatorie relative ai fatti costitutivi della domanda.”(Cass. civ., sez. III,
20/04/2016, n. 7701)
L'appello non coglie nel segno.
La sentenza di primo grado ha correttamente applicato i principi di diritto e ha valutato in modo logico e coerente gli elementi di prova, ritenendo non raggiun- ta la dimostrazione del fatto storico generatore del danno.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza n.5792/2022 del Giudice di Pace di Nocera In- feriore:
1) Rigetta l'appello.
2) Conferma integralmente la sentenza impugnata.
3) Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite che liquida in Eu- ro 1.500,00 euro per compenso oltre ad accessori di legge se dovuti.
Manda la Cancelleria.
Nocera Inferiore, 9/12/2025 Il giudice
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