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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/05/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di FA Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1033/2022 R.G. promossa
DA
, (c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Pietro Roccasalva;
Appellante
CONTRO
, (c.f. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso dagli avv.ti Manlio Galeano e Maria Rosaria Battiato;
Appellato
OGGETTO: Cancellazione giornate agricole
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 491/2022 del 9.5.2022, il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso proposto da con il Parte_1
quale la ricorrente chiedeva il riconoscimento delle giornate di lavoro come bracciante agricola cancellate dall' , relativamente agli anni 2008, 2009 e CP_2 2010, e l'annullamento dell'indebito.
Il Tribunale – confermando quanto già osservato dallo stesso ufficio nell'ambito del procedimento promosso dal titolare dell'azienda datrice di lavoro sottoposta all'accertamento ispettivo del 30.12.2013, a fronte del quale venivano cancellate dall' le giornate oggetto dell'odierno giudizio – CP_2
rilevava che l'attività svolta dalla lavoratrice consisteva nella lavorazione, nell'imballaggio e nel confezionamento di ortaggi;
che tali ortaggi non erano prevalentemente frutto della coltivazione del fondo;
che non ricorreva un'attività connessa ai sensi della prima parte dell'art. 2135, comma 3, c.c.; che neppure poteva qualificarsi come attività connessa ai sensi della seconda parte della richiamata norma, posto che le attrezzature menzionate dai testi (vasca, nastro trasportatore) non erano strumenti normalmente utilizzati per la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico;
che tale impostazione trovava conferma nelle circolari dell n. 44/2002 e n. 44/2004. Controparte_3
Rigettava il ricorso e poneva a carico della ricorrente le spese processuali.
Contro la sentenza proponeva appello con atto depositato Parte_1
il 9.11.2022. Resisteva al gravame l' . CP_2
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza dell'8.5.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante censura la sentenza nella parte in cui esclude che possa qualificarsi come attività agricola connessa, ai sensi dell'art. 2135, comma 3 ultima parte, c.c., l'attività di fornitura di servizi a terzi svolta dal datore di lavoro dell'appellante.
Ritiene che il riferimento del giudice alle risorse e alle attrezzature impiegate esclusivamente nel ciclo biologico, e non invece all'attività agricola complessivamente considerata, va contro la ratio della norma stessa che, a seguito della riforma operata dal D. Lgs. n. 228/2001, ha inteso ampliare il concetto di attività agricola fino a ricomprendervi le attività connesse.
Rileva che l'interpretazione fornita dal giudice viene sconfessata anche dalla risposta dell n. 446/2021 ove stabilisce, con Controparte_3
riferimento al concetto di risorse normalmente utilizzate nell'attività agricola, che le stesse “siano individuate da tutti gli elementi materiali e immateriali necessari al conseguimento dell'obiettivo aziendale”.
Sostiene che si debba ricorrere al criterio della prevalenza solo nel caso in cui l'imprenditore agricolo si avvalga di attrezzature e risorse normalmente non impiegate per la propria attività e che, viceversa, ove il servizio venga reso con gli stessi strumenti impiegati per la lavorazione dei prodotti coltivati in azienda, non occorrerà procedere alla verifica della prevalenza. Ritiene, in ogni caso, che, nel caso di specie, la fornitura del servizio di lavaggio e imballaggio degli ortaggi in favore di terzi era effettuata non già in modo prevalente, ma in via esclusiva con le attrezzature e le risorse normalmente impiegate per l'attività agricola esercitata dal datore di lavoro.
Rileva, ancora, che – anche considerando corretto l'assunto del giudice secondo cui le attrezzature cui fa riferimento la norma siano soltanto quelle impiegate nel ciclo biologico – gli strumenti citati in sentenza (vasca, nastro trasportatore), utilizzati dalla lavoratrice per il lavaggio degli ortaggi raccolti, attengono alle operazioni di conservazione dei prodotti e non vanno, pertanto, considerati estranei al ciclo biologico.
2.1. L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 2135 c.c. dispone "1. E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
2. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale
o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
3. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonchè le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge."
Il giudice di primo grado ha premesso che a norma dell'art. 2135 c.c. “… le attività agricole connesse possono essere considerate tali se: a) sono svolte da un imprenditore che svolge attività agricola di coltivazione, silvicoltura e allevamento
(requisito soggettivo); b1) nel caso di attività di manipolazione e trasformazione, i prodotti oggetto di tali attività provengono prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco ovvero dall'attività di allevamento (requisito oggettivo per la manipolazione e trasformazione di prodotti); b2) nel caso di attività dirette alla fornitura di beni o servizi, la stessa avviene tramite l'utilizzo prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell'attività agricola principale
(requisito oggettivo per le prestazioni di servizi).
Nel prestare servizi a terzi, l'imprenditore agricolo può usare sia attrezzature normalmente impiegate nell'attività principale, sia attrezzature utilizzate solo nell'attività di servizi per conto terzi. Ove l'imprenditore si avvalga di entrambe le attrezzature, è necessario procedere alla verifica del requisito della prevalenza, confrontando il fatturato realizzato con l'impiego di ciascuna specifica attrezzatura;
può invece prescindersi da detto accertamento ove i servizi siano forniti utilizzando esclusivamente le attrezzature normalmente impiegate nell'attività agricola principale dell'azienda.
In estrema sintesi, la disposizione di cui all'art. 2135 c.c. è chiara nell'indicare due tipologie alternative di attività connesse:
a) lavorazione dei prodotti prevalentemente provenienti dell'attività agricola in senso stretto, svolta dallo stesso imprenditore;
b) fornitura di beni e servizi tramite gli strumenti tipici dell'attività agricola in senso stretto, svolta dallo stesso imprenditore.
…l'attività oggetto del presente procedimento consiste pacificamente nella lavorazione e nell'imballaggio e confezionamento di ortaggi. È inoltre acclarato che tali ortaggi non fossero prevalentemente frutto della coltivazione del fondo
(cfr., sul punto, le acquisite dichiarazioni testimoniali rese dall'ispettore
ed il verbale ispettivo in atti). Pertanto, nel caso di specie, non ricorre Tes_1
un'attività connessa ai sensi della prima parte dell'art. 2135 co. 3 c.c.
L'attività in questione neppure può qualificarsi come connessa ai sensi della seconda parte della disposizione in esame, la quale richiede che l'attività sia realizzata tramite gli strumenti normalmente utilizzati nell'attività agricola in senso stretto (e non anche nell'attività connessa ai sensi della prima parte della medesima disposizione)”.
Il collegio condivide tale valutazione.
In ordine all'interpretazione del terzo comma dell'art. 2135 c.c. che indica le attività agricole per connessione il collegio richiama il condiviso orientamento della Suprema Cassazione civile sez. trib. - 18/2/2025, n. 4130 secondo cui “Va precisato che la connessione rileva sia dal punto di vista soggettivo sia dal punto di vista oggettivo. La connessione soggettiva postula che le attività di cui al terzo comma siano esercitate da chi è imprenditore agricolo "essenziale"
(Cass. n. 4790 del 2023); si tratta, quindi, di attività ulteriori rispetto a quella propriamente agricola. La connessione oggettiva, a sua volta, si fonda, con riguardo alle attività di fornitura di beni o servizi, sui criteri di "normalità"
(Cass. n. 8690 del 2013) e di "prevalenza" (Circolare n. Controparte_3
44/E del 14.5.2002): gli strumenti o le risorse dell'azienda agricola devono essere utilizzati continuativamente e sistematicamente nell'attività agricola principale e "le attrezzature agricole non devono essere impiegate nell'attività connessa in misura prevalente rispetto all'utilizzo operato nell'attività agricola di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento" (Circolare cit., par. 2). Si tratta di criteri eminentemente quantitativi che devono condurre ad un giudizio di tipo qualitativo, secondo cui, per poter rientrare fra le attività connesse,
l'attività di fornitura di beni o servizi da parte dell'imprenditore agricolo non deve aver assunto per dimensione, organizzazione di capitali e risorse umane, la connotazione di attività principale, perché altrimenti non si configurerebbe più come attività agricola connessa di fornitura di servizi ma assumerebbe i connotati di attività commerciale (Cass. n. 16614 del 2016; Cass. n. 7238 del
2015; Cass. n. 6853 del 2011)”. Negli stessi terminiCassazione civile sez. trib. -
18/ 2/2025, n. 4130 e Cassazione civile sez. I - 8/8/2016, n. 16614 L'esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento viene meno ove non sussista, di fatto, il collegamento funzionale della sua attività con la terra, intesa come fattore produttivo, o quando le attività connesse di cui all'art. 2135, comma 3, c.c. assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura, gravando su chi invochi l'esenzione, sotto il profilo della connessione tra la svolta attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e quella tipica di coltivazione ex art. 2135, comma 1, c.c., il corrispondente onere probatorio. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva negato la qualità di imprenditore agricolo alla odierna ricorrente in mancanza di prova che le attività di conservazione e commercializzazione da lei esercitate riguardassero prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del proprio fondo).
E' dunque necessario che le attività di coltivazione del fondo siano svolte con criterio di prevalenza rispetto a quelle di confezionamento di prodotti di terzi. Nel caso in esame l'odierna appellante non ha fornito prova di tale prevalenza. Come emerge dal verbale ispettivo, il cui contenuto è stato confermato dai testi escussi in udienza, l'attività di imballaggio per conto terzi è di gran lunga prevalente – nel periodo in cui ha lavorato l'odierna appellante – rispetto alla produzione di prodotti agricoli e alla lavorazione dei beni prodotti dalla ditta AN FA. Gli ispettori hanno accertato che per lunghi periodi non vi è stata produzione di prodotti propri nel 2008, 2009 e 2010. Per tale ragione l'attività dell'odierna appellante addetta all'imballaggio non può considerarsi come attività agricola in quanto l'attività di imballaggio era prevalente rispetto a quella di produzione dei prodotti agricoli e veniva svolta con strumenti non propri dell'attività di coltivazione del fondo.
Negli stessi termini si è già pronunciata questa Corte di appello nella sentenza n. 872/2024, passata in giudicato, con la quale è stata rigettata l'impugnazione proposta da AN FA, datore di lavoro dell'odierna appellante, avverso l'avviso di addebito conseguente al medesimo verbale di accertamento posto a fondamento del disconoscimento del rapporto di lavoro per cui è causa. Con tale sentenza la Corte di appello ha escluso che i lavoratori assunti da AN FA nel medesimo periodo oggetto del presente giudizio addetti al confezionamento di prodotti agricoli provenienti prevalentemente da terzi potessero considerarsi lavoratori agricoli facendo richiamo all'interpretazione dell'art. 2135 c.c. qui condiviso secondo cui “La norma richiede certamente un collegamento con l'attività propriamente agricola, mediante l'utilizzazione di attrezzature e risorse normalmente impiegate nell'attività agricola, mancante nella fattispecie in esame. Non sono strumenti utilizzati normalmente nell'attività agricola la bilancia e il nastro trasportatore, che invece sono prevalentemente utilizzati nell'attività della cui qualificazione si discute”.
Per le ragioni che precedono, l'appello deve essere rigettato.
Le spese processuali liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del D.P.R n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado che liquida in € 4996,00, oltre rimborso spese generali.
A norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R n. 115/2002 dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza dell'8.5.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di FA Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di FA Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1033/2022 R.G. promossa
DA
, (c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Pietro Roccasalva;
Appellante
CONTRO
, (c.f. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso dagli avv.ti Manlio Galeano e Maria Rosaria Battiato;
Appellato
OGGETTO: Cancellazione giornate agricole
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 491/2022 del 9.5.2022, il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso proposto da con il Parte_1
quale la ricorrente chiedeva il riconoscimento delle giornate di lavoro come bracciante agricola cancellate dall' , relativamente agli anni 2008, 2009 e CP_2 2010, e l'annullamento dell'indebito.
Il Tribunale – confermando quanto già osservato dallo stesso ufficio nell'ambito del procedimento promosso dal titolare dell'azienda datrice di lavoro sottoposta all'accertamento ispettivo del 30.12.2013, a fronte del quale venivano cancellate dall' le giornate oggetto dell'odierno giudizio – CP_2
rilevava che l'attività svolta dalla lavoratrice consisteva nella lavorazione, nell'imballaggio e nel confezionamento di ortaggi;
che tali ortaggi non erano prevalentemente frutto della coltivazione del fondo;
che non ricorreva un'attività connessa ai sensi della prima parte dell'art. 2135, comma 3, c.c.; che neppure poteva qualificarsi come attività connessa ai sensi della seconda parte della richiamata norma, posto che le attrezzature menzionate dai testi (vasca, nastro trasportatore) non erano strumenti normalmente utilizzati per la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico;
che tale impostazione trovava conferma nelle circolari dell n. 44/2002 e n. 44/2004. Controparte_3
Rigettava il ricorso e poneva a carico della ricorrente le spese processuali.
Contro la sentenza proponeva appello con atto depositato Parte_1
il 9.11.2022. Resisteva al gravame l' . CP_2
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza dell'8.5.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante censura la sentenza nella parte in cui esclude che possa qualificarsi come attività agricola connessa, ai sensi dell'art. 2135, comma 3 ultima parte, c.c., l'attività di fornitura di servizi a terzi svolta dal datore di lavoro dell'appellante.
Ritiene che il riferimento del giudice alle risorse e alle attrezzature impiegate esclusivamente nel ciclo biologico, e non invece all'attività agricola complessivamente considerata, va contro la ratio della norma stessa che, a seguito della riforma operata dal D. Lgs. n. 228/2001, ha inteso ampliare il concetto di attività agricola fino a ricomprendervi le attività connesse.
Rileva che l'interpretazione fornita dal giudice viene sconfessata anche dalla risposta dell n. 446/2021 ove stabilisce, con Controparte_3
riferimento al concetto di risorse normalmente utilizzate nell'attività agricola, che le stesse “siano individuate da tutti gli elementi materiali e immateriali necessari al conseguimento dell'obiettivo aziendale”.
Sostiene che si debba ricorrere al criterio della prevalenza solo nel caso in cui l'imprenditore agricolo si avvalga di attrezzature e risorse normalmente non impiegate per la propria attività e che, viceversa, ove il servizio venga reso con gli stessi strumenti impiegati per la lavorazione dei prodotti coltivati in azienda, non occorrerà procedere alla verifica della prevalenza. Ritiene, in ogni caso, che, nel caso di specie, la fornitura del servizio di lavaggio e imballaggio degli ortaggi in favore di terzi era effettuata non già in modo prevalente, ma in via esclusiva con le attrezzature e le risorse normalmente impiegate per l'attività agricola esercitata dal datore di lavoro.
Rileva, ancora, che – anche considerando corretto l'assunto del giudice secondo cui le attrezzature cui fa riferimento la norma siano soltanto quelle impiegate nel ciclo biologico – gli strumenti citati in sentenza (vasca, nastro trasportatore), utilizzati dalla lavoratrice per il lavaggio degli ortaggi raccolti, attengono alle operazioni di conservazione dei prodotti e non vanno, pertanto, considerati estranei al ciclo biologico.
2.1. L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 2135 c.c. dispone "1. E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
2. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale
o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
3. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonchè le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge."
Il giudice di primo grado ha premesso che a norma dell'art. 2135 c.c. “… le attività agricole connesse possono essere considerate tali se: a) sono svolte da un imprenditore che svolge attività agricola di coltivazione, silvicoltura e allevamento
(requisito soggettivo); b1) nel caso di attività di manipolazione e trasformazione, i prodotti oggetto di tali attività provengono prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco ovvero dall'attività di allevamento (requisito oggettivo per la manipolazione e trasformazione di prodotti); b2) nel caso di attività dirette alla fornitura di beni o servizi, la stessa avviene tramite l'utilizzo prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell'attività agricola principale
(requisito oggettivo per le prestazioni di servizi).
Nel prestare servizi a terzi, l'imprenditore agricolo può usare sia attrezzature normalmente impiegate nell'attività principale, sia attrezzature utilizzate solo nell'attività di servizi per conto terzi. Ove l'imprenditore si avvalga di entrambe le attrezzature, è necessario procedere alla verifica del requisito della prevalenza, confrontando il fatturato realizzato con l'impiego di ciascuna specifica attrezzatura;
può invece prescindersi da detto accertamento ove i servizi siano forniti utilizzando esclusivamente le attrezzature normalmente impiegate nell'attività agricola principale dell'azienda.
In estrema sintesi, la disposizione di cui all'art. 2135 c.c. è chiara nell'indicare due tipologie alternative di attività connesse:
a) lavorazione dei prodotti prevalentemente provenienti dell'attività agricola in senso stretto, svolta dallo stesso imprenditore;
b) fornitura di beni e servizi tramite gli strumenti tipici dell'attività agricola in senso stretto, svolta dallo stesso imprenditore.
…l'attività oggetto del presente procedimento consiste pacificamente nella lavorazione e nell'imballaggio e confezionamento di ortaggi. È inoltre acclarato che tali ortaggi non fossero prevalentemente frutto della coltivazione del fondo
(cfr., sul punto, le acquisite dichiarazioni testimoniali rese dall'ispettore
ed il verbale ispettivo in atti). Pertanto, nel caso di specie, non ricorre Tes_1
un'attività connessa ai sensi della prima parte dell'art. 2135 co. 3 c.c.
L'attività in questione neppure può qualificarsi come connessa ai sensi della seconda parte della disposizione in esame, la quale richiede che l'attività sia realizzata tramite gli strumenti normalmente utilizzati nell'attività agricola in senso stretto (e non anche nell'attività connessa ai sensi della prima parte della medesima disposizione)”.
Il collegio condivide tale valutazione.
In ordine all'interpretazione del terzo comma dell'art. 2135 c.c. che indica le attività agricole per connessione il collegio richiama il condiviso orientamento della Suprema Cassazione civile sez. trib. - 18/2/2025, n. 4130 secondo cui “Va precisato che la connessione rileva sia dal punto di vista soggettivo sia dal punto di vista oggettivo. La connessione soggettiva postula che le attività di cui al terzo comma siano esercitate da chi è imprenditore agricolo "essenziale"
(Cass. n. 4790 del 2023); si tratta, quindi, di attività ulteriori rispetto a quella propriamente agricola. La connessione oggettiva, a sua volta, si fonda, con riguardo alle attività di fornitura di beni o servizi, sui criteri di "normalità"
(Cass. n. 8690 del 2013) e di "prevalenza" (Circolare n. Controparte_3
44/E del 14.5.2002): gli strumenti o le risorse dell'azienda agricola devono essere utilizzati continuativamente e sistematicamente nell'attività agricola principale e "le attrezzature agricole non devono essere impiegate nell'attività connessa in misura prevalente rispetto all'utilizzo operato nell'attività agricola di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento" (Circolare cit., par. 2). Si tratta di criteri eminentemente quantitativi che devono condurre ad un giudizio di tipo qualitativo, secondo cui, per poter rientrare fra le attività connesse,
l'attività di fornitura di beni o servizi da parte dell'imprenditore agricolo non deve aver assunto per dimensione, organizzazione di capitali e risorse umane, la connotazione di attività principale, perché altrimenti non si configurerebbe più come attività agricola connessa di fornitura di servizi ma assumerebbe i connotati di attività commerciale (Cass. n. 16614 del 2016; Cass. n. 7238 del
2015; Cass. n. 6853 del 2011)”. Negli stessi terminiCassazione civile sez. trib. -
18/ 2/2025, n. 4130 e Cassazione civile sez. I - 8/8/2016, n. 16614 L'esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento viene meno ove non sussista, di fatto, il collegamento funzionale della sua attività con la terra, intesa come fattore produttivo, o quando le attività connesse di cui all'art. 2135, comma 3, c.c. assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura, gravando su chi invochi l'esenzione, sotto il profilo della connessione tra la svolta attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e quella tipica di coltivazione ex art. 2135, comma 1, c.c., il corrispondente onere probatorio. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva negato la qualità di imprenditore agricolo alla odierna ricorrente in mancanza di prova che le attività di conservazione e commercializzazione da lei esercitate riguardassero prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del proprio fondo).
E' dunque necessario che le attività di coltivazione del fondo siano svolte con criterio di prevalenza rispetto a quelle di confezionamento di prodotti di terzi. Nel caso in esame l'odierna appellante non ha fornito prova di tale prevalenza. Come emerge dal verbale ispettivo, il cui contenuto è stato confermato dai testi escussi in udienza, l'attività di imballaggio per conto terzi è di gran lunga prevalente – nel periodo in cui ha lavorato l'odierna appellante – rispetto alla produzione di prodotti agricoli e alla lavorazione dei beni prodotti dalla ditta AN FA. Gli ispettori hanno accertato che per lunghi periodi non vi è stata produzione di prodotti propri nel 2008, 2009 e 2010. Per tale ragione l'attività dell'odierna appellante addetta all'imballaggio non può considerarsi come attività agricola in quanto l'attività di imballaggio era prevalente rispetto a quella di produzione dei prodotti agricoli e veniva svolta con strumenti non propri dell'attività di coltivazione del fondo.
Negli stessi termini si è già pronunciata questa Corte di appello nella sentenza n. 872/2024, passata in giudicato, con la quale è stata rigettata l'impugnazione proposta da AN FA, datore di lavoro dell'odierna appellante, avverso l'avviso di addebito conseguente al medesimo verbale di accertamento posto a fondamento del disconoscimento del rapporto di lavoro per cui è causa. Con tale sentenza la Corte di appello ha escluso che i lavoratori assunti da AN FA nel medesimo periodo oggetto del presente giudizio addetti al confezionamento di prodotti agricoli provenienti prevalentemente da terzi potessero considerarsi lavoratori agricoli facendo richiamo all'interpretazione dell'art. 2135 c.c. qui condiviso secondo cui “La norma richiede certamente un collegamento con l'attività propriamente agricola, mediante l'utilizzazione di attrezzature e risorse normalmente impiegate nell'attività agricola, mancante nella fattispecie in esame. Non sono strumenti utilizzati normalmente nell'attività agricola la bilancia e il nastro trasportatore, che invece sono prevalentemente utilizzati nell'attività della cui qualificazione si discute”.
Per le ragioni che precedono, l'appello deve essere rigettato.
Le spese processuali liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del D.P.R n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado che liquida in € 4996,00, oltre rimborso spese generali.
A norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R n. 115/2002 dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza dell'8.5.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di FA Dott.ssa Graziella Parisi