Decreto cautelare 14 aprile 2025
Sentenza 27 gennaio 2026
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- 1. Antenne 5G, niente ''zone vietate'': i limiti ai regolamenti comunaliAccesso limitatoNicola Camporese · https://www.altalex.com/ · 20 febbraio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00395/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01264/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LO
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1264 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Condominio Saturno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alice Colleoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via Fontana, 25;
contro
Comune di Inzago, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfonso Tuttolomondo, Stefania Vasta e Antonio Ditto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso il loro studio in Milano, via Victor Hugo, 3;
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della LO- RP, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fiorella Giacomina Battaini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso la sede di RP in Milano, via T. Taramelli, 26;
nei confronti
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione Digitale, non costituita in giudizio;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. - WI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Ielo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
IBcop S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano D'Ercole, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di Inzago per silenzio assenso sull''istanza unica presentata da WI e IB ai sensi dell''art. 44 del D.Lgs. 259/2003 e s.m.i.;
- del parere di ARPA LO prot. n. arpa_mi.2024.0182662 del 21/11/2024;
- di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti, anche allo stato non conosciuti, comprese la Delibera Giunta Comunale n. 77 dell''11/06/2024 avente ad oggetto l'aggiornamento del PAV - Triennio 2024-2026, la Deliberazione di Giunta Comunale n. 84/2024 avente ad oggetto la presentazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) - periodo 2025-2027, la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 18/07/2024 di approvazione del Documento Unico Programmazione (D.U.P.) – periodo 2025-2027;
nonché per il risarcimento dei danni che derivano in capo al Condominio ricorrente dagli effetti dei provvedimenti impugnati, da quantificare in corso di causa;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CONDOMINIO SATURNO il 12\6\2025:
− della Determina della Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, Ecologia e Ambiente del Comune di Inzago n. 325 del 28/06/2024 avente ad oggetto “Vendita a trattativa diretta di quota del mappale 254 foglio 7 alla WI spa. Approvazione contratto preliminare di vendita.”;
− laddove qualificabile come atto presupposto, della Delibera di Giunta comunale n. 8 del 16/01/2024, avente ad oggetto: “Alienazione porzioni di terreno di proprietà comunale per realizzazione infrastrutture per comunicazioni elettroniche. atto di indirizzo al responsabile tecnico per la predisposizione atti.”;
− laddove qualificabili come atti presupposti, della D.G.C. n. 167 del 10/10/2023 e della D.G.C. n. 207 del 06/12/2023;
− di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti, anche allo stato non conosciuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. - WI S.p.A., del Comune di Inzago, dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della LO- RP e di IBcop S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il dott. VA IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le società Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. - WI Spa e IBcop Spa presentavano al Comune di Inzago (MI) una istanza unica ai sensi degli articoli 43, 44 e 49 del D.Lgs. n. 259 del 2003 (codice delle comunicazioni elettroniche o anche solo “CCE”) per l’installazione sul territorio comunale di una stazione radio base (SR) per servizi 5G.
Sull’istanza si formava un titolo autorizzativo tacito per effetto del meccanismo del silenzio assenso.
Il Condominio Saturno (di seguito, anche solo “Condominio”), nelle cui vicinanze si sarebbe collocato l’impianto di cui è causa, proponeva il ricorso principale in epigrafe con domanda di tutela cautelare anche monocratica, con il quale impugnava il titolo formatosi tacitamente ed altri atti connessi, fra cui il parere dell’Agenzia Regionale per la protezione ambientale della LO – RP.
La domanda di misure cautelari monocratiche ex art. 56 del c.p.a. era respinta con decreto del Presidente della scrivente Sezione n. 398 del 2025.
Si costituivano poi in giudizio il Comune di Inzago, RP e le società IBcop e WI, concludendo tutti per l’irricevibilità, l’inammissibilità ed in ogni caso per il rigetto nel merito del gravame.
Si costituiva anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, seppure con una comparsa di mero stile e facendo rilevare di essere stata evocata in giudizio trattandosi di un intervento finanziato attraverso il PNRR.
All’udienza in camera di consiglio del 6.5.2025 l’istanza cautelare era rinunciata.
In seguito il Condominio proponeva un ricorso per motivi aggiunti con cui impugnava la determinazione del Comune di Inzago n. 325 del 2024, finalizzata alla vendita di parte di un terreno comunale a WI Spa oltre ad altri atti connessi.
Alla successiva pubblica udienza del 15.1.2026, presenti i difensori delle parti, la causa era discussa e spedita in decisione.
DIRITTO
La complessiva infondatezza del gravame, per le ragioni che si esporranno, esime il Tribunale dalla trattazione delle eccezioni di rito sollevate dalle parti intimate.
1. Il ricorso principale è rivolto contro il provvedimento di autorizzazione tacita all’installazione di una SR a 5G, provvedimento formatosi ai sensi dell’art. 44, comma 10, del D.Lgs. n. 259 del 2003 sull’istanza presentata da WI e da IBcop (cfr. il doc. 1 del ricorrente).
Sul punto giova premettere che l’autorizzazione era rilasciata a fronte di un bando pubblico PNRR finalizzato a incrementare sull’intero territorio nazionale le reti 5G.
Nell’ambito di tale iniziativa erano individuate le aree destinate ad accogliere gli impianti (cfr. il doc. 1 del resistente ed il doc. 1 di WI, nel quale è espressamente indicato il Comune di Inzago) ed il bando pubblico di cui sopra concerneva l’erogazione di contributi per l’installazione delle SR.
Il Comune di Inzago aderiva al piano di sviluppo delle reti 5G ed individuava l’area di proprietà comunale per la posa dell’impianto nel mappale 255, foglio 17 (cfr. il doc. 2 del resistente).
Con successiva deliberazione di Giunta n. 207 del 2023 era disposta l’alienazione del fondo suindicato nell’ambito del Piano delle Alienazioni degli immobili suscettibili di vendita e di valorizzazione negli anni 2024-2026 (cfr. il doc. 3 del resistente).
Mediante ulteriore deliberazione di Giunta n. 8 del 2024 era manifestato l’intendimento di alienare a trattativa privata due aree comunali, appunto quella del foglio 17, mappale 255 e un’altra identificata al foglio 4, mappale 290, già affidata in concessione ad WI (cfr. il doc. 4 del resistente).
Il mappale 290 non era però ritenuto adatto alla posa dell’impianto 5G in quanto già occupato da tempo da un’altra antenna di telefonia mobile ormai satura e considerato anche che la posa sul mappale non sarebbe stata idonea alla copertura dell’intero territorio comunale.
A seguito poi di ulteriori accertamenti il Comune rilevava che il mappale 255 era troppo piccolo per ospitare l’impianto, mentre il contiguo mappale 254, sempre di proprietà comunale, era adatto allo scopo.
I due mappali formano, infatti, una sorta di triangolo ed il mappale 255 corrisponde alla punta del medesimo.
L’Amministrazione procedeva quindi alla correzione della deliberazione che individuava le aree comunali oggetto di alienazione e in tal modo sostituiva il mappale n. 254 a quello n. 255 previsto originariamente (cfr. la deliberazione di Giunta n. 77 del 2024, doc. 3 del ricorrente).
Dopo la presentazione dell’istanza di autorizzazione di cui è causa, il mappale n. 254 era oggetto di frazionamento catastale e si formavano così due nuovi mappali identificati con i numeri 311 e 312 (cfr. il doc. 12 del resistente).
Come sarà meglio evidenziato in seguito, il mappale n. 312 di 49 metri quadrati (mq) era venduto a WI per la posa dell’antenna, mentre il mappale n. 311 di 2.051 metri quadrati rimaneva di proprietà comunale, salvo il riconoscimento di una servitù di passaggio per le attrezzature necessarie a realizzare l’antenna 5G (cfr. il doc. 25 del ricorrente).
Tutto ciò premesso, possono essere esaminati i singoli motivi del ricorso principale.
1.1 Nel primo mezzo è lamentata la violazione dell’art. 44, comma 5, del CEE, della legge n. 241 del 1990 oltre che l’eccesso di potere sotto vari profili in quanto, a detta del Condominio, l’Amministrazione comunale avrebbe violato l’obbligo di pubblicizzazione dell’istanza di installazione previsto invece dalla normativa suindicata.
La censura è infondata.
L’art. 44, comma 5, del CCE prevede un obbligo di “pubblicizzazione” della domanda di autorizzazione alla posa dell’impianto e tale onere di “pubblicizzazione” non può essere confuso con quello di “pubblicazione”, non esistendo un obbligo di rendere pubblica l’istanza nel suo intero contenuto.
Il Comune ha assolto l’obbligo di legge dando notizia dell’installazione mediante avviso sull’Albo Pretorio, sul sito internet del Comune stesso e attraverso il sistema app denominato “Municipium” (cfr. i documenti n. 6 e n. 7 del resistente ed il doc. 25 di WI).
In seguito l’Amministrazione di Inzago ha organizzato una pubblica assemblea sulla questione (cfr. il doc. 28 del ricorrente) ma questo per una esigenza di ulteriore trasparenza e non certo per non avere assolto in precedenza l’obbligo di legge di pubblicizzazione.
Da ultimo preme peraltro ricordare che, per effetto della modifica dell’art. 44 del CCE introdotta dall’art. 27 della legge 2.12.2025 n. 182, al comma 5 dell’art. 44 è stato previsto che la pubblicizzazione dell’istanza non rileva ai fini della formazione del silenzio assenso e che la mancata pubblicizzazione non è motivo di annullabilità del titolo autorizzativo espresso o tacito, ferma la responsabilità del funzionario ai sensi della legge n. 241 del 1990.
1.2 Nel secondo motivo l’esponente sostiene che sull’istanza ex art. 44 del CCE di cui è causa non si sarebbe formato il silenzio assenso e che le società proponenti non avrebbero avuto la disponibilità giuridica del terreno costituito dal più volte citato mappale n. 254.
Anche tale mezzo non può trovare condivisione.
Come sopra riportato al punto 1 della presente narrativa, il Comune, dopo avere individuato il mappale n. 255 quale area per l’installazione, ha rettificato la propria decisione individuando correttamente quale area di posa il contiguo mappale n. 254, che è stato in seguito frazionato nei due nuovi mappali n. 311 e n. 312, l’ultimo dei quali è stato alienato ad WI per la collocazione dell’impianto 5G.
Al momento della presentazione dell’istanza ex art. 44 (22.10.2024) WI aveva già stipulato con il Comune un contratto preliminare di acquisto dell’area in data 23.9.2024 (cfr. il doc. 31 di WI), mentre il contratto definitivo di trasferimento immobiliare era sottoscritto il successivo 10.12.2024, prima della decorrenza del termine di sessanta giorni per la formazione del silenzio assenso (cfr. il doc. 5 del resistente ed il doc. 20 di WI).
La società controinteressata ha quindi dimostrato di avere la disponibilità dell’area, dovendosi comunque ricordare che il titolo di disponibilità della stessa non deve essere necessariamente allegato all’istanza originaria ex art. 44 del CCE (cfr. TAR LO, Milano, Sezione II, sentenza n. 3461 del 2024: « …la documentazione che l’istante è tenuto a presentare a corredo dell’istanza è solo quella ivi specificamente richiesta. Non è dunque necessaria l’allegazione dell’atto di assenso del proprietario dell’area sulla quale si intende collocare l’impianto, non essendo questa documentazione richiesta dal d.lgs. n. 259 del 2003 »).
Quanto alla legittimità della vendita dell’area mediante trattativa privata e non con procedura di evidenzia pubblica, la questione sarà esaminata dal Collegio allorché saranno trattati i motivi aggiunti al ricorso principale.
Si conferma comunque il rigetto del secondo motivo di ricorso.
1.3 Nel terzo mezzo l’esponente sostiene che le dichiarazioni rese nell’istanza ex art. 44 del CCE non sarebbero veritiere con particolare riguardo alla localizzazione dell’impianto.
Secondo il Condominio l’effettiva posizione della SR sarebbe in via P.R. Giuliani, foglio 17, mappale 312, ma le dichiarazioni rese farebbero riferimento ad elementi diversi.
In realtà il riferimento al mappale n. 254 e non a quello n. 312 si spiega con il fatto che non era ancora stato perfezionato il frazionamento catastale, ma l’area è comunque sempre la medesima.
Quanto alla via, il fondo di cui è causa ha la forma di un triangolo posto fra le vie P.R. Giuliani e la SP n. 103, per cui è corretto il richiamo ad entrambe le vie.
Con riguardo invece alle coordinate UTM indicate nell’istanza, è provato che esse corrispondono a quelle dell’intervento effettuato (cfr. il doc. 26 di WI).
Il terzo mezzo deve quindi rigettarsi.
1.4 Il quarto motivo è diretto contro il parere favorevole all’intervento reso da RP LO (cfr. il doc. 3 di quest’ultima).
Il parere sarebbe errato, secondo il Condomino, in quanto fondato sui dati tecnici e topografici risultanti dall’istanza ex art. 44 che, sempre a detta del ricorrente, sarebbero falsi.
Tuttavia, visto il rigetto del terzo motivo di ricorso (punto 1.3 della presente narrativa), anche tale censura deve essere respinta.
Il parere sarebbe inoltre illegittimo, sempre secondo la prospettazione di parte attrice, in quanto il tecnico che lo ha asseverato – Arch. Juris Garofolo – sarebbe privo dei requisiti di legge richiesti per la redazione del parere (si veda l’art. 3, comma 4, della legge regionale della LO n. 11 del 2001, che richiede che il tecnico sia laureato in fisica oppure in ingegneria).
In realtà, l’analisi di impatto elettromagnetico è stata eseguito per conto di IBcop dalla società Studio 5 Srl con sede a Padova, rappresentata dall’Arch. Garofolo, che ha sottoscritto la relazione nel suo complesso (cfr. il doc. 12 di WI, pag. 4 di 65).
Le rilevazioni sono però state effettuata da un tecnico dipendente, specializzato nella materia, il cui curriculum è allegato quale doc. 7 alla relazione tecnica: si tratta dell’Ing. OR VA, che ha i requisiti previsti dalla legge (cfr. ancora il citato doc. 12, pag. 60 di 65).
Il quarto mezzo deve quindi complessivamente rigettarsi.
1.5 I motivi dal n. 5 (“V”) al n. 7 (“VII”) possono essere trattati congiuntamente, attesa la loro omogeneità.
Negli stessi il Condominio sostiene che le dichiarazioni rese nell’istanza ex art. 44 del CCE in ordine ai vincoli urbanistici ed amministrativi esistenti nella zona della posa dell’impianto sarebbero false e ciò con particolare riguardo alla fascia di rispetto stradale ed alla fascia di rispetto di una roggia tombinata denominata Lattuada.
Anche tali doglianze sono complessivamente infondate.
In primo luogo occorre evidenziare che nelle tavole allegate all’istanza ex art. 44 sono indicati tutti i vincoli esistenti in zona (cfr. il doc. 19 del ricorrente ed il doc. 8 del resistente, oltre ai documenti n. 14 e n. 15 di WI).
L’impianto di cui è causa è realizzato, come più volte ricordato, sul mappale n. 312 di 49 mq derivante dal frazionamento del precedente mappale n. 254 e non rientra in nessuno dei vincoli esistenti (cfr. il doc. 14 di WI).
Fermo restando quanto sopra esposto preme ricordare che, secondo un pacifico indirizzo della giurisprudenza amministrativa condiviso dalla scrivente Sezione, gli impianti come quello di cui è causa costituiscono opere di urbanizzazione primaria ed hanno carattere di pubblica utilità, per cui la loro collocazione è compatibile con qualsivoglia destinazione urbanistica (cfr. gli articoli 43, comma 4 e 51, comma 1, del CCE e in giurisprudenza, fra le tante, TAR LO, Milano, Sezione II, sentenza n. 4136 del 2025, con la giurisprudenza ivi richiamata).
I motivi dal n. 5 al n. 7 devono quindi rigettarsi.
1.6 Nell’ottavo ed ultimo mezzo del gravame principale, il Condomino lamenta la violazione dello strumento urbanistico generale comunale (Piano di Governo del Territorio o PGT, ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005), in quanto non sarebbero stati valutati adeguatamente altri siti idonei alla collocazione degli impianti previsti dal Piano urbanistico comunale.
Sul punto occorre considerare che, trattandosi di impianti 5G la cui collocazione è prevista da un piano di carattere nazionale:
- l’individuazione dell’area di posa della SR attiene al Programma del PNRR per lo sviluppo della rete 5G (cfr. il doc. 1 del resistente ed i documenti n. 1 e n. 30 di WI) e tale area deve consentire l’adeguata copertura delle varie zone comunali;
- l’onere di valutare siti alternativi per l’installazione riguarda soltanto i siti sensibili; in tal senso di esprime chiaramente l’art. 8, comma 2- bis , del CCE, per cui in caso di aree di particolare pregio oppure di siti sensibili occorre garantire una localizzazione alternativa, mentre la regola generale sull’individuazione dei siti è quella dell’art. 44 del CCE che non parla di siti alternativi;
- il ricorrente ha depositato (si veda il suo doc. 12) una mappa del territorio comunale dove sono individuate aree rosse (cioè prive di copertura) ed aree gialle (con velocità di picco inferiore a 30 Mbit/s al 2026) e l’impianto di cui è causa è sito in area gialla; tuttavia il Piano di sviluppo del 5G concerne anche le aree gialle a bassa copertura e il fondo di cui è causa è inserito in un’area gialla e nelle vicinanze di tre aree rosse;
- la disciplina legislativa sullo sviluppo del 5G prevede espressamente la localizzazione degli impianti anche in deroga ai regolamenti comunali di cui alla legge n. 36 del 2001, sulla base della posizione dei pixel (vale a dire dei punti di collocazione degli impianti) sul territorio nazionale (così l’art. 4 comma 7- bis del decreto legge n. 60 del 2024, convertito con legge n. 95 del 2024);
- nel corso dell’assemblea pubblica convocata a fronte della collocazione del nuovo impianto, il Comune ha evidenziato le ragioni circa la non utilizzabilità di altre e diverse aree (cfr. il doc. 9 del resistente).
In definitiva, attesa la peculiare disciplina sullo sviluppo degli impianti 5G, non può sostenersi che l’Amministrazione non avrebbe valutato adeguatamente i siti alternativi.
In conclusione, devono rigettarsi l’ottavo motivo e quindi l’intero ricorso principale, compresa la domanda di risarcimento dei danni in esso contenuta.
2.1 I motivi aggiunti sono rivolti in via principale contro la determinazione del Responsabile di Servizio del Comune di Inzago n. 325 del 28.6.2024 concernente la vendita a trattativa privata ad WI di una porzione del mappale n. 254 e la contestuale approvazione del contratto preliminare (cfr. il doc. 35 del ricorrente).
Nel primo motivo aggiunto (indicato come “VIII”) l’esponente lamenta la violazione dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (Testo Unico degli enti locali) in quanto la determinazione impugnata lederebbe il principio della ripartizione di competenze fra organo politico e dirigenza, principio fondato sulla distinzione fra atti di indirizzo e atti di gestione.
L’atto di indirizzo della Giunta sulla vendita di terreni comunali, infatti, riguarderebbe mappali differenti da quello indicato nella determinazione dirigenziale.
La censura è infondata.
Se è pur vero che un atto di indirizzo della Giunta faceva riferimento al mappale n. 255, il Responsabile di Servizio si avvedeva che l’area di posa dell’impianto era in realtà formata da due mappali, uno appunto quello n. 255 di estensione limitata e l’altro n. 254, su cui solo poteva essere collocata la SR (così nel provvedimento impugnato, doc. 35 del ricorrente).
Il Responsabile di Servizio disponeva quindi l’alienazione di una porzione pari a 49 mq del mappale 254, evidenziando altresì che con deliberazione di Giunta n. 77 del 2024 (cfr. il doc. 3 del ricorrente) era aggiornato il piano di alienazioni immobiliari del Comune e nello stesso era compreso il mappale n. 254.
Il Responsabile del Servizio ha quindi agito sulla base di tale ultima deliberazione, senza alcuna violazione delle proprie prerogative e nel rispetto del principio di separazione fra atti di indirizzo ed atti di gestione.
2.2 Nel secondo motivo aggiunto (“IX”) il Condominio lamenta l’illegittimità della determinazione n. 325 del 2024 in quanto il Comune ha proceduto alla vendita mediante trattativa privata in violazione delle norme sulla dismissione dei beni pubblici che imporrebbero invece il ricorso all’asta pubblica, vale a dire ad una procedura aperta.
Anche tale motivo appare privo di pregio.
Trattandosi di una alienazione e quindi di un contratto attivo per la Pubblica Amministrazione, alla stessa si applica la disciplina di cui al Regio Decreto (RD) n. 827 del 1924 (regolamento di contabilità dello Stato), che all’art. 41 ammette a fronte di speciali ed eccezionali circostanze il ricorso alla trattativa privata anziché all’asta pubblica.
Tali circostanze sono evidenziate compiutamente nella determinazione dirigenziale impugnata, dove è chiaramente esposto che:
- il Comune di Inzago ha aderito al progetto governativo finanziato coi fondi PNRR per la sviluppo delle reti 5G ed ha individuato sul proprio territorio le aree idonee alla collocazione degli impianti, vale a dire il più volte citato mappale n. 254, poi oggetto di frazionamento;
- appare opportuna l’alienazione dell’area succitata anziché la sua concessione in locazione, posto che le imprese conduttrici tendono a disattendere gli impegni contrattuali con i Comuni;
- l’area può di fatto essere destinata soltanto alla posa degli impianti 5G e la società WI è l’aggiudicataria del bando ministeriale per la realizzazione di tali impianti.
Parimenti appare anche adeguatamente motivata la determinazione del prezzo di vendita, che ha tenuto conto delle perizie redatte dallo stesso Comune di Inzago per stabilire il valore delle aree edificabili ai fini dell’imposta municipale propria (IMU).
Reputa il Tribunale che il Comune di Inzago abbia motivatamente argomentato sulla sostanziale necessità dell’utilizzo del modulo della trattativa privata, essendo di fatto inutile e impraticabile quello dell’asta pubblica, viste le particolari caratteristiche della vendita del bene.
Il secondo motivo aggiunto deve quindi rigettarsi.
2.3 Nel terzo motivo aggiunto (“X”) l’esponente lamenta nuovamente l’illegittimità della scelta comunale relativa al mappale n. 254 in quanto sarebbe stata omessa ogni valutazione sulla collocazione della SR sul mappale n. 290, già nella disponibilità di WI.
Sul punto, oltre a richiamare quanto sin d’ora esposto, preme ribadire nuovamente che:
- sul mappale n. 290 già esisteva un’antenna per la telefonia mobile ormai satura e il mappale non era idoneo alla copertura del territorio comunale;
- la posa delle SR per il 5G è il risultato di una pianificazione disposta a livello nazionale, le cui caratteristiche sono già state sopra illustrate;
- la normativa impone l’individuazione dei siti alternativi soltanto in caso di installazione sui siti sensibili (ex art. 8, comma 2- bis , del CCE), ma non prevede alcunché nel caso della procedura di installazione per così dire ordinaria di cui all’art. 44 del CCE.
Si conferma, di conseguenza, il rigetto anche di tale motivo aggiunto.
2.4 Nella Sezione B dei motivi aggiunti sono riproposto i primi quattro mezzi del gravame principale.
Il Collegio richiama innanzi tutto quanto sopra esposto dal punto 1.1 al punto 1.4 della presente narrativa per confermare che:
- il Comune ha effettuato una adeguata pubblicizzazione dell’istanza nel rispetto dell’art. 44, comma 5, del CCE;
- sull’istanza presentata il 22.10.2024 si è formato il silenzio assenso per decorrenza del termine di sessanta giorni di cui all’art. 44, comma 10 del CCE, inoltre fra i documenti da allegarsi all’istanza non vi è il titolo di disponibilità dell’area (cfr. l’allegato 12 bis al CCE) ed in ogni caso il contratto di vendita ad WI è stato stipulato il 10.12.2024, prima della formazione del silenzio assenso, vale a dire prima della scadenza del citato termine di 60 giorni;
- le dichiarazioni rese nel progetto tecnico e nei documenti allegati all’istanza, anche con riguardo ai vincoli pubblicistici esistenti nella zona, sono veritiere, posto che l’alienazione ha riguardato una limitata porzione di terreno (49 mq) priva di vincoli.
Il ricorso per motivi aggiunti deve quindi essere interamente respinto.
3. La complessità e la parziale novità delle questioni affrontate inducono il Tribunale a compensare interamente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LO (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge in ogni loro domanda.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL IA, Presidente
VA IN, Consigliere, Estensore
Luigi Rossetti, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA IN | EL IA |
IL SEGRETARIO