TAR Milano, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 395
TAR
Decreto cautelare 14 aprile 2025
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Sentenza 27 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione obbligo di pubblicizzazione dell'istanza

    Il Comune ha assolto l'obbligo di pubblicizzazione mediante avviso sull'Albo Pretorio, sul sito internet e tramite app. Inoltre, la normativa è stata successivamente modificata escludendo la pubblicizzazione ai fini del silenzio assenso.

  • Rigettato
    Inesistenza del silenzio assenso per mancata disponibilità del terreno

    La società proponente aveva stipulato un contratto preliminare di acquisto del terreno prima della presentazione dell'istanza e il contratto definitivo è stato sottoscritto prima della scadenza del termine per il silenzio assenso. La disponibilità del terreno non è un requisito da allegare all'istanza.

  • Rigettato
    Inesattezza delle dichiarazioni sull'ubicazione dell'impianto

    Il riferimento a mappali diversi si spiega con il frazionamento catastale non ancora perfezionato. Le vie indicate sono corrette data la forma triangolare del fondo. Le coordinate UTM corrispondono all'intervento.

  • Rigettato
    Illegittimità del parere ARPA

    Data la reiezione del motivo relativo all'inesattezza dei dati tecnici, anche questo motivo è respinto. L'analisi di impatto elettromagnetico è stata eseguita da una società con un tecnico dipendente in possesso dei requisiti di legge.

  • Rigettato
    Falsità delle dichiarazioni sui vincoli urbanistici

    Le tavole allegate all'istanza indicano i vincoli esistenti. L'impianto è realizzato su un'area priva di vincoli. Gli impianti 5G costituiscono opere di urbanizzazione primaria e sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica.

  • Rigettato
    Violazione del piano urbanistico comunale (PGT)

    L'individuazione dell'area di posa è legata al PNRR 5G e deve consentire adeguata copertura. La valutazione di siti alternativi è richiesta solo per siti sensibili. La normativa 5G prevede la localizzazione anche in deroga ai regolamenti comunali. Il Comune ha motivato le ragioni della scelta del sito.

  • Rigettato
    Violazione ripartizione competenze tra organo politico e dirigenziale

    Il Responsabile di Servizio ha agito sulla base di una successiva delibera di Giunta che includeva il mappale oggetto di alienazione, senza violare le proprie prerogative.

  • Rigettato
    Illegittimità della vendita mediante trattativa privata

    Il Regio Decreto 827/1924 ammette la trattativa privata in presenza di speciali circostanze, qui motivate dalla necessità di aderire al progetto PNRR 5G, dall'opportunità dell'alienazione rispetto alla locazione, e dalla destinazione specifica dell'area. Il prezzo è stato determinato sulla base di perizie.

  • Rigettato
    Omessa valutazione della collocazione su altro mappale

    Il mappale n. 290 era già occupato da un'antenna satura e non idoneo alla copertura. La normativa impone la valutazione di siti alternativi solo per siti sensibili, non per la procedura ordinaria.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentario1

  • 1Antenne 5G, niente ''zone vietate'': i limiti ai regolamenti comunaliAccesso limitato
    Nicola Camporese · https://www.altalex.com/ · 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 395
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 395
Data del deposito : 27 gennaio 2026
Fonte ufficiale :

Testo completo