Rigetto
Sentenza breve 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza breve 22/07/2025, n. 6449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6449 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06449/2025REG.PROV.COLL.
N. 05025/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5025 del 2025, proposto da
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
UR EN e NT EN, rappresentati e difesi dall’avvocato Rosalia Iandiorio, con domicilio eletto presso il suo studio in Avellino, corso Vittorio Emanuele n. 15;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 3278/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di UR e NT EN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025 il Cons. Thomas Mathà e udito per la parte appellante l’Avvocato dello Stato Sabrina Pugliese;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
1. La presente controversia ha ad oggetto l’appello proposto dalla parte pubblica avverso la sentenza n. 3278/2025, pronunciata dalla Sezione II del TAR del Lazio, che – in relazione al ricorso volto alla declaratoria del diritto al risarcimento del danno conseguente all’annullamento (con sentenza del TAR Lazio n. 5296/2002) del decreto ministeriale di approvazione della graduatoria e della nomina dei vincitori di una procedura concorsuale per la qualifica di primo dirigente – ha respinto l’eccezione di prescrizione del credito ed accolto la domanda risarcitoria per la mancata assunzione, derivante dall’illegittimo comportamento colposo del Ministero nei confronti del signor RM EN, deceduto il 2 agosto 2005.
2. Con l’odierno gravame, il Ministero dell’Economia e delle Finanze censura la decisione del TAR, sostenendo che:
a) l’appello avverso la sentenza del TAR Lazio n. 5296/2002, proposto dallo stesso Ministero, sarebbe stato dichiarato estinto dal Consiglio di Stato con decreto presidenziale n. 6699/2010 del 14 settembre 2010; il TAR avrebbe erroneamente valutato l’argomentazione ministeriale in primo grado, “riqualificando” il decreto di estinzione come decreto di perenzione, facendo riferimento alla data del “ download ” (19 settembre 2023) anziché a quella dell’originario deposito (14 settembre 2010). Da ciò deriverebbe l’errore del primo giudice nel non accertare l’intervenuta prescrizione del credito. La prima diffida degli eredi risalirebbe al 2011. Dopo la sentenza del TAR n. 5296/2002, l’effetto sospensivo della prescrizione, garantito dalla pendenza del giudizio ex art. 2945, comma 2, c.c., sarebbe venuto meno con l’interruzione del giudizio e la successiva estinzione per mancata riassunzione, che travolgerebbe tutti gli atti medio tempore compiuti. Trattandosi di azione risarcitoria, troverebbe applicazione la disciplina dell’art. 2947 c.c., che prevede un termine prescrizionale di cinque anni. Pertanto, la prescrizione sarebbe evidente, essendo la prima diffida intervenuta nel 2011, a distanza di ben nove anni dalla sentenza del TAR del 2002;
b) il TAR non avrebbe correttamente scrutinato la sussistenza dell’elemento soggettivo nell’ambito della domanda risarcitoria. L’Amministrazione, che aveva beneficiato dell’effetto sospensivo della misura cautelare, non avrebbe potuto porre in essere alcun adempimento esecutivo della decisione di primo grado. Il mancato conferimento dell’incarico non sarebbe dipeso da colpa dell’Amministrazione, bensì da una concatenazione di eventi (prima la mancata sospensione degli effetti della graduatoria, poi la sospensione degli effetti della sentenza del TAR). Non sarebbe quindi corretto ritenere sussistente un obbligo cogente in capo all’Amministrazione, né condivisibile l’affermazione secondo cui l’elemento soggettivo della colpa possa radicarsi in un comportamento che, all’epoca, era corretto e legittimo.
3. Il Ministero appellante ha altresì richiesto la sospensione degli effetti della sentenza, la quale obbligherebbe l’Amministrazione a una complessa operazione di ricostruzione economica, secondo i parametri ivi indicati, suscettibile di essere vanificata dall’eventuale accoglimento del gravame. Un pagamento effettuato medio tempore a favore dei ricorrenti, in caso di esito favorevole dell’appello, comporterebbe per l’Amministrazione un’ulteriore e dispendiosa attività di recupero, dall’esito incerto, a fronte della certa solvibilità dello Stato nell’ipotesi opposta di rigetto del gravame.
4. Si sono costituiti in giudizio, per resistere all’appello, UR e NT EN, eredi del signor RM EN, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
5. All’udienza in camera di consiglio del 17 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti circa la possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.
6. Il Collegio osserva, in via preliminare, che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a., atteso che: i) l’istruttoria risulta completa, non essendo necessaria l’acquisizione di ulteriori prove ex art. 104 c.p.a.; ii) tutte le parti sono ritualmente costituite e non si rende necessaria l’integrazione del contraddittorio.
7. Il Collegio prende atto, come dichiarato e documentato dalle parti appellate, che la sentenza è già stata eseguita, avendo il Ministero provveduto alla liquidazione degli importi dovuti in data 12 giugno 2025.
8. Orbene, non è fondata la censura relativa alla prescrizione del credito. Risulta al Collegio che il giudizio di appello avverso la sentenza n. 5296/2002 sia stato interrotto a seguito del decesso del signor RM EN. L’onere di riassumere il giudizio, al fine di ottenere una pronuncia definitiva, gravava primariamente sull’appellante, che aveva interesse alla prosecuzione del giudizio per ottenere la riforma della sentenza di primo grado a sé sfavorevole. L’inerzia nel riassumere il processo ha determinato l’estinzione del giudizio. Risulta, inoltre, che la sentenza di primo grado fosse sospesa, sicché non era percorribile la via dell’ actio iudicati . L’obbligo risarcitorio sorge dal giudicato del 2002 e i diritti sorti sono stati correttamente coltivati dagli odierni appellati – dopo la dichiarazione di estinzione del 2010 – mediante richieste e messe in mora inviate a mezzo raccomandata A/R o PEC (diffida del 4 agosto 2011; diffida del 9 giugno 2016; diffida del 20 aprile 2018; diffida del 14 maggio 2020; diffida del 21 giugno 2021). Tali atti hanno evidentemente ed efficacemente interrotto il termine prescrizionale quinquennale.
9. Non è parimenti fondato il secondo motivo d’appello, relativo alla presunta assenza del profilo soggettivo di colpa nell’azione risarcitoria.
Il TAR ha accertato che la sentenza n. 5296 del 17 aprile 2002 aveva dichiarato l’illegittimità del decreto ministeriale di approvazione della graduatoria di interesse del de cuius, annullandolo nella parte in cui non era stato riconosciuto al medesimo il punteggio aggiuntivo di 1,95 punti – utile alla sua collocazione tra i vincitori – a causa di un’erronea valutazione, da parte della Commissione, di taluni titoli effettivamente posseduti e fatti valere dal candidato nell’ambito della procedura selettiva.
10. Ciò premesso, il TAR ha rilevato che:
- l’erronea attribuzione di un punteggio inferiore a quello spettante ha determinato il mancato accesso del sig. EN al ruolo dirigenziale;
- sono accertate le conseguenze dannose derivanti dall’omesso conseguimento della qualifica dirigenziale, rappresentate dai maggiori emolumenti non percepiti nel periodo in cui l’Amministrazione ha omesso la nomina;
- sussiste l’elemento soggettivo della colpa nella condotta dell’Amministrazione, potendo il privato danneggiato, in sede di risarcimento del danno derivante da un provvedimento autoritativo illegittimo, limitarsi a invocare tale illegittimità quale indice presuntivo della colpa. Spetta, invece, all’Amministrazione dimostrare che si è trattato di un errore scusabile, derivante da contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione della norma, dalla complessità dei fatti o dal comportamento delle parti del procedimento. Tuttavia, le successive vicende processuali (inclusa la sospensione cautelare) non elidono la colpa originaria dell’Amministrazione, che ha adottato un atto illegittimo.
11. La generica affermazione del Ministero circa il “ concatenarsi dei fatti narrati ” non integra la prova di un errore scusabile. Tale ricostruzione, correttamente operata dal TAR, non è stata efficacemente confutata nel motivo d’appello, essendosi il Ministero limitato a riproporre le difese già svolte in primo grado, insistendo sul medesimo argomento del concatenarsi degli eventi (prima la sospensione del provvedimento, poi quella della sentenza), che a suo dire avrebbero giustificato la legittimità dell’azione amministrativa. Tuttavia, anche in questa sede manca una puntuale dimostrazione dell’errore scusabile in relazione all’omesso inserimento del signor EN in graduatoria. Il generico richiamo alle vicende processuali successive non è sufficiente a superare la colpa originaria dell’Amministrazione.
12. Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere confermata.
13. La soccombenza dell’Amministrazione appellante comporta la condanna alle spese di lite, che vengono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto (ricorso n. 5025/2025), lo respinge. Condanna l’appellante alla refusione delle spese di lite del giudizio a favore della parte appellata, che vengono liquidate in Euro 4.000 (quattromila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere, Estensore
Marco Poppi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Thomas Mathà | Carmine Volpe |
IL SEGRETARIO