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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/05/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1114/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dott.ssa Maria Mitola Presidente
- dott. Michele Prencipe Consigliere
- dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1114/2023 R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di
Foggia n. 1739/2023 pubblicata il 23.06.2023
TRA
(avv.to Antonucci Donato) Parte_1
appellante
Contro
[...]
(avvocatura dello Stato Distrettuale di Controparte_1
Bari)
Controparte_2
All'udienza del 1.04.2025, la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società conveniva in giudizio il l' Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
nonché il al fine di ottenere l'annullamento del
[...] Controparte_2
provvedimento di cui alla nota prot. n.327 del 15.01.2018 a firma del Responsabile del Servizio III,
. Controparte_3
Con detto provvedimento, il , sul presupposto dell'occupazione sine titulo di CP_1 CP_1 aree demaniali da parte dell' le aveva intimato il pagamento di “ indennizzi risarcitori” Parte_1
pagina 1 di 6 dovuti allo Stato e della correlata imposta regionale, per il periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2016, così come indicati e quantificati nella nota a firma dello stesso Responsabile prot. n.999 del 13.02.2017.
Esponeva che: Pers
- con atto del 03/12/1999 l' aveva dato in concessione all' (a cui poi è subentrata CP_4
) l'utilizzo degli immobili di sua proprietà costituenti il comprensorio della Salina di Parte_1
Margherita di Savoia, tra i quali vi era anche l'area denominata “Foce Aloisa”;
- l'Agenzia , con Decreto direttoriale del 28.02.2011 (in G.U. n.53 del 05.03.2011) CP_1
aveva individuato gli immobili della riconoscendoli di proprietà dello Stato e con nota CP_4
prot. n.23926 del 25.10.2012, aveva chiesto il pagamento del canone concessorio relativo alla
Salina di Margherita di Savoia per l'anno 2012 rappresentando ad di essere Parte_1
“subentrata all' nella concessione sottoscritta da codesta Società in data 03/12/1999 per CP_4 la produzione del sale e, pertanto, ogni futuro rapporto in ordine all'utilizzazione del bene dovrà necessariamente essere gestito dalla scrivente”;
- proponeva opposizione avverso ordinanza-ingiunzione prot. n.8176/2010 emessa da Parte_1
avente ad oggetto il pagamento del canone definitivo ed il relativo giudizio esitava CP_4 nella transazione prot. n.20009 del 02.09.2014 sottoscritta dall' Controparte_1 dall' (che aveva assorbito nel 2012 le competenze Controparte_1 dell' e dall' nel quale le parti definivano l'entità “del canone concessorio CP_4 Parte_1 definitivo della Salina di Margherita di Savoia ed accessori…” per le annualità dall'anno 2002 all'anno 2014;
- con atto prot. n. 16803 del 30.07.2015, l' e l' Controparte_1 Parte_1
sottoscrivevano una seconda transazione in funzione della richiesta di concordato preventivo in continuità, ex art. 186bis, L.F., presentata dalla Società al Tribunale di Foggia che la omologava in data 29.09.2016. In detto accordo, dopo aver richiamato i contenuti della prima transazione del 02.09.2014, le parti individuavano il credito residuo per canoni concessori definitivi alla data del 21.01.2015 (€ 3.992.560,00) e definivano le relative modalità di rateazione;
- con verbale n.66 del 21.10.2014 la Capitaneria di Porto di Manfredonia procedeva alla riconsegna al Comune di di una porzione dell'area demaniale oggetto della CP_1 concessione del 1956 spiegando che la società utilizzava solo l'area occupata Parte_1 dall'impianto di presa d'acqua dal mare, pari a mq 2.454;
pagina 2 di 6 - con nota prot. n.7807 del 30.12.2016 il Comune di ha richiesto ad CP_1 Parte_1 somme a titolo di indennizzi risarcitori per la “occupazione abusiva” dell'area di mq 2.454 interessata dalla stazione di pompaggio delle acque marine a servizio della salina;
- con nota prot.n.20069 del 12.12.2017 l' , interpellata dal Comune di Controparte_1
in ordine alla effettiva debenza degli indennizzi risarcitori rappresentava che “nella CP_1 concessione d'uso dell'intero compendio delle saline rilasciata dall'allora , Controparte_5
nella quale è subentrata in ultimo la società non risultano annoverati gli Parte_1 immobili ricadenti sul demanio marittimo” e pertanto “la stessa avrebbe dovuto regolarizzare, sin dal 2003, la posizione amministrativa attraverso la richiesta di rilascio della concessione di demanio marittimo previo pagamento degli indennizzi risarcitori”.
Tutto ciò esposto, la società instava per la declaratoria della non debenza delle somme richieste dal di e per ogni conseguente pronuncia relativa al rapporto concessorio di CP_1 CP_1 Pt_1
concernente la Salina di Margherita di Savoia
[...]
Si costituivano l' , l' ed il MIT- Controparte_1 Controparte_1
Capitaneria di porto contestando la fondatezza della opposizione ed instando per il rigetto.
Istruita la causa con nomina di CTU il Tribunale, con la sentenza n. 1739/2023 pubblicata il 23.06.2023 rigettava la domanda e condannava al pagamento delle spese. CP_6
Aderiva alle conclusioni del CTU secondo cui la società tilizzava una superfice di Parte_1 mq 2.454, (Foglio 115, P.la 716 e P.lla 2139 su cui insisteva l'impianto di presa a mare che è stata oggetto del verbale di consegna dalla Capitaneria di Porto.
Valorizzava, altresì, il verbale del 21 aprile 2014 , sottoscritto da , con cui l'area di mq Parte_1
2.454,00 occupata da quest'ultima era stata oggetto di riconsegna al CP_1 CP_1
Argomentava, quindi, che la predetta area occupata da era stata attratta alla sfera Parte_1 patrimoniale del e che, in data 30.07.2015, l' e l' avevano CP_1 Controparte_1 Pt_1
sottoscritto una transazione in cui si dava atto che:
- in esecuzione del precedente accordo transattivo, aveva corrisposto, in data 2 settembre Pt_1
2014 e 13 novembre 2014, le prime due rate pari ad euro 194.544,62;
- il debito pregresso residuo al 21 gennaio 2015 era complessivamente di euro 3.992.560,76 di cui 3.52.006,71 per residuo debito transatto, euro 444.618,00 a titolo di canone concessorio relativo all'anno 2014 ed euro 25.936,05, a titolo di canone concessorio non corrisposto per il periodo 1.1.2015-21 gennaio 2015.
Concludeva per l'occupazione sine titulo di detta area da parte di che condannava la società Parte_1
al pagamento delle spese.
pagina 3 di 6 Avverso detta pronuncia ha proposto appello la contestando che il Tribunale aveva Parte_1
erroneamente:
- omesso di ritenere che l'area di mq. 2.454,00 rientrava tra quelle oggetto della concessione del 3.12.1999;
- riconosciuto rilievo giuridica all'avvio dell'iter istruttorio, preordinato al rilascio di una concessione in sanatoria, menzionato nel verbale del 21.1prile 2014, pur riguardando beni che già rientravano nella predetta concessione del 3.12.1999;
- omesso di ritenere l'estraneità della Capitaneria di Porto rispetto alle due transazioni intervenute;
- omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata avanzata da . Parte_1
Instava per la riforma integrale della sentenza appellata con vittoria di spese.
Si sono costituiti l' e l' contestando la Controparte_1 Controparte_1 fondatezza dell'avverso gravame ed instando per il rigetto.
Il ed il MIT pur regolarmente citati non si sono costituiti e devono essere Controparte_1
dichiarati contumaci.
L'appello non è fondato ed i motivi possono essere esaminati unitariamente.
ha proposto opposizione avverso il provvedimento prot. 327 del 15 gennaio 2018 con Parte_1
cui il Comune di ha chiesto il pagamento di indennizzi risarcitori per l'occupazione sine CP_1 titulo dell'area demaniale marittima dell'estensione di mq 2.454,00, ricadete in agro di – CP_1 località “Foce Aloisa”, identificata al foglio di mappa n. 115, particella 716, per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 sino al 31 dicembre 2016.
Secondo la società opponente - odierna appellante l'area in oggetto sarebbe occupata non già sine titulo ma sulla base di regolare concessione rilasciata dall'Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato in favore dell' ETI (Ente Tabacchi Italiani) a decorrere dal lontano 1999 e da questi poi passata ad Pt_1
a seguito del trasferimento del ramo d'azienda.
[...]
L'assunto dell'appellante non è condivisibile perché superato dalle risultanze documentali in atti valorizzate nelle sentenza appellata.
Il Tribunale, infatti, ha fondato la pronuncia sul verbale del 21 aprile 2014, sottoscritto anche da
. Parte_1
Detto verbale, avente come oggetto la riconsegna d'ufficio dell'area demaniale marittima di mq.
7.530,00, menziona:
pagina 4 di 6 - l'avvio istruttorio da parte del ai fini del mantenimento in sanatoria ex Controparte_1 art. 36 cod. nav. all' dell'area demaniale marittima di mq.
2.454.00 occupata sine Parte_1
titulo, previo pagamento dei canoni pregressi non corrisposti all'Erario;
- gli esiti della conferenza di servizi del 16.07.2014, cui ha partecipato l'appellante, in cui, preso atto che l'area effettivamente occupata da era di mq. 2.454,00 e l'area residua per Pt_1
la riconsegna alla capitaneria di porto era di mq 7.530,00, la Capitaneria di Porto avrebbe provveduto alla riconsegna d'ufficio di quest'ultima area “per il contestuale trasferimento, nell'ambito delle acquisite competenze della gestione del demanio marittimo, al di CP_1 dell'area in parola, al fine di assentire il previsto titolo concessivo, ex art. 36 CN alla CP_1 ditta Atisale spa previo il pagamento dei canoni pregressi non corrisposti all'Erario e degli indennizzi risarcitori preisti sino ad oggi” (vd. verbale in atti).
Il predetto verbale muove, come antecedente risultanza documentale, dalla nota n. 1613 del 27 gennaio 2010 (vd doc. 7 fascicolo del primo grado) con cui la Capitaneria di Porto di Manfredonia ha segnalato che, da accertamenti tecnici effettuati, era emerso che un'area appartenente al demanio marittimo, formalmente consegnata nel 1956 all' risultava occupata da senza che CP_4 Parte_1
per tale occupazione/uso fosse stato rilasciato alcun titolo concessorio ai fini demaniali marittimi.
Una lettura organica delle suindicate risultanze documentali impedisce di condividere l'assunto della ricomprensione nella concessione del 1999 anche dell'area su cui insiste l'idrovora.
La sottoscrizione del predetto verbale da parte di (il documento reca la firma dell'ing. Parte_1
), contrariamente a quanto riportato nell'atto di appello, non assume valenza di mera Testimone_1
acquiescenza ai contenuti ma evidenzia la consapevolezza della società in merito alla propria posizione irregolare con riferimento all'area di demanio marittimo di mq 2.454. oggetto del presente giudizio.
Il tenore del verbale è chiarissimo ed impedisce di aderire, altresì, all'assunto dell'appellante di aver ritenuto in buona fede che, nell'atto di concessione risalente al 1999 rilasciato all' in cui era Per_1 subentrata, fosse ricompresa anche l'area demaniale oggetto di causa.
Peraltro, come parte integrante del predetto verbale del 21 aprile 2014, risulta allegata la planimetria, con allegata legenda esplicativa, dell'area di mq. 7.530,00 oggetto di riconsegna che mostra plasticamente anche l'area di mq 2.454,00 su cui insiste l'idrovora occupata da . Parte_1
L'appello va, pertanto, rigettato.
Le suesposte argomentazioni assorbono ogni altra questione sollevata dall'appellante.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi).
Nulla per le spese delle parti contumaci.
pagina 5 di 6 Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di foggia n. 1739/2023 pubblicata il 23.06.2023, così Parte_1
provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
delle spese del grado che liquida in € 4.996,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come
[...]
per legge;
- nulla per le spese delle parti contumaci.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari del
15.04.2025
Il Presidente
Il Consigliere est. dr. Maria Mitola dr. Alessandra Piliego
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dott.ssa Maria Mitola Presidente
- dott. Michele Prencipe Consigliere
- dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1114/2023 R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di
Foggia n. 1739/2023 pubblicata il 23.06.2023
TRA
(avv.to Antonucci Donato) Parte_1
appellante
Contro
[...]
(avvocatura dello Stato Distrettuale di Controparte_1
Bari)
Controparte_2
All'udienza del 1.04.2025, la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società conveniva in giudizio il l' Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
nonché il al fine di ottenere l'annullamento del
[...] Controparte_2
provvedimento di cui alla nota prot. n.327 del 15.01.2018 a firma del Responsabile del Servizio III,
. Controparte_3
Con detto provvedimento, il , sul presupposto dell'occupazione sine titulo di CP_1 CP_1 aree demaniali da parte dell' le aveva intimato il pagamento di “ indennizzi risarcitori” Parte_1
pagina 1 di 6 dovuti allo Stato e della correlata imposta regionale, per il periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2016, così come indicati e quantificati nella nota a firma dello stesso Responsabile prot. n.999 del 13.02.2017.
Esponeva che: Pers
- con atto del 03/12/1999 l' aveva dato in concessione all' (a cui poi è subentrata CP_4
) l'utilizzo degli immobili di sua proprietà costituenti il comprensorio della Salina di Parte_1
Margherita di Savoia, tra i quali vi era anche l'area denominata “Foce Aloisa”;
- l'Agenzia , con Decreto direttoriale del 28.02.2011 (in G.U. n.53 del 05.03.2011) CP_1
aveva individuato gli immobili della riconoscendoli di proprietà dello Stato e con nota CP_4
prot. n.23926 del 25.10.2012, aveva chiesto il pagamento del canone concessorio relativo alla
Salina di Margherita di Savoia per l'anno 2012 rappresentando ad di essere Parte_1
“subentrata all' nella concessione sottoscritta da codesta Società in data 03/12/1999 per CP_4 la produzione del sale e, pertanto, ogni futuro rapporto in ordine all'utilizzazione del bene dovrà necessariamente essere gestito dalla scrivente”;
- proponeva opposizione avverso ordinanza-ingiunzione prot. n.8176/2010 emessa da Parte_1
avente ad oggetto il pagamento del canone definitivo ed il relativo giudizio esitava CP_4 nella transazione prot. n.20009 del 02.09.2014 sottoscritta dall' Controparte_1 dall' (che aveva assorbito nel 2012 le competenze Controparte_1 dell' e dall' nel quale le parti definivano l'entità “del canone concessorio CP_4 Parte_1 definitivo della Salina di Margherita di Savoia ed accessori…” per le annualità dall'anno 2002 all'anno 2014;
- con atto prot. n. 16803 del 30.07.2015, l' e l' Controparte_1 Parte_1
sottoscrivevano una seconda transazione in funzione della richiesta di concordato preventivo in continuità, ex art. 186bis, L.F., presentata dalla Società al Tribunale di Foggia che la omologava in data 29.09.2016. In detto accordo, dopo aver richiamato i contenuti della prima transazione del 02.09.2014, le parti individuavano il credito residuo per canoni concessori definitivi alla data del 21.01.2015 (€ 3.992.560,00) e definivano le relative modalità di rateazione;
- con verbale n.66 del 21.10.2014 la Capitaneria di Porto di Manfredonia procedeva alla riconsegna al Comune di di una porzione dell'area demaniale oggetto della CP_1 concessione del 1956 spiegando che la società utilizzava solo l'area occupata Parte_1 dall'impianto di presa d'acqua dal mare, pari a mq 2.454;
pagina 2 di 6 - con nota prot. n.7807 del 30.12.2016 il Comune di ha richiesto ad CP_1 Parte_1 somme a titolo di indennizzi risarcitori per la “occupazione abusiva” dell'area di mq 2.454 interessata dalla stazione di pompaggio delle acque marine a servizio della salina;
- con nota prot.n.20069 del 12.12.2017 l' , interpellata dal Comune di Controparte_1
in ordine alla effettiva debenza degli indennizzi risarcitori rappresentava che “nella CP_1 concessione d'uso dell'intero compendio delle saline rilasciata dall'allora , Controparte_5
nella quale è subentrata in ultimo la società non risultano annoverati gli Parte_1 immobili ricadenti sul demanio marittimo” e pertanto “la stessa avrebbe dovuto regolarizzare, sin dal 2003, la posizione amministrativa attraverso la richiesta di rilascio della concessione di demanio marittimo previo pagamento degli indennizzi risarcitori”.
Tutto ciò esposto, la società instava per la declaratoria della non debenza delle somme richieste dal di e per ogni conseguente pronuncia relativa al rapporto concessorio di CP_1 CP_1 Pt_1
concernente la Salina di Margherita di Savoia
[...]
Si costituivano l' , l' ed il MIT- Controparte_1 Controparte_1
Capitaneria di porto contestando la fondatezza della opposizione ed instando per il rigetto.
Istruita la causa con nomina di CTU il Tribunale, con la sentenza n. 1739/2023 pubblicata il 23.06.2023 rigettava la domanda e condannava al pagamento delle spese. CP_6
Aderiva alle conclusioni del CTU secondo cui la società tilizzava una superfice di Parte_1 mq 2.454, (Foglio 115, P.la 716 e P.lla 2139 su cui insisteva l'impianto di presa a mare che è stata oggetto del verbale di consegna dalla Capitaneria di Porto.
Valorizzava, altresì, il verbale del 21 aprile 2014 , sottoscritto da , con cui l'area di mq Parte_1
2.454,00 occupata da quest'ultima era stata oggetto di riconsegna al CP_1 CP_1
Argomentava, quindi, che la predetta area occupata da era stata attratta alla sfera Parte_1 patrimoniale del e che, in data 30.07.2015, l' e l' avevano CP_1 Controparte_1 Pt_1
sottoscritto una transazione in cui si dava atto che:
- in esecuzione del precedente accordo transattivo, aveva corrisposto, in data 2 settembre Pt_1
2014 e 13 novembre 2014, le prime due rate pari ad euro 194.544,62;
- il debito pregresso residuo al 21 gennaio 2015 era complessivamente di euro 3.992.560,76 di cui 3.52.006,71 per residuo debito transatto, euro 444.618,00 a titolo di canone concessorio relativo all'anno 2014 ed euro 25.936,05, a titolo di canone concessorio non corrisposto per il periodo 1.1.2015-21 gennaio 2015.
Concludeva per l'occupazione sine titulo di detta area da parte di che condannava la società Parte_1
al pagamento delle spese.
pagina 3 di 6 Avverso detta pronuncia ha proposto appello la contestando che il Tribunale aveva Parte_1
erroneamente:
- omesso di ritenere che l'area di mq. 2.454,00 rientrava tra quelle oggetto della concessione del 3.12.1999;
- riconosciuto rilievo giuridica all'avvio dell'iter istruttorio, preordinato al rilascio di una concessione in sanatoria, menzionato nel verbale del 21.1prile 2014, pur riguardando beni che già rientravano nella predetta concessione del 3.12.1999;
- omesso di ritenere l'estraneità della Capitaneria di Porto rispetto alle due transazioni intervenute;
- omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata avanzata da . Parte_1
Instava per la riforma integrale della sentenza appellata con vittoria di spese.
Si sono costituiti l' e l' contestando la Controparte_1 Controparte_1 fondatezza dell'avverso gravame ed instando per il rigetto.
Il ed il MIT pur regolarmente citati non si sono costituiti e devono essere Controparte_1
dichiarati contumaci.
L'appello non è fondato ed i motivi possono essere esaminati unitariamente.
ha proposto opposizione avverso il provvedimento prot. 327 del 15 gennaio 2018 con Parte_1
cui il Comune di ha chiesto il pagamento di indennizzi risarcitori per l'occupazione sine CP_1 titulo dell'area demaniale marittima dell'estensione di mq 2.454,00, ricadete in agro di – CP_1 località “Foce Aloisa”, identificata al foglio di mappa n. 115, particella 716, per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 sino al 31 dicembre 2016.
Secondo la società opponente - odierna appellante l'area in oggetto sarebbe occupata non già sine titulo ma sulla base di regolare concessione rilasciata dall'Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato in favore dell' ETI (Ente Tabacchi Italiani) a decorrere dal lontano 1999 e da questi poi passata ad Pt_1
a seguito del trasferimento del ramo d'azienda.
[...]
L'assunto dell'appellante non è condivisibile perché superato dalle risultanze documentali in atti valorizzate nelle sentenza appellata.
Il Tribunale, infatti, ha fondato la pronuncia sul verbale del 21 aprile 2014, sottoscritto anche da
. Parte_1
Detto verbale, avente come oggetto la riconsegna d'ufficio dell'area demaniale marittima di mq.
7.530,00, menziona:
pagina 4 di 6 - l'avvio istruttorio da parte del ai fini del mantenimento in sanatoria ex Controparte_1 art. 36 cod. nav. all' dell'area demaniale marittima di mq.
2.454.00 occupata sine Parte_1
titulo, previo pagamento dei canoni pregressi non corrisposti all'Erario;
- gli esiti della conferenza di servizi del 16.07.2014, cui ha partecipato l'appellante, in cui, preso atto che l'area effettivamente occupata da era di mq. 2.454,00 e l'area residua per Pt_1
la riconsegna alla capitaneria di porto era di mq 7.530,00, la Capitaneria di Porto avrebbe provveduto alla riconsegna d'ufficio di quest'ultima area “per il contestuale trasferimento, nell'ambito delle acquisite competenze della gestione del demanio marittimo, al di CP_1 dell'area in parola, al fine di assentire il previsto titolo concessivo, ex art. 36 CN alla CP_1 ditta Atisale spa previo il pagamento dei canoni pregressi non corrisposti all'Erario e degli indennizzi risarcitori preisti sino ad oggi” (vd. verbale in atti).
Il predetto verbale muove, come antecedente risultanza documentale, dalla nota n. 1613 del 27 gennaio 2010 (vd doc. 7 fascicolo del primo grado) con cui la Capitaneria di Porto di Manfredonia ha segnalato che, da accertamenti tecnici effettuati, era emerso che un'area appartenente al demanio marittimo, formalmente consegnata nel 1956 all' risultava occupata da senza che CP_4 Parte_1
per tale occupazione/uso fosse stato rilasciato alcun titolo concessorio ai fini demaniali marittimi.
Una lettura organica delle suindicate risultanze documentali impedisce di condividere l'assunto della ricomprensione nella concessione del 1999 anche dell'area su cui insiste l'idrovora.
La sottoscrizione del predetto verbale da parte di (il documento reca la firma dell'ing. Parte_1
), contrariamente a quanto riportato nell'atto di appello, non assume valenza di mera Testimone_1
acquiescenza ai contenuti ma evidenzia la consapevolezza della società in merito alla propria posizione irregolare con riferimento all'area di demanio marittimo di mq 2.454. oggetto del presente giudizio.
Il tenore del verbale è chiarissimo ed impedisce di aderire, altresì, all'assunto dell'appellante di aver ritenuto in buona fede che, nell'atto di concessione risalente al 1999 rilasciato all' in cui era Per_1 subentrata, fosse ricompresa anche l'area demaniale oggetto di causa.
Peraltro, come parte integrante del predetto verbale del 21 aprile 2014, risulta allegata la planimetria, con allegata legenda esplicativa, dell'area di mq. 7.530,00 oggetto di riconsegna che mostra plasticamente anche l'area di mq 2.454,00 su cui insiste l'idrovora occupata da . Parte_1
L'appello va, pertanto, rigettato.
Le suesposte argomentazioni assorbono ogni altra questione sollevata dall'appellante.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi).
Nulla per le spese delle parti contumaci.
pagina 5 di 6 Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di foggia n. 1739/2023 pubblicata il 23.06.2023, così Parte_1
provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
delle spese del grado che liquida in € 4.996,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come
[...]
per legge;
- nulla per le spese delle parti contumaci.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari del
15.04.2025
Il Presidente
Il Consigliere est. dr. Maria Mitola dr. Alessandra Piliego
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