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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 13/02/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. R.G. V.G. 901/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 901/2024 R.G. V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 14.01.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(C.F: , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...],
e
(C.F.: , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
17.02.1988 e residente in [...] alla c.da Salimati n. 14,
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura depositata in atti, dall'Avv. Guido
CAMMARELAL, che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni ai seguenti recapiti: fax 0982-583967 e PEC e presso il cui studio sito in PA Email_1
(CS), alla via San Rocco n. 2 sono elettivamente domiciliati
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 Parte_1 Controparte_1 bis.51 c.p.c. depositato il 18 settembre 2024, stante il matrimonio concordatario tra loro contratto in regime di separazione dei beni in PA (Cs) in data 14.09.2013 e trascritto nei registri dello stato civile del menzionato Comune al n. 89, Parte 2 Serie A, anno 2013, hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto, precisando, altresì, che dalla loro unione è nata a [...] in data [...] la figlia Persona_1
I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- che è stata pronunciata da parte del Tribunale di PA la loro separazione personale con decreto di omologazione delle condizioni n. 20/2020 del 10.09.2020;
- che, non sussistendo i presupposti per una riconciliazione, intendono congiuntamente chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinanzi al Presidente relatore in data 12.11.2024 e, poi, rinviata al 14 gennaio 2025 per l'acquisizione del parere del Pm, le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con il decreto di omologazione del 10.09.2020 il Tribunale di PA ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e che si è protratta ininterrottamente Parte_1 Controparte_1 dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle stesse condizioni della separazione e che di seguito si riportano testualmente in corsivo: a. il sig. mantiene la sua residenza presso la casa coniugale, di Controparte_1 proprietà dei propri genitori, mentre la signora trasferirà la propria Parte_1 residenza in PA (CS) alla Via Baracche n°66, presso i propri genitori, ove già abita;
2 b. la figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1 presso la madre, ove la minore stabilirà la residenza anagrafica, e che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna della bambina all'altro genitore;
c. ogni futuro trasferimento di residenza della minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo, si dovranno rivolgere al Giudice competente per accertare il prevalente interesse della figlia a trasferirsi o meno;
d. entrambi i genitori, nei rispettivi periodi di convivenza, eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione;
e. le decisioni di maggiore importanza ed interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle esigenze, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni della figlia;
f. i coniugi dovranno mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
g. quanto all'esercizio del diritto di visita/frequentazione della minore con il padre, salvo migliore e diverso accordo tra i genitori, questi potrà tenerla con sé per tre giorni a settimana, dalla mattina alla sera, previo accordo con la madre, e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della bambina. Il padre, quando la figlia starà con lui nei giorni infrasettimanali o nei fine settimana, si occuperà di farle svolgere puntualmente i compiti, e di riaccompagnarla presso l'abitazione della madre all'orario stabilito;
h. la minore trascorrerà i fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori, ed il padre potrà averla dal sabato, all'uscita della scuola, fino alla domenica sera alle 20,00 prima di cena, sempre salvo migliore e diverso accordo tra i genitori;
i. durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre con un genitore, e dal 31 dicembre al 07 gennaio con l'altro; durante le festività pasquali la minore trascorrerà con ciascun genitore la metà dei giorni di vacanza consecutivi, alternando di anno in anno, il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza della figlia presso l'uno e l'altro dei genitori;
j. la minore trascorrerà, inoltre, la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori, così come per i compleanni dei genitori stessi, mentre il giorno di compleanno della minore verrà possibilmente trascorso dalla famiglia insieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza della figlia con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto; k. compatibilmente con il periodo di lavoro stagionale estivo del padre, nel corso dell'anno questi potrà avere con sé la figlia minore per tre settimane, anche non consecutive, da comunicare alla madre con un congruo preavviso di almeno una settimana, durante le quali il padre si occuperà di tutto quanto necessita alla figlia, anche e soprattutto in relazione agli impegni scolastici e sportivi, nonché per le esigenze ludiche e sociali della stessa;
l. il sig. verserà alla signora , a titolo di contributo ordinario della figlia CP_1 Pt_1 minore, la somma di € 250,00 mensili, rivalutata annualmente secondo gli indici Istat come per legge, e dovrà essere corrisposta a mani entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la figlia preventivamente concordate tra i genitori, salvo i casi di urgenza per quelle mediche non ricomprese dal S.S.N.. Le spese
3 extra e quelle anticipate da ciascun genitore verranno rimborsate alla presentazione dei giustificativi di spesa entro il mese successivo;
m. i coniugi dichiarano di non avere alcuna rispettiva pretesa economica tra gli stessi.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di PA, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 901/2024, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in regime di separazione legale dei beni, tra e in Parte_1 Controparte_1
PA (Cs) in data 14.09.2013 e trascritto nei registri dello stato civile del menzionato Comune al n. 89, Parte 2 Serie A, anno 2013;
- omologa le condizioni relative alla figlia minore e prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di PA (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di PA CS) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in PA il 14.01.2025
Il Presidente rel.
Dr. Filippo Leonardo
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 901/2024 R.G. V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 14.01.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(C.F: , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...],
e
(C.F.: , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
17.02.1988 e residente in [...] alla c.da Salimati n. 14,
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura depositata in atti, dall'Avv. Guido
CAMMARELAL, che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni ai seguenti recapiti: fax 0982-583967 e PEC e presso il cui studio sito in PA Email_1
(CS), alla via San Rocco n. 2 sono elettivamente domiciliati
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 Parte_1 Controparte_1 bis.51 c.p.c. depositato il 18 settembre 2024, stante il matrimonio concordatario tra loro contratto in regime di separazione dei beni in PA (Cs) in data 14.09.2013 e trascritto nei registri dello stato civile del menzionato Comune al n. 89, Parte 2 Serie A, anno 2013, hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto, precisando, altresì, che dalla loro unione è nata a [...] in data [...] la figlia Persona_1
I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- che è stata pronunciata da parte del Tribunale di PA la loro separazione personale con decreto di omologazione delle condizioni n. 20/2020 del 10.09.2020;
- che, non sussistendo i presupposti per una riconciliazione, intendono congiuntamente chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinanzi al Presidente relatore in data 12.11.2024 e, poi, rinviata al 14 gennaio 2025 per l'acquisizione del parere del Pm, le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con il decreto di omologazione del 10.09.2020 il Tribunale di PA ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e che si è protratta ininterrottamente Parte_1 Controparte_1 dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle stesse condizioni della separazione e che di seguito si riportano testualmente in corsivo: a. il sig. mantiene la sua residenza presso la casa coniugale, di Controparte_1 proprietà dei propri genitori, mentre la signora trasferirà la propria Parte_1 residenza in PA (CS) alla Via Baracche n°66, presso i propri genitori, ove già abita;
2 b. la figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1 presso la madre, ove la minore stabilirà la residenza anagrafica, e che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna della bambina all'altro genitore;
c. ogni futuro trasferimento di residenza della minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo, si dovranno rivolgere al Giudice competente per accertare il prevalente interesse della figlia a trasferirsi o meno;
d. entrambi i genitori, nei rispettivi periodi di convivenza, eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione;
e. le decisioni di maggiore importanza ed interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle esigenze, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni della figlia;
f. i coniugi dovranno mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
g. quanto all'esercizio del diritto di visita/frequentazione della minore con il padre, salvo migliore e diverso accordo tra i genitori, questi potrà tenerla con sé per tre giorni a settimana, dalla mattina alla sera, previo accordo con la madre, e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della bambina. Il padre, quando la figlia starà con lui nei giorni infrasettimanali o nei fine settimana, si occuperà di farle svolgere puntualmente i compiti, e di riaccompagnarla presso l'abitazione della madre all'orario stabilito;
h. la minore trascorrerà i fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori, ed il padre potrà averla dal sabato, all'uscita della scuola, fino alla domenica sera alle 20,00 prima di cena, sempre salvo migliore e diverso accordo tra i genitori;
i. durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre con un genitore, e dal 31 dicembre al 07 gennaio con l'altro; durante le festività pasquali la minore trascorrerà con ciascun genitore la metà dei giorni di vacanza consecutivi, alternando di anno in anno, il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza della figlia presso l'uno e l'altro dei genitori;
j. la minore trascorrerà, inoltre, la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori, così come per i compleanni dei genitori stessi, mentre il giorno di compleanno della minore verrà possibilmente trascorso dalla famiglia insieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza della figlia con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto; k. compatibilmente con il periodo di lavoro stagionale estivo del padre, nel corso dell'anno questi potrà avere con sé la figlia minore per tre settimane, anche non consecutive, da comunicare alla madre con un congruo preavviso di almeno una settimana, durante le quali il padre si occuperà di tutto quanto necessita alla figlia, anche e soprattutto in relazione agli impegni scolastici e sportivi, nonché per le esigenze ludiche e sociali della stessa;
l. il sig. verserà alla signora , a titolo di contributo ordinario della figlia CP_1 Pt_1 minore, la somma di € 250,00 mensili, rivalutata annualmente secondo gli indici Istat come per legge, e dovrà essere corrisposta a mani entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la figlia preventivamente concordate tra i genitori, salvo i casi di urgenza per quelle mediche non ricomprese dal S.S.N.. Le spese
3 extra e quelle anticipate da ciascun genitore verranno rimborsate alla presentazione dei giustificativi di spesa entro il mese successivo;
m. i coniugi dichiarano di non avere alcuna rispettiva pretesa economica tra gli stessi.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di PA, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 901/2024, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in regime di separazione legale dei beni, tra e in Parte_1 Controparte_1
PA (Cs) in data 14.09.2013 e trascritto nei registri dello stato civile del menzionato Comune al n. 89, Parte 2 Serie A, anno 2013;
- omologa le condizioni relative alla figlia minore e prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di PA (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di PA CS) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in PA il 14.01.2025
Il Presidente rel.
Dr. Filippo Leonardo
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