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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/11/2025, n. 2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2025 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3512/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3512/2025 v.g. promossa da:
Parte_1
e
, entrambi con il patrocinio dell'avv. SIBILLA MARIA SOLE che li Parte_2 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in ALPIGNANO il 06/06/2009.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ALPIGNANO (atto n. 13 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 29/04/2007 e il 20/04/2011. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 28/03/2018.
Con ricorso depositato il 18/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla può disporsi in punto affidamento, collocazione e regime di visita con riguardo alla figlia (nata il [...]), essendo nelle more del procedimento divenuta maggiorenne. Per_1
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Parte_2 Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALPIGNANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la casa coniugale, sita in Alpignano, piazza Caduti, 2 è stata assegnata e resti definitamente assegnata alla signora che si farà carico di tutte le spese;
Pt_2
DÀ ATTO che gli arredi ivi contenuti sono stati assegnati alla signora , pertanto, i coniugi, Pt_2 dichiarano che, in merito agli stessi, non hanno più nulla pretendere uno dall'altro;
DISPONE che la figlia resti affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, che potranno Per_2 esercitare anche separatamente la potestà genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che la figlia conservi la residenza principale, anche ai fini anagrafici, presso Per_2 l'abitazione materna in Alpignano, piazza Caduti, 2;
DISPONE che il padre possa esercitare il proprio diritto di visita e possa tenere con sé la figlia Per_2 liberamente, in caso di disaccordo tra le parti secondo il calendario di seguito indicato:
1) settimanalmente, a libera determinazione delle parti, tenuto conto dell'età e delle esigenze della figlia;
2) durante le vacanze scolastiche estive i genitori trascorreranno con la figlia 15 giorni consecutivi. Previo accordo tra i genitori la figlia potrà trascorrere ulteriori periodi di vacanza con i nonni Per_2 materni e/o paterni o con i genitori stessi;
3) la figlia trascorrerà le maggiori festività alternativamente con l'uno o con l'altro genitore. Per_2 Il periodo natalizio potrà essere così suddiviso: a partire dalle festività natalizie del 2017 dal 24 dicembre sino alla mattina del 25 dicembre con la madre e dal 25 dicembre alla mattina del 31 dicembre con il padre e dal 31 dicembre sino al 6 gennaio con la madre e così via alternativamente;
4) i genitori trascorreranno con la figlia ad anni alterni l'intero periodo di vacanze pasquali, Per_2 salvo che abbia durata superiore a sei giorni nel qual caso il periodo verrà suddiviso a metà in modo tale da alternarsi tra loro le giornate di QU e ET (a decorrere dalla Pasqua 2018 che la minore trascorrerà con il padre);
5) la figlia trascorrerà le festività scolastiche alternativamente con il padre o con la madre;
Per_2 nel caso in cui la festività sia collegata ad un ponte scolastico essa sarà festeggiata con il genitore con cui la minore trascorrerà il week-end;
6) i genitori precisano che durante le vacanze e i week-end della figlia con un genitore sarà Per_2 sospeso il diritto di visita dell'altro; si precisa altresì che la minore trascorrerà il primo week- Per_2 end che segue una vacanza, con il genitore con cui non l'ha trascorsa, e che da qui riparta l'alternanza;
DÀ ATTO che entrambi i coniugi si impegnano a collaborare fattivamente nella cura e crescita delle figlie, a cooperare per l'individuazione di occasioni e modalità di incontro che, in relazione alla progressiva crescita delle stesse, garantiscano lo sviluppo di un rapporto costante, sereno e costruttivo tra le stesse e ciascuno dei genitori;
i genitori riconoscono che il mantenimento delle relazioni affettive intrafamiliari con le famiglie di origine è funzionale ad una crescita serena ed armonica dei figli: per questo motivo e per il loro benessere psicofisico ed evolutivo, i genitori assicurano il diritto delle figlie a mantenere rapporti significativi anche con le famiglie di origine che, nei momenti di competenza del rispettivo genitore, potranno liberamente prelevarli e accudirli, nonché pernottare presso la famiglia paterne e materna;
DISPONE le seguenti condizioni economiche:
- il padre verserà alla madre l'importo di euro 650,00 mensili rivalutabili agli indici ISTAT entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo nel mantenimento delle figlie sul noto conto corrente della madre;
- ciascun coniuge si obbliga a provvedere, nella misura del 50%, alle spese extra (previa esibizione dei giustificativi) come da protocollo di intesa del Tribunale di Torino del 15 marzo 2016 che entrambe le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente;
DÀ ATTO che l'assegno unico resterà interamente assegnato e percepito dalla signora Pt_2
[...]
DÀ ATTO che i coniugi si danno il reciproco assenso al rilascio della documentazione anagrafica e al rilascio della carta di identità e del passaporto per loro stessi e per le figlie;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto di rinunciare a pretese economiche personali uno verso l'altro, ad eccezione del versamento del mantenimento per le minori, di cui ai punti che precedono;
DA' atto che gli onorari e le spese legali della presente procedura saranno a carico delle parti ciascuna per la metà.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/11/2025.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3512/2025 v.g. promossa da:
Parte_1
e
, entrambi con il patrocinio dell'avv. SIBILLA MARIA SOLE che li Parte_2 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in ALPIGNANO il 06/06/2009.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ALPIGNANO (atto n. 13 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 29/04/2007 e il 20/04/2011. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 28/03/2018.
Con ricorso depositato il 18/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla può disporsi in punto affidamento, collocazione e regime di visita con riguardo alla figlia (nata il [...]), essendo nelle more del procedimento divenuta maggiorenne. Per_1
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Parte_2 Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALPIGNANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la casa coniugale, sita in Alpignano, piazza Caduti, 2 è stata assegnata e resti definitamente assegnata alla signora che si farà carico di tutte le spese;
Pt_2
DÀ ATTO che gli arredi ivi contenuti sono stati assegnati alla signora , pertanto, i coniugi, Pt_2 dichiarano che, in merito agli stessi, non hanno più nulla pretendere uno dall'altro;
DISPONE che la figlia resti affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, che potranno Per_2 esercitare anche separatamente la potestà genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che la figlia conservi la residenza principale, anche ai fini anagrafici, presso Per_2 l'abitazione materna in Alpignano, piazza Caduti, 2;
DISPONE che il padre possa esercitare il proprio diritto di visita e possa tenere con sé la figlia Per_2 liberamente, in caso di disaccordo tra le parti secondo il calendario di seguito indicato:
1) settimanalmente, a libera determinazione delle parti, tenuto conto dell'età e delle esigenze della figlia;
2) durante le vacanze scolastiche estive i genitori trascorreranno con la figlia 15 giorni consecutivi. Previo accordo tra i genitori la figlia potrà trascorrere ulteriori periodi di vacanza con i nonni Per_2 materni e/o paterni o con i genitori stessi;
3) la figlia trascorrerà le maggiori festività alternativamente con l'uno o con l'altro genitore. Per_2 Il periodo natalizio potrà essere così suddiviso: a partire dalle festività natalizie del 2017 dal 24 dicembre sino alla mattina del 25 dicembre con la madre e dal 25 dicembre alla mattina del 31 dicembre con il padre e dal 31 dicembre sino al 6 gennaio con la madre e così via alternativamente;
4) i genitori trascorreranno con la figlia ad anni alterni l'intero periodo di vacanze pasquali, Per_2 salvo che abbia durata superiore a sei giorni nel qual caso il periodo verrà suddiviso a metà in modo tale da alternarsi tra loro le giornate di QU e ET (a decorrere dalla Pasqua 2018 che la minore trascorrerà con il padre);
5) la figlia trascorrerà le festività scolastiche alternativamente con il padre o con la madre;
Per_2 nel caso in cui la festività sia collegata ad un ponte scolastico essa sarà festeggiata con il genitore con cui la minore trascorrerà il week-end;
6) i genitori precisano che durante le vacanze e i week-end della figlia con un genitore sarà Per_2 sospeso il diritto di visita dell'altro; si precisa altresì che la minore trascorrerà il primo week- Per_2 end che segue una vacanza, con il genitore con cui non l'ha trascorsa, e che da qui riparta l'alternanza;
DÀ ATTO che entrambi i coniugi si impegnano a collaborare fattivamente nella cura e crescita delle figlie, a cooperare per l'individuazione di occasioni e modalità di incontro che, in relazione alla progressiva crescita delle stesse, garantiscano lo sviluppo di un rapporto costante, sereno e costruttivo tra le stesse e ciascuno dei genitori;
i genitori riconoscono che il mantenimento delle relazioni affettive intrafamiliari con le famiglie di origine è funzionale ad una crescita serena ed armonica dei figli: per questo motivo e per il loro benessere psicofisico ed evolutivo, i genitori assicurano il diritto delle figlie a mantenere rapporti significativi anche con le famiglie di origine che, nei momenti di competenza del rispettivo genitore, potranno liberamente prelevarli e accudirli, nonché pernottare presso la famiglia paterne e materna;
DISPONE le seguenti condizioni economiche:
- il padre verserà alla madre l'importo di euro 650,00 mensili rivalutabili agli indici ISTAT entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo nel mantenimento delle figlie sul noto conto corrente della madre;
- ciascun coniuge si obbliga a provvedere, nella misura del 50%, alle spese extra (previa esibizione dei giustificativi) come da protocollo di intesa del Tribunale di Torino del 15 marzo 2016 che entrambe le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente;
DÀ ATTO che l'assegno unico resterà interamente assegnato e percepito dalla signora Pt_2
[...]
DÀ ATTO che i coniugi si danno il reciproco assenso al rilascio della documentazione anagrafica e al rilascio della carta di identità e del passaporto per loro stessi e per le figlie;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto di rinunciare a pretese economiche personali uno verso l'altro, ad eccezione del versamento del mantenimento per le minori, di cui ai punti che precedono;
DA' atto che gli onorari e le spese legali della presente procedura saranno a carico delle parti ciascuna per la metà.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/11/2025.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.