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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 28/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2878/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2878/2021 promossa da:
, in persona del suo procuratore generale in proprio, Parte_1 Parte_2 rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Stefano Antonio Marchesi, elettivamente domiciliato in Piacenza, via Mazzini n. 49, presso lo studio del suddetto difensore;
ATTORE contro
, , , in proprio e quali eredi di CP_1 Parte_2 CP_2
, e ; Persona_1 CP_3
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, che qui si intendono integralmente ritrascritti.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio Parte_1 Persona_1
e per sentir accertare la reale consistenza dell'asse CP_1 CP_2 CP_3
ereditario immobiliare, alla data della morte, di procedendo alla sua divisione tra Persona_2 gli eredi, previa valutazione estimativa. L'attore, in particolare, deduceva che:
- in data 18.03.2011 decedeva in Piacenza, senza lasciare testamento, nato a Persona_2
Pontenure (PC) in data 11.06.1926, residente in [...];
- suoi eredi legittimi erano: la moglie, per la quota di 3/9, i figli, e Persona_1 CP_1
per la quota di 2/9 ciascuno;
i due nipoti, e per la CP_2 CP_3 Parte_1
quota di 1/9 ciascuno, per rappresentazione del padre, che aveva rinunciato Parte_2 all'eredità paterna;
- come risultava dalla denuncia di successione, i beni immobili del defunto in comproprietà indivisa tra gli eredi erano costituiti: dalla quota di ½ di immobili siti in Piacenza, via A.
Manzoni n. 20 e via L. Cerri n. 16; dall'intera proprietà di un immobile sito in Piacenza, via L.
Tononi n. 3;
- all'epoca del decesso di l'abitazione e l'autorimessa di via A. Manzoni n. 20 Persona_2
costituivano la prima casa di mentre gli immobili di via L. Cerri n. 16 costituivano CP_1
la prima casa di Persona_1
- sempre all'epoca del decesso del padre, viveva con la propria famiglia (coniuge e CP_1 figlia) nell'abitazione sita in via A. Manzoni n. 20, senza corrispondere alcunché alla madre,
in quanto proprietaria iure proprio dell'altra metà dell'immobile, facendosi solo Persona_1
carico dei costi delle spese condominiali;
- a far tempo dall'anno 2016, cessava di corrispondere la quota di sua spettanza CP_1 delle spese condominiali, a cui era costretta a fare fronte per l'intero Persona_1
- invero, si separava dalla moglie, , e, nelle condizioni di CP_1 Parte_3
separazione di cui al verbale di comparizione dei coniugi del 07.11.2013, omologate dal
Tribunale di Piacenza nel procedimento RG n. 943/2013, i coniugi prevedevano: “la ex casa coniugale sita in Piacenza, via Manzoni, 20, della quale il IG. è comproprietario CP_1
unitamente alla madre ed ai fratelli, detenuta comunque a titolo di comodato dallo stesso, viene assegnata alla IG.ra , quale collocataria della minore, che vivrà con la figlia Parte_3
2 sin tanto che la minore non avrà terminato gli studi e divenuta economicamente Per_3 autosufficiente”;
- risultava ancora residente presso l'abitazione coniugale e sullo stato di famiglia CP_1
con la moglie ma, in realtà, questi ivi risultava non reperibile;
- il tentativo di mediazione dava esito negativo, posto che il coerede non aderiva, CP_1
né si presentava al primo incontro;
- nelle more, era sottoposta ad amministrazione di sostegno. Persona_1
1.1) All'udienza del 07.04.2022 il G.I., verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo ai convenuti, non costituiti e non comparsi, ne dichiarava la contumacia. In tal sede, ritenutane l'opportunità, disponeva consulenza tecnica d'ufficio, nominando, quale CTU, l'arch.
la quale assumeva l'incarico, prestando giuramento di rito, all'udienza del Persona_4
12.05.2022 e depositava relazione definitiva in data 22.11.2022. All'udienza del 24.01.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 06.06.2023, sede in cui, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione. Con ordinanza del 19.10.2023 disponeva, poi, la rimessione della causa sul ruolo, avendo rilevato delle criticità nel progetto divisionale predisposto dal nominato
CTU. All'udienza del 09.01.2024, disponeva, quindi, un'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, attribuendo all'Ausiliario il compito di predisporre un progetto divisionale nel quale, a ciascun condividente, fosse attribuito un bene, ovvero una somma di denaro corrispondente al valore della propria quota. Con decreto del 26.01.2024, accertato l'intervenuto decesso di
[...]
disponeva, ex art. 300 c.p.c., l'interruzione del giudizio. A seguito di ricorso in Per_1
riassunzione presentato da con decreto del 13.03.2024, disponeva la prosecuzione Parte_1 del processo fissando, per tale incombenza, l'udienza del 25.06.2024, dove provvedeva in merito alla ripresa delle operazioni peritali sospese e, ritenuto che, all'esito del deposito dell'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, la causa fosse matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. Alla successiva udienza del 24.09.2024, emergevano ulteriori criticità nell'elaborato peritale della
CTU per la determinazione delle quote di spettanza agli eredi per l'intervenuto decesso della comproprietaria e, pertanto, veniva modificato il provvedimento depositato in data Persona_1
25.06.2024 nella parte in cui disponeva il rinvio per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e veniva fissata l'udienza del 03.10.2024 per la convocazione dell'arch. Per_4
3 a chiarimenti. In tale ultima sede, veniva disposta un'ulteriore integrazione della CTU, Per_4 assegnando, al perito, termine per il deposito dell'integrazione della perizia fino al 30.11.2024 e,
a parte attrice, termine per la notifica del progetto divisionale alle parti convenute contumaci.
Alla successiva udienza del 21.01.2025, tratteneva, infine, la causa in decisione.
2) La domanda di scioglimento della comunione formulata da parte attrice è senz'altro fondata e deve, pertanto, essere accolta in applicazione dell'art. 1111, comma 1, c.c. che assegna, a ciascuno dei condividenti, la facoltà di chiedere in ogni momento lo scioglimento della comunione, così delineando un autentico diritto potestativo in capo ad ognuno dei contitolari.
Nessuna contestazione, peraltro, è stata sollevata in ordine al diritto dell'istante a procedere a divisione, così come è incontroversa la quota di rispettiva titolarità dei condividenti, questioni per le quali non sono state svolte contestazioni, neppure in sede di CTU.
Ebbene, il consulente tecnico d'ufficio, arch. con un elaborato argomentato ed Persona_4
esauriente, ha, prima di tutto, accertato che, sulla scorta della denuncia di successione n.
2503/9990/11 del 15.11.2011 e degli atti di causa, il patrimonio ereditario immobiliare di Per_2
alla data della sua morte (18.03.2011), era costituito da quote di proprietà indivisa di
[...]
fabbricati siti nel Comune di Piacenza, in via A. Manzoni n. 20, ed in via L. Cerri n. 16, oltre che dalla piena proprietà di un fabbricato sempre sito in Piacenza, via L. Tononi n. 3.
L'Ausiliare del Giudice, quindi, dopo aver descritto tale compendio, ha dato allo stesso precisi dei valori di stima, attribuendogli il valore complessivo di € 227.160,00.
Il CTU ha, poi, proceduto a individuare e determinare le quote di titolarità degli eredi riferendo che: la moglie del decuius, era erede per la quota di 6/36 dei fabbricati siti in via Persona_1
Manzoni ed in via Cerri e per la quota di 6/18 dell'unità sita in via Tononi;
i figli, e CP_2
erano eredi per la quota di 4/36 ciascuno dei fabbricati di via Manzoni e di via CP_1
Cerri e per la quota di 4/18 ciascuno dell'unità di via Tononi;
i nipoti, e CP_3 Parte_1
erano eredi per la quota di 2/36 ciascuno dei fabbricati di via Manzoni e di via Cerri e per la quota di 2/18 ciascuno dell'unità di via Tononi.
L'Ausiliare del Giudice ha, poi, attribuito a tali quote un determinato valore, facendo riferimento all'intero compendio. In particolare, la quota di pari a 3/9 del totale, Persona_1 corrispondeva ad € 75.720,00; le quote di e pari a 2/9 del totale, CP_2 CP_1 corrispondevano ad € 43.680,00 ciascuno;
le quote di e pari a 1/9 del Pt_1 CP_3
4 totale, corrispondevano ad € 25.240,00 ciascuno. A seguito dell'intervenuto decesso di
[...]
ha accertato: Per_1
- che l'entità dei beni di sua proprietà (pari alla quota di ½ degli immobili siti in via A. Manzoni
n. 20 ed in via L. Cerri n. 16, oltre alla quota di 3/9 del compendio ereditario del defunto marito)
è pari a complessivi € 272.280,00;
- che eredi della stessa sono i tre figli, , e ognuno per la quota di CP_1 CP_2 Parte_2
1/3;
- che il valore di tale quota è, quindi, pari ad € 90.760,00;
- che la determinazione delle quote da assegnare agli eredi, comprensiva di quelle già stabilite in precedenza per successione in morte di e di quelle per successione in morte di Persona_2
risulta ad oggi così determinata: € 134.440,00 (€ 43.680,00 + € Persona_1 CP_2
90.760,00); € 134.440,00 (€ 43.680,00 + € 90.760,00); € CP_1 Parte_2
90.760,00; € 25.240,00; € 25.240,00. Parte_1 CP_3
L'arch. ha, quindi, formato sette lotti, specificando che, con atto del Notaio dott. Persona_4
in data 18.09.2013, Rep. 78158, registrato in data 23.09.2013 ai nn. Persona_5
6986/9764, parte del lotto n. 7, corrispondente ai 2/9 di proprietà e ai 2/9 di CP_1
proprietà è stata venduta a In particolare, si ha: CP_2 Controparte_4
- lotto 1: appartamento sito in Piacenza, via Manzoni n. 20, censito al foglio 71, mapp. 1700, sub.
8;
- lotto 2: autorimessa sita in Piacenza, via Manzoni n. 20, censita al foglio 71, mapp. 1700, sub.
34;
- lotto 3: appartamento sito in Piacenza, via Cerri n. 16, censito al foglio 69, mapp. 7, sub. 37;
- lotto 4: autorimessa sita in Piacenza, via Cerri n. 16, censita al foglio 69, mapp. 7, sub. 93;
- lotto 5: autorimessa sita in Piacenza, via Cerri n. 16, censita al foglio 69, mapp. 7, sub. 94;
- lotto 6: cantina sita in Piacenza, via Cerri n. 16, censita al foglio 69, mapp. 7, sub. 115;
- lotto 7: ufficio sito in Piacenza, via Tononi n. 3, censito al foglio 69, mapp. 7, sub. 4.
Com'è noto, la costante giurisprudenza di legittimità si è pronunciata, sul punto, nei seguenti termini: “Il concetto di comoda divisibilità di un immobile presupposto dall'art. 720 cod. civ. postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto
5 economico-funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso” (cfr. Cass., sent. n. 12498/2007); “In tema di divisione giudiziale, la non comoda divisibilità di un immobile, integrando un'eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura, può ritenersi giustificata solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dalla irrealizzabilità del frazionamento dell'immobile, o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento, o dalla impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessivi” (cfr. Cass. sent. n. 15380/2005).
Venendo, ora, al progetto divisionale, a parere di questo Tribunale, l'ipotesi da adottare è quella che l'Ausiliare del Giudice individua al numero 3; ciò per le ragioni che verranno, in seguito, delineate.
Il suddetto progetto prevede quanto segue:
a) l'assegnazione a del lotto n. 1, del valore di €125.400,00; CP_1
b) l'assegnazione a del lotto n. 2, del valore di € 10.920,00; CP_2
c) l'assegnazione a del lotto n. 3, del valore di € 227.500,00; Parte_2
d) l'assegnazione a e a in comproprietà tra di loro, dei lotti nn. 4, 5, Parte_1 CP_3
6 e 7, del valore di € 46.300,00.
Giova, a questo punto, precisare che il CTU ha rilevato che sulle quote di proprietà indivisa di grava ipoteca, presentata dall'Agenzia delle Entrate in data 14.09.2018 al rep. n. CP_1
1190/8518, iscritta in data 17.09.2018 ai nn. 11954/1770, capitale € 54.702,65.
È noto che la giurisprudenza in relazione all'art. 2825 c.c., ha statuito che l'ipoteca sui beni indivisi è subordinata, per quanto attiene alla realità degli effetti, a due condizioni: la prima che il bene ipotecato o altro immobile sia assegnato al debitore concedente;
la seconda che il vincolo sia stato iscritto anteriormente alla domanda di divisione (Cass. III, n. 1062/1979).
Ebbene, il Tribunale, alla luce delle suddette considerazioni, ritiene che il gravame de quo risulta connotata delle condizioni suddette;
pertanto, la stessa deve essere trasferita sul bene assegnato in via definitiva a in sede di divisione. CP_1
2.1) Per quanto riguarda la domanda proposta da diretta ad ottenere la condanna di Parte_1 al pagamento di un'indennità di occupazione degli immobili de quibus, in CP_1
6 particolare dell'appartamento e dell'autorimessa site in Piacenza, via Manzoni n. 20, la stessa va parzialmente rigettata per la ragione assorbente e decisiva della mancanza, o mancata prova, del profilo dell'illiceità della condotta tenuta dal convenuto CP_1
Al riguardo, il principio di diritto che la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare è nel senso che, in base al disposto di cui all'art. 1102 c.c., l'uso diretto del bene comune da parte di un comproprietario altro non è che l'attuazione del diritto dominicale, salvo l'obbligo di questi di non alterare la destinazione economica del bene e di non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso, ovvero di trarre dal bene i frutti civili. Sicché, il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, in via di principio, non assume l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari e, ancor meno, in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo.
Invero, la Suprema Corte, con sent. n. 2423 del 09.02.2015, ha statuito che: “l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti
o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso”.
Ebbene, nel caso di specie, come detto, manca la prova che l'uso esclusivo dell'immobile ereditato, da parte di sia avvenuto per molti anni (quantomeno dal 2011, anno del CP_1
decesso di senza il consenso della madre, ovvero dei fratelli comproprietari, Persona_2
laddove, da un lato, parte attrice ha allegato che si è fatta (tacitamente) carico del Persona_1
pagamento di un arretrato delle spese condominiali, senza reclamare o contestare alcunché, né in via stragiudiziale, né intentando un'azione innanzi al Tribunale, dall'altro, ha Parte_1
proposto la presente azione non con il principale intento di conseguire il pari godimento del bene, bensì quello di ottenerne la divisione, anche mediante vendita all'incanto e ripartizione del ricavato tra i comproprietari.
Tali circostanze costituiscono elementi univoci e concordanti che fanno ritenere sussistente un originario consenso all'uso esclusivo dell'immobile comune e, quindi, escludono l'illiceità del comportamento di nei confronti della madre, dei fratelli e dei nipoti. CP_1
7 Ne consegue che detta indennità può essere riconosciuta solo dalla notificazione dell'atto di citazione, avvenuta in data 27.12.2021.
In merito alla quantificazione dell'indennità, la giurisprudenza più recente ha chiarito che: “ai fini della determinazione dei frutti che uno dei condividenti deve corrispondere in relazione all'uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione giudiziale, occorre far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato” (Cass., n. 20394/2013 e n. 17876/2019).
In proposito, il CTU è pervenuto a quantificare il valore locativo dei lotti nn. 1 e 2, che costituivano la prima casa di e della propria famiglia, e dove tutt'ora risiedono la CP_1 moglie e la figlia, in € 498,00 mensili (calcolo che si ritiene di condividere il calcolo operato dal consulente in quanto intrinsecamente attendibile ed immobile da vizi logico-giuridici, nonché coerente con le caratteristiche del compendio).
Ebbene, da dicembre 2021 ad oggi, la somma dovuta da per le ragioni di cui sopra, CP_1
a titolo di indennità di occupazione, è pari ad € 19.271,06 (somma in cui sono contenuti sia degli interessi legali e la rivalutazione monetaria da dicembre 2021 a ottobre 2024, data di deposito della CTU integrativa); a tale somma, vi è da aggiungere l'importo di € 7.253,00 per spese condominiali insolute maturate sui detti immobili (di cui al decreto ingiuntivo notificato dal
Condominio Farnesiana in data 09.10.2024), per un totale di € 26.524,06.
Ciò premesso, per quanto riguarda la determinazione dei conguagli in denaro dovuti dalle parti, considerato il valore della quota di proprietà, il valore dei lotti assegnati e le poste passive in capo a vi è da stabilire quanto segue: CP_1
a) è tenuto a versare un conguaglio di € 17.484,06; CP_1
b) è tenuto a ricevere un conguaglio di € 123.520,00; CP_2
c) è tenuto a versare un conguaglio di € 136.740,00; Parte_2
d) a e a sono tenuti a ricevere un conguaglio di € 4.180,00; Parte_1 CP_3
3) Quanto alle spese di lite, la mancata costituzione dei convenuti giustifica la loro integrale compensazione tra le parti.
3.1) Per gli stessi motivi, le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico solidale delle parti.
P.Q.M
8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara sciolta la comunione ereditaria costituitasi in morte di e di Persona_2 [...]
tra e ed avente Per_1 CP_1 CP_2 Parte_2 Parte_1 CP_3 ad oggetto i beni immobili individuati nella CTU dell'arch. depositata in data Persona_4
22.11.2022 e successive integrazioni;
2. dispone la divisione dell'intero patrimonio ereditario immobiliare ereditato da CP_1
e secondo l'ipotesi di cui al n. 3 della CP_2 Parte_2 Parte_1 CP_3
CTU depositata dall'arch. in data 29.11.2024 e, per l'effetto, Persona_4
3. dichiara le parti uniche ed esclusive proprietarie dei lotti come di seguito determinati, con relativa immissione in possesso dei rispettivi beni:
a) lotto n. 1 a quota dell'intero, 1/1, in proprietà esclusiva comprendente CP_1
l'appartamento sito in Piacenza, via Manzoni n. 20, censito al locale Catasto Fabbricati al foglio
71, mappale 1700, sub. 8;
b) lotto n. 2 a quota dell'intero, 1/1, in proprietà esclusiva, comprendente CP_2
l'autorimessa sita in Piacenza, via Manzoni n. 20, censita al locale Catasto Fabbricati al foglio 71, mappale 1700, sub. 34;
c) lotto n. 3 a quota dell'interno, 1/1, in proprietà esclusiva comprendente Parte_2
l'appartamento sito in Piacenza, via Cerri n. 16, censito al locale Catasto Fabbricati al foglio 69, mappale 7, sub. 37;
d) lotti nn. 4, 5, 6 e 7 a e a quota dell'intero, 1/1, in proprietà Parte_1 CP_3
indivisa per la quota di ½ ciascuno, comprendente: l'autorimessa sita in Piacenza, via Cerri n. 16, censita al locale Catasto Fabbricati al foglio 69, mappale 7, sub. 93; l'autorimessa sita in
Piacenza, via Cerri n. 16, censita al locale Catasto Fabbricati al foglio 69, mappale 7, sub. 94; la cantina sita in Piacenza, via Cerri n. 16, censita al locale Catasto Fabbricati al foglio 69, mappale
7, sub. 115; l'ufficio sito in Piacenza, via Tononi n. 3, censito al locale Catasto Fabbricati al foglio 69, mappale 7, sub. 4;
4. dispone la cancellazione dell'ipoteca presentata dall'Agenzia delle Entrate in data 14.09.2018 ai rep. 1190/8518, iscritta in data 17.09.2018 ai nn. 11954/1770, ed il suo trasferimento, ex art. 2825 c.c., mediante accensione sull'intero del bene immobile assegnato dalla presente sentenza a
CP_1
9
5. dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso i pubblici registri immobiliari tenuti presso l'Agenzia del Territorio competente, ordinando al Conservatore di provvedere in conformità, con esonero da ogni responsabilità;
6. condanna a versare, a titolo di conguaglio, la somma di € 17.484,06; CP_1
7. condanna a versare, a titolo di conguaglio, la somma di € 136.740,00; Parte_2
8. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
9. pone definitivamente le spese di CTU a carico solidale delle parti.
Piacenza, 28.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2878/2021 promossa da:
, in persona del suo procuratore generale in proprio, Parte_1 Parte_2 rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Stefano Antonio Marchesi, elettivamente domiciliato in Piacenza, via Mazzini n. 49, presso lo studio del suddetto difensore;
ATTORE contro
, , , in proprio e quali eredi di CP_1 Parte_2 CP_2
, e ; Persona_1 CP_3
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, che qui si intendono integralmente ritrascritti.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio Parte_1 Persona_1
e per sentir accertare la reale consistenza dell'asse CP_1 CP_2 CP_3
ereditario immobiliare, alla data della morte, di procedendo alla sua divisione tra Persona_2 gli eredi, previa valutazione estimativa. L'attore, in particolare, deduceva che:
- in data 18.03.2011 decedeva in Piacenza, senza lasciare testamento, nato a Persona_2
Pontenure (PC) in data 11.06.1926, residente in [...];
- suoi eredi legittimi erano: la moglie, per la quota di 3/9, i figli, e Persona_1 CP_1
per la quota di 2/9 ciascuno;
i due nipoti, e per la CP_2 CP_3 Parte_1
quota di 1/9 ciascuno, per rappresentazione del padre, che aveva rinunciato Parte_2 all'eredità paterna;
- come risultava dalla denuncia di successione, i beni immobili del defunto in comproprietà indivisa tra gli eredi erano costituiti: dalla quota di ½ di immobili siti in Piacenza, via A.
Manzoni n. 20 e via L. Cerri n. 16; dall'intera proprietà di un immobile sito in Piacenza, via L.
Tononi n. 3;
- all'epoca del decesso di l'abitazione e l'autorimessa di via A. Manzoni n. 20 Persona_2
costituivano la prima casa di mentre gli immobili di via L. Cerri n. 16 costituivano CP_1
la prima casa di Persona_1
- sempre all'epoca del decesso del padre, viveva con la propria famiglia (coniuge e CP_1 figlia) nell'abitazione sita in via A. Manzoni n. 20, senza corrispondere alcunché alla madre,
in quanto proprietaria iure proprio dell'altra metà dell'immobile, facendosi solo Persona_1
carico dei costi delle spese condominiali;
- a far tempo dall'anno 2016, cessava di corrispondere la quota di sua spettanza CP_1 delle spese condominiali, a cui era costretta a fare fronte per l'intero Persona_1
- invero, si separava dalla moglie, , e, nelle condizioni di CP_1 Parte_3
separazione di cui al verbale di comparizione dei coniugi del 07.11.2013, omologate dal
Tribunale di Piacenza nel procedimento RG n. 943/2013, i coniugi prevedevano: “la ex casa coniugale sita in Piacenza, via Manzoni, 20, della quale il IG. è comproprietario CP_1
unitamente alla madre ed ai fratelli, detenuta comunque a titolo di comodato dallo stesso, viene assegnata alla IG.ra , quale collocataria della minore, che vivrà con la figlia Parte_3
2 sin tanto che la minore non avrà terminato gli studi e divenuta economicamente Per_3 autosufficiente”;
- risultava ancora residente presso l'abitazione coniugale e sullo stato di famiglia CP_1
con la moglie ma, in realtà, questi ivi risultava non reperibile;
- il tentativo di mediazione dava esito negativo, posto che il coerede non aderiva, CP_1
né si presentava al primo incontro;
- nelle more, era sottoposta ad amministrazione di sostegno. Persona_1
1.1) All'udienza del 07.04.2022 il G.I., verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo ai convenuti, non costituiti e non comparsi, ne dichiarava la contumacia. In tal sede, ritenutane l'opportunità, disponeva consulenza tecnica d'ufficio, nominando, quale CTU, l'arch.
la quale assumeva l'incarico, prestando giuramento di rito, all'udienza del Persona_4
12.05.2022 e depositava relazione definitiva in data 22.11.2022. All'udienza del 24.01.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 06.06.2023, sede in cui, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione. Con ordinanza del 19.10.2023 disponeva, poi, la rimessione della causa sul ruolo, avendo rilevato delle criticità nel progetto divisionale predisposto dal nominato
CTU. All'udienza del 09.01.2024, disponeva, quindi, un'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, attribuendo all'Ausiliario il compito di predisporre un progetto divisionale nel quale, a ciascun condividente, fosse attribuito un bene, ovvero una somma di denaro corrispondente al valore della propria quota. Con decreto del 26.01.2024, accertato l'intervenuto decesso di
[...]
disponeva, ex art. 300 c.p.c., l'interruzione del giudizio. A seguito di ricorso in Per_1
riassunzione presentato da con decreto del 13.03.2024, disponeva la prosecuzione Parte_1 del processo fissando, per tale incombenza, l'udienza del 25.06.2024, dove provvedeva in merito alla ripresa delle operazioni peritali sospese e, ritenuto che, all'esito del deposito dell'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, la causa fosse matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. Alla successiva udienza del 24.09.2024, emergevano ulteriori criticità nell'elaborato peritale della
CTU per la determinazione delle quote di spettanza agli eredi per l'intervenuto decesso della comproprietaria e, pertanto, veniva modificato il provvedimento depositato in data Persona_1
25.06.2024 nella parte in cui disponeva il rinvio per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e veniva fissata l'udienza del 03.10.2024 per la convocazione dell'arch. Per_4
3 a chiarimenti. In tale ultima sede, veniva disposta un'ulteriore integrazione della CTU, Per_4 assegnando, al perito, termine per il deposito dell'integrazione della perizia fino al 30.11.2024 e,
a parte attrice, termine per la notifica del progetto divisionale alle parti convenute contumaci.
Alla successiva udienza del 21.01.2025, tratteneva, infine, la causa in decisione.
2) La domanda di scioglimento della comunione formulata da parte attrice è senz'altro fondata e deve, pertanto, essere accolta in applicazione dell'art. 1111, comma 1, c.c. che assegna, a ciascuno dei condividenti, la facoltà di chiedere in ogni momento lo scioglimento della comunione, così delineando un autentico diritto potestativo in capo ad ognuno dei contitolari.
Nessuna contestazione, peraltro, è stata sollevata in ordine al diritto dell'istante a procedere a divisione, così come è incontroversa la quota di rispettiva titolarità dei condividenti, questioni per le quali non sono state svolte contestazioni, neppure in sede di CTU.
Ebbene, il consulente tecnico d'ufficio, arch. con un elaborato argomentato ed Persona_4
esauriente, ha, prima di tutto, accertato che, sulla scorta della denuncia di successione n.
2503/9990/11 del 15.11.2011 e degli atti di causa, il patrimonio ereditario immobiliare di Per_2
alla data della sua morte (18.03.2011), era costituito da quote di proprietà indivisa di
[...]
fabbricati siti nel Comune di Piacenza, in via A. Manzoni n. 20, ed in via L. Cerri n. 16, oltre che dalla piena proprietà di un fabbricato sempre sito in Piacenza, via L. Tononi n. 3.
L'Ausiliare del Giudice, quindi, dopo aver descritto tale compendio, ha dato allo stesso precisi dei valori di stima, attribuendogli il valore complessivo di € 227.160,00.
Il CTU ha, poi, proceduto a individuare e determinare le quote di titolarità degli eredi riferendo che: la moglie del decuius, era erede per la quota di 6/36 dei fabbricati siti in via Persona_1
Manzoni ed in via Cerri e per la quota di 6/18 dell'unità sita in via Tononi;
i figli, e CP_2
erano eredi per la quota di 4/36 ciascuno dei fabbricati di via Manzoni e di via CP_1
Cerri e per la quota di 4/18 ciascuno dell'unità di via Tononi;
i nipoti, e CP_3 Parte_1
erano eredi per la quota di 2/36 ciascuno dei fabbricati di via Manzoni e di via Cerri e per la quota di 2/18 ciascuno dell'unità di via Tononi.
L'Ausiliare del Giudice ha, poi, attribuito a tali quote un determinato valore, facendo riferimento all'intero compendio. In particolare, la quota di pari a 3/9 del totale, Persona_1 corrispondeva ad € 75.720,00; le quote di e pari a 2/9 del totale, CP_2 CP_1 corrispondevano ad € 43.680,00 ciascuno;
le quote di e pari a 1/9 del Pt_1 CP_3
4 totale, corrispondevano ad € 25.240,00 ciascuno. A seguito dell'intervenuto decesso di
[...]
ha accertato: Per_1
- che l'entità dei beni di sua proprietà (pari alla quota di ½ degli immobili siti in via A. Manzoni
n. 20 ed in via L. Cerri n. 16, oltre alla quota di 3/9 del compendio ereditario del defunto marito)
è pari a complessivi € 272.280,00;
- che eredi della stessa sono i tre figli, , e ognuno per la quota di CP_1 CP_2 Parte_2
1/3;
- che il valore di tale quota è, quindi, pari ad € 90.760,00;
- che la determinazione delle quote da assegnare agli eredi, comprensiva di quelle già stabilite in precedenza per successione in morte di e di quelle per successione in morte di Persona_2
risulta ad oggi così determinata: € 134.440,00 (€ 43.680,00 + € Persona_1 CP_2
90.760,00); € 134.440,00 (€ 43.680,00 + € 90.760,00); € CP_1 Parte_2
90.760,00; € 25.240,00; € 25.240,00. Parte_1 CP_3
L'arch. ha, quindi, formato sette lotti, specificando che, con atto del Notaio dott. Persona_4
in data 18.09.2013, Rep. 78158, registrato in data 23.09.2013 ai nn. Persona_5
6986/9764, parte del lotto n. 7, corrispondente ai 2/9 di proprietà e ai 2/9 di CP_1
proprietà è stata venduta a In particolare, si ha: CP_2 Controparte_4
- lotto 1: appartamento sito in Piacenza, via Manzoni n. 20, censito al foglio 71, mapp. 1700, sub.
8;
- lotto 2: autorimessa sita in Piacenza, via Manzoni n. 20, censita al foglio 71, mapp. 1700, sub.
34;
- lotto 3: appartamento sito in Piacenza, via Cerri n. 16, censito al foglio 69, mapp. 7, sub. 37;
- lotto 4: autorimessa sita in Piacenza, via Cerri n. 16, censita al foglio 69, mapp. 7, sub. 93;
- lotto 5: autorimessa sita in Piacenza, via Cerri n. 16, censita al foglio 69, mapp. 7, sub. 94;
- lotto 6: cantina sita in Piacenza, via Cerri n. 16, censita al foglio 69, mapp. 7, sub. 115;
- lotto 7: ufficio sito in Piacenza, via Tononi n. 3, censito al foglio 69, mapp. 7, sub. 4.
Com'è noto, la costante giurisprudenza di legittimità si è pronunciata, sul punto, nei seguenti termini: “Il concetto di comoda divisibilità di un immobile presupposto dall'art. 720 cod. civ. postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto
5 economico-funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso” (cfr. Cass., sent. n. 12498/2007); “In tema di divisione giudiziale, la non comoda divisibilità di un immobile, integrando un'eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura, può ritenersi giustificata solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dalla irrealizzabilità del frazionamento dell'immobile, o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento, o dalla impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessivi” (cfr. Cass. sent. n. 15380/2005).
Venendo, ora, al progetto divisionale, a parere di questo Tribunale, l'ipotesi da adottare è quella che l'Ausiliare del Giudice individua al numero 3; ciò per le ragioni che verranno, in seguito, delineate.
Il suddetto progetto prevede quanto segue:
a) l'assegnazione a del lotto n. 1, del valore di €125.400,00; CP_1
b) l'assegnazione a del lotto n. 2, del valore di € 10.920,00; CP_2
c) l'assegnazione a del lotto n. 3, del valore di € 227.500,00; Parte_2
d) l'assegnazione a e a in comproprietà tra di loro, dei lotti nn. 4, 5, Parte_1 CP_3
6 e 7, del valore di € 46.300,00.
Giova, a questo punto, precisare che il CTU ha rilevato che sulle quote di proprietà indivisa di grava ipoteca, presentata dall'Agenzia delle Entrate in data 14.09.2018 al rep. n. CP_1
1190/8518, iscritta in data 17.09.2018 ai nn. 11954/1770, capitale € 54.702,65.
È noto che la giurisprudenza in relazione all'art. 2825 c.c., ha statuito che l'ipoteca sui beni indivisi è subordinata, per quanto attiene alla realità degli effetti, a due condizioni: la prima che il bene ipotecato o altro immobile sia assegnato al debitore concedente;
la seconda che il vincolo sia stato iscritto anteriormente alla domanda di divisione (Cass. III, n. 1062/1979).
Ebbene, il Tribunale, alla luce delle suddette considerazioni, ritiene che il gravame de quo risulta connotata delle condizioni suddette;
pertanto, la stessa deve essere trasferita sul bene assegnato in via definitiva a in sede di divisione. CP_1
2.1) Per quanto riguarda la domanda proposta da diretta ad ottenere la condanna di Parte_1 al pagamento di un'indennità di occupazione degli immobili de quibus, in CP_1
6 particolare dell'appartamento e dell'autorimessa site in Piacenza, via Manzoni n. 20, la stessa va parzialmente rigettata per la ragione assorbente e decisiva della mancanza, o mancata prova, del profilo dell'illiceità della condotta tenuta dal convenuto CP_1
Al riguardo, il principio di diritto che la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare è nel senso che, in base al disposto di cui all'art. 1102 c.c., l'uso diretto del bene comune da parte di un comproprietario altro non è che l'attuazione del diritto dominicale, salvo l'obbligo di questi di non alterare la destinazione economica del bene e di non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso, ovvero di trarre dal bene i frutti civili. Sicché, il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, in via di principio, non assume l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari e, ancor meno, in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo.
Invero, la Suprema Corte, con sent. n. 2423 del 09.02.2015, ha statuito che: “l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti
o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso”.
Ebbene, nel caso di specie, come detto, manca la prova che l'uso esclusivo dell'immobile ereditato, da parte di sia avvenuto per molti anni (quantomeno dal 2011, anno del CP_1
decesso di senza il consenso della madre, ovvero dei fratelli comproprietari, Persona_2
laddove, da un lato, parte attrice ha allegato che si è fatta (tacitamente) carico del Persona_1
pagamento di un arretrato delle spese condominiali, senza reclamare o contestare alcunché, né in via stragiudiziale, né intentando un'azione innanzi al Tribunale, dall'altro, ha Parte_1
proposto la presente azione non con il principale intento di conseguire il pari godimento del bene, bensì quello di ottenerne la divisione, anche mediante vendita all'incanto e ripartizione del ricavato tra i comproprietari.
Tali circostanze costituiscono elementi univoci e concordanti che fanno ritenere sussistente un originario consenso all'uso esclusivo dell'immobile comune e, quindi, escludono l'illiceità del comportamento di nei confronti della madre, dei fratelli e dei nipoti. CP_1
7 Ne consegue che detta indennità può essere riconosciuta solo dalla notificazione dell'atto di citazione, avvenuta in data 27.12.2021.
In merito alla quantificazione dell'indennità, la giurisprudenza più recente ha chiarito che: “ai fini della determinazione dei frutti che uno dei condividenti deve corrispondere in relazione all'uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione giudiziale, occorre far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato” (Cass., n. 20394/2013 e n. 17876/2019).
In proposito, il CTU è pervenuto a quantificare il valore locativo dei lotti nn. 1 e 2, che costituivano la prima casa di e della propria famiglia, e dove tutt'ora risiedono la CP_1 moglie e la figlia, in € 498,00 mensili (calcolo che si ritiene di condividere il calcolo operato dal consulente in quanto intrinsecamente attendibile ed immobile da vizi logico-giuridici, nonché coerente con le caratteristiche del compendio).
Ebbene, da dicembre 2021 ad oggi, la somma dovuta da per le ragioni di cui sopra, CP_1
a titolo di indennità di occupazione, è pari ad € 19.271,06 (somma in cui sono contenuti sia degli interessi legali e la rivalutazione monetaria da dicembre 2021 a ottobre 2024, data di deposito della CTU integrativa); a tale somma, vi è da aggiungere l'importo di € 7.253,00 per spese condominiali insolute maturate sui detti immobili (di cui al decreto ingiuntivo notificato dal
Condominio Farnesiana in data 09.10.2024), per un totale di € 26.524,06.
Ciò premesso, per quanto riguarda la determinazione dei conguagli in denaro dovuti dalle parti, considerato il valore della quota di proprietà, il valore dei lotti assegnati e le poste passive in capo a vi è da stabilire quanto segue: CP_1
a) è tenuto a versare un conguaglio di € 17.484,06; CP_1
b) è tenuto a ricevere un conguaglio di € 123.520,00; CP_2
c) è tenuto a versare un conguaglio di € 136.740,00; Parte_2
d) a e a sono tenuti a ricevere un conguaglio di € 4.180,00; Parte_1 CP_3
3) Quanto alle spese di lite, la mancata costituzione dei convenuti giustifica la loro integrale compensazione tra le parti.
3.1) Per gli stessi motivi, le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico solidale delle parti.
P.Q.M
8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara sciolta la comunione ereditaria costituitasi in morte di e di Persona_2 [...]
tra e ed avente Per_1 CP_1 CP_2 Parte_2 Parte_1 CP_3 ad oggetto i beni immobili individuati nella CTU dell'arch. depositata in data Persona_4
22.11.2022 e successive integrazioni;
2. dispone la divisione dell'intero patrimonio ereditario immobiliare ereditato da CP_1
e secondo l'ipotesi di cui al n. 3 della CP_2 Parte_2 Parte_1 CP_3
CTU depositata dall'arch. in data 29.11.2024 e, per l'effetto, Persona_4
3. dichiara le parti uniche ed esclusive proprietarie dei lotti come di seguito determinati, con relativa immissione in possesso dei rispettivi beni:
a) lotto n. 1 a quota dell'intero, 1/1, in proprietà esclusiva comprendente CP_1
l'appartamento sito in Piacenza, via Manzoni n. 20, censito al locale Catasto Fabbricati al foglio
71, mappale 1700, sub. 8;
b) lotto n. 2 a quota dell'intero, 1/1, in proprietà esclusiva, comprendente CP_2
l'autorimessa sita in Piacenza, via Manzoni n. 20, censita al locale Catasto Fabbricati al foglio 71, mappale 1700, sub. 34;
c) lotto n. 3 a quota dell'interno, 1/1, in proprietà esclusiva comprendente Parte_2
l'appartamento sito in Piacenza, via Cerri n. 16, censito al locale Catasto Fabbricati al foglio 69, mappale 7, sub. 37;
d) lotti nn. 4, 5, 6 e 7 a e a quota dell'intero, 1/1, in proprietà Parte_1 CP_3
indivisa per la quota di ½ ciascuno, comprendente: l'autorimessa sita in Piacenza, via Cerri n. 16, censita al locale Catasto Fabbricati al foglio 69, mappale 7, sub. 93; l'autorimessa sita in
Piacenza, via Cerri n. 16, censita al locale Catasto Fabbricati al foglio 69, mappale 7, sub. 94; la cantina sita in Piacenza, via Cerri n. 16, censita al locale Catasto Fabbricati al foglio 69, mappale
7, sub. 115; l'ufficio sito in Piacenza, via Tononi n. 3, censito al locale Catasto Fabbricati al foglio 69, mappale 7, sub. 4;
4. dispone la cancellazione dell'ipoteca presentata dall'Agenzia delle Entrate in data 14.09.2018 ai rep. 1190/8518, iscritta in data 17.09.2018 ai nn. 11954/1770, ed il suo trasferimento, ex art. 2825 c.c., mediante accensione sull'intero del bene immobile assegnato dalla presente sentenza a
CP_1
9
5. dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso i pubblici registri immobiliari tenuti presso l'Agenzia del Territorio competente, ordinando al Conservatore di provvedere in conformità, con esonero da ogni responsabilità;
6. condanna a versare, a titolo di conguaglio, la somma di € 17.484,06; CP_1
7. condanna a versare, a titolo di conguaglio, la somma di € 136.740,00; Parte_2
8. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
9. pone definitivamente le spese di CTU a carico solidale delle parti.
Piacenza, 28.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
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