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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/04/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3529/2019
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da domiciliato presso lo studio dell'avv. Pasquale Di Iacovo, sito in Parte_1
Corigliano Rossano alla via Montessori snc, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
Contro
, cod. fisc./P. I.V.A. n. , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Cosenza alla Via Milelli, n. 66, presso lo studio legale dell'avv. Francesca Mosciaro, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e
, CF , con sede Controparte_2 P.IVA_2
centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello
Carnovale, elettivamente domiciliato in Castrovillari, Corso Calabria presso gli uffici dell' , CP_2
giusta procura in atti;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.10.2019, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420199014156449000, notificatagli da parte di Controparte_3
in data 1.10.2019, cui è sotteso l'avviso di addebito n. 3342014003740741000,
[...] CP_4
relativo a mancato versamento dei contributi IVS dell'anno 2013.
Il ricorrente eccepiva nullità dell'atto di intimazione per mancata notifica dell'avviso presupposto, conseguente prescrizione del credito nonché decadenza dell'ente impositore dall'azione ex art. 25
DPR 602/73.
Si costituivano in giudizio sia l' che l' contestando con varie argomentazioni la domanda CP_4 CP_5
del ricorrente e chiedendone il rigetto.
Istruito il giudizio e acquisita la documentazione prodotta, la causa viene decisa nella modalità della trattazione scritta.
***
1. Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Controparte_1
Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione.
Invero, per come è formulata la domanda, parte ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza propria dell' (e - segnatamente- dell'intimazione di Controparte_1 pagamento n. 03420199014156449000), in tal modo rendendo l' legittimata passiva sul punto. CP_5
2. Sempre in via preliminare, va esaminata la tempestività della proposta opposizione.
Nel vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) sono previste le seguenti possibilità di tutela:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D. Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L.
n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116);
d) proposizione di un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999, nella misura in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto sia allegata anche in funzione della deduzione fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati: a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. U, Sentenza n.
22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 - 01). Ed infatti: “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (in tal senso sentenza anche n. 24506/2016).
Ciò posto, l'opposizione in trattazione è stata proposta nel rispetto del termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. (essendo stata presentata l'azione di opposizione in data 18.10.2019 mentre l'intimazione risulta notificata il 1.10.2019); pertanto, l'opposizione proposta è certamente ammissibile nella parte in cui si eccepiscono vizi formali afferenti alla all'intimazione di pagamento.
Pertanto, con particolare riferimento alla doglianza afferente alla tardività dell'iscrizione a ruolo ex art. 25 d. lgs. 46/99 deve osservarsi che la stessa, avente natura procedimentale, è qualificata da consolidato orientamento giurisprudenziale quale vizio formale dell'atto rientrante nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. (richiamato dall'art. 29 comma 2 d. lgs.
46/1999); sennonché parte ricorrente nell'eccepire la mancata notifica del presupposto avviso di addebito, invoca l'applicazione della su richiamata azione recuperatoria, assumendo che il termine per l'opposizione all'avviso non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo.
Invero, vi è in atti prova della regolare notifica dell'avviso di addebito presupposto, avendo la resistente prodotto attestazione del messo notificatore apposta sull'avviso n. CP_4
3342014003740741000, da cui risulta che lo stesso è stato consegnato nelle mani proprie del ricorrente in data 3.9.2015, con conseguente incontrovertibilità della pretesa creditoria in essa contenuta e, pertanto, di inammissibilità di qualsivoglia motivo di opposizione fondato su irregolarità formali dei titoli presupposti ovvero di illegittimità della pretesa creditoria.
Dovrà, quindi darsi corso alla verifica della sola doglianza relativa alla maturata prescrizione della pretesa creditoria per decorrenza del termine quinquennale previsto dalla legge per le pretese di natura contributiva.
Il motivo di opposizione non è fondato e deve essere rigettato.
In effetti, la intimazione di pagamento impugnata risulta essere pervenuta nella sfera di conoscenza del debitore nel pieno rispetto dei termini prescrizionali, poiché tra la data di notifica dell'avviso di addebito (3.9.2015) e la successiva intimazione di pagamento (notificata il 1.10.2019), non risulta trascorso un tempo superiore al termine prescrizionale.
Invero, per ciò che attiene il calcolo del termine prescrizionale, in materia è ormai incontrovertibile l'orientamento giurisprudenziale che ritiene non applicabile l'art. 2953 c.c. in caso di cartella di pagamento (o avviso di addebito) non opposta/o nei termini, per cui trova applicazione sempre il termine quinquennale di prescrizione (“È di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare unatto di riscossione mediante ruolo o, comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2935 c.c. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti, comunque denominati, di riscossione mediante ruolo
o, comunque, di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei
Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.” Cass. Civ., SS.UU., n.
23397/2016).
In applicazione di quanto superiormente osservato i termini prescrizionali (calcolati a partire dal
3.9.2015, data di notifica dell'avviso) spiravano il successivo 3.9.2020, pertanto essendo l'intimazione pervenuta il 1.10.2019, non può essere dichiarata alcuna prescrizione del credito contributivo con lo stesso intimato.
4. In merito alle spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (secondo i valori minimi delle cause di previdenza, scaglione € 1.101,00 a € 5.200,00 senza fase istruttoria).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, nella persona del Giudice, dott.ssa Manuela Esposito, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara dovuto il credito di cui all'avviso di addebito n. 3342014003740741000;
- condanna parte ricorrente a rifondere nei confronti delle parti resistenti le spese di lite liquidate in
€886,00 per parte, oltre oneri di legge e con distrazione in favore dei legali costituiti, laddove richiesta.
Castrovillari, 16.4.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021.