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Articolo 3 della Legge 27 settembre 2002, n. 227
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Legge 27 settembre 2002, n. 227
Articolo 3 della Legge 27 settembre 2002, n. 227
Versione
19 ottobre 2002
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 19 ottobre 2002
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