Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 146
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento

    L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato integra una cessazione della materia del contendere.

  • Rigettato
    Richiesta spese legali

    Non ricorrono le condizioni per una pronuncia sulla base del principio della soccombenza virtuale, essendovi stata reciproca soccombenza sull'istanza di sospensiva per il contribuente e sul merito per il comune.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 146
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto
    Numero : 146
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo