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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 146/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ARGENTINO PIETRO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1152/2025 depositato il 29/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF.Difensore1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro 74100 Taranto TA
Difeso da
Difensore_2 - CF.Difensore2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 92776 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 132/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
.Il procuratore di parte resistente si riporta alle proprie memorie e propri scritti difensivi ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato per via telematica a questa Corte di Giustizia Tributaria il 3/9/2025, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 92776 dell'08/05/2025, notificatogli il 13/05/2025, mediante il quale il funzionario responsabile dell'ufficio tributi del comune di Taranto gli richiedeva il pagamento della complessiva somma di euro 467,00
(comprensiva di sanzioni e interessi), a titolo di recupero dell'IMU relativa all'anno d'imposta 2019 in relazione ad un'area fabbricabile di cui è comproprietario (i cui dati catastali risultano indicati nel prospetto di dettaglio di tale avviso), avendone effettuato un insufficiente versamento.
Eccepiva il ricorrente la illegittimità del provvedimento per insussistenza del presupposto impositivo attesa l'inedificabilità del bene avendo una superficie inferiore a 5.000,00 mq., concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione della sua esecutorietà, con vittoria delle spese e dei compensi di lite.
Allegava al ricorso copia dell'avviso suindicato e del certificato di destinazione urbanistica del terreno.
In data 03/11/2025, il predetto ricorrente provvedeva al deposito di memoria con la quale, ribadendo la fondatezza delle sue ragioni, insisteva sull'accoglimento dell'istanza di sospensiva.
Con ordinanza n. 759 del 18/11/2025, l'adita Corte rigettava l'istanza suddetta.
Il 02/01/2026 si costituiva l'ente impositore mediante invio telematico di controdeduzioni con le quali evidenziava che, a seguito dell'istruttoria compiuta sulla doglianza della controparte, avrebbe provveduto ad annullare l'avviso impugnato in sede di autotutela, concludendo per la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Allegava all'atto di costituzione copia del provvedimento di annullamento.
Il 14/01/2026 lo stesso ricorrente provvedeva all'invio di ulteriore memoria con la quale avanzava richiesta, anch'esso, di cessazione della materia del contendere per la medesima ragione già comunicata dalla controparte, insistendo, però, per la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite in suo favore in base al principio della c.d. “soccombenza virtuale”.
All'udienza di trattazione, la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il provvedimento di annullamento dell'atto impugnato, adottato dall'ente impositore in sede di autotutela in accoglimento della doglianza del ricorrente, integra indubbiamente un'ipotesi di cessazione della materia del contendere poiché ha fatto venire meno la situazione di contrasto insorta tra le parti.
Le spese di lite vanno regolate ai sensi dell'art. 46 del D. L. vo n. 546/1992 non ricorrendo, nella fattispecie, le condizioni per una pronunzia sulla base del principio della c. d. “soccombenza virtuale”.
Infatti, se fosse intervenuta una decisione sul motivo del ricorso, vi sarebbe stata reciproca soccombenza (sull'istanza di sospensiva per il contribuente e sul merito per il comune).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado, decidendo in composizione monocratica sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento di cui in premessa, dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e pone le spese di lite a carico delle parti che le hanno anticipate.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ARGENTINO PIETRO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1152/2025 depositato il 29/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF.Difensore1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro 74100 Taranto TA
Difeso da
Difensore_2 - CF.Difensore2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 92776 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 132/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
.Il procuratore di parte resistente si riporta alle proprie memorie e propri scritti difensivi ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato per via telematica a questa Corte di Giustizia Tributaria il 3/9/2025, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 92776 dell'08/05/2025, notificatogli il 13/05/2025, mediante il quale il funzionario responsabile dell'ufficio tributi del comune di Taranto gli richiedeva il pagamento della complessiva somma di euro 467,00
(comprensiva di sanzioni e interessi), a titolo di recupero dell'IMU relativa all'anno d'imposta 2019 in relazione ad un'area fabbricabile di cui è comproprietario (i cui dati catastali risultano indicati nel prospetto di dettaglio di tale avviso), avendone effettuato un insufficiente versamento.
Eccepiva il ricorrente la illegittimità del provvedimento per insussistenza del presupposto impositivo attesa l'inedificabilità del bene avendo una superficie inferiore a 5.000,00 mq., concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione della sua esecutorietà, con vittoria delle spese e dei compensi di lite.
Allegava al ricorso copia dell'avviso suindicato e del certificato di destinazione urbanistica del terreno.
In data 03/11/2025, il predetto ricorrente provvedeva al deposito di memoria con la quale, ribadendo la fondatezza delle sue ragioni, insisteva sull'accoglimento dell'istanza di sospensiva.
Con ordinanza n. 759 del 18/11/2025, l'adita Corte rigettava l'istanza suddetta.
Il 02/01/2026 si costituiva l'ente impositore mediante invio telematico di controdeduzioni con le quali evidenziava che, a seguito dell'istruttoria compiuta sulla doglianza della controparte, avrebbe provveduto ad annullare l'avviso impugnato in sede di autotutela, concludendo per la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Allegava all'atto di costituzione copia del provvedimento di annullamento.
Il 14/01/2026 lo stesso ricorrente provvedeva all'invio di ulteriore memoria con la quale avanzava richiesta, anch'esso, di cessazione della materia del contendere per la medesima ragione già comunicata dalla controparte, insistendo, però, per la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite in suo favore in base al principio della c.d. “soccombenza virtuale”.
All'udienza di trattazione, la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il provvedimento di annullamento dell'atto impugnato, adottato dall'ente impositore in sede di autotutela in accoglimento della doglianza del ricorrente, integra indubbiamente un'ipotesi di cessazione della materia del contendere poiché ha fatto venire meno la situazione di contrasto insorta tra le parti.
Le spese di lite vanno regolate ai sensi dell'art. 46 del D. L. vo n. 546/1992 non ricorrendo, nella fattispecie, le condizioni per una pronunzia sulla base del principio della c. d. “soccombenza virtuale”.
Infatti, se fosse intervenuta una decisione sul motivo del ricorso, vi sarebbe stata reciproca soccombenza (sull'istanza di sospensiva per il contribuente e sul merito per il comune).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado, decidendo in composizione monocratica sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento di cui in premessa, dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e pone le spese di lite a carico delle parti che le hanno anticipate.