Cass. civ., sez. II, sentenza 09/10/2012, n. 17216
CASS
Sentenza 9 ottobre 2012

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Massime1

L'art. 1108, terzo comma, cod. civ., secondo cui è necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione del fondo comune, in quanto espressione di una regola generale, pertinente a ogni specie di comunione, si applica anche in ipotesi di comunione derivante dalla successione per causa di morte, come risulta evidente dal disposto dell'art. 719 cod. civ., il quale, in via di eccezione, prevede che la vendita possa essere deliberata a maggioranza esclusivamente ove la stessa sia necessaria per il pagamento dei debiti e pesi ereditari.

Commentario1

  • 1Effetti della simulazione tra le parti
    https://www.brocardi.it/

    Partendo dalla prima domanda, l'atto deve necessariamente considerarsi unico ai sensi dell'art. 1108 c.c. (è necessario e sufficiente il consenso dei comproprietari al fine dell'alienazione – a qualsiasi titolo – di un immobile: C. Cass., 9/10/2012 n. 17216). Leggendo bene il Suo quesito, però, l'atto posto in essere potrebbe essere considerato come donazione "mascherata" da compravendita. Ai sensi dell'art. 1414. c.c.: “Il contratto simulato non produce effetto tra le parti. Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma. Le precedenti disposizioni si …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 09/10/2012, n. 17216
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17216
Data del deposito : 9 ottobre 2012

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