Sentenza 9 ottobre 2012
Massime • 1
L'art. 1108, terzo comma, cod. civ., secondo cui è necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione del fondo comune, in quanto espressione di una regola generale, pertinente a ogni specie di comunione, si applica anche in ipotesi di comunione derivante dalla successione per causa di morte, come risulta evidente dal disposto dell'art. 719 cod. civ., il quale, in via di eccezione, prevede che la vendita possa essere deliberata a maggioranza esclusivamente ove la stessa sia necessaria per il pagamento dei debiti e pesi ereditari.
Commentario • 1
- 1. Effetti della simulazione tra le partihttps://www.brocardi.it/
Partendo dalla prima domanda, l'atto deve necessariamente considerarsi unico ai sensi dell'art. 1108 c.c. (è necessario e sufficiente il consenso dei comproprietari al fine dell'alienazione – a qualsiasi titolo – di un immobile: C. Cass., 9/10/2012 n. 17216). Leggendo bene il Suo quesito, però, l'atto posto in essere potrebbe essere considerato come donazione "mascherata" da compravendita. Ai sensi dell'art. 1414. c.c.: “Il contratto simulato non produce effetto tra le parti. Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma. Le precedenti disposizioni si …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/10/2012, n. 17216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17216 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo - Presidente -
Dott. BUCCIANTE Ettore - rel. Consigliere -
Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -
Dott. SCALISI Antonino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 31280-2005 proposto da:
GA FA NC C.F. [...], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI 35, presso lo studio dell'avvocato BIAGETTI VITTORIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RIZZO ALFREDO;
- ricorrente -
contro
GA FA ET, GA FA LA, GA FA ANDREA, GA FA NICOLETTA, GA FA BEATRICE, GA FA RANIERI, GA FA IA;
- intimati -
sul ricorso 1641-2006 proposto da:
GA FA ET C.F. [...], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FONTANELLA BORGHESE 72, presso lo studio dell'avvocato VOLTAGGIO ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati STECCANELLA ALBERTO, STECCANELLA MICHELE;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
GA FA NC, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI 35, presso lo studio dell'avvocato BIAGETTI VITTORIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RIZZO ALFREDO;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
TT BEATRICE, GA FA RANIERI, GA FA ANDREA, GA FA IA, GA FA NICOLETTA, GA FA LA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1948/2004 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 15/11/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/2012 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;
udito l'Avvocato Biaggetti Vittorio difensore della ricorrente che si riporta agli atti;
udito l'Avv. Voltaggio Antonio difensore della controricorrente e ricorrente incidentale che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 15 settembre 1999 il Tribunale di Treviso - adito da ED ER PP nei confronti di ER PP IA AO, ND, LE, CA, RA, SS e RI Marchetto, i primi sei coeredi con l'attrice di CA De LO, la settima amministratrice della comunione - rigettò le domande, intese ad ottenere: la conferma del provvedimento emesso ante causam, di inibizione ai convenuti di atti di alienazione dei beni caduti in successione;
la loro condanna al risarcimento dei danni derivati all'asse ereditario dall'avvenuta vendita di un tavolo in legno di antiquariato, dalla mancata custodia di altri mobili che erano stati oggetto di furto, dall'assenza di ogni attività di manutenzione del patrimonio comune, dall'omissione di richieste di un canone per l'occupazione in via esclusiva di alcuni immobili.
Impugnata dalla soccombente, la decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Venezia, che con sentenza del 15 novembre 2004 ha dichiarato nulla, confermando il provvedimento inibitorio di urgenza, la deliberazione del 3 aprile 1995, con cui l'assemblea dei comunisti aveva deciso a maggioranza la vendita di due autovetture d'epoca e di un tavolo in marmo di pregio. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ER PP CA, in base a tre motivi. ER PP ED si è costituita con controricorso, formulando a sua volta tre motivi di impugnazione in via incidentale, cui ER PP CA ha opposto un proprio controricorso. Non hanno svolto attività difensive nel giudizio di legittimità ne' ER PP IA AO, ND, IC, CA e RA, ne' SS ER PP, nei confronti della quale questa Corte ha disposto con ordinanza del 4 ottobre 2011 l'integrazione del contraddittorio, cui ER PP ED ha tempestivamente provveduto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La riunione delle due impugnazioni, in quanto proposte contro la stessa sentenza, è stata già disposta, in applicazione dell'art.335 c.p.c., con l'ordinanza menzionala nell'esposizione dello svolgimento del processo.
Con i tre motivi addotti a sostegno del ricorso principale ER PP RA si duole dell'avvenuta dichiarazione, da parte della Corte d'appello, della nullità della deliberazione del 3 aprile 1995, con la quale i partecipanti alla comunione ereditaria avevano deciso di alienare alcuni beni compresi nell'asse: secondo la ricorrente la pronuncia, oltre che erronea in diritto e ingiustificata in fatto, è stata resa senza che in effetti ER PP ED l'avesse richiesta.
Quest'ultima prospettazione deve essere presa in considerazione prioritariamente, dato il suo carattere preliminare e potenzialmente assorbente rispetto alle altre.
Il vizio è impropriamente denunciato come error in procedendo, sotto il profilo della extrapetizione. In realtà la decisione di cui si tratta è conseguita all'interpretazione della domanda come proposta dall'originaria attrice, nella quale la Corte d'appello ha ritenuto inclusa la "declaratoria di nullità della delibera", in quanto "conseguente" alla richiesta di inibizione, come già l'aveva considerata, pur se rigettandola, il giudice di primo grado. Si verte dunque in tema di valutazioni che non possono formare oggetto di sindacato in questa sede, se non per l'aspetto dell'omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione (cfr., per tutte, Cass. 11 marzo 2011 n. 5376): sindacato che tuttavia questa Come non è stata posta in grado di esercitare, non essendo state trascritte nel ricorso principale le deduzioni di ER PP ED circa l'invalidità della deliberazione in questione. A questa carenza non si può supplire mediante l'esame di altri atti, nè in particolare del controricorso, in cui ER PP ED ha riportato quelle deduzioni, a dimostrazione che in realtà la domanda di cui si tratta era stata proposta. Per analoga ragione vanno disattese le ulteriori censure rivolte da CA ER PP alla sentenza impugnata, che attengono ad accertamenti di fatto e apprezzamenti di merito sorretti da adeguata motivazione, in ordine sia alla mancanza di consenso, da parte di tutti i partecipanti alla comunione, all'alienazione di beni in comproprietà, sia al difetto delle condizioni che avrebbero permesso, ai sensi dell'art. 719 c.c., di deliberare a maggioranza la vendita di beni ereditari.
Non è condivisibile, infine, la tesi della ricorrente principale, secondo cui l'art. 1108 c.c., che richiede per le alienazioni il consenso di tutti i comproprietari, non è applicabile alla comunione ereditaria. La norma è invece espressione di una regola generale, pertinente a ogni specie di comunione, compresa quella derivante dalla successione per causa di morte, come risulta evidente dal disposto dell'art. 719 c.c., che ad essa apporta una limitata eccezione, prevedendo che la vendita possa essere deliberata a maggioranza, esclusivamente nella particolare ipotesi che sia necessaria per il pagamento dei debiti e pesi ereditari. Con il ricorso incidentale ED ER PP lamenta l'errore in cui a suo dire è incorso il giudice di secondo grado, confermando il rigetto delle domande di risarcimento dei danni che le altre parti le avevano cagionato, per aver venduto arbitrariamente a trattativa privata un tavolo di antiquariato in legno facente parte del compendio relitto dalla de cuius, per non aver custodito adeguatamente una villa dalla quale ignoti avevano sottratto altri beni ereditar di pregio, per aver provocato il degrado degli immobili compresi nell'asse.
Anche queste censure, come quelle esposte nel ricorso principale, concernono questioni di fatto che la Corte d'appello ha risolto con idonea motivazione, dando conto in maniera esauriente e logicamente coerente delle ragioni della decisione: ha spiegato che era mancata la prova che il prezzo di lire 70.000.000, ricavato dalla vendita del tavolo, fosse inferiore al valore effettivo del bene;
che una consulenza tecnica sul punto sarebbe stata inutile, in assenza del bene che ne avrebbe dovuto formare oggetto;
che la villa in cui era avvenuto il furto era disabitata, sicché l'eventuale carenza di cautele era addebitabile a tutti i coeredi compresa ER PP ED;
che il compito di sola "manutenzione", affidato all'amministratrice della comunione RI Marchetto, non includeva quello della custodia al fine di evitare sottrazioni;
che non risultava la situazione originaria degli immobili, ne' comunque era stato dimostrato che il loro attuale degrado fosse attribuibile a CA e RA ER PP, ai quali lo aveva addebitato l'attrice, rimasta peraltro a sua volta inerte;
che l'indagine peritale da lei richiesta avrebbe avuto carattere esplorativo.
I contrari assunti illustrati ne ricorso incidentale non possono costituire idonea ragione di cassazione della sentenza impugnata, stanti i limiti propri del giudizio di legittimità.
I ricorsi riuniti vanno pertanto entrambi rigettati. Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate tra le parti, data la reciproca loro soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta;
compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2012