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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/12/2025, n. 1920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1920 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 390 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Taverna di Montalto Uffugo, Via Manzoni, C.F._1 traversa P. Borsellino 8, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Chiappetta, cod. fisc.
, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso C.F._2
Ricorrente
Nei confronti di
, con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Roma Controparte_1
(RM), (CF: ) in persona del Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avvocato GILDA AVENA (C.F.: , C.F._3
PEC: t) in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio Email_1
n ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 ed elettivamente domiciliato in Piazza Loreto, Per_1
22/A 87100 COSENZA presso l'Avvocatura dell'Istituto
Resistente
Avente ad oggetto: giudizio ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. Motivi della decisione
Si premette che dagli atti risulta che l'odierna ricorrente ha proposto istanza per ATPO ex art. 445 bis c.p.c. al fine di ottenere l'accertamento del requisito sanitario utile ai fini della fruizione della pensione di inabilità ex art. 12 della legge n. 118/71, non confermato in sede amministrativa, avendo la competente commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, in sede di visita di revisione del 15.04.2024, non confermato il requisito, ritenendo la ricorrente (già riconosciuta invalida nella misura del 100 per cento nella precedente visita del 4.4.2023) invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 75 per cento (cfr. verbale di visita di revisione in atti).
Nella resistenza dell' , il giudice designato, senza procedere all'accertamento tecnico, ha CP_1 dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di prova della sussistenza del requisito extrasanitario
(nella specie, reddituale) con conseguente carenza di interesse all'accertamento di quello sanitario.
La ricorrente ha, pertanto, introdotto il presente giudizio al fine deducendo di essere in possesso anche del requisito extrasanitario/reddituale e che la competente commissione medica ha erroneamente valutato le patologie da cui è affetta, tali da integrare – ove adeguatamente valutate – il requisito sanitario sotteso alla prestazione in questione (pensione di inabilità, legge n. 118/71, art. 12).
Ha, quindi, rassegnato le conclusioni qui di seguito trascritte: “Voglia l'On.le Tribunale adito, accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che la ricorrente, ha diritto al riconoscimento della pensione di Inabilità 100% ex art. 2 e 12 legge 118/71 dalla data di revisione ovvero dalla data accertata in corso di causa, previa CTU che sin da questo momento si chiede”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio instando per l'inammissibilità CP_1 ovvero il rigetto del ricorso.
Ammessa ed espletata ctu medico legale, la causa è stata decisa con la presente sentenza, depositata nel fascicolo informatico all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c.
Si premette anzitutto che, secondo l'insegnamento consolidato della Corte di legittimità, In materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., il provvedimento di diniego (rigetto o inammissibilità) dell'istanza, emesso senza espletare la consulenza tecnica, non è ricorribile ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto il provvedimento in questione non incide con effetto di giudicato sulla situazione giuridica soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per l'interessato di proporre una nuova istanza, al sopravvenire di nuovi elementi di fatto o di diritto - ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis, comma 2, c.p.c., sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie per l'accertamento del diritto (Cass., sez. L - , Sentenza n. 16685 del 25/06/2018, Sez. L - , Ordinanza n. 10753 del 04/04/2022).
Nel caso di specie, per come sopra rilevato, la ricorrente ha proposto istanza ex art. 445 bis c.p.c. e il procedimento si è concluso con declaratoria di inammissibilità senza espletamento di consulenza tecnica;
pertanto, la ricorrente ha introdotto il presente giudizio una volta comunque soddisfatta la condizione di procedibilità.
Il ricorso, pur ammissibile, si rivela tuttavia infondato alla luce delle conclusioni dell'ausiliare officiato dal Tribunale (dott. ) che, sottoposta a visita la parte perizianda ed esaminata scrupolosamente Per_2 la documentazione sanitaria in atti, ha concluso che – stanti le patologie da cui è affetta – (…)
Calcolando la percentuale di invalidità considerando il quadro clinico complessivo e le limitazioni funzionali che ne derivano si può attribuire un valore pari al 75%. Si ritiene pertanto corretto confermare il giudizio espresso dalla Commissione e riconoscere la signora CP_1 Parte_1 come soggetto invalido civile con una percentuale del 75% a far data dalla visita di revisione ovvero dal 15/04/2024.
Alla luce di tali conclusioni, non oggetto peraltro di contestazioni (dando atto il ctu di non aver ricevuto osservazioni) il ricorso deve essere respinto per infondatezza, non sussistendo il requisito sanitario utile ai fini della pretesa al conseguimento della pensione di inabilità.
Invero, le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che non infirmate da specifiche e serie contestazioni.
Ai rilievi che precedono consegue il rigetto del ricorso;
spese di lite irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' nonostante CP_1 la soccombenza di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa,
rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite;
pone le spese di ctu definitivamente a carico dell' . CP_1 Cosenza, il 11.12.2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 390 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Taverna di Montalto Uffugo, Via Manzoni, C.F._1 traversa P. Borsellino 8, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Chiappetta, cod. fisc.
, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso C.F._2
Ricorrente
Nei confronti di
, con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Roma Controparte_1
(RM), (CF: ) in persona del Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avvocato GILDA AVENA (C.F.: , C.F._3
PEC: t) in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio Email_1
n ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 ed elettivamente domiciliato in Piazza Loreto, Per_1
22/A 87100 COSENZA presso l'Avvocatura dell'Istituto
Resistente
Avente ad oggetto: giudizio ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. Motivi della decisione
Si premette che dagli atti risulta che l'odierna ricorrente ha proposto istanza per ATPO ex art. 445 bis c.p.c. al fine di ottenere l'accertamento del requisito sanitario utile ai fini della fruizione della pensione di inabilità ex art. 12 della legge n. 118/71, non confermato in sede amministrativa, avendo la competente commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, in sede di visita di revisione del 15.04.2024, non confermato il requisito, ritenendo la ricorrente (già riconosciuta invalida nella misura del 100 per cento nella precedente visita del 4.4.2023) invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 75 per cento (cfr. verbale di visita di revisione in atti).
Nella resistenza dell' , il giudice designato, senza procedere all'accertamento tecnico, ha CP_1 dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di prova della sussistenza del requisito extrasanitario
(nella specie, reddituale) con conseguente carenza di interesse all'accertamento di quello sanitario.
La ricorrente ha, pertanto, introdotto il presente giudizio al fine deducendo di essere in possesso anche del requisito extrasanitario/reddituale e che la competente commissione medica ha erroneamente valutato le patologie da cui è affetta, tali da integrare – ove adeguatamente valutate – il requisito sanitario sotteso alla prestazione in questione (pensione di inabilità, legge n. 118/71, art. 12).
Ha, quindi, rassegnato le conclusioni qui di seguito trascritte: “Voglia l'On.le Tribunale adito, accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che la ricorrente, ha diritto al riconoscimento della pensione di Inabilità 100% ex art. 2 e 12 legge 118/71 dalla data di revisione ovvero dalla data accertata in corso di causa, previa CTU che sin da questo momento si chiede”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio instando per l'inammissibilità CP_1 ovvero il rigetto del ricorso.
Ammessa ed espletata ctu medico legale, la causa è stata decisa con la presente sentenza, depositata nel fascicolo informatico all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c.
Si premette anzitutto che, secondo l'insegnamento consolidato della Corte di legittimità, In materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., il provvedimento di diniego (rigetto o inammissibilità) dell'istanza, emesso senza espletare la consulenza tecnica, non è ricorribile ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto il provvedimento in questione non incide con effetto di giudicato sulla situazione giuridica soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per l'interessato di proporre una nuova istanza, al sopravvenire di nuovi elementi di fatto o di diritto - ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis, comma 2, c.p.c., sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie per l'accertamento del diritto (Cass., sez. L - , Sentenza n. 16685 del 25/06/2018, Sez. L - , Ordinanza n. 10753 del 04/04/2022).
Nel caso di specie, per come sopra rilevato, la ricorrente ha proposto istanza ex art. 445 bis c.p.c. e il procedimento si è concluso con declaratoria di inammissibilità senza espletamento di consulenza tecnica;
pertanto, la ricorrente ha introdotto il presente giudizio una volta comunque soddisfatta la condizione di procedibilità.
Il ricorso, pur ammissibile, si rivela tuttavia infondato alla luce delle conclusioni dell'ausiliare officiato dal Tribunale (dott. ) che, sottoposta a visita la parte perizianda ed esaminata scrupolosamente Per_2 la documentazione sanitaria in atti, ha concluso che – stanti le patologie da cui è affetta – (…)
Calcolando la percentuale di invalidità considerando il quadro clinico complessivo e le limitazioni funzionali che ne derivano si può attribuire un valore pari al 75%. Si ritiene pertanto corretto confermare il giudizio espresso dalla Commissione e riconoscere la signora CP_1 Parte_1 come soggetto invalido civile con una percentuale del 75% a far data dalla visita di revisione ovvero dal 15/04/2024.
Alla luce di tali conclusioni, non oggetto peraltro di contestazioni (dando atto il ctu di non aver ricevuto osservazioni) il ricorso deve essere respinto per infondatezza, non sussistendo il requisito sanitario utile ai fini della pretesa al conseguimento della pensione di inabilità.
Invero, le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che non infirmate da specifiche e serie contestazioni.
Ai rilievi che precedono consegue il rigetto del ricorso;
spese di lite irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' nonostante CP_1 la soccombenza di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa,
rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite;
pone le spese di ctu definitivamente a carico dell' . CP_1 Cosenza, il 11.12.2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti