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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/03/2025, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
Dr. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Dr. Ludovica Dotti Consigliere Dr. Maria Aversano Consigliere Relatore
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1210 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Bardini e dall'Avv. Alessia De Lucia;
Appellante
E
, in persona del direttore p.t., rppresentata e difesa, ai fini del presente procedimento CP_1 dall'Avv. Alberto Toffoletto, Avv. Marco Pesenti, Avv. Christian Romeo;
Avv. Luciana Cipolla;
Avv. Flora Lettenmayer e Avv. Simona Daminelli;
Appellato
OGGETTO: appello contro l'Ordinanza del Tribunale di Roma nel procedimento Rg.
64599/2019 emessa in data 27.11.2020 e comunicata il 20 gennaio 2021.
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
- La sig.ra invalida al 100%, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ha convenuto in Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Roma asserendo di essere vittima di una Controparte_1 condotta discriminatoria posta in essere dalla per non aver potuto accedere, a causa della CP_2 presenza di barriere architettoniche, agli sportelli bancomat della filiale posti in Piazza dei
Caduti del 19 luglio 1943 (Roma).
- Parte attrice, deducendo di aver subito una discriminazione sia diretta che indiretta ai sensi della legge n. 67/2006, chiedeva la condanna della convenuta all'adeguamento dello sportello in questione alla normativa in materia di barriere architettoniche, la condanna alla pubblicazione della pronuncia su un quotidiano nazionale, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale subito e quantificato in euro 5.000,00.
- Si costituiva parte resistente contestando quanto ex adverso dedotto in quanto infondato in fatto ed in diritto.
- All'esito del giudizio il Tribunale, ritenendo insufficiente la documentazione fornita dal ricorrente in ordine alla prova dell'esistenza di un rapporto contrattuale con ha CP_1 rigettato il ricorso.
ha proposto appello lamentando una presunta Violazione dell'art. 112 Parte_1
C.p.c. da parte del Giudice di primo grado per omessa pronuncia in merito alla valutazione della condotta discriminatoria posta in essere dall consistita nella mancata installazione, in CP_1 una delle sue filiali, di un dispositivo bancomat ad un'altezza accessibile anche per le persone in sedia a rotelle.
ha resistito al gravame e, insistendo per la declaratoria di inammissibilità CP_1 dell'appello avversario, ne ha richiesto il rigetto.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 18.9.2024, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico articolato motivo d'appello, la difesa dell'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato la Legge 67/2006 con particolare riferimento al concetto di discriminazione e, per l'effetto, avrebbe escluso la condotta discriminatoria per mancanza di prova in ordine al rapporto contrattuale con la Controparte_1
L'appello è infondato.
Va preliminarmente osservato che la decisione della presente controversia verte essenzialmente sulla disamina della ragione più liquida proprio per il suo carattere risolutivo e dirimente delle questioni sollevate in causa, in particolare sull'effettiva sussistenza di una condotta discriminatoria come allegata dalla parte attrice (odierna appellante).
Sul piano normativo, l'art. 24 (intitolato <<eliminazione o superamento delle barriere architettoniche>>) della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (<Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate») prevede, al primo comma, che <Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio
1989, n. 13, e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo
1971, n. 118, e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236».
L'art. 2 della l. n. 67/2006 statuisce cheIl principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità. 2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga. 3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone. 4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.
Il decreto ministeriale n. 236/1989 (emanato in attuazione della legge 9 gennaio 1989 n. 13 «Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati»), relativo alle
«prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche>>, all'articolo 2 definisce il concetto di barriere architettoniche, ovvero, (a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
(b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
(c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi,(omissis) (g) per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
In tema si evidenzia che, sul piano generale, ai sensi di recente arresto giurisprudenziale (v. Cassaz.
n. 18762/2016) qualora l'accessibilità sia prevista dalle norme di legge volte ad imporre che le strutture con accesso al pubblico abbiano l'obbligo di essere completamente prive di barriere architettoniche, pena la loro irregolarità, questa deve, comunque, essere assicurata e che, in tale cornice, anche un apparecchio bancario cd. “bancomat” può essere, in principio, connotato dalla presenza di barriere architettoniche che lo rendono inutilizzabile a soggetti portatori di disabilità e, dunque, in ultima analisi “discriminatorio” nel senso delineato dalla L. n. 67/2006 e dal quadro normativo di riferimento.
La Corte di Cassazione nel su citato arresto (v. sentenza n. 18762 del 23/09/2016) ha, infatti, statuito che “ l'accesso al "bancomat" non è assimilabile ad un accesso ad un luogo o ad uno spazio di un edificio o di un'unità immobiliare, connotandosi piuttosto quale accesso ad un'
"bancomat".
Inoltre, la legge n. 67/2006 – sempre secondo le Corte - “pone un divieto di discriminazione delle persone disabili non solo nei rapporti pubblici ma anche nei rapporti privati, atteso il disposto dell'art.
1. Questo, per un verso, richiama l'art. 3 della Costituzione, norma precettiva anche nei rapporti tra privati, e, per altro verso, pone come finalità della legge quella di «garantire ... il pieno godimento dei diritti civili, politici, economici e sociali>>, senza alcuna limitazione soggettiva dei destinatari dell'obbligo di non discriminazione. Quanto alla nozione di discriminazione, l'art. 2, dopo aver richiamato al primo comma il principio di parità di trattamento, è chiaro nel richiedere, per l'accesso alla tutela antidiscriminatoria, la diversità di trattamento per motivi connessi alla disabilità
(comma secondo, relativo alla discriminazione diretta) o la posizione di svantaggio in cui la persona con disabilità venga a trovarsi rispetto ad altre persone (comma terzo, relativo alla discriminazione indiretta). In una prima approssimazione può dirsi che il limite oggettivo della tutela, soprattutto nei confronti dei privati, è dato dalla mancanza di giustificazione della diversità di trattamento o della posizione di svantaggio desumibile dalla legislazione vigente;
vale a dire che l'una e l'altra di queste situazioni danno luogo alla tutela antidiscriminatoria ogniqualvolta esse non siano giustificate da norme di legge preminenti (fatto salvo il vaglio di legittimità costituzionale di queste ultime”(Cass. n. 18762 del 23/09/2016- nello stesso senso v. anche Cassaz. n. 17138/2023)”.
Se ne può, quindi desumere, ad avviso di questa Corte, che l'impossibilità per persona disabile di utilizzare il dispositivo ATM, a causa dell'altezza in cui è posto, potrebbe , in principio, ricadere nell'alveo di condotte rilevanti ai sensi dell' art. 2 della legge l marzo 2006 n. 67, legittimando eventuale ricorso alla tutela antidiscriminatoria, che, in ogni caso, non può andare esente dall'applicazione dei principi processuali allegativi e probatori propri dell'azione aquiliana, a cui va ricondotta anche l'azione intrapresa ( v. Cassaz. n 17138/2023, secondo cui la tutela risarcitoria, è costantemente ricondotta all'ambito applicativo dell'art.2043 cod.civ., a fronte a condotte attive o omissive discriminatorie che assurgono a fatti illeciti. La persona lesa può agire, secondo le regole generali, per il risarcimento del danno e, ai fini dell'accoglimento della azione risarcitoria, è tenuta a dimostrare i requisiti oggettivi e soggettivi dell'illecito aquiliano e, quindi, sia l'esistenza di un pregiudizio effettivo qualificabile come ingiusto, sia la riconducibilità del danno, sotto il profilo eziologico, a una condotta intenzionale o quanto meno colposa dell'agente, in quest'ultimo caso nelle diverse declinazioni della colpa, anche soltanto lieve, generica e specifica).
Ciò premesso, nel caso di specie preme evidenziare che parte appellante, limitandosi alle affermazioni di principio, non ha fornito elementi sufficientemente probanti della sussistenza di una situazione discriminatoria a suo specifico svantaggio nei termini anzidetti, vale a dire di un bancomat connotato da vere e proprie barriere architettoniche in suo danno.
Invero, per quel che rileva su questo punto, dagli atti emergono solo una generica indicazione di indirizzo del bancomat ed una fotografia che ritrae due bancomat su una non meglio CP_1 precisata strada (che non si evince essere esattamente quella di Piazza caduti del 19 luglio 1943), dei quali uno risultante su un gradino e l'altro risultante già situato in una posizione più bassa rispetto all'altro e comunque rispetto a quelle usualmente riscontrabili per dispositivi di questo tipo.
Dunque, non è dato rinvenire, in violazione di un preciso onere allegativo della parte ricorrente
(odierna appellante), elementi di collegamento tra la doglianza della parte e quanto prodotto agli atti, e (ammesso - ma non è provato- che la foto ritragga il punto di strada in questione) quale sia l'apparecchio incriminato, nonché, infine, che anche quello posto in posizione ribassata presenti, comunque, caratteristiche tali da renderlo concretamente inaccessibile all'appellante.
Al che va aggiunto che parte appellante, al di là degli elementi poco probanti sopra enumerati, non ha né allegato né prodotto elementi ulteriori idonei a dare dimostrazione di ciò ed a consentire una difesa pertinente e mirata alla controparte, che, infatti, ha fermamente contestato in toto e sotto i molteplici profili, oggettivi e soggettivi, la piena identificabilità della condotta discriminatoria ascrittale.
Ne consegue che, al di là delle mere allegazioni di principio, la domanda di parte attrice è risultata, nello specifico, generica ed inidonea a consentirne un'approfondita disamina nel merito;
ne consegue che anche l'appello, fondato sulla riproposizione delle medesime doglianze, deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti, ex art. 13 comma 1-quater del DPR 115/2002, per il pagamento ad opera di parte appellante di un'ulteriore somma pari al valore del contributo unificato dovuto per il giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, così provvede:
-respinge l'appello;
- dispone la rifusione delle spese di lite nella misura di € 4.000, oltre spese e rimborsi di legge ove dovuti.
Dà atto che sussistono i presupposti, ex art. art. 13 comma 1-quater del DPR 115/2002, per il pagamento ad opera di parte appellante di un'ulteriore somma pari al valore del contributo unificato dovuto per il giudizio di appello.
Roma, 3.12.2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
Dr. Maria Aversano Dr. Diego Rosario Antonio Pinto