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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 25/09/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 25.09.2025, ha pronunciato, all'esito ella camera di consiglio, assenti le parti, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 702/2025, con contestuale motivazione
TRA con sede legale a Curno (BG), in AR persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Roberto Nosari
ricorrente
E
nata a [...] il [...] - contumace Controparte_1 convenuta
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 26.03.2025 con contestuale istanza cautelare di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., ritualmente notificato, agiva in giudizio nei confronti della ex AR dipendente , innanzi all'intestato Tribunale in Controparte_1 funzione di Giudice del Lavoro, per ivi sentire condannare la convenuta al pagamento della somma di € 174.753,40 (o importo diverso ritenuto di giustizia), a titolo di risarcimento dei danni patiti per il comportamento infedele dalla stessa tenuto, consistente nell'aver operato furtivamente sui conti correnti societari predisponendo bonifici con causali inesistenti in favore suo o di soggetti alla stessa collegati a vario titolo e non previamente autorizzati, predisponendo estratti conto bancari falsificati in cui tali movimenti non figuravano più; condotte fraudolente oggetto di querela e già in passato perpetrate dalla ai danni di altri CP_1 malcapitati datori di lavoro.
In particolare, la società ricorrente affermava di aver assunto con contratto a tempo determinato dal Controparte_1
14.02.2024 al 14.02.2025, in sostituzione di assente PE per maternità, come impiegata addetta al pagamento dei fornitori in possesso delle credenziali di accesso al conto aziendale on-line.
Con il rientro dalla maternità di , risultavano PE irregolarità nelle registrazioni contabili e sugli estratti conto bancari.
In dettaglio: nell'arco temporale dal 27.03.2024 al 18.12.2024 la avrebbe eseguito 21 bonifici per complessivi € 168.600,00 a CP_1 favore di , persona o azienda individuale del tutto Persona_2 sconosciuta alla in data 24.06.2024 la AR CP_1 avrebbe eseguito anche un pagamento a favore della società CP_2 per € 6.153,40 in assenza di qualsivoglia fattura di
[...] quest'ultima a carico di ma allo scopo di pagare AR il canone di locazione di un veicolo in uso al proprio convivente
. Persona_3
La , avvedutasi di controlli che si stavano conducendo sul CP_1 suo operato, abbandonava il luogo di lavoro per non farvi più ritorno.
Sulla base delle evidenze documentali, il Tribunale con provvedimento del 27.03.2025, confermato in data14.04.2025, autorizzava il sequestro conservativo sui beni immobili e sui conti correnti riferibili alla ricorrente sino alla concorrenza della somma complessiva di € 180.000,00. Con la presente azione di merito, insisteva per il AR risarcimento dei danni patiti come sopra quantificati.
Sia nel sub-procedimento cautelare che nella presente causa di merito, non si costituiva, pertanto, il Giudice ne Controparte_1 veniva dichiarata la contumacia.
Il Giudice conduceva l'attività istruttoria ritenuta necessaria per la definizione del giudizio e all'esito della discussione definiva il giudizio con motivazione contestuale.
Il ricorso può essere accolto per i seguenti motivi.
***
Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, AR azienda metalmeccanica con sede in Curno (BG), è provato che la sig.ra , odierna convenuta, è stata assunta a tempo Controparte_1 determinato dal 14.02.2024 al 14.02.2025 (lettera assunzione di cui al doc. 2 fasc. ricorrente) con mansioni di impiegata addetta alla segreteria in sostituzione della sig.ra in congedo per PE maternità.
Le dichiarazioni rese dalle colleghe e _1 PE
(prodotte ai docc. 4 e 5 fasc. ricorrente) rendono conto delle incombenze demandate alla , tra le quali quella di CP_1 provvedere al pagamento dei fornitori della datrice di lavoro con accesso al conto corrente aziendale mediante remote banking
(avendo a disposizione password e codici di accesso – v. dichiarazione . Per_1
La escussa anche in qualità di teste, non solo ha confermato _1 le dichiarazioni allegate al ricorso (e, quindi, di aver visto più volte la operare sul conto corrente aziendale mediante remote CP_1 banking), ma anche l'estraneità di e Persona_2 CP_2 rispetto agli affari condotti da AR
, in particolare, escusso in qualità di teste ha Persona_2 affermato: “Conosco , ci siamo conosciuti e mi Controparte_1 sono innamorato di lei e l'ho aiutata in tante circostanze;
aveva problemi economici e l'ho aiutata anche per il figlio, le ho dato i soldi per la comunione del figlio, bollette, mutuo di casa. Se si vuole bene ad una persona la si aiuta. Mi aveva detto che aveva problemi di salute, e anche il figlio. La seguiva una struttura privata e mi diceva che aveva bisogno di un aiuto economico per guarire. Da quando mi sono arrivati i carabinieri in casa non l'ho più vista né sentita, mi hanno spiegato i casini in cui mi trovo per colpa sua. Ricordo di bonifici che ho ricevuto dalla , erano CP_1 vari bonifici e molto frequenti, perché mi doveva restituire dei soldi che io le avevo prestato in questi anni. Dalle carte che mi sono arrivate a casa mi pare che i bonifici siano di una somma intorno ai 168.000,00 euro ricevuti sui miei conti Bper e poste
Pay. La mi aveva mostrato una carta del Tribunale che CP_1 mostro al giudice in cui si dava atto della soluzione della questione che mi riguardava, non so come abbia fatto. La mi diceva CP_1 di aver parlato con il suo capo e mi diceva che tramite la società
sua datrice di lavoro poteva mandarmi i bonifici AR restituendomi i soldi che mi doveva. Dopo questi pagamenti ricevuti dalla Project work con la quale non ho mai avuto alcun rapporto, facevo dei bonifici alla , mi chiedeva su whatsapp CP_1 di ridarle una parte di quanto bonificato perché le servivano ancora soldi per le cure del figlio. So che sono soldi che devo restituire alla Project work con la quale ribadisco che non ho avuto alcun rapporto, ma non li ho. Per queste cose son già stato condannato in sede penale anche che sono un po' confuso, dal momento che ho avuto problemi anche con un'altra società”.
La deposizione da atto inequivocabilmente del disegno criminoso posto in essere dalla ai danni della ignara CP_1 AR vittima del contegno infedele e fraudolento dell'ex dipendente.
La va ritenuta, dunque, responsabile dell'indebita CP_1 sottrazione di somme della datrice di lavoro per complessivi €
174.753,40 pari al valore dei bonifici dalla stessa eseguiti in favore del sig. e (€ 168.600,00 bonificati al Persona_2 CP_2 sig. ed € 6.153,40 bonificati alla , Persona_2 CP_2 nonostante la dichiarata totale assenza di crediti di questi ultimi
(sconosciuti alla – v. dichiarazione e AR Per_1 deposizione , nei confronti della ricorrente;
in particolare, _1 quanto all'importo liquidato alla pare che lo stesso CP_2 fosse stato bonificato a titolo di pagamento del canone di locazione di un veicolo in uso al convivente della , tale CP_1 [...]
(v. docc.
8-9 fasc. ricorrente); tutte circostanze Persona_3 sulle quali nessuna ricostruzione alternativa è stata offerta dalla
, rimasta contumace. CP_1
Ad ogni modo è chiaro che a distrazione delle somme è avvenuta con contegno fraudolento con chiara falsificazione degli estratti conto bancari e dei bonifici effettuati (docc. 10 e ss fasc. ricorrente), oltretutto, parte ricorrente dimostra che la già in CP_1 passato si era resa responsabile di identica condotta fraudolenta nei confronti di altri precedenti datori di lavoro (v., in particolare, sentenza 1068/2024 di condanna della convenuta alla restituzione di € 97.298,02 in favore della ex datrice di lavoro Zani 1951 s.r.l. –
v. doc. 14 fasc. ricorrente).
In conclusione, sulla scorta di tutto quanto sopra rimesso,
l'ammontare delle somme indebitamente trasferite a terzi è pari ad
€ 174.753,40 e sarà condannata al pagamento di Controparte_1 tale importo sul quale andranno calcolati gli interessi legali dalla costituzione in mora al saldo.
Le spese di lite (anche della precedente fase cautelare) seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
- accoglie il ricorso e condanna al pagamento in Controparte_1 favore di di € 174.753,40 oltre interessi legali AR dalla costituzione in mora al saldo e rivalutazione monetaria come per legge;
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
delle spese di lite delle due fasi di giudizio, AR liquidate in complessivi € 10.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Bergamo, il 25.09.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Raffaele Lapenta