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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lucca, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lucca |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 1, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MENGONI ENRICO, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 351/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bagni Di Lucca - Viale Umberto I ,103 55022 Bagni Di Lucca LU
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 1046002250000731 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da rispettivi atti
Resistente/Appellato: come da rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, Ricorrente_1 ha chiesto a questa Corte di giustizia di annullare il rigetto di un'istanza di annullamento in autotutela di un atto di pignoramento, emesso dal Comune di Bagni di Lucca il 18/2/2025. Richiamata la genericità dell'atto stesso e l'avvenuta presentazione di un'istanza di suo annullamento, da parte della contribuente, per prescrizione dell'imposta (che, forse, si riferirebbe a Tares), la Ricorrente_1 evidenzia che la somma sarebbe stata poi solo decurtata dalla concessionaria del Comune (residuando nella misura di 896,34 euro), senza, tuttavia, ottenersi motivazione quanto all'eccezione proposta;
ciò, peraltro, fino al definitivo rigetto dell'istanza medesima, avvenuto in esito ad uno scambio di pec. Pregiudizialmente, dunque, la ricorrente chiede che l'atto di pignoramento sia dichiarato nullo, in quanto prescritto, essendo decorsi 5 anni dall'ultima richiesta effettuata: le relative ingiunzioni, infatti, sarebbero state notificate, una prima volta, il 7/1/2011 ed il 22/12/2014, e, una seconda volta, il 18/12/2023. Nel merito, poi, si eccepisce la medesima nullità per mancanza dei requisiti minimi di informativa, non riportando nemmeno il tributo preteso, oltre a ribadirsi che l'ente non avrebbe provato la regolarità delle notifiche delle intimazioni citate.
Si è costituito il Comune di Bagni di Lucca, chiedendo il rigetto del ricorso. Premessa la legittimità dell'atto di rigetto impugnato, peraltro relativo ad un'intimazione di pagamento non impugnata, si evidenzia l'intervenuta irretrattabilità della pretesa contenuta in una precedente intimazione di pagamento, notificata il 18/12/2023 e non impugnata, relativa agli importi oggi contestati.
La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Occorre premettere che l'oggetto dell'impugnazione concerne “l'istanza di autotutela, comunicata via p.e.c. in data 19.06.2025 (allegato doc.1) di residuali € 922,84, riferita ad un atto di pignoramento ricevuto in data
05.03.2025 (atto di pignoramento n. 1046002250000731 del 18.02.2025”; il petitum, per contro, concerne
“l'annullamento dell'atto di pignoramento n. 1046002250000731 datato 18.02.2025 e notificato in data
05.03.2025 e l'immediata restituzione delle somme indebitamente prelevate dal conto corrente della scrivente parte ricorrente pari ad € 922,84.”
Tanto premesso, risulta documentalmente che:
a) con atto n. 1046002230000435 del 25/1/2023, è stato intimato il pagamento della somma di 1.317,78 euro in ordine a due ingiunzioni di pagamento (nn. 8609 del 24/12/2010 e 55904 del 1/12/2014) notificate, una prima volta, rispettivamente, il 7/1/2011 ed il 22/12/2014, ed una seconda volta il 18/12/2023;
b) con atto di pignoramento n. 1046002250000731 del 18/2/2025, eseguito su conto corrente bancario, è stata vincolata la somma di 1.482,33 euro, di cui alle due medesime ingiunzioni di pagamento (nn. 8609 del
24/12/2010 e 55904 del 1/12/2014) notificate, una prima volta, il 7/1/2011 ed il 22/12/2014, ed una seconda volta il 18/12/2023;
c) con atto n. 1046002250000926 del 21/5/2025, è stato intimato il pagamento della somma di 900,54 euro, di cui all'ingiunzione n. 55904 del 1/12/2014;
d) con pec del 19/6/2025, il Comune di Bagni di Lucca, in risposta alla contribuente, ha comunicato il parziale annullamento della pretesa, “con conseguente debito residuo, di cui all'intimazione n. 1046002250000926 del 21/05/2025, pari ad € 922,84.” Questa comunicazione costituisce l'atto qui impugnato.
Tutto ciò premesso e non contestato, in quanto documentalmente provato, questa Corte evidenzia che: 1) la ricorrente non ha sollevato alcuna questione circa la ritualità intrinseca delle notifiche degli atti richiamati, neppure di quelle – compresa la prima - relative alle due ingiunzioni di pagamento (tra cui la - oramai residua
- n. 55904); 2) l'intimazione di pagamento n. 1046002230000435 del 25/1/2023 non è stata impugnata e, pertanto, è ormai definitiva;
3) il ricorso qui in esame concerne esclusivamente – con espresso petitum di annullamento - l'atto di pignoramento n. 1046002250000731 del 18/2/2025.
Alla luce di quanto precede, la Corte rileva dunque che, come osservato dal Comune resistente, la pretesa contenuta nell'intimazione di pagamento n. 1046002230000435 del 25/1/2023 è ormai definitiva ed irretrattabile, non potendo essere sollevate in questa sede, pertanto, questioni che ne riguardino il merito, compresa l'eventuale prescrizione. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha costantemente affermato che, in tema di contenzioso tributario, l'iscrizione ipotecaria che fa seguito ad una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo ed autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti precedenti, che dovevano essere fatti valere con la loro impugnazione (Sez. 5,
n. 22108 del 5/8/2024, Rv. 672317: nella specie, la Suprema Corte ha cassato la decisione gravata, secondo cui la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento, delle intimazioni e del preavviso di iscrizione ipotecaria non precludeva al contribuente di eccepire, con l'impugnazione della successiva iscrizione ipotecaria, la prescrizione del credito, sebbene già maturata prima della notificazione delle intimazioni non impugnate. Analogamente, tra le molte, Sez. 5, n. 37259 del 29/11/2021, Rv. 663045, in forza della quale qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito).
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Restano evidentemente assorbite le deduzioni concernenti il vizio di motivazione dell'atto impugnato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dal
Comune resistente, che liquida in complessivi 500 euro, oltre accessori di legge
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 1, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MENGONI ENRICO, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 351/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bagni Di Lucca - Viale Umberto I ,103 55022 Bagni Di Lucca LU
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 1046002250000731 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da rispettivi atti
Resistente/Appellato: come da rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, Ricorrente_1 ha chiesto a questa Corte di giustizia di annullare il rigetto di un'istanza di annullamento in autotutela di un atto di pignoramento, emesso dal Comune di Bagni di Lucca il 18/2/2025. Richiamata la genericità dell'atto stesso e l'avvenuta presentazione di un'istanza di suo annullamento, da parte della contribuente, per prescrizione dell'imposta (che, forse, si riferirebbe a Tares), la Ricorrente_1 evidenzia che la somma sarebbe stata poi solo decurtata dalla concessionaria del Comune (residuando nella misura di 896,34 euro), senza, tuttavia, ottenersi motivazione quanto all'eccezione proposta;
ciò, peraltro, fino al definitivo rigetto dell'istanza medesima, avvenuto in esito ad uno scambio di pec. Pregiudizialmente, dunque, la ricorrente chiede che l'atto di pignoramento sia dichiarato nullo, in quanto prescritto, essendo decorsi 5 anni dall'ultima richiesta effettuata: le relative ingiunzioni, infatti, sarebbero state notificate, una prima volta, il 7/1/2011 ed il 22/12/2014, e, una seconda volta, il 18/12/2023. Nel merito, poi, si eccepisce la medesima nullità per mancanza dei requisiti minimi di informativa, non riportando nemmeno il tributo preteso, oltre a ribadirsi che l'ente non avrebbe provato la regolarità delle notifiche delle intimazioni citate.
Si è costituito il Comune di Bagni di Lucca, chiedendo il rigetto del ricorso. Premessa la legittimità dell'atto di rigetto impugnato, peraltro relativo ad un'intimazione di pagamento non impugnata, si evidenzia l'intervenuta irretrattabilità della pretesa contenuta in una precedente intimazione di pagamento, notificata il 18/12/2023 e non impugnata, relativa agli importi oggi contestati.
La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Occorre premettere che l'oggetto dell'impugnazione concerne “l'istanza di autotutela, comunicata via p.e.c. in data 19.06.2025 (allegato doc.1) di residuali € 922,84, riferita ad un atto di pignoramento ricevuto in data
05.03.2025 (atto di pignoramento n. 1046002250000731 del 18.02.2025”; il petitum, per contro, concerne
“l'annullamento dell'atto di pignoramento n. 1046002250000731 datato 18.02.2025 e notificato in data
05.03.2025 e l'immediata restituzione delle somme indebitamente prelevate dal conto corrente della scrivente parte ricorrente pari ad € 922,84.”
Tanto premesso, risulta documentalmente che:
a) con atto n. 1046002230000435 del 25/1/2023, è stato intimato il pagamento della somma di 1.317,78 euro in ordine a due ingiunzioni di pagamento (nn. 8609 del 24/12/2010 e 55904 del 1/12/2014) notificate, una prima volta, rispettivamente, il 7/1/2011 ed il 22/12/2014, ed una seconda volta il 18/12/2023;
b) con atto di pignoramento n. 1046002250000731 del 18/2/2025, eseguito su conto corrente bancario, è stata vincolata la somma di 1.482,33 euro, di cui alle due medesime ingiunzioni di pagamento (nn. 8609 del
24/12/2010 e 55904 del 1/12/2014) notificate, una prima volta, il 7/1/2011 ed il 22/12/2014, ed una seconda volta il 18/12/2023;
c) con atto n. 1046002250000926 del 21/5/2025, è stato intimato il pagamento della somma di 900,54 euro, di cui all'ingiunzione n. 55904 del 1/12/2014;
d) con pec del 19/6/2025, il Comune di Bagni di Lucca, in risposta alla contribuente, ha comunicato il parziale annullamento della pretesa, “con conseguente debito residuo, di cui all'intimazione n. 1046002250000926 del 21/05/2025, pari ad € 922,84.” Questa comunicazione costituisce l'atto qui impugnato.
Tutto ciò premesso e non contestato, in quanto documentalmente provato, questa Corte evidenzia che: 1) la ricorrente non ha sollevato alcuna questione circa la ritualità intrinseca delle notifiche degli atti richiamati, neppure di quelle – compresa la prima - relative alle due ingiunzioni di pagamento (tra cui la - oramai residua
- n. 55904); 2) l'intimazione di pagamento n. 1046002230000435 del 25/1/2023 non è stata impugnata e, pertanto, è ormai definitiva;
3) il ricorso qui in esame concerne esclusivamente – con espresso petitum di annullamento - l'atto di pignoramento n. 1046002250000731 del 18/2/2025.
Alla luce di quanto precede, la Corte rileva dunque che, come osservato dal Comune resistente, la pretesa contenuta nell'intimazione di pagamento n. 1046002230000435 del 25/1/2023 è ormai definitiva ed irretrattabile, non potendo essere sollevate in questa sede, pertanto, questioni che ne riguardino il merito, compresa l'eventuale prescrizione. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha costantemente affermato che, in tema di contenzioso tributario, l'iscrizione ipotecaria che fa seguito ad una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo ed autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti precedenti, che dovevano essere fatti valere con la loro impugnazione (Sez. 5,
n. 22108 del 5/8/2024, Rv. 672317: nella specie, la Suprema Corte ha cassato la decisione gravata, secondo cui la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento, delle intimazioni e del preavviso di iscrizione ipotecaria non precludeva al contribuente di eccepire, con l'impugnazione della successiva iscrizione ipotecaria, la prescrizione del credito, sebbene già maturata prima della notificazione delle intimazioni non impugnate. Analogamente, tra le molte, Sez. 5, n. 37259 del 29/11/2021, Rv. 663045, in forza della quale qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito).
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Restano evidentemente assorbite le deduzioni concernenti il vizio di motivazione dell'atto impugnato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dal
Comune resistente, che liquida in complessivi 500 euro, oltre accessori di legge