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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 1956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1956 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Gaia Majorano, all'udienza del 13.3.2025 tenutasi ex
127 ter, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 21812/2024
TRA
, Cod. Fisc. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] elettivamente domiciliata in
Napoli alla Via del P.co Margherita n. 85 presso lo studio dell'Avv. Carlo Spirito (CF.
C.F._2
RICORRENTE
E
CENTRO CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.10.2024 e ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe agiva in giudizio deducendo di avere diritto alla totale esenzione dalla compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, in quanto appartenente alla fascia esenzione E01 per anziani con reddito inferiore alla soglia di legge.
Contr Nonostante ciò, esponeva che la resistente a partire dal 2022, le inibiva di usufruire della suddetta esenzione per aver goduto, in passato, di esenzioni non dovute a causa di pagina1 di 6 presunta erronea autocertificazione condizionando, quindi, l'attuale esenzione al recupero dei pregressi corrispettivi maturati.
In diritto deduceva l'illegittima compressione del diritto alla salute costituzionalmente Contr tutelato e le plurime violazioni di legge della convenuta.
Concludeva chiedendo all'adito Tribunale di: “accertare e dichiarare per tutte le causali innanzi espresse ed in ragione delle violazioni richiamate alle lettere da a ad e del punto 9 nonché dei punti da 10 a 11 della premessa, l'illecita inibizione del diritto all'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di farmaceutica in regime d'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria nei confronti della parte ricorrente;
2. conseguentemente ordinare all'azienda sanitaria l'immediata Controparte_2
cessazione del illecito comportamento lesivo del diritto di cura ed assistenza in regime
d'esenzione della IG.ra ;
3. Condannare la parte resistente al pagamento Parte_1 delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura”.
Contr Pur ritualmente evocata in giudizio non si costituiva l convenuta.
All'udienza del 13.3.2025, tenutasi ex art 127-ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Contr Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'
In merito va fatta una premessa. La contumacia, ovvero la mancata costituzione in giudizio, comporta l'impossibilità di presentare le proprie difese rispetto alle pretese attoree. Ciononostante, contrariamente a quanto avviene negli ordinamenti stranieri, il codice non considera la contumacia del convenuto quale ammissione implicita dei fatti a lui contestati, ma al contrario un contegno processuale di carattere neutro che non esonera l'attore dall'onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto. Come stabilito dalla
Suprema Corte di Cassazione, la contumacia non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non solleva, cioè, l'attore dal dovere di dimostrare i fatti che asserisce. Dal fatto della contumacia il giudice non può neppure trarre argomento di prova: essa non è infatti una sanzione per il contumace. Tuttavia, se valutata insieme ad altri elementi, la contumacia può contribuire a formare il convincimento del giudice (Cass 22461/2015 del
4.11.2015).
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
pagina2 di 6 La ricorrente agisce nel presente giudizio al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla esenzione totale alla compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in seguito
Contr all'inibizione dell'
Nel caso di specie la normativa applicabile è quella dell'art. 79 comma 1 sexies lett. B del
D.L. n. 112 del 2008 ed art. 1 comma 10 ed 11 del DM MEF 11.12.2009.
In particolare, l'art .79 comma 1-sexies D.L. (Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria n. 112 del 2008) prevede: “Al fine di garantire il pieno rispetto degli obiettivi finanziari programmatici di cui al comma 1: a) sono potenziati i procedimenti di verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale
(SSN). A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavor sociali, da adottare entro il 30 settembre Controparte_3
2008, sono individuate le modalità con le quali entro il 15 marzo di ogni anno l'Agenzia delle entrate, il Ministero del salute e delle politiche sociali e l mettono a CP_4 CP_5
disposizione del SSN, tramite il sistema della tessera sanitaria, attuativo dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le informazioni utili a consentire la verifica della sussistenza del diritto all'esenzione per reddito del cittadino in base ai livelli di reddito di cui all'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni, individuando l'ultimo reddito complessivo del nucleo familiare, in quanto disponibile al sistema informativo dell'anagrafe tributaria. Per nucleo familiare si intende quello previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro delle finanze, del 22 gennaio 1993, pubblica nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993, e successive modificazioni;
b) con il medesimo decreto di cui alla lettera a) sono definite le modalità con cui il cittadino è tenuto ad autocertificare presso l'azienda sanitaria locale di competenza la sussistenza del diritto all'esenzione per reddito in difformità dalle predette informazioni, prevedendo verifiche obbligatorie da parte delle aziende sanitarie locali delle informazioni rese dagli assistiti in contrasto con le informazioni rese disponibili al SSN e, in caso di accertata dichiarazione mendace, il recupero delle somme dovute dall'assistito, pena l'esclusione dello stesso dalla successiva prescrivibilità di ulteriori prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSN …”.
Inoltre, l'art.1 (Controllo esenzioni per reddito) D.M. 11.12.2009 (recante Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il pagina3 di 6 supporto del Sistema tessera sanitaria), attuativo del predetto D.L. 112/2008 conv.in
L.133/2008, dispone al comma 11 che : “Ove i controlli di cui al comma 10 evidenzino
l'insussistenza del diritto all'esenzione per reddito, l'Azienda sanitaria locale comunica all'assistito l'elenco delle prestazioni fruite indebitamente in regime di esenzione per reddito ed il corrispondente ammontare della quota di partecipazione alla spesa a carico del cittadino da versare al Servizio sanitario nazionale, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione entro il quale provvedere al pagamento, ovvero esibire all'Azienda sanitaria locale la documentazione comprovante quanto dichiarato. L'Azienda sanitaria locale comunica altresi' all'assistito che, decorso inutilmente il predetto termine gli sara' inibito l'accesso a nuove prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale fino all'atto della regolazione del debito pregresso, in attuazione di quanto previsto dall'art. 79 del comma 1-sexies lettera b) del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133…”.
Tali norme (art.79 comma 1-sexies lett. b) D.L.112/2008 conv. in L.133/2008 e art.1 comma 1 D.M. 11.12.2009 che vi ha dato attuazione) escludono la prescrivibilità di ulteriori prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSN, nel caso di mancato rimborso delle quote di compartecipazione di cui si sia illegittimamente beneficiato in regime di esenzione.
Tali disposizioni, sia per la natura sanzionatoria in caso di mendace dichiarazione dell'assistito, sia perché limitano l'esclusione alle sole prestazioni di specialistica ambulatoriale ma non influiscono in alcun modo sul diritto dell'assistito alla fruizione dell'assistenza sanitaria di base, di emergenza-urgenza, ospedaliera e salva-vita, alla prescrizione di farmaci, agli accertamenti sanitari amministrativi in materia di invalidità civile, comportano invero una limitata compressione del diritto alla salute del cittadino, giustificata quale sanzione di una condotta illecita che ha comportato indebita sottrazione dell'assistito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, costituente primario dovere di solidarietà sociale.
Le norme, quindi, contemperano la tutela del diritto alla salute ex art. 32 Cost. con la tutela dell'osservanza dei doveri di solidarietà sociale ex artt. 2 e 3 Cost.
Contr Tanto premesso, nel caso di specie la resistente ha adottato una condotta non conforme alle normative citate.
pagina4 di 6 Contr Non costituisce oggetto di contestazione il fatto che l inibisca l'attuale compartecipazione alle spese sanitarie della ricorrente senza aver previamente comunicato l'elenco delle prestazioni di cui egli ha beneficiato indebitamente in regime di esenzione e senza la prescritta avvertenza dell'inibizione all'accesso di nuove prestazioni sanitarie a carico del SSN in caso di mancato pagamento entro 120 giorni dalla comunicazione.
Contr Inoltre, l non si limita a negare l'esenzione rispetto alle prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale ma estende l'esclusione anche alla farmaceutica, in violazione del citato art. 1 comma 11 del D.M. 11.12.2009, il quale, nel caso di mancata regolarizzazione del debito pregresso, limita l'inibizione alle sole prestazioni sanitarie.
Pertanto, si riconosce il diritto della ricorrente all'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di farmaceutica in regime d'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La dott.ssa M.G. Majorano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente all'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di farmaceutica in regime d'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria
- Condanna, altresì, l al pagamento delle spese di giudizio in favore della CP_5 ricorrente che liquida in €.1600,00 oltre IVA CPA e rimborso generale come per legge.
Napoli, 13.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Gaia Majorano
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