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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/11/2025, n. 11143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11143 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
n. 30249/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NA ON ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 30249/2019 promossa da:
avv. Bruno IO C.F. in proprio e quale amministratore p.t. del C.F._1
quale procuratore di se Controparte_1
stesso, con studio in al Corso Amedeo di Savoia n. 210 CP_1
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Annecchino n.170, C.F. , titolare dell'omonima ditta individuale, C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale DI FRANCIA presso il cui studio elettivamente domicilia in Pozzuoli (NA) alla Via Artiaco n.7
APPELLATO
NONCHE'
CF. , quale erede di Controparte_3 C.F._3 Persona_1
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace di . 38296/2019 CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
pagina 1 di 15 Con ricorso per d.i. depositato dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace in data 30.8.2012 la ditta chiedeva ingiungersi a il pagamento della somma di euro Controparte_2 Persona_1
1.173,31, oltre interessi, quale corrispettivo dei lavori di manutenzione dei cielini e della pavimentazione dei balconi dell'appartamento di proprietà esclusiva della resistente, dalla ditta eseguiti in forza di contratto di appalto stipulato tra le parti in data 28.4.2008, in occasione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati dalla ricorrente alle facciate dell'edificio sito in al . CP_1 Controparte_1
Con decreto ingiuntivo n. 8361/12 il Giudice di Pace di ingiungeva a il CP_1 Persona_1
pagamento di detta somma, oltre interessi come richiesti, per la causale di cui al ricorso,
nonché il pagamento delle spese della procedura monitoria.
Avverso detto decreto proponeva opposizione eccependo di avere pagato in Persona_1
buona fede la somma dovuta all'opposta , con il consenso implicito ed esplicito della ditta
ON, nelle mani dell'amministratore di condominio, avv. Bruno IO (che aveva poi versato detta somma alla ditta ON) , ex art. 1189 c.c. e che pertanto l'obbligazione di pagamento era stata estinta. Conveniva quindi in giudizio la ditta e l'avv. Controparte_2
chiedendo la revoca del d.i. opposto, la condanna dell'avv. IO a tenerla CP_4
indenne da qualsiasi richiesta della ditta nei di lei confronti, compresi interessi ed CP_2
accessori, spese del procedimento monitorio e del giudizio di opposizione a d.i., condannarsi l'opposta al risarcimento di tutti i danni subiti dall'opponente, anche ex art. 96 cpc.
Si costituiva la ditta che contestava l'opposizione proposta deducendo che Controparte_2
l'art. 10 del contratto di appalto intercorso tra le parti prevedeva il pagamento del corrispettivo con assegno bancario non trasferibile intestato alla ditta e quindi l'eventuale pagamento eseguito dall'opponente nelle mani dell'avv. IO non poteva essere ritenuto in buon fede ,
con conseguente inapplicabilità al caso in esame dell'art. 1189 c.c. Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione proposta, con conferma del d.i. opposto e vittoria delle spese di lite. pagina 2 di 15 Con comparsa di costituzione e/o intervento volontario si costituiva l'avv. Bruno IO, in proprio e quale amministratore p.t. del Controparte_1
deducendo di avere riscosso la somma dovuta dalla e di
[...] CP_1 Per_1
averla poi versata alla ditta ON, precisando di essere stato legittimato a ricevere il pagamento anzidetto atteso il collegamento funzionale tra il contratto di appalto dei lavori alle facciate ed i contratti di appalto stipulati dai singoli condomini con la ditta opposta per i lavori di pavimentazione dei balconi di loro proprietà esclusiva. Deduceva altresì di essere stato indicato dall'opposta ex art. 1188 c.c. a ricevere il pagamento dei lavori ai balconi di proprietà
esclusiva, che in ogni caso l'opponente doveva ritenersi liberato dalla sua obbligazione ex art. 1188, 2^ comma c.c., per avere la ditta ON ricevuto i detti pagamenti dall'avv.
IO ed averne quindi approfittato. Rilevava inoltre che trovava in ogni caso applicazione anche l'art. 1189 c.c., avendo l'opponente pagato in buona fede al creditore apparente.
Esponeva poi che , qualora il giudice non avesse ritenuto liberatorio il pagamento effettuato dalla all'avv. IO nei confronti della ditta confermando il d.i. opposto, Per_1 CP_2
quanto incassato dalla ditta costituiva un indebito arricchimento di cui l'avv. IO CP_2
chiedeva la ripetizione in suo favore.
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: 1) accertato che la ha effettuato il Per_1
pagamento di quanto dovuto alla ditta in virtù del contratto d'appalto dei lavori dei CP_2
balconi di sua proprietà all'avv. Bruno IO, accertato che l'avv. IO era legittimato a ricevere il pagamento da parte della per conto della ditta , Per_1 Controparte_2
accertato che l'avv. IO aveva a sua volta versato alla ditta quanto Controparte_2
dovuto a quest'ultima dalla , dichiarare inammissibile il ricorso monitorio proposto Per_1
dalla ditta anzidetta e revocare il d.i. opposto;
2) conseguentemente rigettare la domanda di manleva proposta dalla nei confronti dell'avv. IO;
3) in subordine, qualora il Per_1
giudice non avesse ritenuto liberatorio il pagamento effettuato dalla all'avv. Per_1
pagina 3 di 15 IO nei confronti della ditta ON confermando il d.i. opposto, accertato che l'avv.
IO aveva versato alla ditta ON la somma di euro 1.173,31 dovuta dall'opponente al per i lavori dei balconi di sua proprietà, condannare la ditta ON SA alla CP_2
restituzione della predetta somma versatagli dall'avv. IO ed indebitamente percepita per i lavori in questione.
Con sentenza n. 38296/2019 il Giudice di Pace di rigettava l'opposizione a d.i. CP_1
proposta da , confermando il d.i. opposto, ed accertava l'obbligo a carico di Persona_1
, quale erede di , deceduta nel corso del giudizio, di Controparte_3 Persona_1
pagare la somma ingiunta in favore della ditta , condannava Controparte_2 CP_3
, quale erede di , e l'avv. Bruno IO in solido al pagamento delle
[...] Persona_1
spese di lite in favore della ditta ON, con attribuzione al di lei procuratore, accoglieva la domanda di garanzia proposta dall'opponente nei confronti dell'avv. IO e per l'effetto condannava quest'ultimo a rivalere , quale erede di , di Controparte_3 Persona_1
quanto corrisposto alla Ditta ON in esecuzione della sentenza e condannava l'avv.
IO al pagamento delle spese di lite in favore di , nell'anzidetta qualità. Controparte_3
Avverso detta sentenza proponeva appello l' avv. Bruno IO deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 1189 c.c., non avendo, erroneamente, il giudice di pace ritenuto la liberata dal debito ingiunto ex art. 1189 c.c. con il pagamento al creditore Per_1
apparente, avendo valutato in maniera inappropriata il materiale probatorio offerto, sicchè
chiedeva che , in modifica alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado,
fosse accertata la sussistenza , nella fattispecie de qua, di un'ipotesi di “apparenza” o di
“affidamento incolpevole”, idonea a soddisfare i paradigmi di cui all'art. 1189 cc e che fosse dichiarato che il pagamento effettuato nelle mani del rappresentante apparente aveva liberato l'opponente di primo grado, debitore di buona fede. L'appellante deduceva altresì
l'omessa applicazione al caso in esame della fattispecie di cui all'art. 1188, 2^ comma c.c. pagina 4 di 15 che prevede , in caso di pagamento fatto al non legittimato, la liberazione del debitore qualora il creditore abbia approfittato del pagamento, o perché in qualche modo pervenuto nel suo patrimonio oppure perché da tale atto gli sia comunque derivato un vantaggio economico: esponeva infatti che il giudice di pace avrebbe dovuto considerare le quietanze di pagamento rilasciate dalla ditta ON all'avv. IO da cui risultava la prova del pagamento da parte di quest'ultimo alla ditta appellata sia di quanto dovuto dai condomini –
tra cui anche la per i ai balconi di loro esclusiva , sia di quanto Per_1 Pt_1 Parte_2
dovuto dai condomini per i lavori ai cielini e quindi la prova dell'estinzione dell'obbligazione della , il che avrebbe consentito di accertare che la ditta aveva comunque Per_1 CP_2
approfittato dei pagamenti effettuati dalla nelle mani dell'avv. IO e quindi di Per_1
ritenere estinta l'obbligazione dell'opponente per l'avvenuto pagamento eseguito Per_1
dall'avv. IO alla ditta Chiedeva pertanto che, in modifica alla ricostruzione del CP_2
fatto compiuta dal giudice di pace, fosse applicato alla fattispecie de qua l'art. 1188, 2^
comma c.c. e fosse dichiarato di conseguenza che il creditore aveva approfittato del pagamento fatto al non legittimato, con conseguente liberazione del debitore. L'appellante lamentava altresì la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato sotto il profilo dell'omessa pronuncia sulla domanda subordinata di ripetizione ex art. 2033 c.c. proposta dall'avv. IO nei confronti della ditta atteso che il CP_2
giudice di pace, una volta ritenuto che il pagamento effettuato dall'opponente , per Per_1
i lavori privati al balcone di sua proprietà, nelle mani dell'avv. IO non avesse avuto efficacia liberatoria nei confronti della ditta ON, avrebbe dovuto decidere sulla domanda ex art. 2033 c.c. proposta dall'avv. IO nei confronti della ditta ON, atteso che dalle quietanze di pagamento depositate risultava che quanto incassato dalla ditta CP_2
costituiva un indebito arricchimento di cui l'appellante chiedeva la ripetizione. L'avv. IO
chiedeva pertanto che, in riforma della sentenza impugnata, fosse accolta l'opposizione a d.i. pagina 5 di 15 proposta in primo grado, con conseguente revoca del d.i. opposto;
in subordine chiedeva che, qualora non fosse ritenuto liberatorio il pagamento effettuato dall'opponente
[...]
all'avv. IO nei confronti della ditta ON confermandosi il d.i. opposto, accertato Per_1
che l'avv. IO aveva versato alla ditta la somma di euro 1.173,31 Controparte_2
dovuta dall'opponente alla ditta per i lavori dei balconi di sua proprietà, la ditta
[...]
fosse condannata alla restituzione dell'anzidetta somma versatagli ed CP_2
indebitamente percepita per i lavori anzidetti. Il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva quale titolare dell'omonima ditta individuale, Controparte_2
contestando l'appello proposto, di cui chiedeva il rigetto.
Non si costituiva , quale erede di . Controparte_3 Persona_1
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Ciò posto, va preliminarmente dichiarata la contumacia di , quale erede di Controparte_3
, che non si è costituita nel presente grado di appello, benchè sia stata Persona_1
ritualmente citata.
Tanto premesso, si osserva che l'appello proposto è inammissibile con riguardo al richiesto accoglimento dell'opposizione a d.i. proposta da , mentre è fondato e va Persona_1
accolto con riguardo al terzo motivo di gravame (omessa pronuncia sulla domanda subordinata di ripetizione dell'indebito proposta in primo grado dal IO nei confronti di
). Controparte_2
Ed invero, quanto al richiesto accoglimento dell'opposizione a d.i. ed alla richiesta revoca del d.i. opposto, rileva il Tribunale che l'appello proposto è inammissibile, non essendo l'avv.
IO legittimato ad impugnare il capo della sentenza relativo al rigetto dell'opposizione a pagina 6 di 15 d.i. per non essere l'odierno appellante il destinatario del d.i. opposto e della relativa domanda monitoria.
Ed infatti, come è noto, “Legittimato all'opposizione all'ingiunzione è il soggetto contro il quale
è stato chiesto ed è stato emesso il decreto ingiuntivo” (Cass. n. 1075 del 19/04/1974) e dunque, nel caso in esame, unicamente – e per essa, deceduta in corso di Persona_1
causa, la di lei erede – unica parte ingiunta nel d.i. in questione, che quindi Controparte_3
era l'unica legittimata a proporre impugnazione sul relativo capo della sentenza de qua,
laddove invece la nel presente grado di giudizio non si è proprio Controparte_3
costituita e quindi non ha spiegato appello incidentale sul punto, con conseguente formazione del giudicato su detto capo della sentenza.
Del resto lo stesso avv. IO in primo grado , nell'illustrare la sua posizione nel predetto giudizio, ha precisato di costituirsi nello stesso “quale convenuto e/o interventore volontario per sostenere le ragioni dell'opponente relativamente ai fatti posti a sostegno dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 8361/2012 della ditta ”, qualora non si Controparte_2
fosse ritenuto di ravvisare nella sua posizione processuale quella di convenuto in un giudizio di opposizione a d.i. (cfr. pag. 8 della comparsa di costituzione e/o intervento volontario dell'avv. Bruno IO di primo grado), aggiungendo di intervenire in giudizio come
“interventore ad adiuvandum” per sostenere le ragioni della “relativamente alla Per_1
circostanza di fatto “ che costei “ha effettuato il pagamento di quanto dovuto alla ditta
ON per lavori ai balconi di sua proprietà per cui non ha alcun obbligo nei confronti di quest'ultima evitando così che anche l'avv. IO possa subire gli effetti svantaggiosi di un'eventuale pronunzia giudiziale negativa” emessa nei riguardi della (cfr. pag. 9 Per_1
della predetta comparsa) - oltre ad intervenire come interventore principale per far valere nei confronti di entrambe le parti , ossia della ditta ON e di , il proprio Persona_1
diritto all'accertamento del pagamento della somma di euro 1.173,71 da lui effettuato alla pagina 7 di 15 ditta ON per i lavori dei balconi di proprietà della e come interventore adesivo Per_1
autonomo per far valere nei confronti della ditta il proprio diritto alla restituzione della CP_2
somma indebitamente alla stessa versata , ove mai il giudice adito avesse ritenuto che il pagamento effettuato dalla all'avv. IO non fosse stato liberatorio per la Per_1 [...]
nei confronti della ditta ON (cfr. pag. 9 della predetta comparsa). Per_1
Conseguentemente, l'intervento in giudizio dell'avv. IO rispetto all'opposizione a d.i.
proposta dalla ed alla richiesta revoca dello stesso è stato evidentemente “adesivo Per_1
dipendente” - e non poteva essere altrimenti, per quanto sopra esposto-, laddove , come è
noto, “L'interventore adesivo non ha un'autonoma legittimazione ad impugnare (salvo che
l'impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione
dell'intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico), sicché la sua impugnazione è
inammissibile, laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di
proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole”
(Cass. n. 5992 del 17/04/2012). Ed ancora: “L'interventore adesivo in primo grado non ha
autonoma facoltà di proporre appello nell'ipotesi in cui la parte adiuvata non si sia avvalsa del
diritto a proporre impugnazione o abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa
sfavorevole, salvo che l'impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la
qualificazione dell'intervento. (Nella specie, nel giudizio volto ad ottenere la simulazione di
una compravendita immobiliare, il conduttore, intervenuto "ad adiuvandum" in primo grado
aveva proposto appello nonostante la contumacia degli acquirenti, rimasti soccombenti)”
(Cass. n. 5744 del 10/03/2011); “L'intervento adesivo dipendente, previsto dall'art. 105,
secondo comma, cod. proc. civ., dà luogo ad un giudizio unico con pluralità di parti, nel quale
i poteri dell'intervenuto sono limitati all'espletamento di un'attività' accessoria e subordinata a
quella svolta dalla parte adiuvata, potendo egli sviluppare le proprie deduzioni ed eccezioni
unicamente nell'ambito delle domande ed eccezioni proposte da detta parte;
ne consegue pagina 8 di 15 che, in caso di acquiescenza alla sentenza della parte adiuvata, l'interventore non può
proporre alcuna autonoma impugnazione, né in via principale né in via incidentale” (Cass.
n. 24370 del 16/11/2006).
Conseguentemente, non avendo la - ingiunta e parte adiuvata- impugnato la Per_1
sentenza in esame relativamente al capo con cui è stata rigettata l'opposizione a d.i. dalla stessa proposta ed è stato confermato il d.i. opposto, ed avendo pertanto la parte adiuvata prestato acquiescenza alla sentenza de qua sul punto, l'avv. IO, quale Per_1
interventore adesivo dipendente , non destinatario del d.i. opposto, non poteva proporre al riguardo alcuna autonoma impugnazione, sicchè l'appello proposto sul punto va dichiarato inammissibile.
Né l'avv. IO ha impugnato la sentenza in esame relativamente al capo con il quale è
stata accolta la conseguente domanda di manleva proposta dalla nei suoi confronti, Per_1
impugnazione cui era sicuramente legittimato (trattandosi di domanda proposta nei suoi diretti confronti) e che avrebbe consentito incidentalmente l'esame preliminare della fondatezza della domanda monitoria proposta dalla ditta nei confronti della Controparte_2
– senza ovviamente poterne riformare in appello la decisione, in mancanza di Per_1
un'impugnazione della onde poi poter valutare la fondatezza della conseguenziale Per_1
domanda di manleva e dunque la fondatezza dell'appello, con eventuale riforma del solo capo della sentenza relativo all'accoglimento della domanda di manleva.
L'appello proposto va invece accolto con riguardo al terzo motivo di gravame.
Ed invero, l'avv. Bruno IO , in primo grado, ha chiesto 1) accertato che la ha Per_1
effettuato il pagamento di quanto dovuto alla ditta in virtù del contratto d'appalto dei CP_2
lavori dei balconi di sua proprietà all'avv. Bruno IO, accertato che l'avv. IO era legittimato a ricevere il pagamento da parte della per conto della ditta Per_1 [...]
, accertato che l'avv. IO aveva a sua volta versato alla ditta CP_2 Controparte_2
pagina 9 di 15 quanto dovuto a quest'ultima dalla , dichiarare inammissibile il ricorso monitorio Per_1
proposto dalla ditta anzidetta e revocare il d.i. opposto;
2) conseguentemente rigettare la domanda di manleva proposta dalla nei confronti dell'avv. IO;
3) in subordine, Per_1
qualora il giudice non avesse ritenuto liberatorio il pagamento effettuato dalla Per_1
all'avv. IO nei confronti della ditta ON confermando il d.i. opposto, accertato che l'avv. IO aveva versato alla ditta ON la somma di euro 1.173,31 dovuta dall'opponente al per i lavori dei balconi di sua proprietà, condannare la ditta CP_2
alla restituzione della predetta somma versatagli dall'avv. IO ed Controparte_2
indebitamente percepita per i lavori in questione.
Orbene, osserva il Tribunale che effettivamente il giudice di primo grado, pur avendo rigettato l'opposizione a d.i. proposta dalla , con conferma del d.i. opposto, nonché accolto Per_1
la domanda di manleva proposta dalla nei confronti dell'avv. IO, alcuna Per_1
pronuncia ha emesso invece in ordine alla domanda subordinata dell'avv. IO di ripetizione dell' indebito nei confronti della ditta CP_2
Conseguentemente , essendo stato, il d.i. opposto, confermato con la sentenza impugnata -
peraltro passata in giudicato sul punto, non avendo proposto al riguardo appello la
[...]
, unica legittimata a tanto - occorre provvedere in ordine alla domanda di ripetizione Per_1
dell'indebito proposta dall'avv. IO nei confronti della ditta Controparte_2
subordinatamente alla conferma del d.i. opposto.
Ciò posto, va in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità di detta domanda,
sollevata dalla ditta perché proposta dall'avv. IO nella qualità di chiamato in CP_2
causa o di interventore adesivo dipendente.
Ed invero, rileva il Tribunale che detta domanda è stata proposta dall'avv. Bruno IO
quale interventore adesivo autonomo – e non interventore adesivo dipendente – intendendo quest'ultimo, con la stessa, far valere nei confronti di una sola parte, la Ditta ON, un pagina 10 di 15 proprio diritto autonomo e non un mero interesse dell'interventore a sostenere le ragioni di una delle parti, come avviene nel caso di intervento adesivo dipendente , avendo l'avv.
IO, con detta domanda ex art. 2033 c.c., fatto valere il suo diritto, nei confronti della ditta alla restituzione della somma di euro 1.173,31, versata dall'avv. IO senza CP_2
titolo, qualora il pagamento della predetta somma eseguito dalla all'avv. IO Per_1
non fosse stato ritenuto liberatorio nei confronti della ditta con conseguente CP_2
accoglimento della domanda monitoria della ditta ON nei confronti della e Per_1
conferma del d.i. opposto.
Ed infatti, ritiene il Tribunale che la costituzione nel giudizio di primo grado dell'avv. Bruno
IO vada qualificata come intervento volontario ex art. 105 cpc e non come chiamato in causa ex art. 106 cpc da parte di , la quale - destinataria del d.i. de quo , su Persona_1
ricorso monitorio della ditta - ha proposto opposizione al predetto d.i. convenendo in CP_2
giudizio non solo, correttamente, il ricorrente in monitorio ditta , ma anche, Controparte_2
irritualmente, il terzo avv. Bruno IO, da cui intendeva essere manlevata nell'ipotesi di rigetto dell'opposizione proposta, laddove, come è noto, con l'atto di opposizione a d.i.
l'opponente deve convenire in giudizio unicamente il ricorrente in monitorio – parte opposta,
mentre, qualora intenda chiamare in causa o in garanzia un terzo, nell'atto di opposizione a d.i. deve chiedere al giudice l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, il che nel caso in esame non è avvenuto.
Va comunque aggiunto che , anche a voler qualificare la costituzione in giudizio dell'avv.
IO quale convenuto o chiamato in causa, lo stesso -costituendosi tempestivamente,
come è avvenuto - avrebbe comunque potuto proporre autonomamente, nei confronti della ditta la predetta domanda ex art. 2033 c.c., che pertanto è sicuramente ammissibile. CP_2
Ciò posto, osserva il Tribunale che la suddetta domanda subordinata di ripetizione di indebito dell'avv. IO è fondata e pertanto va accolta. pagina 11 di 15 Ed invero, dal certificato di regolare esecuzione del 16.10.2009 in atti, prodotto sia dell'avv.
IO che dalla ditta e sottoscritto dalle anzidette parti e dal direttore dei Controparte_2
lavori arch. emerge che il costo dei lavori ai cielini ed ai pavimenti dei Persona_2
balconi di proprietà esclusiva era pari ad euro 52.481,49 (di cui euro 17.618,77 per i lavori di pavimentazione dei balconi ed euro 29.249,80 per i lavori ai , oltre IVA, importo che, CP_5
detratta la somma di euro 5.612,92 che la condomina aveva versato Controparte_6
direttamente all'appaltatore, come è incontestato tra le parti, si era ridotto ad euro 46.868,57,
sicchè la ditta avrebbe dovuto ricevere, per i lavori di competenza esclusiva dei CP_2
condomini, la somma di euro 46.868,57, maggiorata di euro 4.686,85 a titolo di IVA al 10 %,
per un totale di euro 51.555,42.
Orbene, dalla documentazione in atti emerge che l'avv. IO ha corrisposto alla ditta
ON , per conto dei condomini per i lavori di competenza esclusiva degli stessi, la somma di euro 52.680,00 al netto dell'importo dovuto dalla condomina , come da CP_6
quietanze di euro 5.790,00 del 24.2.2009, di euro 3.140,00 del 8.4.2009, di euro 24.500,00
del 16.10.2009, di euro 11.100,00 del 11.3.2009, di euro 2.850,00 del 2.4.2009 e di euro
5.300,00 del 15.4.2009 (cfr. in produzione avv. IO) e dunque un importo addirittura superiore a quello dovuto di euro 51.555,42, di guisa che nell'importo corrisposto dall'avv.
IO al è sicuramente compresa anche la somma di euro 1.173,31 versata dalla CP_2
all'avv. IO quale corrispettivo dei lavori in questione. Per_1
In particolare con riferimento alle quietanze del 11.3.2009, 2.4.2009 e 15.4.2009 la ditta
ON ha sostenuto che il riferimento presente nelle ricevute ai balconi non era idoneo a dimostrare in maniera chiara che i pagamenti erano riferiti ai lavori commissionati individualmente dai condomini piuttosto che agli interventi ai cielini la cui esecuzione gli era stata affidata unitamente ai lavori condominiali, ma detta deduzione non tiene conto che il costo di questi ultimi interventi era pari ad euro 29.249,80 mentre dalle ricevute prodotte pagina 12 di 15 dall'Avv. IO emergono pagamenti per euro 52.680,00, al netto dell'importo dovuto dalla condomina , laddove il maggiore importo versato alla ditta si spiega solo CP_6 CP_2
ammettendo che l'Avv. IO ha versato al anche gli importi dovuti dai condomini, CP_2
e tra questi anche dalla , per i lavori ai balconi di loro proprietà affidati alla ditta Per_1
ON con separati contratti di appalto.
Quanto poi alla quietanza del 8.4.2009, che è stata oggetto di querela di falso in altro giudizio in relazione all'importo quietanzato di euro 3.140,00, si osserva che la querela di falso è stata rigettata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 3658/2023, passata in giudicato, come è incontestato tra le parti, sicchè la predetta quietanza deve essere conteggiata per la somma di euro 3.140,00.
Infine, quanto alla quietanza del 16.10.2009, la cui sottoscrizione è stata disconosciuta dalla ditta nel primo grado del presente giudizio, si osserva che la predetta sottoscrizione CP_2
è stata disconosciuta anche nel giudizio rg 15279/2011 Tribunale Napoli ed è stata ivi oggetto di verificazione, laddove il CTU dott. nella relazione tecnica del Persona_3
1.10.2015 in atti (cfr. in produzione avv. IO) ha ritenuto la sottoscrizione autografa di
. Controparte_2
Ciò posto, considerato che, alla luce di quanto sopra esposto, è calato il giudicato sul capo della sentenza in esame relativo al rigetto dell'opposizione a d.i. proposta dalla ed Per_1
alla conseguente conferma del d.i. opposto, la domanda subordinata di ripetizione dell'indebito proposta dall'avv. IO nei confronti della ditta ON va accolta, atteso che, a fronte della conferma del d.i. opposto e dunque della condanna della al Per_1
pagamento nei confronti della ditta ON della somma di euro 1.173,31 quale corrispettivo dei lavori in questione, il pagamento della stessa somma eseguito dall'avv. IO nei confronti della ditta ON risulta evidentemente senza titolo e quindi un indebito.
pagina 13 di 15 Sulla base delle considerazioni che precedono, pertanto, la domanda di ripetizione di indebito proposta dall'avv. IO nei confronti della ditta va accolta e per Controparte_2
l'effetto quest'ultima va condannata alla restituzione in favore dell'avv. IO, in proprio e quale amministratore p.t. del Controparte_1
della somma di euro 1.173,31, indebitamente percepita.
[...]
In conclusione, l'appello proposto, dichiarato inammissibile con riguardo al richiesto accoglimento dell'opposizione al d.i. ed alla revoca di quest'ultimo, va nel resto accolto e, per l'effetto, ad integrazione della sentenza impugnata nonché in parziale riforma (quanto al governo delle spese di primo grado tra l'avv. IO e la ditta come si dirà infra) CP_2
della anzidetta sentenza – che nel resto va confermata – la ditta va Controparte_2
condannata al pagamento in favore dell'avv. IO, in proprio e quale amministratore p.t.
del della somma di euro Controparte_1
1.173,31 a titolo di ripetizione dell'indebito.
Le spese del doppio grado di giudizio, infine, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e pertanto vanno poste a carico della ditta ed in favore dell'avv. CP_2
IO, risultato vittorioso in ordine alla domanda ex art. 2033 c.c. proposta dallo stesso nei confronti della ditta . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così provvede:
A) dichiara inammissibile l'appello proposto quanto al richiesto accoglimento dell'opposizione al d.i. proposta da , ed alla revoca del d.i.; Persona_1
B) in accoglimento per quanto di ragione dell'appello proposto e per l'effetto, ad integrazione della sentenza impugnata nonchè in parziale riforma della stessa, condanna la ditta al pagamento in favore dell'avv. IO, in proprio e quale Controparte_2
pagina 14 di 15 amministratore p.t. del Controparte_1 CP_1
della somma di euro 1.173,31 a titolo di ripetizione dell'indebito;
C) condanna la ditta al pagamento in favore dell'avv. Bruno IO, in Controparte_2
proprio e quale amministratore p.t. del Controparte_1
delle spese del primo grado di giudizio, spese che liquida in euro
[...]
50,00 per spese ed euro 1.000,00 per onorari, oltre IVA , CPA e rimborso spese generali al
15%, come per legge;
D) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
E) condanna la ditta al pagamento in favore dell'avv. Bruno IO, in Controparte_2
proprio e quale amministratore p.t. del Controparte_1
delle spese di appello , che liquida in euro 229,82 per spese ed euro
[...]
2.552,00 per onorari, oltre IVA , CPA e rimborso spese generali al 15%, come per legge.
Così deciso in Napoli, il 21.11.2025 Il Giudice
NA ON
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NA ON ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 30249/2019 promossa da:
avv. Bruno IO C.F. in proprio e quale amministratore p.t. del C.F._1
quale procuratore di se Controparte_1
stesso, con studio in al Corso Amedeo di Savoia n. 210 CP_1
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Annecchino n.170, C.F. , titolare dell'omonima ditta individuale, C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale DI FRANCIA presso il cui studio elettivamente domicilia in Pozzuoli (NA) alla Via Artiaco n.7
APPELLATO
NONCHE'
CF. , quale erede di Controparte_3 C.F._3 Persona_1
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace di . 38296/2019 CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
pagina 1 di 15 Con ricorso per d.i. depositato dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace in data 30.8.2012 la ditta chiedeva ingiungersi a il pagamento della somma di euro Controparte_2 Persona_1
1.173,31, oltre interessi, quale corrispettivo dei lavori di manutenzione dei cielini e della pavimentazione dei balconi dell'appartamento di proprietà esclusiva della resistente, dalla ditta eseguiti in forza di contratto di appalto stipulato tra le parti in data 28.4.2008, in occasione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati dalla ricorrente alle facciate dell'edificio sito in al . CP_1 Controparte_1
Con decreto ingiuntivo n. 8361/12 il Giudice di Pace di ingiungeva a il CP_1 Persona_1
pagamento di detta somma, oltre interessi come richiesti, per la causale di cui al ricorso,
nonché il pagamento delle spese della procedura monitoria.
Avverso detto decreto proponeva opposizione eccependo di avere pagato in Persona_1
buona fede la somma dovuta all'opposta , con il consenso implicito ed esplicito della ditta
ON, nelle mani dell'amministratore di condominio, avv. Bruno IO (che aveva poi versato detta somma alla ditta ON) , ex art. 1189 c.c. e che pertanto l'obbligazione di pagamento era stata estinta. Conveniva quindi in giudizio la ditta e l'avv. Controparte_2
chiedendo la revoca del d.i. opposto, la condanna dell'avv. IO a tenerla CP_4
indenne da qualsiasi richiesta della ditta nei di lei confronti, compresi interessi ed CP_2
accessori, spese del procedimento monitorio e del giudizio di opposizione a d.i., condannarsi l'opposta al risarcimento di tutti i danni subiti dall'opponente, anche ex art. 96 cpc.
Si costituiva la ditta che contestava l'opposizione proposta deducendo che Controparte_2
l'art. 10 del contratto di appalto intercorso tra le parti prevedeva il pagamento del corrispettivo con assegno bancario non trasferibile intestato alla ditta e quindi l'eventuale pagamento eseguito dall'opponente nelle mani dell'avv. IO non poteva essere ritenuto in buon fede ,
con conseguente inapplicabilità al caso in esame dell'art. 1189 c.c. Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione proposta, con conferma del d.i. opposto e vittoria delle spese di lite. pagina 2 di 15 Con comparsa di costituzione e/o intervento volontario si costituiva l'avv. Bruno IO, in proprio e quale amministratore p.t. del Controparte_1
deducendo di avere riscosso la somma dovuta dalla e di
[...] CP_1 Per_1
averla poi versata alla ditta ON, precisando di essere stato legittimato a ricevere il pagamento anzidetto atteso il collegamento funzionale tra il contratto di appalto dei lavori alle facciate ed i contratti di appalto stipulati dai singoli condomini con la ditta opposta per i lavori di pavimentazione dei balconi di loro proprietà esclusiva. Deduceva altresì di essere stato indicato dall'opposta ex art. 1188 c.c. a ricevere il pagamento dei lavori ai balconi di proprietà
esclusiva, che in ogni caso l'opponente doveva ritenersi liberato dalla sua obbligazione ex art. 1188, 2^ comma c.c., per avere la ditta ON ricevuto i detti pagamenti dall'avv.
IO ed averne quindi approfittato. Rilevava inoltre che trovava in ogni caso applicazione anche l'art. 1189 c.c., avendo l'opponente pagato in buona fede al creditore apparente.
Esponeva poi che , qualora il giudice non avesse ritenuto liberatorio il pagamento effettuato dalla all'avv. IO nei confronti della ditta confermando il d.i. opposto, Per_1 CP_2
quanto incassato dalla ditta costituiva un indebito arricchimento di cui l'avv. IO CP_2
chiedeva la ripetizione in suo favore.
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: 1) accertato che la ha effettuato il Per_1
pagamento di quanto dovuto alla ditta in virtù del contratto d'appalto dei lavori dei CP_2
balconi di sua proprietà all'avv. Bruno IO, accertato che l'avv. IO era legittimato a ricevere il pagamento da parte della per conto della ditta , Per_1 Controparte_2
accertato che l'avv. IO aveva a sua volta versato alla ditta quanto Controparte_2
dovuto a quest'ultima dalla , dichiarare inammissibile il ricorso monitorio proposto Per_1
dalla ditta anzidetta e revocare il d.i. opposto;
2) conseguentemente rigettare la domanda di manleva proposta dalla nei confronti dell'avv. IO;
3) in subordine, qualora il Per_1
giudice non avesse ritenuto liberatorio il pagamento effettuato dalla all'avv. Per_1
pagina 3 di 15 IO nei confronti della ditta ON confermando il d.i. opposto, accertato che l'avv.
IO aveva versato alla ditta ON la somma di euro 1.173,31 dovuta dall'opponente al per i lavori dei balconi di sua proprietà, condannare la ditta ON SA alla CP_2
restituzione della predetta somma versatagli dall'avv. IO ed indebitamente percepita per i lavori in questione.
Con sentenza n. 38296/2019 il Giudice di Pace di rigettava l'opposizione a d.i. CP_1
proposta da , confermando il d.i. opposto, ed accertava l'obbligo a carico di Persona_1
, quale erede di , deceduta nel corso del giudizio, di Controparte_3 Persona_1
pagare la somma ingiunta in favore della ditta , condannava Controparte_2 CP_3
, quale erede di , e l'avv. Bruno IO in solido al pagamento delle
[...] Persona_1
spese di lite in favore della ditta ON, con attribuzione al di lei procuratore, accoglieva la domanda di garanzia proposta dall'opponente nei confronti dell'avv. IO e per l'effetto condannava quest'ultimo a rivalere , quale erede di , di Controparte_3 Persona_1
quanto corrisposto alla Ditta ON in esecuzione della sentenza e condannava l'avv.
IO al pagamento delle spese di lite in favore di , nell'anzidetta qualità. Controparte_3
Avverso detta sentenza proponeva appello l' avv. Bruno IO deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 1189 c.c., non avendo, erroneamente, il giudice di pace ritenuto la liberata dal debito ingiunto ex art. 1189 c.c. con il pagamento al creditore Per_1
apparente, avendo valutato in maniera inappropriata il materiale probatorio offerto, sicchè
chiedeva che , in modifica alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado,
fosse accertata la sussistenza , nella fattispecie de qua, di un'ipotesi di “apparenza” o di
“affidamento incolpevole”, idonea a soddisfare i paradigmi di cui all'art. 1189 cc e che fosse dichiarato che il pagamento effettuato nelle mani del rappresentante apparente aveva liberato l'opponente di primo grado, debitore di buona fede. L'appellante deduceva altresì
l'omessa applicazione al caso in esame della fattispecie di cui all'art. 1188, 2^ comma c.c. pagina 4 di 15 che prevede , in caso di pagamento fatto al non legittimato, la liberazione del debitore qualora il creditore abbia approfittato del pagamento, o perché in qualche modo pervenuto nel suo patrimonio oppure perché da tale atto gli sia comunque derivato un vantaggio economico: esponeva infatti che il giudice di pace avrebbe dovuto considerare le quietanze di pagamento rilasciate dalla ditta ON all'avv. IO da cui risultava la prova del pagamento da parte di quest'ultimo alla ditta appellata sia di quanto dovuto dai condomini –
tra cui anche la per i ai balconi di loro esclusiva , sia di quanto Per_1 Pt_1 Parte_2
dovuto dai condomini per i lavori ai cielini e quindi la prova dell'estinzione dell'obbligazione della , il che avrebbe consentito di accertare che la ditta aveva comunque Per_1 CP_2
approfittato dei pagamenti effettuati dalla nelle mani dell'avv. IO e quindi di Per_1
ritenere estinta l'obbligazione dell'opponente per l'avvenuto pagamento eseguito Per_1
dall'avv. IO alla ditta Chiedeva pertanto che, in modifica alla ricostruzione del CP_2
fatto compiuta dal giudice di pace, fosse applicato alla fattispecie de qua l'art. 1188, 2^
comma c.c. e fosse dichiarato di conseguenza che il creditore aveva approfittato del pagamento fatto al non legittimato, con conseguente liberazione del debitore. L'appellante lamentava altresì la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato sotto il profilo dell'omessa pronuncia sulla domanda subordinata di ripetizione ex art. 2033 c.c. proposta dall'avv. IO nei confronti della ditta atteso che il CP_2
giudice di pace, una volta ritenuto che il pagamento effettuato dall'opponente , per Per_1
i lavori privati al balcone di sua proprietà, nelle mani dell'avv. IO non avesse avuto efficacia liberatoria nei confronti della ditta ON, avrebbe dovuto decidere sulla domanda ex art. 2033 c.c. proposta dall'avv. IO nei confronti della ditta ON, atteso che dalle quietanze di pagamento depositate risultava che quanto incassato dalla ditta CP_2
costituiva un indebito arricchimento di cui l'appellante chiedeva la ripetizione. L'avv. IO
chiedeva pertanto che, in riforma della sentenza impugnata, fosse accolta l'opposizione a d.i. pagina 5 di 15 proposta in primo grado, con conseguente revoca del d.i. opposto;
in subordine chiedeva che, qualora non fosse ritenuto liberatorio il pagamento effettuato dall'opponente
[...]
all'avv. IO nei confronti della ditta ON confermandosi il d.i. opposto, accertato Per_1
che l'avv. IO aveva versato alla ditta la somma di euro 1.173,31 Controparte_2
dovuta dall'opponente alla ditta per i lavori dei balconi di sua proprietà, la ditta
[...]
fosse condannata alla restituzione dell'anzidetta somma versatagli ed CP_2
indebitamente percepita per i lavori anzidetti. Il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva quale titolare dell'omonima ditta individuale, Controparte_2
contestando l'appello proposto, di cui chiedeva il rigetto.
Non si costituiva , quale erede di . Controparte_3 Persona_1
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Ciò posto, va preliminarmente dichiarata la contumacia di , quale erede di Controparte_3
, che non si è costituita nel presente grado di appello, benchè sia stata Persona_1
ritualmente citata.
Tanto premesso, si osserva che l'appello proposto è inammissibile con riguardo al richiesto accoglimento dell'opposizione a d.i. proposta da , mentre è fondato e va Persona_1
accolto con riguardo al terzo motivo di gravame (omessa pronuncia sulla domanda subordinata di ripetizione dell'indebito proposta in primo grado dal IO nei confronti di
). Controparte_2
Ed invero, quanto al richiesto accoglimento dell'opposizione a d.i. ed alla richiesta revoca del d.i. opposto, rileva il Tribunale che l'appello proposto è inammissibile, non essendo l'avv.
IO legittimato ad impugnare il capo della sentenza relativo al rigetto dell'opposizione a pagina 6 di 15 d.i. per non essere l'odierno appellante il destinatario del d.i. opposto e della relativa domanda monitoria.
Ed infatti, come è noto, “Legittimato all'opposizione all'ingiunzione è il soggetto contro il quale
è stato chiesto ed è stato emesso il decreto ingiuntivo” (Cass. n. 1075 del 19/04/1974) e dunque, nel caso in esame, unicamente – e per essa, deceduta in corso di Persona_1
causa, la di lei erede – unica parte ingiunta nel d.i. in questione, che quindi Controparte_3
era l'unica legittimata a proporre impugnazione sul relativo capo della sentenza de qua,
laddove invece la nel presente grado di giudizio non si è proprio Controparte_3
costituita e quindi non ha spiegato appello incidentale sul punto, con conseguente formazione del giudicato su detto capo della sentenza.
Del resto lo stesso avv. IO in primo grado , nell'illustrare la sua posizione nel predetto giudizio, ha precisato di costituirsi nello stesso “quale convenuto e/o interventore volontario per sostenere le ragioni dell'opponente relativamente ai fatti posti a sostegno dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 8361/2012 della ditta ”, qualora non si Controparte_2
fosse ritenuto di ravvisare nella sua posizione processuale quella di convenuto in un giudizio di opposizione a d.i. (cfr. pag. 8 della comparsa di costituzione e/o intervento volontario dell'avv. Bruno IO di primo grado), aggiungendo di intervenire in giudizio come
“interventore ad adiuvandum” per sostenere le ragioni della “relativamente alla Per_1
circostanza di fatto “ che costei “ha effettuato il pagamento di quanto dovuto alla ditta
ON per lavori ai balconi di sua proprietà per cui non ha alcun obbligo nei confronti di quest'ultima evitando così che anche l'avv. IO possa subire gli effetti svantaggiosi di un'eventuale pronunzia giudiziale negativa” emessa nei riguardi della (cfr. pag. 9 Per_1
della predetta comparsa) - oltre ad intervenire come interventore principale per far valere nei confronti di entrambe le parti , ossia della ditta ON e di , il proprio Persona_1
diritto all'accertamento del pagamento della somma di euro 1.173,71 da lui effettuato alla pagina 7 di 15 ditta ON per i lavori dei balconi di proprietà della e come interventore adesivo Per_1
autonomo per far valere nei confronti della ditta il proprio diritto alla restituzione della CP_2
somma indebitamente alla stessa versata , ove mai il giudice adito avesse ritenuto che il pagamento effettuato dalla all'avv. IO non fosse stato liberatorio per la Per_1 [...]
nei confronti della ditta ON (cfr. pag. 9 della predetta comparsa). Per_1
Conseguentemente, l'intervento in giudizio dell'avv. IO rispetto all'opposizione a d.i.
proposta dalla ed alla richiesta revoca dello stesso è stato evidentemente “adesivo Per_1
dipendente” - e non poteva essere altrimenti, per quanto sopra esposto-, laddove , come è
noto, “L'interventore adesivo non ha un'autonoma legittimazione ad impugnare (salvo che
l'impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione
dell'intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico), sicché la sua impugnazione è
inammissibile, laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di
proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole”
(Cass. n. 5992 del 17/04/2012). Ed ancora: “L'interventore adesivo in primo grado non ha
autonoma facoltà di proporre appello nell'ipotesi in cui la parte adiuvata non si sia avvalsa del
diritto a proporre impugnazione o abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa
sfavorevole, salvo che l'impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la
qualificazione dell'intervento. (Nella specie, nel giudizio volto ad ottenere la simulazione di
una compravendita immobiliare, il conduttore, intervenuto "ad adiuvandum" in primo grado
aveva proposto appello nonostante la contumacia degli acquirenti, rimasti soccombenti)”
(Cass. n. 5744 del 10/03/2011); “L'intervento adesivo dipendente, previsto dall'art. 105,
secondo comma, cod. proc. civ., dà luogo ad un giudizio unico con pluralità di parti, nel quale
i poteri dell'intervenuto sono limitati all'espletamento di un'attività' accessoria e subordinata a
quella svolta dalla parte adiuvata, potendo egli sviluppare le proprie deduzioni ed eccezioni
unicamente nell'ambito delle domande ed eccezioni proposte da detta parte;
ne consegue pagina 8 di 15 che, in caso di acquiescenza alla sentenza della parte adiuvata, l'interventore non può
proporre alcuna autonoma impugnazione, né in via principale né in via incidentale” (Cass.
n. 24370 del 16/11/2006).
Conseguentemente, non avendo la - ingiunta e parte adiuvata- impugnato la Per_1
sentenza in esame relativamente al capo con cui è stata rigettata l'opposizione a d.i. dalla stessa proposta ed è stato confermato il d.i. opposto, ed avendo pertanto la parte adiuvata prestato acquiescenza alla sentenza de qua sul punto, l'avv. IO, quale Per_1
interventore adesivo dipendente , non destinatario del d.i. opposto, non poteva proporre al riguardo alcuna autonoma impugnazione, sicchè l'appello proposto sul punto va dichiarato inammissibile.
Né l'avv. IO ha impugnato la sentenza in esame relativamente al capo con il quale è
stata accolta la conseguente domanda di manleva proposta dalla nei suoi confronti, Per_1
impugnazione cui era sicuramente legittimato (trattandosi di domanda proposta nei suoi diretti confronti) e che avrebbe consentito incidentalmente l'esame preliminare della fondatezza della domanda monitoria proposta dalla ditta nei confronti della Controparte_2
– senza ovviamente poterne riformare in appello la decisione, in mancanza di Per_1
un'impugnazione della onde poi poter valutare la fondatezza della conseguenziale Per_1
domanda di manleva e dunque la fondatezza dell'appello, con eventuale riforma del solo capo della sentenza relativo all'accoglimento della domanda di manleva.
L'appello proposto va invece accolto con riguardo al terzo motivo di gravame.
Ed invero, l'avv. Bruno IO , in primo grado, ha chiesto 1) accertato che la ha Per_1
effettuato il pagamento di quanto dovuto alla ditta in virtù del contratto d'appalto dei CP_2
lavori dei balconi di sua proprietà all'avv. Bruno IO, accertato che l'avv. IO era legittimato a ricevere il pagamento da parte della per conto della ditta Per_1 [...]
, accertato che l'avv. IO aveva a sua volta versato alla ditta CP_2 Controparte_2
pagina 9 di 15 quanto dovuto a quest'ultima dalla , dichiarare inammissibile il ricorso monitorio Per_1
proposto dalla ditta anzidetta e revocare il d.i. opposto;
2) conseguentemente rigettare la domanda di manleva proposta dalla nei confronti dell'avv. IO;
3) in subordine, Per_1
qualora il giudice non avesse ritenuto liberatorio il pagamento effettuato dalla Per_1
all'avv. IO nei confronti della ditta ON confermando il d.i. opposto, accertato che l'avv. IO aveva versato alla ditta ON la somma di euro 1.173,31 dovuta dall'opponente al per i lavori dei balconi di sua proprietà, condannare la ditta CP_2
alla restituzione della predetta somma versatagli dall'avv. IO ed Controparte_2
indebitamente percepita per i lavori in questione.
Orbene, osserva il Tribunale che effettivamente il giudice di primo grado, pur avendo rigettato l'opposizione a d.i. proposta dalla , con conferma del d.i. opposto, nonché accolto Per_1
la domanda di manleva proposta dalla nei confronti dell'avv. IO, alcuna Per_1
pronuncia ha emesso invece in ordine alla domanda subordinata dell'avv. IO di ripetizione dell' indebito nei confronti della ditta CP_2
Conseguentemente , essendo stato, il d.i. opposto, confermato con la sentenza impugnata -
peraltro passata in giudicato sul punto, non avendo proposto al riguardo appello la
[...]
, unica legittimata a tanto - occorre provvedere in ordine alla domanda di ripetizione Per_1
dell'indebito proposta dall'avv. IO nei confronti della ditta Controparte_2
subordinatamente alla conferma del d.i. opposto.
Ciò posto, va in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità di detta domanda,
sollevata dalla ditta perché proposta dall'avv. IO nella qualità di chiamato in CP_2
causa o di interventore adesivo dipendente.
Ed invero, rileva il Tribunale che detta domanda è stata proposta dall'avv. Bruno IO
quale interventore adesivo autonomo – e non interventore adesivo dipendente – intendendo quest'ultimo, con la stessa, far valere nei confronti di una sola parte, la Ditta ON, un pagina 10 di 15 proprio diritto autonomo e non un mero interesse dell'interventore a sostenere le ragioni di una delle parti, come avviene nel caso di intervento adesivo dipendente , avendo l'avv.
IO, con detta domanda ex art. 2033 c.c., fatto valere il suo diritto, nei confronti della ditta alla restituzione della somma di euro 1.173,31, versata dall'avv. IO senza CP_2
titolo, qualora il pagamento della predetta somma eseguito dalla all'avv. IO Per_1
non fosse stato ritenuto liberatorio nei confronti della ditta con conseguente CP_2
accoglimento della domanda monitoria della ditta ON nei confronti della e Per_1
conferma del d.i. opposto.
Ed infatti, ritiene il Tribunale che la costituzione nel giudizio di primo grado dell'avv. Bruno
IO vada qualificata come intervento volontario ex art. 105 cpc e non come chiamato in causa ex art. 106 cpc da parte di , la quale - destinataria del d.i. de quo , su Persona_1
ricorso monitorio della ditta - ha proposto opposizione al predetto d.i. convenendo in CP_2
giudizio non solo, correttamente, il ricorrente in monitorio ditta , ma anche, Controparte_2
irritualmente, il terzo avv. Bruno IO, da cui intendeva essere manlevata nell'ipotesi di rigetto dell'opposizione proposta, laddove, come è noto, con l'atto di opposizione a d.i.
l'opponente deve convenire in giudizio unicamente il ricorrente in monitorio – parte opposta,
mentre, qualora intenda chiamare in causa o in garanzia un terzo, nell'atto di opposizione a d.i. deve chiedere al giudice l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, il che nel caso in esame non è avvenuto.
Va comunque aggiunto che , anche a voler qualificare la costituzione in giudizio dell'avv.
IO quale convenuto o chiamato in causa, lo stesso -costituendosi tempestivamente,
come è avvenuto - avrebbe comunque potuto proporre autonomamente, nei confronti della ditta la predetta domanda ex art. 2033 c.c., che pertanto è sicuramente ammissibile. CP_2
Ciò posto, osserva il Tribunale che la suddetta domanda subordinata di ripetizione di indebito dell'avv. IO è fondata e pertanto va accolta. pagina 11 di 15 Ed invero, dal certificato di regolare esecuzione del 16.10.2009 in atti, prodotto sia dell'avv.
IO che dalla ditta e sottoscritto dalle anzidette parti e dal direttore dei Controparte_2
lavori arch. emerge che il costo dei lavori ai cielini ed ai pavimenti dei Persona_2
balconi di proprietà esclusiva era pari ad euro 52.481,49 (di cui euro 17.618,77 per i lavori di pavimentazione dei balconi ed euro 29.249,80 per i lavori ai , oltre IVA, importo che, CP_5
detratta la somma di euro 5.612,92 che la condomina aveva versato Controparte_6
direttamente all'appaltatore, come è incontestato tra le parti, si era ridotto ad euro 46.868,57,
sicchè la ditta avrebbe dovuto ricevere, per i lavori di competenza esclusiva dei CP_2
condomini, la somma di euro 46.868,57, maggiorata di euro 4.686,85 a titolo di IVA al 10 %,
per un totale di euro 51.555,42.
Orbene, dalla documentazione in atti emerge che l'avv. IO ha corrisposto alla ditta
ON , per conto dei condomini per i lavori di competenza esclusiva degli stessi, la somma di euro 52.680,00 al netto dell'importo dovuto dalla condomina , come da CP_6
quietanze di euro 5.790,00 del 24.2.2009, di euro 3.140,00 del 8.4.2009, di euro 24.500,00
del 16.10.2009, di euro 11.100,00 del 11.3.2009, di euro 2.850,00 del 2.4.2009 e di euro
5.300,00 del 15.4.2009 (cfr. in produzione avv. IO) e dunque un importo addirittura superiore a quello dovuto di euro 51.555,42, di guisa che nell'importo corrisposto dall'avv.
IO al è sicuramente compresa anche la somma di euro 1.173,31 versata dalla CP_2
all'avv. IO quale corrispettivo dei lavori in questione. Per_1
In particolare con riferimento alle quietanze del 11.3.2009, 2.4.2009 e 15.4.2009 la ditta
ON ha sostenuto che il riferimento presente nelle ricevute ai balconi non era idoneo a dimostrare in maniera chiara che i pagamenti erano riferiti ai lavori commissionati individualmente dai condomini piuttosto che agli interventi ai cielini la cui esecuzione gli era stata affidata unitamente ai lavori condominiali, ma detta deduzione non tiene conto che il costo di questi ultimi interventi era pari ad euro 29.249,80 mentre dalle ricevute prodotte pagina 12 di 15 dall'Avv. IO emergono pagamenti per euro 52.680,00, al netto dell'importo dovuto dalla condomina , laddove il maggiore importo versato alla ditta si spiega solo CP_6 CP_2
ammettendo che l'Avv. IO ha versato al anche gli importi dovuti dai condomini, CP_2
e tra questi anche dalla , per i lavori ai balconi di loro proprietà affidati alla ditta Per_1
ON con separati contratti di appalto.
Quanto poi alla quietanza del 8.4.2009, che è stata oggetto di querela di falso in altro giudizio in relazione all'importo quietanzato di euro 3.140,00, si osserva che la querela di falso è stata rigettata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 3658/2023, passata in giudicato, come è incontestato tra le parti, sicchè la predetta quietanza deve essere conteggiata per la somma di euro 3.140,00.
Infine, quanto alla quietanza del 16.10.2009, la cui sottoscrizione è stata disconosciuta dalla ditta nel primo grado del presente giudizio, si osserva che la predetta sottoscrizione CP_2
è stata disconosciuta anche nel giudizio rg 15279/2011 Tribunale Napoli ed è stata ivi oggetto di verificazione, laddove il CTU dott. nella relazione tecnica del Persona_3
1.10.2015 in atti (cfr. in produzione avv. IO) ha ritenuto la sottoscrizione autografa di
. Controparte_2
Ciò posto, considerato che, alla luce di quanto sopra esposto, è calato il giudicato sul capo della sentenza in esame relativo al rigetto dell'opposizione a d.i. proposta dalla ed Per_1
alla conseguente conferma del d.i. opposto, la domanda subordinata di ripetizione dell'indebito proposta dall'avv. IO nei confronti della ditta ON va accolta, atteso che, a fronte della conferma del d.i. opposto e dunque della condanna della al Per_1
pagamento nei confronti della ditta ON della somma di euro 1.173,31 quale corrispettivo dei lavori in questione, il pagamento della stessa somma eseguito dall'avv. IO nei confronti della ditta ON risulta evidentemente senza titolo e quindi un indebito.
pagina 13 di 15 Sulla base delle considerazioni che precedono, pertanto, la domanda di ripetizione di indebito proposta dall'avv. IO nei confronti della ditta va accolta e per Controparte_2
l'effetto quest'ultima va condannata alla restituzione in favore dell'avv. IO, in proprio e quale amministratore p.t. del Controparte_1
della somma di euro 1.173,31, indebitamente percepita.
[...]
In conclusione, l'appello proposto, dichiarato inammissibile con riguardo al richiesto accoglimento dell'opposizione al d.i. ed alla revoca di quest'ultimo, va nel resto accolto e, per l'effetto, ad integrazione della sentenza impugnata nonché in parziale riforma (quanto al governo delle spese di primo grado tra l'avv. IO e la ditta come si dirà infra) CP_2
della anzidetta sentenza – che nel resto va confermata – la ditta va Controparte_2
condannata al pagamento in favore dell'avv. IO, in proprio e quale amministratore p.t.
del della somma di euro Controparte_1
1.173,31 a titolo di ripetizione dell'indebito.
Le spese del doppio grado di giudizio, infine, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e pertanto vanno poste a carico della ditta ed in favore dell'avv. CP_2
IO, risultato vittorioso in ordine alla domanda ex art. 2033 c.c. proposta dallo stesso nei confronti della ditta . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così provvede:
A) dichiara inammissibile l'appello proposto quanto al richiesto accoglimento dell'opposizione al d.i. proposta da , ed alla revoca del d.i.; Persona_1
B) in accoglimento per quanto di ragione dell'appello proposto e per l'effetto, ad integrazione della sentenza impugnata nonchè in parziale riforma della stessa, condanna la ditta al pagamento in favore dell'avv. IO, in proprio e quale Controparte_2
pagina 14 di 15 amministratore p.t. del Controparte_1 CP_1
della somma di euro 1.173,31 a titolo di ripetizione dell'indebito;
C) condanna la ditta al pagamento in favore dell'avv. Bruno IO, in Controparte_2
proprio e quale amministratore p.t. del Controparte_1
delle spese del primo grado di giudizio, spese che liquida in euro
[...]
50,00 per spese ed euro 1.000,00 per onorari, oltre IVA , CPA e rimborso spese generali al
15%, come per legge;
D) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
E) condanna la ditta al pagamento in favore dell'avv. Bruno IO, in Controparte_2
proprio e quale amministratore p.t. del Controparte_1
delle spese di appello , che liquida in euro 229,82 per spese ed euro
[...]
2.552,00 per onorari, oltre IVA , CPA e rimborso spese generali al 15%, come per legge.
Così deciso in Napoli, il 21.11.2025 Il Giudice
NA ON
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