TRIB
Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 07/11/2024, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1535/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GATTO LUISA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
BRUNELLO GAUDENZIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 21 giugno 2024 e cioè
per parte ricorrete “Nel merito in via principale: 1) rigettarsi tutte le domande avversarie per le causali svolte in Memoria Integrativa e nelle Memorie ex art. 1 183, VI comma c.p.c.; 2) affidarsi i figli e ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, i quali condivideranno la responsabilità educativa, che sarà esercitata separatamente per le decisioni di natura ordinaria e congiuntamente per le scelte di natura straordinaria ed in particolare quelli attinenti alla salute,
educazione, istruzione e residenza;
3) assegnarsi la casa coniugale, di proprietà esclusiva della madre, alla medesima, presso la cui abitazione i figli continueranno a mantenere la residenza;
4) disporsi che il padre, previo accordo con la madre, potrà tenere con sé i figli minori: a) a fine settimana alternati, dal venerdì sera sino alla domenica sera, indicativamente alle ore
21:00; i genitori si accorderanno di volta in volta per prendere e riportare i figli compatibilmente con i loro impegni di lavoro;
b) due pomeriggi alla settimana con successivo pernotto, previo accordo telefonico con la madre;
i genitori si accorderanno di volta in volta per prendere e riportare i figli compatibilmente con i loro impegni di lavoro;
c) tre settimane durante le vacanze estive: una a giugno, una a luglio ed una ad agosto (da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ciascun anno). Anche la madre disporrà di tre settimane di vacanze da trascorrere con i figli ,durante le quali è sospeso il diritto di frequentazione dei figli da parte del padre. Anche questi periodi saranno concordati entro il
31 maggio di ogni anno;
d) tre giorni durante le festività pasquali, alternando con la madre il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo tra i genitori;
e) durante le vacanze natalizie i ragazzi staranno con il padre - negli anni dispari - dal 24 al 30 dicembre e - negli anni pari - dal 30
dicembre al 6 gennaio;
5) onerarsi il signor di versare, entro il 10 CP_1
di ogni mese, per 12 mensilità annue, alla signora a titolo di Parte_1
contributo nel mantenimento ordinario dei figli maggiorenne ma non Per_3
economicamente autosufficiente;
e entrambi di minore età e Per_1 Per_2
studenti), l'assegno mensile di € 1050,00 (€ 350,00 per ciascun figlio) ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia, tramite bonifico bancario;
somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza gennaio
2 2024; 6) disporsi che le spese straordinarie nell'interesse dei tre figli, per la cui individuazione e disciplina ci si richiama alle previsioni del Protocollo in uso presso il Tribunale di Pordenone, siano ripartite tra i coniugi nella misura del
50%; 7) disporsi che l'Assegno Unico Universale per i figli (AUU) venga ripartito tra i due genitori nella misura del 50% ciascuno, come già in atto. In
ogni caso: compenso professionale e spese di lite interamente rifusi. In via istruttoria: si reiterano tutte le istanze istruttorie formulate dal convenuto in 2^
Memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. datata 09.10.2023 e non ammesse con ordinanza del 27.11.2023, che si riportano integralmente: “A) nella denegata ipotesi in cui il resistente non adempia all'invito rivolto alle parti dal Giudice
con ordinanza del 17.04.2023, ordinare ex art. 210 c.p.c. al sig. di CP_1
produrre in giudizio tutti gli estratti conto correnti bancari, postali, conto titoli, a lui intestati e/o cointestati ovvero intestati a terzi con delega di firma nonché intestati alla ditta individuale a decorrere dall'anno 2020 CP_1
ogni documentazione finanziaria, ivi comprese i fondi pensionistici e polizze assicurative sottoscritte, nonché documentazione relativa alle proprietà
immobiliari/mobiliari a lui ovvero alla propria ditta individuale intestati ovvero cointestati;
B) ordinare ex art. 210 c.p.c. alla Banca Credit Agricole spa,
filiale di Torre di Mosto (VE) di esibire in giudizio gli estratti conto correnti bancari, conto titoli, intestati e/o cointestati al signor ovvero CP_1
intestati a terzi con delega di firma nonché intestati alla ditta individuale
[...]
a decorrere dall'anno 2020, accesi presso i suddetti istituti di credito CP_1
ed assicurativo ogni documentazione finanziaria, ivi comprese i fondi pensionistici e polizze assicurative sottoscritte;
C) ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. al signor di produrre o esibire in giudizio le contabili CP_1
bancarie attestanti il versamento del contributo mensile a favore del figlio effettuati nel corso dell'anno 2023; D) ordinare ai sensi dell'art. CP_2
210 c.p.c. al signor e/o a di produrre o esibire in CP_1 CP_2
giudizio gli estratti conto corrente di quest'ultimo acceso presso la Banca
3 Credit Agricole di Torre di OS (VE) e/o altro istituto di credito ove è stato accesso il rapporto di conto corrente da marzo 2023 sino ad oggi, al fine di verificare le risorse finanziarie/economiche del figlio;
E) abilitarsi la Per_3
signora a prova contraria sui capitoli di prova avversari Parte_1
eventualmente richiesti ed ammessi, con i testi da indicare;
si formula espressa riserva di ogni altra richiesta ed indicazione di prova contraria, anche con deposito di ulteriori documenti”. Ci si oppone all'ammissione delle prove testimoniali e per interrogatorio formale come ex adverso dedotte per le ragioni svolte in 3^ Memoria ex art. 183 IV comma c.p.c. datata 30.10.2023, al cui contenuto ci si riporta integralmente. Il procuratore dell'attrice chiede l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 I comma c.p.c. In ottemperanza all'ordinanza del 27.11.2023 dell'intestato Tribunale si produce: 29) CU 2024
redditi 2023 signora ”. Parte_1
per parte resistente “NEL MERITO 1. I figli e vengono affidati Per_1 Per_2
in via condivisa ai genitori che collaboreranno per assicurare ai figli assistenza morale e materiale, una crescita equilibrata e la formazione adeguata alle loro aspirazioni e inclinazioni La responsabilità genitoriale sarà esercitata concordemente per le decisioni di natura straordinaria ed in particolare quelle attinenti alla salute, educazione, istruzione e residenza e separatamente per quelle di natura ordinaria;
2. La casa familiare sita in S. Stino di Livenza, di proprietà esclusiva della signora viene assegnata alla medesima. Lì Pt_1
vivranno e continueranno a mantenere la residenza anagrafica e Per_1
.
3. e frequenteranno il padre nei tempi e modi Per_2 Per_1 Per_2
corrispondenti ai loro desideri. I genitori proporranno loro di seguire il calendario che sarà indicato di seguito e si comunicheranno reciprocamente le deroghe richieste dai figli accertandosi che siano compatibili con le disponibilità dell'altro genitore: a) a fine settimana alternati, dal venerdì sera sino alla domenica sera, indicativamente alle ore 21:00; i genitori si accorderanno di volta in volta per prendere e riportare i figli compatibilmente
4 con i loro impegni di lavoro;
b) due pomeriggi alla settimana con successivo pernotto. I giorni saranno stabiliti all'inizio dell'anno scolastico e in caso di disaccordo saranno il martedì e il giovedì. Sarà il papà, se i ragazzi non si sposteranno autonomamente o con i mezzi pubblici, a prenderli all'uscita da scuola e riportarli il giorno successivo. c) tre settimane durante le vacanze estive: una a giugno, una a luglio ed una ad agosto, da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ciascun anno. In difetto di accordo le tre settimane si intenderanno fissate per il mese di giugno nei sette giorni decorrenti dal primo sabato successivo alla conclusione dell'anno scolastico e per i mesi di luglio e agosto dal primo sabato del mese Anche la madre disporrà di tre settimane di vacanze da trascorrere con i figli durante le quali è sospeso il diritto di frequentazione dei figli da parte del padre. Anche questi periodi saranno concordati entro maggio e in difetto la signora potrà comunicare la sua scelta fissando il periodo al di fuori di quello riservato nel paragrafo precedente al padre. Nelle rimanenti settimane al padre sarà garantito il diritto di visita frequentazione con le modalità sopra indicate, salvo che nel rispetto dei desideri dei figli e delle loro esigenze i genitori si accordino diversamente anche prevedendo eventuali ulteriori pernotti dei ragazzi presso il padre. d) durante le vacanze natalizie i ragazzi trascorreranno con il padre negli anni dispari dal 24 al 30 dicembre e negli anni pari dal 30 dicembre al 6
gennaio e) tre giorni durante le festività pasquali, alternando con la madre il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo tra i genitori;
f) i compleanni dei figli saranno trascorsi preferibilmente insieme ad entrambi i genitori, diversamente saranno conservati i turni normali.
4. Il signor
[...]
, verserà, entro il 10 di ogni mese, per 12 mensilità annue, alla signora CP_1
a titolo di contributo nel mantenimento ordinario dei figli Parte_1
e , l'assegno mensile di euro 500,00 tramite bonifico bancario;
Per_1 Per_2
somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza gennaio 2024; 5. Le spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative etc.
5 nell'interesse dei figli e per la cui individuazione e disciplina Per_1 Per_2
ci si richiama alle previsioni del Protocollo in uso presso il Tribunale di
Pordenone, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%;
6. Nulla sarà
dovuto dal signor a titolo di contributo per il mantenimento del figlio CP_1
economicamente autosufficiente.
7. Spese di lite rifuse con condanna Per_3
della ricorrente anche ex art. 92 cpc per la violazione di doveri di lealtà
processuale. IN VIA ISTRUTTORIA Per scrupolo si ripropongono anche le prove orali dedotte nella seconda memoria ex art 183 cpc e cioè chiede prova per interrogatorio e testi sui capitoli seguenti ( prova per testi limitatamente ai capitoli da 1 a 7) Vero che pranza e cena tutti i giorni dal padre? 1) Per_3
Vero che pranza e cena tutti i giorni dal padre? 2) Vero che Per_3
l'automobile Ford Fiesta è stata acquistata dal signor per il figlio CP_1 Per_3
e che viene utilizzata da quest'ultimo in via esclusiva? 3) Vero che Per_3
dorme molto saltuariamente a casa della mamma e che dai primi di agosto ad oggi ha dormito sempre dal papà? 4) Vero che e durante la Per_1 Per_2
settimana cenano dal papà almeno 3 volte a settimana? 5) Vero che nel Per_2
periodo estivo ogni settimana si recava presso l'abitazione paterna per cenare o pranzare con il padre? 6) Vero che durante il periodo estivo faceva Per_1
visita al padre almeno 5 giorni a settimana trattenendosi a pranzo o a cena o per entrambi i pasti? 7) Vero che durante il periodo estivo si recava Per_1
sui campi col padre e il fratello per trascorrere del tempo con loro? 8) Vero che avendo nel luglio scorso chiesto alla mamma 10 euro per una ricarica telefonica, questa gli ha consegnato una banconota di 50 euro, tratti dai risparmi che teneva in casa e gli ha intimato a di restituirli a Per_1 Per_3
, cosa che è avvenuta? 9) Vero che dal compimento del sedicesimo Per_1
anno di età, cioè da aprile 2023 ha chiesto ripetutamente e insistentemente alla madre di poter conseguire il patentino ma la madre ha sempre rifiutato spiegando che non intende assumersi la metà della spesa? Si indicano come testi: Sui capitoli 1,2,3,4,5,6: • la signora , madre del resistente Testimone_1
6 e residente a [...]di Livenza (VE). Sui capitoli 1,2,5,6, 7: • il signor
, fratello del resistente e residente a [...]di Livenza (VE). SI Testimone_2
PRODUCE 17. PF 2023”.
Motivi della decisione
FATTO
Con sentenza parziale n. 362/2023 pubblicata il 29/05/2023, il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c., la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza del 21 giugno 2024, tenutasi mediante trattazione scritta, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica.
DIRITTO
1. Affido della prole minorenne e assegnazione della casa familiare.
Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve in primo luogo confermarsi l'affidamento condiviso dei figli minori, e , di Per_1 Per_2
anni 17 e 16 (essendo il figlio ormai maggiorenne), disposto con Per_3
l'ordinanza presidenziale, considerato che il regime ordinario di affidamento dei minori previsto dall'art.337 ter c.c. esprime un principio di pari responsabilità genitoriale che può essere derogato, nell'interesse dei minori,
soltanto al ricorrere di precise controindicazioni, che non sussistono nel caso in esame, visto anche l'accordo dei genitori sul punto;
sempre sull'accordo delle parti, deve essere tenuto fermo il collocamento dei figli minori presso la madre, con la previsione dei tempi di frequentazione del padre indicati in dispositivo. I tempi di frequentazione riportati valorizzano le conclusioni sostanzialmente convergenti dei genitori, mentre per eventuali divergenze,
come la scelta delle settimane durante il periodo estivo, sarà tenuta in debita considerazione da parte dei genitori la circostanza per cui i figli sono “grandi”
7 minori, prossimi alla maggiore età, e dunque potranno concordare direttamente con il padre i tempi di frequentazione. Sempre sull'accordo delle parti, giusto il disposto dell'art.337 sexies c.c., richiamato dall'art.6, secondo comma, L.898/70 e successive modifiche, la casa coniugale sita in San Stino di
Livenza (Ve), Via Caorle n. 21, di proprietà della ricorrente, deve essere assegnata a , quale genitore collocatario dei figli minori. Parte_1
2. Mantenimento della prole.
Le questioni economiche si incentrano sulla determinazione del contributo del padre per il mantenimento dei figli minori conviventi con la madre e sulla raggiunta o meno autosufficienza economica del figlio maggiorenne . Per_3
Partendo da quest'ultimo aspetto, giova premettere che secondo i più recenti e condivisibili principi di diritto “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente,
vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è
neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (Sez. 1 - ,
Sentenza n. 26875 del 20/09/2023); “I principî della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore,
l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con
8 il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto"
l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata” (Sez. 1 - , Sentenza n. 26875 del 20/09/2023); “Il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso” (Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 29264 del 07/10/2022).
Ciò premesso, nel caso di specie occorre osservare che il figlio della coppia
, rispetto al tempo dell'ordinanza presidenziale, ha ormai 20 anni Per_3
compiuti, ha pacificamente abbandonato da tempo gli studi ed ha conseguito un attestato professionale;
egli, pertanto, è già in grado, se diligente, di procacciarsi un reddito proporzionale alle competenze sinora acquisite
(operaio), non essendo necessario spendere un particolare titolo di studio e non avendo scelto di proseguire con corsi di formazione. Oltre a ciò, appare pacifica la collaborazione nell'impresa familiare del padre, per stessa ammissione della madre all'udienza presidenziale, ed è stato documentato in corso di causa il versamento a suo favore, da parte del padre, di anticipi degli utili di impresa (doc. n. 8 e 9 fascicolo di parte convenuta). In ogni caso, anche quand'anche cessasse tale forma di collaborazione, il figlio potrebbe Per_3
fare affidamento sulla competenza ivi acquisita di aiuto meccanico per poter reperire agevolmente un'attività lavorativa. Può affermarsi dunque che lo stesso è in grado di rendersi economicamente autonomo e, pertanto, cesserà
9 ogni obbligo al suo mantenimento, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, perché nella decisione odierna è stata accertata l'autosufficienza economica, fermi restando i provvedimenti in corso di causa.
In ordine al mantenimento della prole minorenne, occorre osservare quanto segue.
La ricorrente ha percepito un reddito mensile netto medio pari a circa euro
1.470,26, calcolato su base dodici e quale media delle dichiarazioni dei redditi prodotte;
è proprietaria esclusiva della casa familiare ed ha dichiarato di essersi obbligata al pagamento delle rate del mutuo acceso per l'acquisto della stessa, rate che ammonterebbero a circa euro 500,00 e che, dagli ultimi estratti di conto corrente allegati, relativi all'anno 2023, risulta aumentata a circa euro
880,00; ha dichiarato di essere obbligata per la ripetizione di finanziamento per acquisto di autovettura, con rata mensile pari ad euro 177,00 circa;
dall'ultima certificazione unica allegata (anno di imposta 2023) si evince un reddito mensile netto pari a circa 1.700,00 mensili.
Il marito ha percepito un reddito mensile netto medio pari ad euro 2.200,00,
circa, calcolato su dodici mensilità e quale media delle dichiarazioni dei redditi prodotte;
non è titolare di beni immobili e si è obbligato per la ripetizione di finanziamento con rata mensile pari ad euro 230,00; è
proprietario di due autovetture e due motocicli;
dall'ultima dichiarazione dei redditi allegata (anno di imposta 2022) emerge un reddito mensile netto medio pari ad euro 900,00, anche se dagli estratti di conto corrente prodotti (benché
non risulti quello dei trimestri disponibili del 2023), possono notarsi occasionali versamenti in contanti (pari a circa 1.500,00); non è stata prodotta la dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2023. È verosimile ritenere, tuttavia, una ripresa, nell'anno 2023 e nel corrente anno, della situazione reddituale del padre, avendo proposto lo stesso nelle proprie conclusioni di garantire quantomeno euro 500,00 per il mantenimento dei figli minori.
10 Pertanto, tenuto conto dei redditi delle parti e considerate le presumibili esigenze dei figli minori, aumentate con l'età, considerato che con la decisione odierna i genitori non sono più tenuti al mantenimento del figlio maggiorenne, valutati i tempi di permanenza presso ciascun genitore e i conseguenti oneri di cura e di assistenza che vi sono connessi, appare conforme ad equità determinare in euro 650,00 l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento dei minori;
il padre dovrà dunque corrispondere alla madre l'importo mensile di euro 650,00, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa. L'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole, non essendoci peraltro contenzioso sul punto.
3. Altre questioni e spese.
L'assegno unico universale sarà percepito al 100% dalla madre, in quanto collocataria prevalente, mentre le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, saranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%.
L'assenza di contenzioso sull'affido e la reciproca soccombenza sul contributo al mantenimento dei figli, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
affida i figli minori e ad entrambi i genitori, che Persona_4 Persona_5
eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per i minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto
11 della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è
esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso di sé;
dispone che i minori siano collocati presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale sita in San Stino di Livenza (Ve), Via Caorle n. 21;
dispone che il padre veda e tenga con sé i figli minori, in difetto di diverso accordo, con le seguenti modalità: a) a fine settimana alternati, dal venerdì
sera sino alla domenica sera, indicativamente alle ore 21:00; i genitori si accorderanno di volta in volta per prendere e riportare i figli compatibilmente con i loro impegni di lavoro;
b) due pomeriggi alla settimana con successivo pernotto;
i genitori si accorderanno di volta in volta per prendere e riportare i figli compatibilmente con i loro impegni di lavoro;
c) tre settimane durante le vacanze estive: una a giugno, una a luglio ed una ad agosto (da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ciascun anno). Anche la madre disporrà di tre settimane di vacanze da trascorrere con i figli ,durante le quali è sospeso il diritto di frequentazione dei figli da parte del padre. Anche questi periodi saranno concordati entro il 31 maggio di ogni anno;
d) tre giorni durante le festività pasquali, alternando con la madre il giorno di Pasqua e il Lunedì
dell'Angelo, salvo diverso accordo tra i genitori;
e) durante le vacanze natalizie i ragazzi staranno con il padre - negli anni dispari - dal 24 al 30
dicembre e - negli anni pari - dal 30 dicembre al 6 gennaio;
il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa del papà; ad anni alterni il pomeriggio o la sera del compleanno dei figli;
revoca, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio , maggiorenne ed CP_2
economicamente autonomo, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, in ordine al mantenimento sino all'odierna revoca;
12 determina in euro 650,00 (euro 325,00 a figlio) il contributo mensile dovuto da per il mantenimento dei figli minori e condanna ai CP_1 Persona_6
relativi pagamenti, da corrispondersi a presso il di lei Parte_1
domicilio, in forma tracciabile entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone
in data 22 febbraio 2018;
l'assegno unico universale sarà percepito al 100% dalla madre, in quanto collocataria prevalente, mentre le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, saranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 05/11/2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1535/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GATTO LUISA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
BRUNELLO GAUDENZIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 21 giugno 2024 e cioè
per parte ricorrete “Nel merito in via principale: 1) rigettarsi tutte le domande avversarie per le causali svolte in Memoria Integrativa e nelle Memorie ex art. 1 183, VI comma c.p.c.; 2) affidarsi i figli e ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, i quali condivideranno la responsabilità educativa, che sarà esercitata separatamente per le decisioni di natura ordinaria e congiuntamente per le scelte di natura straordinaria ed in particolare quelli attinenti alla salute,
educazione, istruzione e residenza;
3) assegnarsi la casa coniugale, di proprietà esclusiva della madre, alla medesima, presso la cui abitazione i figli continueranno a mantenere la residenza;
4) disporsi che il padre, previo accordo con la madre, potrà tenere con sé i figli minori: a) a fine settimana alternati, dal venerdì sera sino alla domenica sera, indicativamente alle ore
21:00; i genitori si accorderanno di volta in volta per prendere e riportare i figli compatibilmente con i loro impegni di lavoro;
b) due pomeriggi alla settimana con successivo pernotto, previo accordo telefonico con la madre;
i genitori si accorderanno di volta in volta per prendere e riportare i figli compatibilmente con i loro impegni di lavoro;
c) tre settimane durante le vacanze estive: una a giugno, una a luglio ed una ad agosto (da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ciascun anno). Anche la madre disporrà di tre settimane di vacanze da trascorrere con i figli ,durante le quali è sospeso il diritto di frequentazione dei figli da parte del padre. Anche questi periodi saranno concordati entro il
31 maggio di ogni anno;
d) tre giorni durante le festività pasquali, alternando con la madre il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo tra i genitori;
e) durante le vacanze natalizie i ragazzi staranno con il padre - negli anni dispari - dal 24 al 30 dicembre e - negli anni pari - dal 30
dicembre al 6 gennaio;
5) onerarsi il signor di versare, entro il 10 CP_1
di ogni mese, per 12 mensilità annue, alla signora a titolo di Parte_1
contributo nel mantenimento ordinario dei figli maggiorenne ma non Per_3
economicamente autosufficiente;
e entrambi di minore età e Per_1 Per_2
studenti), l'assegno mensile di € 1050,00 (€ 350,00 per ciascun figlio) ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia, tramite bonifico bancario;
somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza gennaio
2 2024; 6) disporsi che le spese straordinarie nell'interesse dei tre figli, per la cui individuazione e disciplina ci si richiama alle previsioni del Protocollo in uso presso il Tribunale di Pordenone, siano ripartite tra i coniugi nella misura del
50%; 7) disporsi che l'Assegno Unico Universale per i figli (AUU) venga ripartito tra i due genitori nella misura del 50% ciascuno, come già in atto. In
ogni caso: compenso professionale e spese di lite interamente rifusi. In via istruttoria: si reiterano tutte le istanze istruttorie formulate dal convenuto in 2^
Memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. datata 09.10.2023 e non ammesse con ordinanza del 27.11.2023, che si riportano integralmente: “A) nella denegata ipotesi in cui il resistente non adempia all'invito rivolto alle parti dal Giudice
con ordinanza del 17.04.2023, ordinare ex art. 210 c.p.c. al sig. di CP_1
produrre in giudizio tutti gli estratti conto correnti bancari, postali, conto titoli, a lui intestati e/o cointestati ovvero intestati a terzi con delega di firma nonché intestati alla ditta individuale a decorrere dall'anno 2020 CP_1
ogni documentazione finanziaria, ivi comprese i fondi pensionistici e polizze assicurative sottoscritte, nonché documentazione relativa alle proprietà
immobiliari/mobiliari a lui ovvero alla propria ditta individuale intestati ovvero cointestati;
B) ordinare ex art. 210 c.p.c. alla Banca Credit Agricole spa,
filiale di Torre di Mosto (VE) di esibire in giudizio gli estratti conto correnti bancari, conto titoli, intestati e/o cointestati al signor ovvero CP_1
intestati a terzi con delega di firma nonché intestati alla ditta individuale
[...]
a decorrere dall'anno 2020, accesi presso i suddetti istituti di credito CP_1
ed assicurativo ogni documentazione finanziaria, ivi comprese i fondi pensionistici e polizze assicurative sottoscritte;
C) ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. al signor di produrre o esibire in giudizio le contabili CP_1
bancarie attestanti il versamento del contributo mensile a favore del figlio effettuati nel corso dell'anno 2023; D) ordinare ai sensi dell'art. CP_2
210 c.p.c. al signor e/o a di produrre o esibire in CP_1 CP_2
giudizio gli estratti conto corrente di quest'ultimo acceso presso la Banca
3 Credit Agricole di Torre di OS (VE) e/o altro istituto di credito ove è stato accesso il rapporto di conto corrente da marzo 2023 sino ad oggi, al fine di verificare le risorse finanziarie/economiche del figlio;
E) abilitarsi la Per_3
signora a prova contraria sui capitoli di prova avversari Parte_1
eventualmente richiesti ed ammessi, con i testi da indicare;
si formula espressa riserva di ogni altra richiesta ed indicazione di prova contraria, anche con deposito di ulteriori documenti”. Ci si oppone all'ammissione delle prove testimoniali e per interrogatorio formale come ex adverso dedotte per le ragioni svolte in 3^ Memoria ex art. 183 IV comma c.p.c. datata 30.10.2023, al cui contenuto ci si riporta integralmente. Il procuratore dell'attrice chiede l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 I comma c.p.c. In ottemperanza all'ordinanza del 27.11.2023 dell'intestato Tribunale si produce: 29) CU 2024
redditi 2023 signora ”. Parte_1
per parte resistente “NEL MERITO 1. I figli e vengono affidati Per_1 Per_2
in via condivisa ai genitori che collaboreranno per assicurare ai figli assistenza morale e materiale, una crescita equilibrata e la formazione adeguata alle loro aspirazioni e inclinazioni La responsabilità genitoriale sarà esercitata concordemente per le decisioni di natura straordinaria ed in particolare quelle attinenti alla salute, educazione, istruzione e residenza e separatamente per quelle di natura ordinaria;
2. La casa familiare sita in S. Stino di Livenza, di proprietà esclusiva della signora viene assegnata alla medesima. Lì Pt_1
vivranno e continueranno a mantenere la residenza anagrafica e Per_1
.
3. e frequenteranno il padre nei tempi e modi Per_2 Per_1 Per_2
corrispondenti ai loro desideri. I genitori proporranno loro di seguire il calendario che sarà indicato di seguito e si comunicheranno reciprocamente le deroghe richieste dai figli accertandosi che siano compatibili con le disponibilità dell'altro genitore: a) a fine settimana alternati, dal venerdì sera sino alla domenica sera, indicativamente alle ore 21:00; i genitori si accorderanno di volta in volta per prendere e riportare i figli compatibilmente
4 con i loro impegni di lavoro;
b) due pomeriggi alla settimana con successivo pernotto. I giorni saranno stabiliti all'inizio dell'anno scolastico e in caso di disaccordo saranno il martedì e il giovedì. Sarà il papà, se i ragazzi non si sposteranno autonomamente o con i mezzi pubblici, a prenderli all'uscita da scuola e riportarli il giorno successivo. c) tre settimane durante le vacanze estive: una a giugno, una a luglio ed una ad agosto, da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ciascun anno. In difetto di accordo le tre settimane si intenderanno fissate per il mese di giugno nei sette giorni decorrenti dal primo sabato successivo alla conclusione dell'anno scolastico e per i mesi di luglio e agosto dal primo sabato del mese Anche la madre disporrà di tre settimane di vacanze da trascorrere con i figli durante le quali è sospeso il diritto di frequentazione dei figli da parte del padre. Anche questi periodi saranno concordati entro maggio e in difetto la signora potrà comunicare la sua scelta fissando il periodo al di fuori di quello riservato nel paragrafo precedente al padre. Nelle rimanenti settimane al padre sarà garantito il diritto di visita frequentazione con le modalità sopra indicate, salvo che nel rispetto dei desideri dei figli e delle loro esigenze i genitori si accordino diversamente anche prevedendo eventuali ulteriori pernotti dei ragazzi presso il padre. d) durante le vacanze natalizie i ragazzi trascorreranno con il padre negli anni dispari dal 24 al 30 dicembre e negli anni pari dal 30 dicembre al 6
gennaio e) tre giorni durante le festività pasquali, alternando con la madre il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo tra i genitori;
f) i compleanni dei figli saranno trascorsi preferibilmente insieme ad entrambi i genitori, diversamente saranno conservati i turni normali.
4. Il signor
[...]
, verserà, entro il 10 di ogni mese, per 12 mensilità annue, alla signora CP_1
a titolo di contributo nel mantenimento ordinario dei figli Parte_1
e , l'assegno mensile di euro 500,00 tramite bonifico bancario;
Per_1 Per_2
somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza gennaio 2024; 5. Le spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative etc.
5 nell'interesse dei figli e per la cui individuazione e disciplina Per_1 Per_2
ci si richiama alle previsioni del Protocollo in uso presso il Tribunale di
Pordenone, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%;
6. Nulla sarà
dovuto dal signor a titolo di contributo per il mantenimento del figlio CP_1
economicamente autosufficiente.
7. Spese di lite rifuse con condanna Per_3
della ricorrente anche ex art. 92 cpc per la violazione di doveri di lealtà
processuale. IN VIA ISTRUTTORIA Per scrupolo si ripropongono anche le prove orali dedotte nella seconda memoria ex art 183 cpc e cioè chiede prova per interrogatorio e testi sui capitoli seguenti ( prova per testi limitatamente ai capitoli da 1 a 7) Vero che pranza e cena tutti i giorni dal padre? 1) Per_3
Vero che pranza e cena tutti i giorni dal padre? 2) Vero che Per_3
l'automobile Ford Fiesta è stata acquistata dal signor per il figlio CP_1 Per_3
e che viene utilizzata da quest'ultimo in via esclusiva? 3) Vero che Per_3
dorme molto saltuariamente a casa della mamma e che dai primi di agosto ad oggi ha dormito sempre dal papà? 4) Vero che e durante la Per_1 Per_2
settimana cenano dal papà almeno 3 volte a settimana? 5) Vero che nel Per_2
periodo estivo ogni settimana si recava presso l'abitazione paterna per cenare o pranzare con il padre? 6) Vero che durante il periodo estivo faceva Per_1
visita al padre almeno 5 giorni a settimana trattenendosi a pranzo o a cena o per entrambi i pasti? 7) Vero che durante il periodo estivo si recava Per_1
sui campi col padre e il fratello per trascorrere del tempo con loro? 8) Vero che avendo nel luglio scorso chiesto alla mamma 10 euro per una ricarica telefonica, questa gli ha consegnato una banconota di 50 euro, tratti dai risparmi che teneva in casa e gli ha intimato a di restituirli a Per_1 Per_3
, cosa che è avvenuta? 9) Vero che dal compimento del sedicesimo Per_1
anno di età, cioè da aprile 2023 ha chiesto ripetutamente e insistentemente alla madre di poter conseguire il patentino ma la madre ha sempre rifiutato spiegando che non intende assumersi la metà della spesa? Si indicano come testi: Sui capitoli 1,2,3,4,5,6: • la signora , madre del resistente Testimone_1
6 e residente a [...]di Livenza (VE). Sui capitoli 1,2,5,6, 7: • il signor
, fratello del resistente e residente a [...]di Livenza (VE). SI Testimone_2
PRODUCE 17. PF 2023”.
Motivi della decisione
FATTO
Con sentenza parziale n. 362/2023 pubblicata il 29/05/2023, il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c., la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza del 21 giugno 2024, tenutasi mediante trattazione scritta, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica.
DIRITTO
1. Affido della prole minorenne e assegnazione della casa familiare.
Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve in primo luogo confermarsi l'affidamento condiviso dei figli minori, e , di Per_1 Per_2
anni 17 e 16 (essendo il figlio ormai maggiorenne), disposto con Per_3
l'ordinanza presidenziale, considerato che il regime ordinario di affidamento dei minori previsto dall'art.337 ter c.c. esprime un principio di pari responsabilità genitoriale che può essere derogato, nell'interesse dei minori,
soltanto al ricorrere di precise controindicazioni, che non sussistono nel caso in esame, visto anche l'accordo dei genitori sul punto;
sempre sull'accordo delle parti, deve essere tenuto fermo il collocamento dei figli minori presso la madre, con la previsione dei tempi di frequentazione del padre indicati in dispositivo. I tempi di frequentazione riportati valorizzano le conclusioni sostanzialmente convergenti dei genitori, mentre per eventuali divergenze,
come la scelta delle settimane durante il periodo estivo, sarà tenuta in debita considerazione da parte dei genitori la circostanza per cui i figli sono “grandi”
7 minori, prossimi alla maggiore età, e dunque potranno concordare direttamente con il padre i tempi di frequentazione. Sempre sull'accordo delle parti, giusto il disposto dell'art.337 sexies c.c., richiamato dall'art.6, secondo comma, L.898/70 e successive modifiche, la casa coniugale sita in San Stino di
Livenza (Ve), Via Caorle n. 21, di proprietà della ricorrente, deve essere assegnata a , quale genitore collocatario dei figli minori. Parte_1
2. Mantenimento della prole.
Le questioni economiche si incentrano sulla determinazione del contributo del padre per il mantenimento dei figli minori conviventi con la madre e sulla raggiunta o meno autosufficienza economica del figlio maggiorenne . Per_3
Partendo da quest'ultimo aspetto, giova premettere che secondo i più recenti e condivisibili principi di diritto “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente,
vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è
neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (Sez. 1 - ,
Sentenza n. 26875 del 20/09/2023); “I principî della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore,
l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con
8 il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto"
l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata” (Sez. 1 - , Sentenza n. 26875 del 20/09/2023); “Il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso” (Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 29264 del 07/10/2022).
Ciò premesso, nel caso di specie occorre osservare che il figlio della coppia
, rispetto al tempo dell'ordinanza presidenziale, ha ormai 20 anni Per_3
compiuti, ha pacificamente abbandonato da tempo gli studi ed ha conseguito un attestato professionale;
egli, pertanto, è già in grado, se diligente, di procacciarsi un reddito proporzionale alle competenze sinora acquisite
(operaio), non essendo necessario spendere un particolare titolo di studio e non avendo scelto di proseguire con corsi di formazione. Oltre a ciò, appare pacifica la collaborazione nell'impresa familiare del padre, per stessa ammissione della madre all'udienza presidenziale, ed è stato documentato in corso di causa il versamento a suo favore, da parte del padre, di anticipi degli utili di impresa (doc. n. 8 e 9 fascicolo di parte convenuta). In ogni caso, anche quand'anche cessasse tale forma di collaborazione, il figlio potrebbe Per_3
fare affidamento sulla competenza ivi acquisita di aiuto meccanico per poter reperire agevolmente un'attività lavorativa. Può affermarsi dunque che lo stesso è in grado di rendersi economicamente autonomo e, pertanto, cesserà
9 ogni obbligo al suo mantenimento, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, perché nella decisione odierna è stata accertata l'autosufficienza economica, fermi restando i provvedimenti in corso di causa.
In ordine al mantenimento della prole minorenne, occorre osservare quanto segue.
La ricorrente ha percepito un reddito mensile netto medio pari a circa euro
1.470,26, calcolato su base dodici e quale media delle dichiarazioni dei redditi prodotte;
è proprietaria esclusiva della casa familiare ed ha dichiarato di essersi obbligata al pagamento delle rate del mutuo acceso per l'acquisto della stessa, rate che ammonterebbero a circa euro 500,00 e che, dagli ultimi estratti di conto corrente allegati, relativi all'anno 2023, risulta aumentata a circa euro
880,00; ha dichiarato di essere obbligata per la ripetizione di finanziamento per acquisto di autovettura, con rata mensile pari ad euro 177,00 circa;
dall'ultima certificazione unica allegata (anno di imposta 2023) si evince un reddito mensile netto pari a circa 1.700,00 mensili.
Il marito ha percepito un reddito mensile netto medio pari ad euro 2.200,00,
circa, calcolato su dodici mensilità e quale media delle dichiarazioni dei redditi prodotte;
non è titolare di beni immobili e si è obbligato per la ripetizione di finanziamento con rata mensile pari ad euro 230,00; è
proprietario di due autovetture e due motocicli;
dall'ultima dichiarazione dei redditi allegata (anno di imposta 2022) emerge un reddito mensile netto medio pari ad euro 900,00, anche se dagli estratti di conto corrente prodotti (benché
non risulti quello dei trimestri disponibili del 2023), possono notarsi occasionali versamenti in contanti (pari a circa 1.500,00); non è stata prodotta la dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2023. È verosimile ritenere, tuttavia, una ripresa, nell'anno 2023 e nel corrente anno, della situazione reddituale del padre, avendo proposto lo stesso nelle proprie conclusioni di garantire quantomeno euro 500,00 per il mantenimento dei figli minori.
10 Pertanto, tenuto conto dei redditi delle parti e considerate le presumibili esigenze dei figli minori, aumentate con l'età, considerato che con la decisione odierna i genitori non sono più tenuti al mantenimento del figlio maggiorenne, valutati i tempi di permanenza presso ciascun genitore e i conseguenti oneri di cura e di assistenza che vi sono connessi, appare conforme ad equità determinare in euro 650,00 l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento dei minori;
il padre dovrà dunque corrispondere alla madre l'importo mensile di euro 650,00, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa. L'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole, non essendoci peraltro contenzioso sul punto.
3. Altre questioni e spese.
L'assegno unico universale sarà percepito al 100% dalla madre, in quanto collocataria prevalente, mentre le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, saranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%.
L'assenza di contenzioso sull'affido e la reciproca soccombenza sul contributo al mantenimento dei figli, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
affida i figli minori e ad entrambi i genitori, che Persona_4 Persona_5
eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per i minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto
11 della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è
esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso di sé;
dispone che i minori siano collocati presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale sita in San Stino di Livenza (Ve), Via Caorle n. 21;
dispone che il padre veda e tenga con sé i figli minori, in difetto di diverso accordo, con le seguenti modalità: a) a fine settimana alternati, dal venerdì
sera sino alla domenica sera, indicativamente alle ore 21:00; i genitori si accorderanno di volta in volta per prendere e riportare i figli compatibilmente con i loro impegni di lavoro;
b) due pomeriggi alla settimana con successivo pernotto;
i genitori si accorderanno di volta in volta per prendere e riportare i figli compatibilmente con i loro impegni di lavoro;
c) tre settimane durante le vacanze estive: una a giugno, una a luglio ed una ad agosto (da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ciascun anno). Anche la madre disporrà di tre settimane di vacanze da trascorrere con i figli ,durante le quali è sospeso il diritto di frequentazione dei figli da parte del padre. Anche questi periodi saranno concordati entro il 31 maggio di ogni anno;
d) tre giorni durante le festività pasquali, alternando con la madre il giorno di Pasqua e il Lunedì
dell'Angelo, salvo diverso accordo tra i genitori;
e) durante le vacanze natalizie i ragazzi staranno con il padre - negli anni dispari - dal 24 al 30
dicembre e - negli anni pari - dal 30 dicembre al 6 gennaio;
il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa del papà; ad anni alterni il pomeriggio o la sera del compleanno dei figli;
revoca, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio , maggiorenne ed CP_2
economicamente autonomo, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, in ordine al mantenimento sino all'odierna revoca;
12 determina in euro 650,00 (euro 325,00 a figlio) il contributo mensile dovuto da per il mantenimento dei figli minori e condanna ai CP_1 Persona_6
relativi pagamenti, da corrispondersi a presso il di lei Parte_1
domicilio, in forma tracciabile entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone
in data 22 febbraio 2018;
l'assegno unico universale sarà percepito al 100% dalla madre, in quanto collocataria prevalente, mentre le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, saranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 05/11/2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
13