Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 20/02/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 306/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore dr.ssa Emanuela Vitello - Consigliera all'udienza del 20/02/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentata e difesa da: avv. PALERI DOMENICO, elettivamente Parte_1
domiciliata come in atti;
-appellante-
e
, non costituito in giudizio;
Controparte_1
-appellato contumace-
Oggetto: Altre ipotesi. Appello avverso la sentenza n. 167/2024 del 15/05/2024, emessa dal
Tribunale di L'Aquila in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 20/02/2025.
Svolgimento del processo
La sentenza indicata in oggetto, in accoglimento del ricorso proposto in data 16/06/2023 da docente alle dipendenze del con Parte_1 Controparte_1 contratti a tempo determinato, ha condannato il datore di lavoro all'erogazione in CP_1
favore della docente della prestazione di cui all'art. 1 l. n. 107/2015, previa emissione della carta docente ed accredito della somma di €. 500,00 annui, per gli anni scolastici 2020/2021,
Con ricorso depositato il 12/07/2024 ha impugnato detta sentenza, Parte_1
pronunciata il 15/05/2024, depositata in pari data e non notificata, limitatamente alla quantificazione delle spese giudiziali, deducendo, nei motivi articolati, mancanza ed erroneità della motivazione e violazione degli artt. 132 c. 1 nn. 3 e 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 2 e 4
d.M. 55/2014 e 2233 c.c., essendosi il giudice di primo grado discostato, nella liquidazione delle spese, dai valori medi tabellari, liquidando peraltro un importo inferiore ai minimi, inadeguato all'importanza dell'opera ed al decoro della professione dell'avvocato, senza determinazione dei compensi per fasi e con generica motivazione basata sulla serialità della causa, laddove, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, il difensore di essa appellante aveva incardinato solo due giudizi in materia di carta docenti, sicché non si trattava di cause seriali, e comunque la serialità avrebbe potuto comportare una decurtazione solo per la fase di studio ma non per le altre, che richiedono il medesimo impegno professionale indipendentemente dalla complessità del giudizio.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, la liquidazione delle spese giudiziali di primo grado in misura pari ai medi di cui al d.M. n. 55/2014 e comunque in misura non inferiore ai minimi, con vittoria di spese del presente grado.
Il , nonostante regolare notifica del ricorso introduttivo, Controparte_1
non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
L'appello è manifestamente infondato, per le seguenti considerazioni.
La causa introdotta dall'odierna appellante verte in materia di riconoscimento del cd. bonus carta docente, previsto dall'art. 1 c. 121 l. n. 107/2015 in favore dei soli docenti a tempo indeterminato, in favore dei docenti con contratto a tempo determinato con supplenza annuale o di lunga durata.
Si tratta, notoriamente, di uno dei cd. filoni di contenzioso seriale in materia di personale docente alle dipendenze del , che ha coinvolto un altissimo numero Controparte_1 di docenti, e per il quale, già all'epoca dell'introduzione del presente giudizio, la giurisprudenza di merito maggioritaria aveva ritenuto fondate le domande, come risulta anche dalle sentenza prodotte in primo grado dall'odierna appellante. Inoltre, al momento dell'emanazione della sentenza impugnata era già intervenuta la S.C., con la sentenza n. 29661 del 27/10/2023, resa in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., quindi con specifica valenza nomofilattica, che tutta la giurisprudenza di merito, ed anche questa Corte, ha recepito.
La presente causa, relativa al riconoscimento della carta docente per tre anni scolastici, ha un valore di €. 1.500,00 oltre accessori di legge, essendo appunto il bonus, ex art. 1 c. 121 l. cit., di importo pari ad €. 500,00 l'anno.
Tale valore è ricompreso nello scaglione di tariffa da €. 1.101,00 ad €. 5.200,00 di cui al d.M.
n. 55/2014, sicché, trattandosi di causa documentale non richiedente attività istruttoria costituenda né attività di trattazione ulteriori rispetto a quelle proprie dalla fase introduttiva, il valore medio delle spese legali liquidabili ammonta ad €. 2.059,00 e quello minimo ad €.
1.030,00.
La quantificazione delle spese, operata nell'impugnata sentenza in €. 1.000,00 oltre spese
(indicate genericamente e quindi da ritenersi comprensive degli esborsi) ed accessori di legge, misura di pochissimo inferiore ai minimi tabellari e pertanto niente affatto simbolica, è pertanto adeguata sia al valore della causa (di poco superiore all'importo inferiore della scaglione di riferimento), sia alla natura e complessità di essa (seriale e relativa a questioni già univocamente risolte dalla giurisprudenza di merito, già al momento dell'introduzione, ed anche di legittimità, al momento della decisione), sia al fatto che il medesimo difensore dell'odierna appellante aveva proposto un'altra controversia avente il medesimo oggetto
(come attestato dal difensore nell'atto di appello), ciò che giustifica pienamente sia la riduzione delle spese ai minimi tabellari, sia l'ulteriore riduzione, peraltro minima, con palese evidenza adottata ex art. 151 d.a. c.p.c., che, per le fattispecie (come la presente) di cause connesse per identità delle questioni giuridiche dalla cui risoluzione dipende la decisione, prevede la riunione delle cause e la corrispondente riduzione di competenze ed onorari di causa, essendo la riduzione (o una parziale compensazione) delle spese, come pacifico in giurisprudenza e come già statuito da questa Corte in numerose analoghe controversia, analogicamente applicabile anche qualora la riunione delle cause connesse non sia stata disposta (cfr. Cass. Sez. L. n. 3093 del 30/03/1999 rv. 524778 - 01).
Né, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, la liquidazione delle spese in misura inferiore al richiesto richiedeva specifica motivazione, essendo pacifico che al riguardo è sufficiente motivazione concisa o succinta (cfr. Cass. Sez. 2 n. 22762 del 27/07/2023 rv.
668570 – 01; Cass. Sez. L. n. 22369 del 07/08/2024), sicché il riferimento dell'impugnata sentenza al carattere seriale della causa, ampiamente notorio per quanto sopra osservato, deve ritenersi del tutto adeguato alla fattispecie.
Infine, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la manifesta fondatezza della domanda proposta in primo grado non rendeva obbligatoria l'applicazione dell'aumento ex art. 4 c. 8 d.M. n. 55/2014, che ha natura solo facoltativa, e nella fattispecie non è in alcun modo giustificabile appunto per la semplicità e serialità della controversia;
né è applicabile l'aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione, dovuto solo ove si debbano esaminare atti e documenti scritti aventi notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente, in quanto solo in tali situazioni -con evidenza non ricorrenti nella fattispecie- le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano le indicate agevolazioni (cfr. Cass. Cass. Sez. 2 n. 22762 del
27/07/2023 rv. 668570-02).
L'appello va pertanto rigettato.
Nulla per le spese di lite del grado, stante la contumacia dell'appellato.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 167/2024 in data 15/05/2024 del Tribunale di L'Aquila in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: rigetta l'appello; nulla per le spese del presente grado del giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 20/02/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -