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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 4/3/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 3411/2024 vertente
TRA
Parte_1
(avv.ti Maresca, Sacco Ginevri, D'Agostini e Riganò)
PARTE APPELLANTE - APPELLATA INCIDENTALE
E
CP_1
(avv.to Falasca)
PARTE APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6758 del 10/6/2024
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in parziale accoglimento delle domande proposte da nei CP_1 confronti della - d'ora in poi, breviter, anche “Società” - si condannava quest'ultima al Parte_1 pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 210.000,00, a titolo di retribuzioni mancanti rispetto alla scadenza dei contratti a tempo determinato stipulati con la resistente, rigettando la domanda riconvenzionale avanzata da quest'ultima e compensando le spese di lite.
La Società interponeva appello, cui resisteva il spiegando appello incidentale. CP_1
Disposta la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
In via preliminare, va evidenziato che non vengono coinvolte, nell'odierno thema decidendum, le pretese del lavoratore riguardanti la restituzione dei beni personali in possesso della Società e le pretese del datore di lavoro concernenti la restituzione di determinate somme (a titolo di base bonus, di annual performarce bouns e di 13^ mensilità), pretese, tutte, rigettate esplicitamente o implicitamente dal Tribunale capitolino, ma non riproposte in questa sede e, quindi, da considerarsi rinunciate ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
L'appello principale proposto dalla Società è articolato in tre motivi.
Con il primo, la Società rimprovera al primo giudice di non essersi pronunciato in ordine all'eccezione di litispendenza dell'odierno giudizio con quello arbitrale, parallelamente proposto dal con CP_1 conseguente assorbimento delle rivendicazioni avanzate nell'atto introduttivo.
La doglianza coglie nel segno (nel senso dell'omessa pronuncia in proposito), ma risulta infondata nel merito.
Invero, risulta incontestata tra gli odierni contendenti - oltre che documentalmente provata - l'esistenza di due distinti rapporti tra le parti, ossia, da un lato, i Directorship Agreements sottoscritti con la controllante
NEEP e la volti a regolare i rapporti di natura societaria, quali i ruoli di membro dei consigli Parte_1 di amministrazione delle rispettive Società (“Cariche”), ed il contratto di lavoro dipendente tra il e la CP_1
(“Impiego”), in virtù del quale lo stesso ricopriva l'incarico di Direttore Generale di Parte_1 quest'ultima Società.
Orbene, nonostante che tutti e tre i contratti stipulati dalle parti avessero il medesimo termine al
30/6/2024 - v. anche infra - e che le stesse parti avessero dato atto che “la Carica e l'Impiego sono tra loro strettamente connessi”, ciò non esimeva, in alcun modo, la dal rispettare le disposizioni di Parte_1 legge e di contratto collettivo in ordine alla gestione del rapporto di lavoro, sicché la risoluzione di quest'ultimo poteva avvenire sulla base degli istituti, procedimentali e sostanziali, contemplati dal nostro ordinamento e non preclusi dalla natura dirigenziale delle mansioni svolte dal CP_1
In quest'ottica, si osserva che il presente giudizio è stato incardinato dallo stesso CP_1 esclusivamente in relazione alle condotte illegittime poste in essere dalla Società in relazione al rapporto di lavoro, che nulla hanno a che vedere con le pretese dallo stesso articolate in relazione alle cariche ricoperte presso la e la NEEP, con riferimento alle quali pende una procedura arbitrale. Parte_1
Ne consegue che, anche a fronte dell'interdipendenza dei rapporti de quibus tra le parti - come sopra delineati - la condotta posta in essere dalla Società ha determinato, comunque, la violazione sia delle garanzie procedimentali di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, sia dell'art. 2119 c.c., in considerazione non solo dell'insussistenza di una giusta causa di licenziamento, ma anche di un vero e proprio difetto di motivazione nella comunicazione risolutoria del 17/4/2023. Il secondo motivo perde di rilievo decisorio alla luce di quanto sopra esposto, atteso che l'appellante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente considerato come “licenziamento” la suddetta comunicazione, laddove, invece, dovendosi qualificare tale, ne conseguiva l'assenza sia della procedura contemplata dal citato art. 7, sia della giustificatezza dei motivi a base del recesso datoriale.
Risulta, invece, fondato il terzo (ed ultimo motivo), atteso che la scadenza dei contratti a tempo determinato (“effettive date”) era quella del 30/6/2024, a nulla rilevando la chiusura del bilancio di esercizio al 31/12/2024, sicchè al vanno riconosciute soltanto le retribuzioni dall'aprile 2023 al giugno 2024, CP_1 ossia pari a 15 mensilità - e non 21 come opinato dal Tribunale - e, quindi, per complessivi € 150.000,00.
L'appello incidentale si articola in due motivi.
Con il primo, il si duole del mancato riconoscimento del risarcimento del danno subìto (pari a € CP_1
360.000,00) per perdita di chance correlata al mancato rinnovo del contratto di lavoro per un ulteriore triennio, tuttavia, dalle risultanze processuali in atti, non è emerso alcun impegno, da parte della Società, a rinnovare il contratto di lavoro per un ulteriore triennio.
Anzi, dalla lettura dell'art. 6, terzo capoverso, del contratto cona la - riportato a pag. 5 del Pt_1 ricorso introduttivo, anche con la relativa traduzione in italiano - risulta che: “Con accordo scritto tra le Parti, previa approvazione da parte dei competenti organi sociali della Società, l'Ufficio può essere rinnovato, agli stessi termini e condizioni o a condizioni analoghe a quelle concordate dalle Parti, fino a ulteriori 3 anni e così via”; da ciò si evince che l'eventuale rinnovo è subordinato ad un successivo “accordo scritto”,
(pacificamente non esistente) e che deve essere approvato dagli organi sociali (il che non è avvenuto); peraltro, in tale clausola contrattuale, non è stata fissata né la durata del rinnovo (essendo espressamente previsto “fino a ulteriori 3 anni”), né le condizioni (essendo stabilito che l'eventuale rinnovo sarebbe potuto avvenire agli stessi termini e condizioni “o a condizioni analoghe” a quelle concordate dalle Parti).
Parimenti infondato è il secondo (e ultimo) motivo dell'appello incidentale, con cui il rivendica il CP_1 riconoscimento del risarcimento del danno alla professionalità e del danno biologico (pari a € 1.200.000,00).
Ciò non perché - come opinato dal Tribunale - trattasi di pretese “assorbite” nella procedura arbitrale, instaurata davanti alla Camera nazionale e internazionale costituita presso gli Avvocati di volta ad Pt_1 ottenere la termination indennity, stante l'insussistenza di un bis in idem - come sopra rilevato - bensì perché siamo in presenza di profili risarcitori, patrimoniali e non, non supportati da adeguata allegazione e prova: invero, a fronte del rilievo per cui il danno non è affatto in re ipsa, si osserva che la documentazione prodotta in atti (inclusa la consulenza medica di parte) non è dirimente mentre la prova per testi articolata nel ricorso non riguarda precipuamente tali aspetti (incentrandosi soprattutto sulla riappropriazione dei beni personali).
In conclusione, l'appello principale proposto dalla Società va parzialmente accolto, con conseguente riforma parziale dell'impugnata sentenza - ferma nel resto - conseguendone la riduzione della somma di €
60.000,00, spettante al rispetto a quella liquidata dal Tribunale (€ 210.000,00 - € 150.000,00). CP_1
Atteso l'esito complessivo del giudizio, stante la sostanziale reciproca soccombenza ed il notevole ridimensionamento delle pretese avanzate dal nel ricorso introduttivo - qui riconosciute fondate CP_1 limitatamente all'importo di € 150.000,00 a fronte dell'iniziale € 4.170.000,00 - si ravvisano giusti motivi per compensare anche le spese del presente grado.
In considerazione del tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono, in capo al le condizioni CP_1 oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 - come aggiunto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012 - per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
a - accoglie parzialmente l'appello principale e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, condanna la al pagamento, in favore di , dell'inferiore somma di € Parte_1 CP_1
150.000,00;
b - rigetta l'appello incidentale spiegato dal CP_1
c - compensa le spese del presente grado;
d - dà atto che sussistono, per l'appellante incidentale, le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 4/3/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)