Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 30/05/2025, n. 10553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10553 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10553/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04667/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4667 del 2022, proposto da -OMISSIS- S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Capanni e Marina Ceccarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore Servizi Energetici Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Maione e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n. 342/2022, emesso dal Tar Lazio sezione Terza Ter, in data 22.02.2022, notificato via pec in data 28.02.2022 ad istanza di GSE S.p.a., per la revoca del suddetto decreto ingiuntivo opposto in quanto illegittimo ed emesso in assenza dei presupposti di legge, nonchè nel merito per la reiezione della domanda con esso introdotta, previa in ogni caso reiezione della richiesta di provvisoria esecuzione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Gestore Servizi Energetici Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 27 aprile 2022, la ricorrente ha proposto rituale opposizione al decreto ingiuntivo n. 342/2022, reso dal Tar Lazio Roma (sezione III ter), in data 23 febbraio 2022, con cui è stata condannata a pagare, a favore del GSE, la somma di euro 3.796,153,70, a titolo di restituzione di incentivi indebitamente percepiti, oltre interessi e spese della procedura liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori di legge e rimborso del C.U versato.
2. A fondamento del ricorso, la ricorrente ha allegato e dedotto che: nel periodo 2015-2020, ha richiesto l’accesso agli incentivi in relazione ad una serie di progetti di riduzione dei consumi di energia primaria; con p.e.c. del 30.06.2020, il Gestore Servizi Energetici ha comunicato l'avvio del procedimento di controllo documentale, ex art 12 commi 1 e 3 D.M 11 gennaio 2017, chiedendo di fornire, per tutti i soggetti beneficiari del risparmio e per ognuna delle tipologie di intervento di cui all'allegato A, una copiosa serie di documentazione da inviare entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione; tuttavia, non è stata in grado di adempiere compiutamente, nel termine assegnato, al recupero della documentazione richiesta e ciò soprattutto in considerazione del fatto che, nel periodo immediatamente precedente, il professionista che curava all’epoca contabilità, tenuta delle scritture e della documentazione commerciale, era stato tratto in arresto in Alessandria, per fatti del tutto sganciati da quanto qui di interesse, con conseguente sequestro di tutta la documentazione dal medesimo detenuta; ciò ha impedito di fornire al GSE S.p.A. la documentazione richiesta e documentare lo stato delle cose; di tale situazione il G.S.E. è stato messo al corrente con comunicazione a mezzo p.e.c. del 11 dicembre 2020; successivamente alla comunicazione del 30.06.2020, non ha ricevuto alcuna altra comunicazione fino a quella del 20.11.2020, quando, sempre via P.E.C., GSE ha comunicato che, con riferimento al provvedimento del 06.08.2020, con il quale GSE avrebbe notificato gli esiti della verifica disponendo la decadenza dal diritto agli incentivi derivanti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica per i progetti di cui all'allegato A, era tenuto al recupero di n. 15.419 TEE indebitamente percepiti nel periodo 2015-2020, per un importo complessivo di euro 3.796.153,70; con P.E.C. dell’11.12.2020, ha comunicato che l'attuale amministratore della società si stava attivando per recuperare la documentazione richiesta, rilevando come tale attività fosse stata pesantemente condizionata dalle vicende giudiziarie che avevano investito il professionista incaricato degli adempimenti contabili e tributari di -OMISSIS- (per fatti del tutto estranei alla presente questione), vicende che avevano portato al sequestro giudiziario di tutta la documentazione della società; tale ultima comunicazione non è stata mai riscontrata; solo ultimamente è stata reperita piccola parte della documentazione sequestrata e, in particolare, alcune fatture comprovanti il fatto che aveva effettivamente affidato alcuni interventi in subappalto per la realizzazione dei progetti di efficientamento energetico oggetto del contendere e che non erano stati prodotti al tempo della richiesta; ciò dimostra che ha realizzato, nelle forme di cui sopra, gli interventi cui gli incentivi erano destinati e che quindi la supposta ed invocata decadenza non pare suffragata da certezze giudiziariamente spendibili; nonostante ciò, in data 28.02.2022, ha ricevuto la notifica via P.E.C. del ricorso e decreto ingiuntivo emesso, su richiesta di GSE S.p.a., dal T.a.r. Lazio, n. 00342/2022 - Reg. Ric., n. 00950/2022 Reg. Prov. Pres, con il quale è stato ingiunto alla stessa il pagamento della somma di euro 3.796,153,70, a titolo di restituzione di incentivi indebitamente percepiti, oltre interessi e spese della procedura liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori di legge e rimborso del C.U versato, nel termine di giorni quaranta dalla notifica.
3. Tanto premesso, la società ricorrente ha lamentato l’erroneità e l’illegittimità dell’opposto decreto ingiuntivo, in quanto la missiva del 6.08.2020, allegata sub doc. 1 al ricorso per decreto ingiuntivo, contenente la comunicazione di decadenza dal diritto all'ottenimento degli incentivi, non sarebbe mai pervenuta ad essa opponente e perché emesso in assenza dei presupposti di legge ex artt 118 c.p.a e 633 e ss. c.p.c..
4. Si è costituita, con memoria di mero stile, G.S.E. S.p.a..
All’udienza di smaltimento del 23 maggio 2025, tenuta da remoto, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. L’opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
6. Invero, il decreto ingiuntivo opposto si fonda sull'asserito carattere definitivo del provvedimento di decadenza dal diritto al percepimento degli incentivi, per non essere stato il medesimo tempestivamente impugnato.
Tuttavia, dagli atti di causa, non emerge la prova della avvenuta comunicazione, alla parte odierna opponente, del provvedimento di decadenza del 6.08.2020 e, dunque, la sua definitività, conseguente alla mancata tempestiva impugnazione.
Né, peraltro, la società opposta, a ciò onerata, ha fornito prova documentale di tale comunicazione.
Pertanto, l’opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, difettando il presupposto fondante l'emissione del decreto opposto, ovvero la prova dell’avvenuta rituale comunicazione del provvedimento di decadenza.
7. Sussistono giusti motivi legati alla peculiarità della vicenda sottesa al presente contenzioso per disporre, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., per come espressamente richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a, l’integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 342/2022, reso dal Tar Lazio Roma (Sezione Terza ter) in data 23.02.2022.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.