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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/04/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Messina, dott.
Massimo Morgia, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa per responsabilità professionale iscritta al n. 2152/2019 R.G.
TRA nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), 392 rappresentato difeso dall'Avv. Giuseppina C.F._1
Iaria, , presso il cui studio in Largo Delfino n.5 – 89018 C.F._2
Villa San Giovanni (RC), ha eletto domicilio.
ATTORE
, rappresentato e difeso da Parte_2 C.F._3
sé stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c. e dagli avvocati Salvatore Minacori
( , e Manlio Melita ( , C.F._4 C.F._5
domiciliato presso il proprio studio in Messina, via Felice Bisazza n. 30.
CONVENUTO
(P.IVA , corrente in Mogliano Controparte_1 P.IVA_1
Veneto (TV), via Marocchesa n° 14, in persona dei legali rappresentanti pro tempore Dr. (Amministratore Delegato e Direttore Controparte_2
Generale) e Dr. (Dirigente), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3
Antonio Barbera ( ) presso il cui studio in Messina, CodiceFiscale_6
Piazza Catalani n. 6 ha eletto domicilio.
CHIAMATA IN CAUSA
IN FATTO E IN DIRITTO
1 Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio l'avv. ed esponeva: 1) di essere stato Parte_2 licenziato con lettera del 21.07.2008 per sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa;
2) di essersi rivolto all'avv. per Parte_2
l'impugnazione del licenziamento;
3) che l'avv. impugnava il Parte_2 licenziamento deducendone l'illegittimità e chiedendo la reintegra nel posto di lavoro;
4) che, con sentenza 3019/2010, il Tribunale di Messina – Sezione
Lavoro, rigettava il ricorso per non avere impugnato tempestivamente la lettera di licenziamento, incappando, così, nella decadenza stabilita dall'art. 6 della legge 604/66; 5) che, nel corso dell'evoluzione dei fatti è emerso che il motivo per cui il era stato licenziato era venuto meno, posto che la Commissione Pt_1
Medica Superiore lo aveva dichiarato idoneo;
6) che, se l'avv. Parte_2
avesse correttamente impugnato la lettera di licenziamento, senza far decorre i termini, il Giudice avrebbe deciso l'illegittimità del licenziamento, visto che la causa per cui lo si imponeva era venuta meno per la riconosciuta idoneità al lavoro del ricorrente;
7) che l'avv. avrebbe dovuto impostare l'azione in modo Parte_2 diverso e cioè chiedere anche il risarcimento per violazione dei diritti derivanti dal contratto. Tutto ciò premesso, chiedeva all'adito Parte_1
Tribunale di: accertare l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole dell'avv. per non avere impugnato nei termini il licenziamento così Parte_2 inducendo il Giudice del Tribunale di Messina a non riconoscere il fondato ricorso ed a non riconoscere il risarcimento e, per l'effetto – accertare e dichiarare che se
l'avv. avesse impugnato il licenziamento nei 60 gg. Ed avesse prodotto la Parte_2
Contr lettera di reintegro della , in sentenza i Giudice avrebbe riconosciuto il risarcimento e, per l'effetto, condannare l'avv. al pagamento in favore del Parte_2 sig. della somma di €. 50.000,00 o quella maggiore o minore che verrà Pt_1 stabilita in corso di causa da definirsi anche in via equitativa.
Costituitosi in giudizio, l'avv. preliminarmente eccepiva Parte_2 la prescrizione dell'azione di responsabilità, dovendosi fare decorrer il termine dalla 21.11.2008, data della raccomandata spedita dal datore di
2 lavoro in cui si ribadiva che il licenziamento non era stato impugnato, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa al Controparte_1 fine di manleva, quindi contestava la ricostruzione dei fatti e le deduzioni di parte avversa, affermando che aveva impugnato nei termini di legge la lettera di licenziamento del 04/07/2008 e che il non aveva impugnato la Pt_1 successiva missiva del 21.07.2008 che reiterava il licenziamento irrogato in precedenza, recapitata a lui personalmente e mai indirizzata all'avv. Parte_2
. L'avv. contestava di avere impugnato la seconda
[...] Parte_2 comunicazione del licenziamento datata 21.07.2008 (come erroneamente indicato dal Tribunale di Messina nella sentenza n.3019/2010 citata da controparte nell'atto di citazione) perché non conosceva tale seconda comunicazione di recesso e non aveva avuto alcun mandato ad avversarla, quindi rilevava che il , a Pt_1
conoscenza della problematica inerente la impugnativa del secondo licenziamento a lui espressamente comunicata dallo stesso datore di lavoro con raccomandata del
21/11/2008, conferiva nuovo mandato nell'aprile del 2009, all'avv. Parte_2
, per depositare ricorso di merito averso il citato licenziamento al fine di
[...] ottenere le differenze retributive tra il 21/07/2008 (data di cessazione del rapporto di lavoro) ed il 21/11/2008 epoca di ripresa del servizio. Accettato il mandato, il
AT proponeva il ricorso che veniva rigettato dal Tribunale per mancata tempestiva impugnazione della lettera di licenziamento del
21.07.2008. L'avv. , quindi, contestava ogni sua responsabilità per Parte_2
non avere il trasmessogli la lettera di licenziamento del 21.07.2008 e Pt_1 rilasciatogli procura scritta , in tempo utile, (24.09.2008) per effettuare la predetta nuova impugnativa. Concludeva il AT chiedendo preliminarmente il differimento dell'udienza di prima comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 269 comma 2 c.p.c., al fine di consentire al convenuto di chiamare in causa la società
(codice fiscale ), quindi chiedeva il Controparte_1 P.IVA_2
rigetto delle domande di parte avversa, con condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
3 Si costituiva in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., che contestava le domande di parte attrice e ne chiedeva il rigetto. Sulla copertura assicurativa, precisava che la Controparte_1
polizza stipulata dal copre ed è operativa soltanto per i danni Parte_2
patrimoniali dell'assicurato in caso di accertata sua eventuale responsabilità professionale;
è regolata sul piano effettuale ed operativo in regime temporale di
“Claims made” ed è prestata con un massimale di Euro 516.500,00 ed uno scoperto del 5%.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, rigettate le istanze istruttorie, all'udienza del 28.11.2024 la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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L'obbligazione assunta dall'avvocato è di mezzi e non di risultato e la responsabilità professionale non consegue esclusivamente al mancato conseguimento del risultato perseguito, ma alla violazione del dovere di diligenza, “da commisurare, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c., alla natura dell'attività esercitata”(Cass. 237472018).
Secondo consolidata giurisprudenza, il grado di diligenza che l'avvocato deve tenere nell'espletamento del mandato professionale è quello previsto dall'art. 1176 secondo comma c.c., ossia quello del professionista di media attenzione e preparazione, che “non corrisponde ad un professionista
“mediocre”, ma ad un professionista “bravo”, ovvero sufficientemente preparato, zelante e solerte» ( Cass. 13777/2018; Cass. 24213/2015, Cass. 10289/2015).
Inoltre, per configurare la responsabilità per inadempimento, occorre verificare se il cliente abbia effettivamente subito un danno riconducibile al non corretto adempimento dell'attività professionale dell'avvocato e se, sulla base di una valutazione probabilistica, l'assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni qualora l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto.
4 Occorre, quindi, accertare 1) la sussistenza del danno 2) il nesso eziologico tra
l'evento lesivo e la condotta negligente ed effettuare una valutazione prognostica circa il probabile esito favorevole della causa (Cass.
10526/2015). “Il danno derivante da eventuali … omissioni dell'avvocato deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (tra le tante Cass. n.
22026/2004; n. 10966/2004; n. 6967/2006; n. 9917/2010).
L'eccezione di prescrizione dell'azione non è fondata, posto che il termine prescrizionale di anni 10 deve farsi decorrere dalla pronuncia della sentenza del Tribunale di Messina – Sezione Lavoro n. 3019/2010 del 01.10.2010, che ha dichiarato che l'avv. ha impugnato il licenziamento Parte_2
tardivamente.
Per configurare la responsabilità professionale dell'avv. è Parte_2 necessario verificare se il licenziamento sia stato impugnato tempestivamente, entro il termine di giorni 60 dalla sua ricezione, come previsto dall'art. 6 della legge n. 604/66 e se e in quale data il convenuto abbia avuto conoscenza della lettera di licenziamento del 21.07.2008.
L'avv. afferma di avere contestato solo la lettera di licenziamento Parte_2 del 04.07.2008 e di non avere avuto conoscenza della lettera del 21.07.2008, mai consegnatagli dal . Tuttavia, il Tribunale di Messina – Sezione Pt_1
Lavoro, con sentenza n. 3019/2010 accerta che la società datrice del rapporto di lavoro, con la lettera del 4.07.2008 “non manifesta in maniera chiara la propria volontà di recedere dal rapporto di lavoro, ma si limita ad ipotizzare la mera possibilità del recesso unilaterale alla scadenza del periodo feriale”. Con tale lettera, sempre secondo il Giudice del Lavoro, nessun licenziamento viene intimato al Accerta il Giudice del Lavoro che il licenziamento è stato Pt_1 invece intimato al con la lettera datata 21.07.2008, ricevuta dal Pt_1 destinatario il 26.07.2008, avente ad oggetto proprio il recesso per sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa”. Tale accertamento non può essere confutato in questa sede, posto che la sentenza del Tribunale del Lavoro è
5 divenuta definitiva. Non vi è dubbio, pertanto, che il licenziamento andava impugnato contestando la lettera del 21.07.2008.
Al fine di radicare la responsabilità professionale dell'avv. è Parte_2
necessario verificare se e quando gli sia stata consegnata dal la Pt_1
lettera di licenziamento del 21.07.2008. In merito parte attrice non fornisce alcuna prova. Pertanto, in mancanza di tale prova non si può attribuire al
AT la responsabilità del rigetto del ricorso per tardiva impugnazione del licenziamento. Non vi è prova, infatti, della mancanza di diligenza dell'avv. , posto che non è dato sapere se e in che data il Parte_2 Pt_1
gli abbia consegnato la lettera di licenziamento del 21.07.2008.
Quanto alla domanda di condanna di parte attrice per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., si ritiene che non sussistano i presupposti di legge.
L'articolo in questione contempla la responsabilità della parte soccombente per i danni provocati dall'abuso dell'agire o resistere in giudizio. In particolare, sono previste due ipotesi di abuso del processo: il primo comma disciplina la condotta temeraria di chi agisce o resiste in giudizio con la consapevolezza o l'ignoranza dell'infondatezza della propria pretesa o difesa relativamente al procedimento cognitorio, mentre il secondo comma riguarda le fasi esecutive o cautelari o successive al processo. Occorre precisare che il secondo comma dell'art 96 c.p.c. rappresenta una norma eccezionale rispetto a quella generale contenuta nel primo comma, per cui viene applicato solo ai casi di inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare o iniziata un'esecuzione forzata o iscritta un'ipoteca giudiziale, mentre nella disciplina del primo comma rientrano tutti gli altri casi. Presupposti per la condanna per responsabilità aggravata sono, oltre la soccombenza dell'avversario, la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio e la prova del danno subìto a causa della condotta temeraria della controparte. Pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella
6 consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subìto a causa della condotta temeraria della parte soccombente. A tal riguardo, la parte istante ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l'esistenza del danno.
Nel caso di specie non sono state fornite le prove richieste e, comunque, si ritiene che l'azione proposta dall'attore si inquadri nel legittimo esercizio del diritto, per cui deve rigettarsi la domanda di condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Considerata la natura della controversia e il tenore della decisione, è giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta ogni domanda.
Spese compensate.
Messina, 16.04.2025
IL Giudice
Dott. Massimo Morgia
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