Sentenza breve 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 15/05/2025, n. 9254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9254 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09254/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04491/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4491 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gian Paolo Guglielmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
del provvedimento del Prefettura di Roma di revoca del nulla osta al lavoro stagionale notificato in data 23 gennaio 2025,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che, con il ricorso all’esame, il -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, del decreto della Prefettura di Roma prot. n. -OMISSIS- notificato in data 23 gennaio 2025, di revoca del nulla osta al lavoro stagionale;
Considerato che il provvedimento gravato è motivato in ragione della insussistenza in capo alla ditta datrice di lavoro della capacità economica necessaria per l’ingresso dei lavoratori richiesti, tra cui il ricorrente;
Rilevato che in sede di ricorso parte ricorrente ha dedotto che la revoca sarebbe fondata esclusivamente sulla mancanza reddituale dell’impresa rispetto al tetto legale dei 30.000 euro;
Preso atto della relazione difensiva e della documentazione depositata dall’Amministrazione resistente in data 10 maggio 2025;
Considerato che nella camera di consiglio del 13 maggio 2025, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio ex art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto, in particolare, che, come emerge dal provvedimento gravato ed evidenziato dall’Amministrazione resistente in sede difensiva, la revoca del nulla osta nei confronti del ricorrente è stata disposta¸ contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, in ragione degli esiti delle verifiche fiscali svolte nei confronti della ditta individuale e, in particolare, del volume d’affari realizzato dalla stessa negli anni 2021-2023, e non già del solo dato “reddituale”;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso vada respinto in quanto palesemente infondato;
Ritenuto che le spese debbano seguire la soccombenza e che vadano liquidate come in dispositivo,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di lite, che quantifica in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
Silvia Simone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Simone | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.