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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/05/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Dora Bonifacio presidente
Enrico Rao consigliere
Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2343/2019 R.G. promossa da:
(CF , in persona del Ministro pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Catania, presso i cui uffici in via Vecchia Ognina è domiciliato, (CF ; P.IVA_2
Appellante contro
C.F. nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...], in proprio e per conto della figlia minore
C.F. , nata a [...] il [...], Persona_1 CodiceFiscale_2
C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._3
C.F. , nato a [...] il Controparte_3 C.F._4
24.01.1949, residente in [...], Controparte_4
C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente in
[...] C.F._5
- 1 - Viale Biagio Pecorino n.5, C.F. , Controparte_5 C.F._6
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Controparte_6
C.F. , nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._7
(LE) via Gallo Gustavo n.127, elettivamente domiciliati in Catania via Conte Ruggero
n.81, rappresentati e difesi dall'avv. Sergio Consoli, C.F. ; C.F._8
Appellati
°°°°
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
Con atto di citazione notificato in data 2.2.2017 gli eredi del sergente della
[...]
, deceduto in data 17.09.2013, domandavano la condanna CP_7 Persona_2
del al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, Parte_1
iure proprio e iure ereditatis, ai sensi dell'art. 2043 ed in subordine ai sensi dell'art. 2050 c.c., subito a causa della morte del proprio congiunto provocata da una patologia tumorale (ologoastrocitoma III grado OMS frontale sn.).
Esponevano che il sergente , in servizio nella Marina Militare, “dal 1999 al Per_1
2001” aveva svolto missioni all'estero in Albania, ex Jugoslavia e Kosovo e che il aveva omesso di informare dei rischi connessi all'utilizzo, nelle Parte_1
aree di missione in cui era stato inviato "di armamenti all'uranio ER e di adottare le misure di prevenzione, precauzione e sicurezza, così permettendo la nascita della patologia che lo ha condotto alla morte" (così a p. 26 dell'atto di citazione).
L'amministrazione convenuta, costituitasi, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda di risarcimento proposta iure hereditatis, nonché l'incompetenza per territorio del giudice adito (essendo competente il Tribunale civile di Roma); nel merito, la prescrizione delle domande risarcitorie avanzate dagli attori e, in subordine, l'infondatezza della domanda proposta.
Il Tribunale di Catania, esperita consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 4459/2019 del 12.11.2019, dichiarava il difetto di giurisdizione sulla domanda risarcitoria iure
- 2 - hereditatis e, rigettata l'eccezione di incompetenza, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria iure proprio, condannava il al pagamento della Parte_1
complessiva somma di euro 1.410.000,00 (oltre interessi, spese di lite e spese di
C.T.U.). A tale decisione, il Tribunale perveniva ritenendo “…accertata la responsabilità del ai sensi dell'art. 2043 c.c., nonché ai sensi Parte_1
dell'art. 2050 c.c. per l'insorgenza della patologia tumorale in capo a Per_2
e per il conseguente decesso, in ragione della condotta omissiva colposa
[...]
dell'autorità militare che non ha fornito adeguate informazioni al personale militare in servizio, non ha pianificato e valutato gli elementi di rischio e non ha predisposto delle misure di protezione individuale-DIP, atte, se non ad eliminare l'assorbimento di sostanze dannose confuse nelle polveri dell'aria, almeno a ridurre in termini apprezzabili i rischi per la salute” (così p. 4 della sentenza).
Avverso la sentenza di primo grado il propone i motivi di Parte_1
gravame di seguito esaminati e domanda la riforma della decisione impugnata con il rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta in primo grado.
Gli appellati, costituitisi, domandano il rigetto dell'appello.
La causa veniva posta in decisione all'udienza 10.06.2022 e poi rimessa sul ruolo per procedere ad attività istruttoria mediante rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio
(disposta con ordinanza del 07.03.2023). Seguivano poi alcuni rinvii in attesa del deposito della relazione di consulenza in ragione del fatto che per tre volte si rendeva necessaria la sostituzione del medico legale nominato consulente per l'avvenuta rinunzia dello stesso all'incarico. All'udienza del 31.05.2024 la causa veniva posta in decisione assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. ma si rendeva necessaria ulteriore rimessione sul ruolo perché l'avv. Sergio Consoli, difensore degli appellati, aveva domandato la discussione orale della causa, reiterando la richiesta nella comparsa conclusionale.
All'udienza del 20.12.2024, udita la discussione delle parti, la corte poneva la causa in decisione.
In diritto
- 3 - All'esame dei motivi di appello proposti, converrà premettere l'esatta individuazione del thema decidendum sottoposto a questa corte di merito.
La domanda risarcitoria proposta in primo grado concerneva il danno patrimoniale e non patrimoniale, iure hereditatis e iure proprio.
Per il danno iure hereditatis è stato dichiarato il difetto di giurisdizione e la statuizione, non impugnata, è coperta dal giudicato interno.
La domanda risarcitoria ha trovato accoglimento solo con riferimento al danno non patrimoniale iure proprio ed il nesso di causalità tra patologia subita dal sergente e le “missioni” da questo svolte è stato ritenuto sussistere solo con Persona_2
riferimento alla missione in Kosovo, svolta nel periodo 14 settembre 2009 – 25 novembre 1999.
La domanda risarcitoria iure proprio è stata accolta limitatamente al danno da perdita del rapporto parentale e, in assenza di impugnazione, in tali termini si è cristallizzata per gli odierni appellati.
L'appello proposto dal investe sia l'esistenza della responsabilità Parte_1 dell'amministrazione, sia la quantificazione del danno.
Evidenti ragioni logiche suggeriscono di esaminare per primo il motivo volto a negare l'esistenza della responsabilità dell'amministrazione.
Responsabilità extracontrattuale dell'amministrazione
Il ministero appellante svolge due critiche avverso l'affermazione della propria responsabilità: la prima concerne la qualificazione della domanda come responsabilità ai sensi dell'art. 2050 c.c., cioè connotata dall'esercizio di attività pericolosa;
la seconda il positivo accertamento del nesso di causalità
Converrà iniziare l'esame del motivo dalla censura volta a negare l'esistenza del nesso di causalità.
In estrema sintesi, le critiche mosse alla decisione impugnata lamentano che siano state tratte conclusioni in merito all'utilizzo dell'uranio ER da non meglio precisate
“fonti ufficiali NATO”; che non era stata adeguatamente provata né una contaminazione diffusa da uranio ER sulla superficie del territorio del Kosovo, né l'avvenuta
- 4 - esposizione del sergente a fattori di rischio ambientali durante l'unica Per_1
missione svolta dal 14.09.1999 al 25.11.1999 in Kosovo (durata poco più di 2 mesi); qualsiasi contaminazione diffusa all'uranio ER presentava livelli così bassi che non era possibile differenziarla rispetto alla naturale concentrazione di uranio presente nelle rocce e nel terreno;
i corrispondenti rischi radiologici e tossicologici erano insignificanti;
l'impropria individuazione dei vaccini cui vengono sottoposti i militari quale concausa della malattia, indotta dall'abbassamento delle difese immunitarie.
Gli appellati, eredi del sergente , negano la fondatezza delle varie critiche Per_1
riproponendo, in gran parte, gli argomenti spesi dal primo giudice.
Le critiche mosse alla consulenza tecnica svolta in primo grado, sul cui esito, si è fondata la decisione del tribunale hanno reso opportuna la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado da un medico legale, affidandola ad un collegio composto oltre che da un medico legale da uno specialista in radio terapia e medicina nucleare.
Queste le conclusioni cui è pervenuta la consulenza collegiale disposta dalla corte: “… non può ammettersi, nel caso de quo, la sussistenza di un rilevante rischio radiobiologico da esposizione a AN ER. Non può essere riscontrato, quindi, alcun ruolo dovuto alla presunta contaminazione e incorporazione di AN ER - comunque non dimostrata - nelle situazioni operative di servizio descritte per l'induzione della genesi della neoplasia cerebrale insorta nel de cuius, le cui complicanze hanno portato al decesso. Infatti in particolare, nel caso de quo:
1. non è documentata né dimostrata la esposizione o contaminazione del sgt. Persona_2
a ER nel corso della sua missione in Kosovo, svolta nel periodo Per_3
intercorrente tra il 14/09/1999 e il 25/11/1999, in considerazione anche della brevità della stessa e della mansione di servizio che lo stesso era incaricato di svolgere (tecnico motorista);
2. non può ritenersi ipotizzabile un accertato e significativo accumulo cerebrale di AN ER nelle condizioni espositive, comunque ipotetiche, dello scenario di servizio in cui ha operato il militare;
3. non è riscontrabile alcuna evidenza epidemiologica, sperimentale o clinica di una correlazione positiva tra esposizione a
- 5 - AN ER e insorgenza o incremento di tumori cerebrali primitivi. …. a giudizio del collegio C.T.U. è quindi da escludersi alcun nesso scientificamente accertato di causalità o concausalità, anche sotto il profilo dell'accertamento in materia civile, fondato sul criterio probabilistico”.
Le conclusioni rassegnate nella bozza della relazione trasmessa alle parti ricevevano
Pers varie osservazioni critiche ad opera dei consulenti delle parti (dott. dott. e Per_5 dell'avv. Consoli, difensore degli appellati.
Con riguardo alle critiche dei consulenti di parte, trattandosi di argomenti in parte tecnici, sia per l'individuazione delle critiche che per la loro confutazione, giova riferire testualmente la risposta dei consulenti dell'ufficio, iniziando dalle note del c.t.p., dott. Pers
“Per quanto riguarda l'ipotizzata contaminazione cutanea da parte di microparticelle contenenti AN ER (DU) o altri metalli pesanti, nel caso de quo, non si rilevano circostanze di scontro o scenari di guerra che possano aver esposto in maniera significativa il Sgt. alle miscele di pulviscolo indicate. Né, tanto Persona_2
meno, risulta che il de cuius avesse riportato ferite, tagli, abrasioni o altre soluzioni di continuo della cute con successivo insudiciamento e contaminazione da parte di DU o altri metalli o anche altre sostanze dannose per la salute umana (in ogni caso non precisate e specificate). Si ribadisce comunque in questa sede che per le sue caratteristiche radiobiologiche (emittente alfa) il DU che anche eventualmente fosse venuto a contatto con il rivestimento cutaneo, sempre se in dose significativa ed elevata, avrebbe espletato la sua azione nociva nella sede di contatto con lesioni di tipo eritematoso o ulcerativo, potendosi escludere un ingresso nella circolazione ematica e una successiva diffusione ad altri organi o apparati, a meno dell'accadimento di gravi incidenti con ferite ampie e penetranti, eventi che non sono proponibili nel caso in esame in quanto mai ipotizzati o riportati. Per quanto attiene, altresì, alla via ingestiva, cioè alla presunta contaminazione dell'acqua potabile, vale la pena di soffermarsi per chiarire quanto finora appurato in merito. Ha destato scalpore mediatico, qualche anno addietro, quanto riferito dal medico militare colonnello che era stato tre Persona_6
- 6 - volte in missione in Kosovo presso l'infermeria della base Kfor di Pristina nel 2016, alla Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti dell'utilizzo dell'AN ER, sulla presenza di un composto chimico “cancerogeno” nell'acqua distribuita presso la mensa internazionale e nella palestra, nonché venduta nell'ambito della base militare. Tale acqua minerale, imbottigliata da una ditta kosovara, alle analisi chimiche risultò poi contenere elevati valori di bromato di Potassio ma NON di
AN ER o altri metalli pesanti e venne in seguito sostituita con altra marca, quantunque difficilmente i bassi livelli rilevati avrebbero potuto costituire danni per la salute umana. La possibile presenza di DU nelle acque non potabili adoperate per
l'igiene personale dai militari delle basi kosovare e dalla popolazione generale della regione, è stata variamente indagata. I rapporti delle missioni UNEP (United Nations
Environment Programme) in Kosovo e in Serbia e Montenegro (1,2), cui hanno partecipato vari esperti del settore (per l'Italia un esperto dell'ANPA) hanno concluso per l'assenza di contaminazione significativa delle aree sottoposte a mitragliamento con dardi a DU, eccetto che nelle immediate vicinanze dei punti di rinvenimento delle stesse munizioni, e, comunque, non è stata riscontrata contaminazione dell'aria, dell'acqua o delle piante. Anche in tutte le altre misure effettuate in campioni di acqua e latte e in relazione a edifici e oggetti non è stata riscontrata alcuna contaminazione.
Le concentrazioni di AN nella maggior parte dei campioni ambientali e alimentari erano paragonabili alle analoghe concentrazioni misurate in altre regioni europee, come Portogallo e Regno Unito, e i rapporti isotopici dell'uranio erano in generale compatibili con i rapporti isotopici tipici dell'AN di origine naturale (3, 4). Altre indagini pubblicate in Letteratura zioni hanno riguardato direttamente la determinazione della concentrazione naturale di nell'acqua potabile e nelle Per_3
falde acquifere del Kosovo, con risultati vari (5, 6, 7). Le misurazioni di campioni di acqua freatica e di rubinetto provenienti da regioni in cui sono state dispiegate munizioni al DU non hanno mostrato particolare contaminazione, concludendo che sia il personale delle missioni di peace-keeping sia la popolazione residente non siano mai risultati esposti a quantità significative di DU per ingestione attraverso la via gastro-
- 7 - enterica. Va inoltre tenuto presente che la contaminazione delle falde acquifere può costituire un fattore di rischio, soprattutto, per la popolazione residente a medio e lungo termine per il possibile trasferimento dell' alla catena alimentare ma, allo Per_3
stato attuale delle conoscenze, questa ipotesi non appare affatto dimostrata dalle statistiche di morbilità e mortalità della regione kosovara. Situazione - per inciso – assai diversa da quella verificatasi per i radioisotopi 137Cs e 90Sr a seguito del fall- out conseguente al noto incidente della centrale atomica di Chernobyl.
Ad ogni modo, il CTP non chiarisce con quale meccanismo patogenetico la quota di
DU eventualmente ingerita con l'acqua potabile o assorbita per contatto (?) durante le abluzioni di igiene personale possa venire incorporata, raggiungere il SNC ed entrare nella genesi della neoplasia cerebrale in questione (oligoastrocitoma anaplastico), evenienze che per il collegio CTU sono da considerare tutte da escludere”.
Alle critiche mosse dal c.t.p., dott. i consulenti dell'ufficio così hanno risposto: Per_5
“ … interpreta erroneamente quanto indicato nella relazione peritale in quanto le radiazioni implicate nella possibile genesi dei tumori cerebrali (gliomi) riguardano studi su minori sottoposti a irradiazione del cranio per patologie oncologiche e soggetti esposti alle conseguenze di esplosioni nucleari, condizioni cioè di irradiazione esterna con radiazioni di tipo gamma, condizioni espositive quindi NON riconducibili al potenziale contatto ed esposizione all'AN ER che, come già detto molte volte, è un radioisotopo con emissione di tipo alfa”. Ulteriore critica del c.t.p., dott.
riguarda l'esistenza di alcune circostanze fattuali che dimostrerebbero Per_5
l'esposizione alla contaminazione da uranio ER sia per la permanenza in luoghi contaminati, sia per la qualità dell'acqua consumata dal mentre era in Kosovo Per_1
e la sussistenza di diretta correlazione etiologica fra il rischio radiobiologico di esposizione a radiazioni ionizzanti e l'insorgenza della malattia neoplastica del
Cannizzo.
Il consulenti così hanno replicato (p. 108-109 della relazione): “a) sull'utilizzo di armamenti all'uranio ER nell'area del Kosovo di permanenza del si Per_1
rimanda a quanto riferito nelle pubblicazioni UNEP già citate (cfr. voci 1 e 2 delle note
- 8 - bibliografiche riportate anche in questa sede); b) sulla possibile contaminazione dal consumo di acqua potabile e/o delle forniture idriche per gli usi igienico-sanitari si ribadisce quanto già detto nel precedente paragrafo 3; c) sulla correlazione etiologica fra l'esposizione a radiazioni ionizzanti e lo sviluppo di neoplasie cerebrali si riafferma quanto già detto in precedenza sulla differenza tra irradiazione esterna di tipo gamma e irradiazione/contaminazione interna di tipo alfa;
d) sull'assenza di altre condizioni predisponenti per la patologia insorta, glioma cerebrale, va ribadito che a tutt'oggi le cause dei tumori sono ancora ignote, almeno nella maggioranza dei casi e sono noti solo fattori genetici e ambientali in grado di aumentare il rischio di sviluppare la patologia neoplastica, sebbene non tutte le persone esposte a cancerogeni - o agli altri fattori di rischio implicati – sviluppino sicuramente un tumore. Nel caso di specie, i gliomi cerebrali sono tumori rari ma costituiscono le neoplasie intracraniche primitive più comuni, con mortalità e morbilità significative e sproporzionate rispetto alla loro incidenza relativamente rara (8). Nella relazione preliminare è stato esplicitato che sono stati indagati molti 'potenziali' fattori di rischio ma che solo pochi forniscono una spiegazione per il numero di casi di tumore al cervello continuamente identificati. Non essendovi in Letteratura alcuna certezza delle cause efficienti e/o predisponenti, causali
o concausali, della neoplasia maligna incriminata non è pertanto possibile ascrivere in modo inconfutabile, né tanto meno probabilistico, la sussistenza di una diretta correlazione etiologica fra il rischio radiobiologico di esposizione a DU e l'insorgenza della malattia neoplastica che ha condotto al decesso il Sgt. ”. Persona_2
Le note critiche dell'avv. Consoli constano di 70 pagine (da p. 32 a p. 46 le note vere e proprie e da p. 47 a p. 102 varia documentazione allegata) volte a dimostrare che la consulenza si fonderebbe su errate valutazioni - sia in fatto che sotto il profilo tecnico - in merito alle modalità di assorbimento delle radiazioni da uranio ER ed all'accertamento del nesso causale.
In disparte le considerazioni riguardanti questioni giuridiche (delle quali ci si occuperà in seguito), le critiche contenute nelle note indicate, al di là del richiamo alla consulenza tecnica esperita in primo grado, non contengono temi che, sotto il profilo tecnico,
- 9 - smentiscono o ingenerano perplessità reali in merito agli argomenti spesi dalla consulenza collegiale in relazione all'accertamento del nesso di causalità.
Ulteriori critiche sono contenute nella comparsa conclusionale depositata dagli appellati, eredi del sergente , ed affermano che i consulenti nominati dalla Per_1
corte avrebbero ritenuto non provati fatti o circostanze che, invece, lo erano.
In prima battuta, gli appellati lamentano che i consulenti abbiano preso in considerazione le note critiche alla c.t.u. depositata in primo grado redatte dal dott.
lamentando che tale esame fosse precluso perché dette note sarebbero state Per_7
depositate tardivamente rispetto al termine assegnato dal tribunale.
L'argomento non è condivisibile.
La c.t.p. (e le note critiche in esame che ad essa sono assimilabili), secondo l'indirizzo attuale del diritto vivente, configura una mera difesa e, come tale, non è soggetta a decadenza alcuna. Nessuna ipotesi di inammissibilità all'ingresso nel processo ed alla sua valutazione è, pertanto, configurabile.
La conclusionale in esame assume che dagli atti risulterebbe provato che:
1. il sergente soggiornava in accampamento e non in caserma o in nave come ipotizzato dai Per_1 consulenti, e che le attività si svolgevano esclusivamente all'aperto;
2. Le mansioni del sergente erano quelle di autista pur essendo lo stesso un tecnico anfibio;
3. le Per_1 carenze nei controlli, in particolare riguardo all'acqua e al cibo somministrati ai militari, minimizzate dai consulenti, sarebbero fatto accertato;
4. La presenza di uranio ER sarebbe fatto notorio, provato e ben documentato da fonti facilmente reperibili su internet dal massiccio utilizzo di munizioni al DU (“Depleted Uranium”) nei luoghi di missione.
A ben vedere, di tali circostanze (rilevanti a giudizio degli appellanti) non si rinviene una idonea allegazione nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, né nella documentazione con prodotta con lo stesso (che è la seguente: 1 qualifiche e mansioni;
2 corrispondenza;
3 cartelle cliniche comando augusta 2009 - 2010; 4 cartelle cliniche comando augusta 2011 e idoneità al sevizio 2002; 5 cartella clinica Per_8
; 6 documentazione richiesta pensione;
7 documentazione Inpdap).
[...]
- 10 - L'allegazione dei detti fatti non risulta poi utilmente integrata con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. (ultima utile a tal fine); i documenti offerti al processo venivano integrati con la seconda memoria ex art. 183 cpc producendo: 1) Risposta da parte dello Stato
Maggiore della Marina alla richiesta di risarcimento dei danni avanzata dagli eredi del 06.02.2016; 2) Sollecito risarcimento dei danni del 01.06.2016; 3) Per_1
Accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990 del 05.07.2016; 4) Risposta alla richiesta di accesso datata 15.07.2016; 5) Sollecito accesso agli atti;
6) Risposta della controparte al sollecito di accesso agli atti del 22.09.2016; 7) Sentenza 8) Funzioni svolte Per_9
dal sergente e condizioni dei luoghi presso i quali ha operato;
9) Luoghi di missioni, periodi e incarichi;
10) Luoghi missione e periodi;
11) Condizioni ambientali dei luoghi di missione, durata e modalità; 12) Sentenza Vacca;
13) Servizio del programma televisivo “Le Iene”, del 03.04.2016; 14) Commissione Parlamentare d'inchiesta del
2005; 15) sentenza Tribunale Roma 1.12.2009.
Nessuno dei documenti in questione risulta, tuttavia, utile a dimostrare quanto si assume con le critiche rivolte alla consulenza con la comparsa conclusionale depositata nel presente giudizio.
Debito di ragione e motivazione, suggerisce di osservare che i documenti 8 e 9 prodotti con la seconda memoria ex art. 183 cpc (sopra indicati) non sono decisivi ed il documento n. 10 informa del periodo e della durata della missione in Kosovo, attribuendo al sergente le mansioni di addetto alla squadra riparazioni della Per_1
compagnia trasporti – raggruppamento anfibio San Marco.
Le considerazioni che precedono palesano come le critiche rivolte alla consulenza tecnica dell'ufficio si fondino su allegazioni che gli appellanti non hanno tempestivamente proposto e provato.
°°°
La relazione di consulenza esperita in primo grado muove dalla premessa secondo cui
“Un rapporto di causa effetto tra l'esposizione all'uranio ER e queste malattie non è ancora stato dimostrato” (così, testualmente, a p. 15). Riporta poi i risultati di uno studio condotto dal “Centro Studi Osservatorio Militare” concludendo “… le gravissime
- 11 - conseguenze che, operando in territori bombardati con uranio ER senza protezione, sono state evidenziate e denunciate dal Parte_2
, sono la conseguenza di una scarsa considerazione dal punto di vista di tutela
[...]
che le Istituzioni hanno avuto nei confronti del personale. Dimostrazione pratica di quanto finora affermato sono le numerose sentenze di condanna ottenute dal legale dell'Osservatorio Militare, ricordiamo che sono oltre 40, che hanno visto soccombere
l'Amministrazione Militare nei confronti di militari o famigliari di questi che si sono rivolti all'Osservatorio Militare per sapere, conoscere la verità ed ottenere giustizia. In ordine al possibile nesso eziologico tra eventi tumorali ed esposizione alla predetta sostanza si segnalano studi epidemiologici riportati nella sentenza del Tar Catanzaro n.
1568/2014 sia dal Tar n. 308/2014 che hanno evidenziato sia la possibile Pt_3 correlazione tra alcune patologie tumorali e l'attività militare svolta in determinati ambienti, contaminati da uranio ER (“In Italia, sono stati condotti studi epidemiologici che hanno riscontrato, tra i militari impiegati nelle missioni all'estero con esposizione a polveri di uranio ER, l'insorgenza di patologie tumorali12, con un tasso di correlazione statisticamente significativo, che hanno evidenziato numeri triplicati, rispetto a quelli attesi”).
Viene poi citata la Commissione Parlamentare di Inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero (istituita l'11 ottobre 2006; Senato della Repubblica XV Legislatura).
Conclude “Dall'analisi della documentazione in atti, è stato accertato che il sig. nel periodo compreso dal 1999 al 2001 prestava delle missioni Persona_2 all'estero, in particolare in Kosovo, in Ex Jugoslavia e in Albania. Nel corso di tali missioni è stato accertato che i militari che prestavano servizio erano esposti a uranio ER e ad altre sostanze radioattive. …. La patologia tumorale riscontrata nel
IG , con alta probabilità trova causa efficiente nella esposizione Per_1 all'uranio ER. Tale convincimento è basato sul dato che il è stato CP_7
esposto a fattori di rischio cancerogeno, in particolare a contaminazioni tossiche provocate dalla combustione e ossidazione dei metalli pesanti causate dall'impatto e
- 12 - dall'esplosione delle munizioni anche all'uranio ER;
sulla verosimile mancanza di opportuni dispositivi di sicurezza idonei a prevenire l'inalazione e il contatto con polveri di uranio ER;
sulla contaminazione dell'acqua e dell'aria dei luoghi di lavoro. In aggiunta va considerato che non sono state individuate altre cause eziologiche;
che il non ha familiarità per questo tipo di patologie;
che in Per_1 letteratura è noto il collegamento tra l'esposizione e/o il contatto con tale sostanza e il rischio di contrarre patologie tumorali e che il militare si è trovato in una condizione di maggiore vulnerabilità a causa di una sinergia tra l'esposizione a uranio ER e stress per la permanenza in zone di guerra”.
La consulenza in esame i cui tratti salienti sono stati testualmente riferiti pecca di genericità e di un evidente salto logico nell'accertamento della causalità che l'appello proposto dall'amministrazione non ha mancato di rilevare.
La premessa da cui muove il consulente – lo si ricorda – è che “Un rapporto di causa effetto tra l'esposizione all'uranio ER e queste malattie non è ancora stato dimostrato”. Per giungere alla contraria conclusione, il c.t.u. sposa ogni considerazione e l'esito di uno studio condotto da un soggetto privato (“Centro Studi Osservatorio
Militare” sulla cui imparzialità ed attendibilità nulla è dato sapere se non che, stando a quanto riferito dal consulente, si tratta di soggetto che offriva anche tutela legale ai militari tanto che “….sono le numerose sentenze di condanna ottenute dal legale dell'Osservatorio Militare, ricordiamo che sono oltre 40, che hanno visto soccombere
l'Amministrazione Militare nei confronti di militari o famigliari di questi che si sono rivolti all'Osservatorio Militare per sapere, conoscere la verità ed ottenere giustizia”., così la c.t.u. a p. 22), valorizza il parere della commissione parlamentare di inchiesta che, a fini indennitari e del riconoscimento della causa di servizio, ritiene che “… il verificarsi dell'evento costituisca di per sé elemento sufficiente (criterio di probabilità)
a determinare il diritto per le vittime delle patologie e dei loro familiari al ricorso agli strumenti indennitari previsti dalla legislazione vigente (compreso il riconoscimento della causa di servizio) ….”.
- 13 - Conclude, infine, che la “La patologia tumorale riscontrata nel IG , con Per_1 alta probabilità trova causa efficiente nella esposizione all'uranio ER” perchè: il militare è stato esposto a fattori di rischio cancerogeno;
verosimile la mancanza di dispositivi di sicurezza idonei a prevenire l'inalazione e il contatto con polveri di uranio ER;
la contaminazione dell'acqua e dell'aria dei luoghi di lavoro;
in letteratura è noto il collegamento tra l'esposizione e/o il contatto con tale sostanza e il rischio di contrarre patologie tumorali e che il militare si è trovato in una condizione di maggiore vulnerabilità a causa di una sinergia tra l'esposizione a uranio ER e stress per la permanenza in zone di guerra.
Tali conclusioni peccano per difetto sui seguenti punti: l'esposizione al fattore di rischio assume rilievo solo se assume una certa consistenza (di protrazione) temporale (ed il c.t.u., sul punto nulla dice); sappiamo (perchè è lo stesso c.t.u. a dirlo) che un mero foglio di carta costituisce barriera idonea ad ostacolare la penetrazione delle particelle e sarebbe, pertanto, stato necessario specificare quale fosse il dispositivo di sicurezza mancante che assume rilievo (per altro il c.t.u. si esprime in termini di verosimile mancanza che è cosa diversa da accertata mancanza); la contaminazione dell'acqua e del luogo di lavoro del militare non è provata ma solo ipotizzata in astratto;
non è vero che in letteratura è noto il collegamento tra uranio ER ed il tumore primitivo subito dal militare (cioè il glioma cerebrale oligogastrocitoma) anzi è vero il contrario
(come affermato, senza critica sul punto, dalla consulenza collegiale), posto che se un nesso viene ipotizzato questo riguarda i tumori del sistema linfatico tra cui il linfoma di
KI e non i tumori primitivi celebrali.
Le considerazioni appena rassegnate – in via necessariamente sintetica – palesano come il consulente nominato in primo grado abbia affermato l'esistenza del nesso di causalità senza operare un vero accertamento in concreto che consentisse - secondo la regola causale probabilistica – di pervenire alla conclusione rassegnata.
°°°
La corte ritiene, invece, che la consulenza tecnica esperita nel presente giudizio (che, lo si ricorda, vedeva la presenza nel collegio di un professionista esperto in medicina
- 14 - nucleare e radiazioni) debba essere condivisa sia per la esaustiva premessa in cui viene spiegato il meccanismo patogeno dell'uranio ER e le modalità e capacità di contagio che per le puntuali considerazioni tecniche, riferite al caso concreto, che fungono da supporto alle conclusioni. Nella relazione non si rinvengono poi lacune di ordine logico argomentativo e le, pur ampie critiche di cui si è sopra dato conto, non risultano persuasive per le ragioni in precedenza esposte.
Le considerazioni critiche sopra esplicitate in merito all'accertamento del nesso di causalità operato dal consulente tecnico nominato in primo grado fanno ritenere la consulenza esperita nel presente giudizio degna di maggiore attendibilità e meritevole di condivisione a dispetto di quella svolta in primo grado.
°°°
L'accertamento del nesso causale secondo il criterio giuridico del
"più probabile che non" vigente in materia civile “… impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione” (Cass.
25805/24 ma si tratta di principio ormai pacifico).
Una volta prestata adesione alla consulenza tecnica d'ufficio disposta dalla corte, la comparazione tra le possibili spiegazioni in merito all'insorgenza del tumore celebrale che determinò il decesso del sergente non conduce su un piano logico a Per_1
convincere della esistenza di una ragionevole e prevalente probabilità che il tumore sia insorto a causa dell'esposizione a particelle di uranio ER piuttosto che per diversa causa.
Il nesso di causalità, la cui prova grava sugli odierni appellati ed attori in primo grado, deve, pertanto, ritenersi non adeguatamente provato.
°°°
- 15 - Gli appellati – che in primo grado avevano invocato le regole ordinarie di accertamento della responsabilità extracontrattuale – invocano ora una inversione dell'onere della prova, sostenendo che sia ex art. 2050 c.c. che in forza della normativa speciale risulterebbe una presunzione di responsabilità dell'Amministrazione ovvero una presunzione di riconducibilità della malattia al servizio militare espletato dal danneggiato.
A supporto della tesi citano anche varie pronunzie del giudice amministrativo e della
Corte di Cassazione, sezione lavoro.
L'inversione dell'onere della prova, effettivamente affermata dalle pronunzie citate dagli appellati e fondata sulla normativa speciale, trova applicazione solo per la domanda di corresponsione delle indennità per le cd. vittime del dovere mentre la domanda risarcitoria pura rimane soggetta alle ordinarie regole che regolano la fattispecie di responsabilità aquiliana (e non è casuale che le pronunzie della corte di legittimità citate dagli appellati siano tutte della sezione lavoro).
Tale conclusione trova anche conferma nella giurisprudenza ove è affermato "… il militare interessato a percepire la speciale elargizione di cui al richiamato art. 1079
D.P.R. n. 90 del 2010 non è tenuto a dimostrare l'esistenza di un nesso eziologico fra esposizione all'uranio ER (o ad altri metalli pesanti) e neoplasia. Siffatto accertamento è necessario ove l'interessato svolga una domanda risarcitoria, ossia assuma la commissione, da parte dell'Amministrazione, di un illecito civile consistente nella colpevole esposizione del dipendente ad una comprovata fonte di rischio in assenza di adeguate forme di protezione, con conseguente contrazione di infermità: in tale ipotesi, invero, grava sull'assunto danneggiato dimostrare, inter alia, l'effettiva ricorrenza del nesso eziologico (ossia la valenza patogenetica di siffatta esposizione), sia pure in base al criterio del più probabile che non. Laddove, invece, l'istanza tenda alla percezione della speciale elargizione, si verte in un ben diverso ambito indennitario. I presupposti del risarcimento del danno e della speciale elargizione sono del tutto diversi:…” (C.d.S. 1695/22; cui aderisce, richiamandola, Cass, 7409/23).
- 16 - La qualificazione della domanda come responsabilità ex art. 2050 c.c., ha trovato accoglimento nella pronunzia del tribunale, seppur con veloce e non argomentato accenno, nei seguenti termini “… ai sensi dell'art. 2043 c.c., nonché ai sensi dell'art.
2050 c.c. per l'insorgenza della patologia tumorale in capo a e per Persona_2
il conseguente decesso, in ragione della condotta omissiva colposa dell'autorità militare che non ha fornito adeguate informazioni al personale militare in servizio, non ha pianificato e valutato gli elementi di rischio e non ha predisposto delle misure di protezione individuale-DIP, atte, se non ad eliminare l'assorbimento di sostanze dannose confuse nelle polveri dell'aria, almeno a ridurre in termini apprezzabili i rischi per la salute”.
Il ministero appellante, con apposito motivo, afferma che la domanda proposta dai familiari per il danno iure proprio potrebbe trovare sussunzione esclusivamente nell'ambito dell'istituto previsto dall'art. 2043 c.c.
Il motivo rimane assorbito dalle conclusioni raggiunte in merito al mancato accertamento del nesso di causalità che rappresenta elemento costitutivo della responsabilità aquiliana, richiesto anche dalla fattispecie prevista dall'art. 2050 c.c. che, sul punto, non prevede inversione della regola probatoria.
°°°
In conclusione, il mancato accertamento del nesso di causalità determina la fondatezza dell'appello ed il rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta dagli eredi del sergente e l'assorbimento degli ulteriori motivi di gravame. Per_1
°°°
Le spese del doppio grado di giudizio, come liquidate in dispositivo in assenza di nota spese in atti, e quelle di consulenza tecnica come liquidate nei relativi decreti seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, definitivamente pronunziando sulla causa n. 2343/2919
R.G., così statuisce: in accoglimento dell'appello proposto dal e Parte_1
riforma della sentenza n. 4459/19 emessa dal Tribunale di Catania, rigetta la domanda
- 17 - di risarcimento del danno iure proprio proposta da Controparte_1
Persona_1 Controparte_2 Controparte_3
Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
condanna Controparte_1 Persona_1 Controparte_2
Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio in favore Controparte_6
del che si liquidano per il primo grado di giudizio in euro Parte_1
14.500,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa e per il presente grado in euro 12,000,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa;
pone le spese di c.t.u., come liquidate nei relativi decreti, definitivamente a carico di
[...]
CP_1 Persona_1 Controparte_2 CP_3
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, in solido tra loro.
[...]
Così deciso in Catania il 16.04.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di appello.
Il consigliere est. Il presidente
Antonino Fichera Dora Bonifacio
- 18 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Dora Bonifacio presidente
Enrico Rao consigliere
Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2343/2019 R.G. promossa da:
(CF , in persona del Ministro pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Catania, presso i cui uffici in via Vecchia Ognina è domiciliato, (CF ; P.IVA_2
Appellante contro
C.F. nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...], in proprio e per conto della figlia minore
C.F. , nata a [...] il [...], Persona_1 CodiceFiscale_2
C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._3
C.F. , nato a [...] il Controparte_3 C.F._4
24.01.1949, residente in [...], Controparte_4
C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente in
[...] C.F._5
- 1 - Viale Biagio Pecorino n.5, C.F. , Controparte_5 C.F._6
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Controparte_6
C.F. , nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._7
(LE) via Gallo Gustavo n.127, elettivamente domiciliati in Catania via Conte Ruggero
n.81, rappresentati e difesi dall'avv. Sergio Consoli, C.F. ; C.F._8
Appellati
°°°°
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
Con atto di citazione notificato in data 2.2.2017 gli eredi del sergente della
[...]
, deceduto in data 17.09.2013, domandavano la condanna CP_7 Persona_2
del al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, Parte_1
iure proprio e iure ereditatis, ai sensi dell'art. 2043 ed in subordine ai sensi dell'art. 2050 c.c., subito a causa della morte del proprio congiunto provocata da una patologia tumorale (ologoastrocitoma III grado OMS frontale sn.).
Esponevano che il sergente , in servizio nella Marina Militare, “dal 1999 al Per_1
2001” aveva svolto missioni all'estero in Albania, ex Jugoslavia e Kosovo e che il aveva omesso di informare dei rischi connessi all'utilizzo, nelle Parte_1
aree di missione in cui era stato inviato "di armamenti all'uranio ER e di adottare le misure di prevenzione, precauzione e sicurezza, così permettendo la nascita della patologia che lo ha condotto alla morte" (così a p. 26 dell'atto di citazione).
L'amministrazione convenuta, costituitasi, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda di risarcimento proposta iure hereditatis, nonché l'incompetenza per territorio del giudice adito (essendo competente il Tribunale civile di Roma); nel merito, la prescrizione delle domande risarcitorie avanzate dagli attori e, in subordine, l'infondatezza della domanda proposta.
Il Tribunale di Catania, esperita consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 4459/2019 del 12.11.2019, dichiarava il difetto di giurisdizione sulla domanda risarcitoria iure
- 2 - hereditatis e, rigettata l'eccezione di incompetenza, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria iure proprio, condannava il al pagamento della Parte_1
complessiva somma di euro 1.410.000,00 (oltre interessi, spese di lite e spese di
C.T.U.). A tale decisione, il Tribunale perveniva ritenendo “…accertata la responsabilità del ai sensi dell'art. 2043 c.c., nonché ai sensi Parte_1
dell'art. 2050 c.c. per l'insorgenza della patologia tumorale in capo a Per_2
e per il conseguente decesso, in ragione della condotta omissiva colposa
[...]
dell'autorità militare che non ha fornito adeguate informazioni al personale militare in servizio, non ha pianificato e valutato gli elementi di rischio e non ha predisposto delle misure di protezione individuale-DIP, atte, se non ad eliminare l'assorbimento di sostanze dannose confuse nelle polveri dell'aria, almeno a ridurre in termini apprezzabili i rischi per la salute” (così p. 4 della sentenza).
Avverso la sentenza di primo grado il propone i motivi di Parte_1
gravame di seguito esaminati e domanda la riforma della decisione impugnata con il rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta in primo grado.
Gli appellati, costituitisi, domandano il rigetto dell'appello.
La causa veniva posta in decisione all'udienza 10.06.2022 e poi rimessa sul ruolo per procedere ad attività istruttoria mediante rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio
(disposta con ordinanza del 07.03.2023). Seguivano poi alcuni rinvii in attesa del deposito della relazione di consulenza in ragione del fatto che per tre volte si rendeva necessaria la sostituzione del medico legale nominato consulente per l'avvenuta rinunzia dello stesso all'incarico. All'udienza del 31.05.2024 la causa veniva posta in decisione assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. ma si rendeva necessaria ulteriore rimessione sul ruolo perché l'avv. Sergio Consoli, difensore degli appellati, aveva domandato la discussione orale della causa, reiterando la richiesta nella comparsa conclusionale.
All'udienza del 20.12.2024, udita la discussione delle parti, la corte poneva la causa in decisione.
In diritto
- 3 - All'esame dei motivi di appello proposti, converrà premettere l'esatta individuazione del thema decidendum sottoposto a questa corte di merito.
La domanda risarcitoria proposta in primo grado concerneva il danno patrimoniale e non patrimoniale, iure hereditatis e iure proprio.
Per il danno iure hereditatis è stato dichiarato il difetto di giurisdizione e la statuizione, non impugnata, è coperta dal giudicato interno.
La domanda risarcitoria ha trovato accoglimento solo con riferimento al danno non patrimoniale iure proprio ed il nesso di causalità tra patologia subita dal sergente e le “missioni” da questo svolte è stato ritenuto sussistere solo con Persona_2
riferimento alla missione in Kosovo, svolta nel periodo 14 settembre 2009 – 25 novembre 1999.
La domanda risarcitoria iure proprio è stata accolta limitatamente al danno da perdita del rapporto parentale e, in assenza di impugnazione, in tali termini si è cristallizzata per gli odierni appellati.
L'appello proposto dal investe sia l'esistenza della responsabilità Parte_1 dell'amministrazione, sia la quantificazione del danno.
Evidenti ragioni logiche suggeriscono di esaminare per primo il motivo volto a negare l'esistenza della responsabilità dell'amministrazione.
Responsabilità extracontrattuale dell'amministrazione
Il ministero appellante svolge due critiche avverso l'affermazione della propria responsabilità: la prima concerne la qualificazione della domanda come responsabilità ai sensi dell'art. 2050 c.c., cioè connotata dall'esercizio di attività pericolosa;
la seconda il positivo accertamento del nesso di causalità
Converrà iniziare l'esame del motivo dalla censura volta a negare l'esistenza del nesso di causalità.
In estrema sintesi, le critiche mosse alla decisione impugnata lamentano che siano state tratte conclusioni in merito all'utilizzo dell'uranio ER da non meglio precisate
“fonti ufficiali NATO”; che non era stata adeguatamente provata né una contaminazione diffusa da uranio ER sulla superficie del territorio del Kosovo, né l'avvenuta
- 4 - esposizione del sergente a fattori di rischio ambientali durante l'unica Per_1
missione svolta dal 14.09.1999 al 25.11.1999 in Kosovo (durata poco più di 2 mesi); qualsiasi contaminazione diffusa all'uranio ER presentava livelli così bassi che non era possibile differenziarla rispetto alla naturale concentrazione di uranio presente nelle rocce e nel terreno;
i corrispondenti rischi radiologici e tossicologici erano insignificanti;
l'impropria individuazione dei vaccini cui vengono sottoposti i militari quale concausa della malattia, indotta dall'abbassamento delle difese immunitarie.
Gli appellati, eredi del sergente , negano la fondatezza delle varie critiche Per_1
riproponendo, in gran parte, gli argomenti spesi dal primo giudice.
Le critiche mosse alla consulenza tecnica svolta in primo grado, sul cui esito, si è fondata la decisione del tribunale hanno reso opportuna la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado da un medico legale, affidandola ad un collegio composto oltre che da un medico legale da uno specialista in radio terapia e medicina nucleare.
Queste le conclusioni cui è pervenuta la consulenza collegiale disposta dalla corte: “… non può ammettersi, nel caso de quo, la sussistenza di un rilevante rischio radiobiologico da esposizione a AN ER. Non può essere riscontrato, quindi, alcun ruolo dovuto alla presunta contaminazione e incorporazione di AN ER - comunque non dimostrata - nelle situazioni operative di servizio descritte per l'induzione della genesi della neoplasia cerebrale insorta nel de cuius, le cui complicanze hanno portato al decesso. Infatti in particolare, nel caso de quo:
1. non è documentata né dimostrata la esposizione o contaminazione del sgt. Persona_2
a ER nel corso della sua missione in Kosovo, svolta nel periodo Per_3
intercorrente tra il 14/09/1999 e il 25/11/1999, in considerazione anche della brevità della stessa e della mansione di servizio che lo stesso era incaricato di svolgere (tecnico motorista);
2. non può ritenersi ipotizzabile un accertato e significativo accumulo cerebrale di AN ER nelle condizioni espositive, comunque ipotetiche, dello scenario di servizio in cui ha operato il militare;
3. non è riscontrabile alcuna evidenza epidemiologica, sperimentale o clinica di una correlazione positiva tra esposizione a
- 5 - AN ER e insorgenza o incremento di tumori cerebrali primitivi. …. a giudizio del collegio C.T.U. è quindi da escludersi alcun nesso scientificamente accertato di causalità o concausalità, anche sotto il profilo dell'accertamento in materia civile, fondato sul criterio probabilistico”.
Le conclusioni rassegnate nella bozza della relazione trasmessa alle parti ricevevano
Pers varie osservazioni critiche ad opera dei consulenti delle parti (dott. dott. e Per_5 dell'avv. Consoli, difensore degli appellati.
Con riguardo alle critiche dei consulenti di parte, trattandosi di argomenti in parte tecnici, sia per l'individuazione delle critiche che per la loro confutazione, giova riferire testualmente la risposta dei consulenti dell'ufficio, iniziando dalle note del c.t.p., dott. Pers
“Per quanto riguarda l'ipotizzata contaminazione cutanea da parte di microparticelle contenenti AN ER (DU) o altri metalli pesanti, nel caso de quo, non si rilevano circostanze di scontro o scenari di guerra che possano aver esposto in maniera significativa il Sgt. alle miscele di pulviscolo indicate. Né, tanto Persona_2
meno, risulta che il de cuius avesse riportato ferite, tagli, abrasioni o altre soluzioni di continuo della cute con successivo insudiciamento e contaminazione da parte di DU o altri metalli o anche altre sostanze dannose per la salute umana (in ogni caso non precisate e specificate). Si ribadisce comunque in questa sede che per le sue caratteristiche radiobiologiche (emittente alfa) il DU che anche eventualmente fosse venuto a contatto con il rivestimento cutaneo, sempre se in dose significativa ed elevata, avrebbe espletato la sua azione nociva nella sede di contatto con lesioni di tipo eritematoso o ulcerativo, potendosi escludere un ingresso nella circolazione ematica e una successiva diffusione ad altri organi o apparati, a meno dell'accadimento di gravi incidenti con ferite ampie e penetranti, eventi che non sono proponibili nel caso in esame in quanto mai ipotizzati o riportati. Per quanto attiene, altresì, alla via ingestiva, cioè alla presunta contaminazione dell'acqua potabile, vale la pena di soffermarsi per chiarire quanto finora appurato in merito. Ha destato scalpore mediatico, qualche anno addietro, quanto riferito dal medico militare colonnello che era stato tre Persona_6
- 6 - volte in missione in Kosovo presso l'infermeria della base Kfor di Pristina nel 2016, alla Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti dell'utilizzo dell'AN ER, sulla presenza di un composto chimico “cancerogeno” nell'acqua distribuita presso la mensa internazionale e nella palestra, nonché venduta nell'ambito della base militare. Tale acqua minerale, imbottigliata da una ditta kosovara, alle analisi chimiche risultò poi contenere elevati valori di bromato di Potassio ma NON di
AN ER o altri metalli pesanti e venne in seguito sostituita con altra marca, quantunque difficilmente i bassi livelli rilevati avrebbero potuto costituire danni per la salute umana. La possibile presenza di DU nelle acque non potabili adoperate per
l'igiene personale dai militari delle basi kosovare e dalla popolazione generale della regione, è stata variamente indagata. I rapporti delle missioni UNEP (United Nations
Environment Programme) in Kosovo e in Serbia e Montenegro (1,2), cui hanno partecipato vari esperti del settore (per l'Italia un esperto dell'ANPA) hanno concluso per l'assenza di contaminazione significativa delle aree sottoposte a mitragliamento con dardi a DU, eccetto che nelle immediate vicinanze dei punti di rinvenimento delle stesse munizioni, e, comunque, non è stata riscontrata contaminazione dell'aria, dell'acqua o delle piante. Anche in tutte le altre misure effettuate in campioni di acqua e latte e in relazione a edifici e oggetti non è stata riscontrata alcuna contaminazione.
Le concentrazioni di AN nella maggior parte dei campioni ambientali e alimentari erano paragonabili alle analoghe concentrazioni misurate in altre regioni europee, come Portogallo e Regno Unito, e i rapporti isotopici dell'uranio erano in generale compatibili con i rapporti isotopici tipici dell'AN di origine naturale (3, 4). Altre indagini pubblicate in Letteratura zioni hanno riguardato direttamente la determinazione della concentrazione naturale di nell'acqua potabile e nelle Per_3
falde acquifere del Kosovo, con risultati vari (5, 6, 7). Le misurazioni di campioni di acqua freatica e di rubinetto provenienti da regioni in cui sono state dispiegate munizioni al DU non hanno mostrato particolare contaminazione, concludendo che sia il personale delle missioni di peace-keeping sia la popolazione residente non siano mai risultati esposti a quantità significative di DU per ingestione attraverso la via gastro-
- 7 - enterica. Va inoltre tenuto presente che la contaminazione delle falde acquifere può costituire un fattore di rischio, soprattutto, per la popolazione residente a medio e lungo termine per il possibile trasferimento dell' alla catena alimentare ma, allo Per_3
stato attuale delle conoscenze, questa ipotesi non appare affatto dimostrata dalle statistiche di morbilità e mortalità della regione kosovara. Situazione - per inciso – assai diversa da quella verificatasi per i radioisotopi 137Cs e 90Sr a seguito del fall- out conseguente al noto incidente della centrale atomica di Chernobyl.
Ad ogni modo, il CTP non chiarisce con quale meccanismo patogenetico la quota di
DU eventualmente ingerita con l'acqua potabile o assorbita per contatto (?) durante le abluzioni di igiene personale possa venire incorporata, raggiungere il SNC ed entrare nella genesi della neoplasia cerebrale in questione (oligoastrocitoma anaplastico), evenienze che per il collegio CTU sono da considerare tutte da escludere”.
Alle critiche mosse dal c.t.p., dott. i consulenti dell'ufficio così hanno risposto: Per_5
“ … interpreta erroneamente quanto indicato nella relazione peritale in quanto le radiazioni implicate nella possibile genesi dei tumori cerebrali (gliomi) riguardano studi su minori sottoposti a irradiazione del cranio per patologie oncologiche e soggetti esposti alle conseguenze di esplosioni nucleari, condizioni cioè di irradiazione esterna con radiazioni di tipo gamma, condizioni espositive quindi NON riconducibili al potenziale contatto ed esposizione all'AN ER che, come già detto molte volte, è un radioisotopo con emissione di tipo alfa”. Ulteriore critica del c.t.p., dott.
riguarda l'esistenza di alcune circostanze fattuali che dimostrerebbero Per_5
l'esposizione alla contaminazione da uranio ER sia per la permanenza in luoghi contaminati, sia per la qualità dell'acqua consumata dal mentre era in Kosovo Per_1
e la sussistenza di diretta correlazione etiologica fra il rischio radiobiologico di esposizione a radiazioni ionizzanti e l'insorgenza della malattia neoplastica del
Cannizzo.
Il consulenti così hanno replicato (p. 108-109 della relazione): “a) sull'utilizzo di armamenti all'uranio ER nell'area del Kosovo di permanenza del si Per_1
rimanda a quanto riferito nelle pubblicazioni UNEP già citate (cfr. voci 1 e 2 delle note
- 8 - bibliografiche riportate anche in questa sede); b) sulla possibile contaminazione dal consumo di acqua potabile e/o delle forniture idriche per gli usi igienico-sanitari si ribadisce quanto già detto nel precedente paragrafo 3; c) sulla correlazione etiologica fra l'esposizione a radiazioni ionizzanti e lo sviluppo di neoplasie cerebrali si riafferma quanto già detto in precedenza sulla differenza tra irradiazione esterna di tipo gamma e irradiazione/contaminazione interna di tipo alfa;
d) sull'assenza di altre condizioni predisponenti per la patologia insorta, glioma cerebrale, va ribadito che a tutt'oggi le cause dei tumori sono ancora ignote, almeno nella maggioranza dei casi e sono noti solo fattori genetici e ambientali in grado di aumentare il rischio di sviluppare la patologia neoplastica, sebbene non tutte le persone esposte a cancerogeni - o agli altri fattori di rischio implicati – sviluppino sicuramente un tumore. Nel caso di specie, i gliomi cerebrali sono tumori rari ma costituiscono le neoplasie intracraniche primitive più comuni, con mortalità e morbilità significative e sproporzionate rispetto alla loro incidenza relativamente rara (8). Nella relazione preliminare è stato esplicitato che sono stati indagati molti 'potenziali' fattori di rischio ma che solo pochi forniscono una spiegazione per il numero di casi di tumore al cervello continuamente identificati. Non essendovi in Letteratura alcuna certezza delle cause efficienti e/o predisponenti, causali
o concausali, della neoplasia maligna incriminata non è pertanto possibile ascrivere in modo inconfutabile, né tanto meno probabilistico, la sussistenza di una diretta correlazione etiologica fra il rischio radiobiologico di esposizione a DU e l'insorgenza della malattia neoplastica che ha condotto al decesso il Sgt. ”. Persona_2
Le note critiche dell'avv. Consoli constano di 70 pagine (da p. 32 a p. 46 le note vere e proprie e da p. 47 a p. 102 varia documentazione allegata) volte a dimostrare che la consulenza si fonderebbe su errate valutazioni - sia in fatto che sotto il profilo tecnico - in merito alle modalità di assorbimento delle radiazioni da uranio ER ed all'accertamento del nesso causale.
In disparte le considerazioni riguardanti questioni giuridiche (delle quali ci si occuperà in seguito), le critiche contenute nelle note indicate, al di là del richiamo alla consulenza tecnica esperita in primo grado, non contengono temi che, sotto il profilo tecnico,
- 9 - smentiscono o ingenerano perplessità reali in merito agli argomenti spesi dalla consulenza collegiale in relazione all'accertamento del nesso di causalità.
Ulteriori critiche sono contenute nella comparsa conclusionale depositata dagli appellati, eredi del sergente , ed affermano che i consulenti nominati dalla Per_1
corte avrebbero ritenuto non provati fatti o circostanze che, invece, lo erano.
In prima battuta, gli appellati lamentano che i consulenti abbiano preso in considerazione le note critiche alla c.t.u. depositata in primo grado redatte dal dott.
lamentando che tale esame fosse precluso perché dette note sarebbero state Per_7
depositate tardivamente rispetto al termine assegnato dal tribunale.
L'argomento non è condivisibile.
La c.t.p. (e le note critiche in esame che ad essa sono assimilabili), secondo l'indirizzo attuale del diritto vivente, configura una mera difesa e, come tale, non è soggetta a decadenza alcuna. Nessuna ipotesi di inammissibilità all'ingresso nel processo ed alla sua valutazione è, pertanto, configurabile.
La conclusionale in esame assume che dagli atti risulterebbe provato che:
1. il sergente soggiornava in accampamento e non in caserma o in nave come ipotizzato dai Per_1 consulenti, e che le attività si svolgevano esclusivamente all'aperto;
2. Le mansioni del sergente erano quelle di autista pur essendo lo stesso un tecnico anfibio;
3. le Per_1 carenze nei controlli, in particolare riguardo all'acqua e al cibo somministrati ai militari, minimizzate dai consulenti, sarebbero fatto accertato;
4. La presenza di uranio ER sarebbe fatto notorio, provato e ben documentato da fonti facilmente reperibili su internet dal massiccio utilizzo di munizioni al DU (“Depleted Uranium”) nei luoghi di missione.
A ben vedere, di tali circostanze (rilevanti a giudizio degli appellanti) non si rinviene una idonea allegazione nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, né nella documentazione con prodotta con lo stesso (che è la seguente: 1 qualifiche e mansioni;
2 corrispondenza;
3 cartelle cliniche comando augusta 2009 - 2010; 4 cartelle cliniche comando augusta 2011 e idoneità al sevizio 2002; 5 cartella clinica Per_8
; 6 documentazione richiesta pensione;
7 documentazione Inpdap).
[...]
- 10 - L'allegazione dei detti fatti non risulta poi utilmente integrata con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. (ultima utile a tal fine); i documenti offerti al processo venivano integrati con la seconda memoria ex art. 183 cpc producendo: 1) Risposta da parte dello Stato
Maggiore della Marina alla richiesta di risarcimento dei danni avanzata dagli eredi del 06.02.2016; 2) Sollecito risarcimento dei danni del 01.06.2016; 3) Per_1
Accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990 del 05.07.2016; 4) Risposta alla richiesta di accesso datata 15.07.2016; 5) Sollecito accesso agli atti;
6) Risposta della controparte al sollecito di accesso agli atti del 22.09.2016; 7) Sentenza 8) Funzioni svolte Per_9
dal sergente e condizioni dei luoghi presso i quali ha operato;
9) Luoghi di missioni, periodi e incarichi;
10) Luoghi missione e periodi;
11) Condizioni ambientali dei luoghi di missione, durata e modalità; 12) Sentenza Vacca;
13) Servizio del programma televisivo “Le Iene”, del 03.04.2016; 14) Commissione Parlamentare d'inchiesta del
2005; 15) sentenza Tribunale Roma 1.12.2009.
Nessuno dei documenti in questione risulta, tuttavia, utile a dimostrare quanto si assume con le critiche rivolte alla consulenza con la comparsa conclusionale depositata nel presente giudizio.
Debito di ragione e motivazione, suggerisce di osservare che i documenti 8 e 9 prodotti con la seconda memoria ex art. 183 cpc (sopra indicati) non sono decisivi ed il documento n. 10 informa del periodo e della durata della missione in Kosovo, attribuendo al sergente le mansioni di addetto alla squadra riparazioni della Per_1
compagnia trasporti – raggruppamento anfibio San Marco.
Le considerazioni che precedono palesano come le critiche rivolte alla consulenza tecnica dell'ufficio si fondino su allegazioni che gli appellanti non hanno tempestivamente proposto e provato.
°°°
La relazione di consulenza esperita in primo grado muove dalla premessa secondo cui
“Un rapporto di causa effetto tra l'esposizione all'uranio ER e queste malattie non è ancora stato dimostrato” (così, testualmente, a p. 15). Riporta poi i risultati di uno studio condotto dal “Centro Studi Osservatorio Militare” concludendo “… le gravissime
- 11 - conseguenze che, operando in territori bombardati con uranio ER senza protezione, sono state evidenziate e denunciate dal Parte_2
, sono la conseguenza di una scarsa considerazione dal punto di vista di tutela
[...]
che le Istituzioni hanno avuto nei confronti del personale. Dimostrazione pratica di quanto finora affermato sono le numerose sentenze di condanna ottenute dal legale dell'Osservatorio Militare, ricordiamo che sono oltre 40, che hanno visto soccombere
l'Amministrazione Militare nei confronti di militari o famigliari di questi che si sono rivolti all'Osservatorio Militare per sapere, conoscere la verità ed ottenere giustizia. In ordine al possibile nesso eziologico tra eventi tumorali ed esposizione alla predetta sostanza si segnalano studi epidemiologici riportati nella sentenza del Tar Catanzaro n.
1568/2014 sia dal Tar n. 308/2014 che hanno evidenziato sia la possibile Pt_3 correlazione tra alcune patologie tumorali e l'attività militare svolta in determinati ambienti, contaminati da uranio ER (“In Italia, sono stati condotti studi epidemiologici che hanno riscontrato, tra i militari impiegati nelle missioni all'estero con esposizione a polveri di uranio ER, l'insorgenza di patologie tumorali12, con un tasso di correlazione statisticamente significativo, che hanno evidenziato numeri triplicati, rispetto a quelli attesi”).
Viene poi citata la Commissione Parlamentare di Inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero (istituita l'11 ottobre 2006; Senato della Repubblica XV Legislatura).
Conclude “Dall'analisi della documentazione in atti, è stato accertato che il sig. nel periodo compreso dal 1999 al 2001 prestava delle missioni Persona_2 all'estero, in particolare in Kosovo, in Ex Jugoslavia e in Albania. Nel corso di tali missioni è stato accertato che i militari che prestavano servizio erano esposti a uranio ER e ad altre sostanze radioattive. …. La patologia tumorale riscontrata nel
IG , con alta probabilità trova causa efficiente nella esposizione Per_1 all'uranio ER. Tale convincimento è basato sul dato che il è stato CP_7
esposto a fattori di rischio cancerogeno, in particolare a contaminazioni tossiche provocate dalla combustione e ossidazione dei metalli pesanti causate dall'impatto e
- 12 - dall'esplosione delle munizioni anche all'uranio ER;
sulla verosimile mancanza di opportuni dispositivi di sicurezza idonei a prevenire l'inalazione e il contatto con polveri di uranio ER;
sulla contaminazione dell'acqua e dell'aria dei luoghi di lavoro. In aggiunta va considerato che non sono state individuate altre cause eziologiche;
che il non ha familiarità per questo tipo di patologie;
che in Per_1 letteratura è noto il collegamento tra l'esposizione e/o il contatto con tale sostanza e il rischio di contrarre patologie tumorali e che il militare si è trovato in una condizione di maggiore vulnerabilità a causa di una sinergia tra l'esposizione a uranio ER e stress per la permanenza in zone di guerra”.
La consulenza in esame i cui tratti salienti sono stati testualmente riferiti pecca di genericità e di un evidente salto logico nell'accertamento della causalità che l'appello proposto dall'amministrazione non ha mancato di rilevare.
La premessa da cui muove il consulente – lo si ricorda – è che “Un rapporto di causa effetto tra l'esposizione all'uranio ER e queste malattie non è ancora stato dimostrato”. Per giungere alla contraria conclusione, il c.t.u. sposa ogni considerazione e l'esito di uno studio condotto da un soggetto privato (“Centro Studi Osservatorio
Militare” sulla cui imparzialità ed attendibilità nulla è dato sapere se non che, stando a quanto riferito dal consulente, si tratta di soggetto che offriva anche tutela legale ai militari tanto che “….sono le numerose sentenze di condanna ottenute dal legale dell'Osservatorio Militare, ricordiamo che sono oltre 40, che hanno visto soccombere
l'Amministrazione Militare nei confronti di militari o famigliari di questi che si sono rivolti all'Osservatorio Militare per sapere, conoscere la verità ed ottenere giustizia”., così la c.t.u. a p. 22), valorizza il parere della commissione parlamentare di inchiesta che, a fini indennitari e del riconoscimento della causa di servizio, ritiene che “… il verificarsi dell'evento costituisca di per sé elemento sufficiente (criterio di probabilità)
a determinare il diritto per le vittime delle patologie e dei loro familiari al ricorso agli strumenti indennitari previsti dalla legislazione vigente (compreso il riconoscimento della causa di servizio) ….”.
- 13 - Conclude, infine, che la “La patologia tumorale riscontrata nel IG , con Per_1 alta probabilità trova causa efficiente nella esposizione all'uranio ER” perchè: il militare è stato esposto a fattori di rischio cancerogeno;
verosimile la mancanza di dispositivi di sicurezza idonei a prevenire l'inalazione e il contatto con polveri di uranio ER;
la contaminazione dell'acqua e dell'aria dei luoghi di lavoro;
in letteratura è noto il collegamento tra l'esposizione e/o il contatto con tale sostanza e il rischio di contrarre patologie tumorali e che il militare si è trovato in una condizione di maggiore vulnerabilità a causa di una sinergia tra l'esposizione a uranio ER e stress per la permanenza in zone di guerra.
Tali conclusioni peccano per difetto sui seguenti punti: l'esposizione al fattore di rischio assume rilievo solo se assume una certa consistenza (di protrazione) temporale (ed il c.t.u., sul punto nulla dice); sappiamo (perchè è lo stesso c.t.u. a dirlo) che un mero foglio di carta costituisce barriera idonea ad ostacolare la penetrazione delle particelle e sarebbe, pertanto, stato necessario specificare quale fosse il dispositivo di sicurezza mancante che assume rilievo (per altro il c.t.u. si esprime in termini di verosimile mancanza che è cosa diversa da accertata mancanza); la contaminazione dell'acqua e del luogo di lavoro del militare non è provata ma solo ipotizzata in astratto;
non è vero che in letteratura è noto il collegamento tra uranio ER ed il tumore primitivo subito dal militare (cioè il glioma cerebrale oligogastrocitoma) anzi è vero il contrario
(come affermato, senza critica sul punto, dalla consulenza collegiale), posto che se un nesso viene ipotizzato questo riguarda i tumori del sistema linfatico tra cui il linfoma di
KI e non i tumori primitivi celebrali.
Le considerazioni appena rassegnate – in via necessariamente sintetica – palesano come il consulente nominato in primo grado abbia affermato l'esistenza del nesso di causalità senza operare un vero accertamento in concreto che consentisse - secondo la regola causale probabilistica – di pervenire alla conclusione rassegnata.
°°°
La corte ritiene, invece, che la consulenza tecnica esperita nel presente giudizio (che, lo si ricorda, vedeva la presenza nel collegio di un professionista esperto in medicina
- 14 - nucleare e radiazioni) debba essere condivisa sia per la esaustiva premessa in cui viene spiegato il meccanismo patogeno dell'uranio ER e le modalità e capacità di contagio che per le puntuali considerazioni tecniche, riferite al caso concreto, che fungono da supporto alle conclusioni. Nella relazione non si rinvengono poi lacune di ordine logico argomentativo e le, pur ampie critiche di cui si è sopra dato conto, non risultano persuasive per le ragioni in precedenza esposte.
Le considerazioni critiche sopra esplicitate in merito all'accertamento del nesso di causalità operato dal consulente tecnico nominato in primo grado fanno ritenere la consulenza esperita nel presente giudizio degna di maggiore attendibilità e meritevole di condivisione a dispetto di quella svolta in primo grado.
°°°
L'accertamento del nesso causale secondo il criterio giuridico del
"più probabile che non" vigente in materia civile “… impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione” (Cass.
25805/24 ma si tratta di principio ormai pacifico).
Una volta prestata adesione alla consulenza tecnica d'ufficio disposta dalla corte, la comparazione tra le possibili spiegazioni in merito all'insorgenza del tumore celebrale che determinò il decesso del sergente non conduce su un piano logico a Per_1
convincere della esistenza di una ragionevole e prevalente probabilità che il tumore sia insorto a causa dell'esposizione a particelle di uranio ER piuttosto che per diversa causa.
Il nesso di causalità, la cui prova grava sugli odierni appellati ed attori in primo grado, deve, pertanto, ritenersi non adeguatamente provato.
°°°
- 15 - Gli appellati – che in primo grado avevano invocato le regole ordinarie di accertamento della responsabilità extracontrattuale – invocano ora una inversione dell'onere della prova, sostenendo che sia ex art. 2050 c.c. che in forza della normativa speciale risulterebbe una presunzione di responsabilità dell'Amministrazione ovvero una presunzione di riconducibilità della malattia al servizio militare espletato dal danneggiato.
A supporto della tesi citano anche varie pronunzie del giudice amministrativo e della
Corte di Cassazione, sezione lavoro.
L'inversione dell'onere della prova, effettivamente affermata dalle pronunzie citate dagli appellati e fondata sulla normativa speciale, trova applicazione solo per la domanda di corresponsione delle indennità per le cd. vittime del dovere mentre la domanda risarcitoria pura rimane soggetta alle ordinarie regole che regolano la fattispecie di responsabilità aquiliana (e non è casuale che le pronunzie della corte di legittimità citate dagli appellati siano tutte della sezione lavoro).
Tale conclusione trova anche conferma nella giurisprudenza ove è affermato "… il militare interessato a percepire la speciale elargizione di cui al richiamato art. 1079
D.P.R. n. 90 del 2010 non è tenuto a dimostrare l'esistenza di un nesso eziologico fra esposizione all'uranio ER (o ad altri metalli pesanti) e neoplasia. Siffatto accertamento è necessario ove l'interessato svolga una domanda risarcitoria, ossia assuma la commissione, da parte dell'Amministrazione, di un illecito civile consistente nella colpevole esposizione del dipendente ad una comprovata fonte di rischio in assenza di adeguate forme di protezione, con conseguente contrazione di infermità: in tale ipotesi, invero, grava sull'assunto danneggiato dimostrare, inter alia, l'effettiva ricorrenza del nesso eziologico (ossia la valenza patogenetica di siffatta esposizione), sia pure in base al criterio del più probabile che non. Laddove, invece, l'istanza tenda alla percezione della speciale elargizione, si verte in un ben diverso ambito indennitario. I presupposti del risarcimento del danno e della speciale elargizione sono del tutto diversi:…” (C.d.S. 1695/22; cui aderisce, richiamandola, Cass, 7409/23).
- 16 - La qualificazione della domanda come responsabilità ex art. 2050 c.c., ha trovato accoglimento nella pronunzia del tribunale, seppur con veloce e non argomentato accenno, nei seguenti termini “… ai sensi dell'art. 2043 c.c., nonché ai sensi dell'art.
2050 c.c. per l'insorgenza della patologia tumorale in capo a e per Persona_2
il conseguente decesso, in ragione della condotta omissiva colposa dell'autorità militare che non ha fornito adeguate informazioni al personale militare in servizio, non ha pianificato e valutato gli elementi di rischio e non ha predisposto delle misure di protezione individuale-DIP, atte, se non ad eliminare l'assorbimento di sostanze dannose confuse nelle polveri dell'aria, almeno a ridurre in termini apprezzabili i rischi per la salute”.
Il ministero appellante, con apposito motivo, afferma che la domanda proposta dai familiari per il danno iure proprio potrebbe trovare sussunzione esclusivamente nell'ambito dell'istituto previsto dall'art. 2043 c.c.
Il motivo rimane assorbito dalle conclusioni raggiunte in merito al mancato accertamento del nesso di causalità che rappresenta elemento costitutivo della responsabilità aquiliana, richiesto anche dalla fattispecie prevista dall'art. 2050 c.c. che, sul punto, non prevede inversione della regola probatoria.
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In conclusione, il mancato accertamento del nesso di causalità determina la fondatezza dell'appello ed il rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta dagli eredi del sergente e l'assorbimento degli ulteriori motivi di gravame. Per_1
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Le spese del doppio grado di giudizio, come liquidate in dispositivo in assenza di nota spese in atti, e quelle di consulenza tecnica come liquidate nei relativi decreti seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, definitivamente pronunziando sulla causa n. 2343/2919
R.G., così statuisce: in accoglimento dell'appello proposto dal e Parte_1
riforma della sentenza n. 4459/19 emessa dal Tribunale di Catania, rigetta la domanda
- 17 - di risarcimento del danno iure proprio proposta da Controparte_1
Persona_1 Controparte_2 Controparte_3
Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
condanna Controparte_1 Persona_1 Controparte_2
Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio in favore Controparte_6
del che si liquidano per il primo grado di giudizio in euro Parte_1
14.500,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa e per il presente grado in euro 12,000,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa;
pone le spese di c.t.u., come liquidate nei relativi decreti, definitivamente a carico di
[...]
CP_1 Persona_1 Controparte_2 CP_3
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, in solido tra loro.
[...]
Così deciso in Catania il 16.04.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di appello.
Il consigliere est. Il presidente
Antonino Fichera Dora Bonifacio
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