CASS
Sentenza 13 marzo 2023
Sentenza 13 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/03/2023, n. 7268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7268 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25224/2018 R.G. proposto da DM DEI RA ER RO, AL E ON OR S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Mastrangelo. -RICORRENTE– contro EN TO IO, rappresentato e difeso dall’avv. PA RE, domiciliato in S. Severo, Via Solis n. 4. -CONTRORICORRENTE-RICORRENTE INCIDENTALE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 868/2018, pubblicata in data 16.5.2018. Udita la relazione svolta nell’udienza pubblica del 24.1.2023 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. Oggetto: pagamento Civile Sent. Sez. 2 Num. 7268 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE Data pubblicazione: 13/03/2023 2 di 6 Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Battista Nardecchia, che ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale e di accogliere il ricorso incidentale. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE. 1. Con sentenza n. 129/2012, il Tribunale di Foggia ha respinto la domanda proposta da TO EN diretta ad ottenere l’esecuzione specifica del preliminare di vendita di un capannone industriale in Foggia, concluso in data del 18.2.2003, e ha dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento del promissario acquirente. La sentenza è stata appellata dal EN;
nella resistenza della promittente venditrice, la Corte territoriale ha riformato la decisione e ha disposto il trasferimento dell’immobile condizionato al pagamento del prezzo, respingendo la domanda di risarcimento del danno per il ritardo nella consegna del bene. Per la cassazione della sentenza la DM s.a.s. propone ricorso affidato ad un unico motivo. TO EN ha depositato controricorso con ricorso incidentale basato su un unico motivo. La causa, inizialmente avviata alla trattazione camerale, è stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 23301/2021 della Sesta sezione civile. Le parti hanno depositato memorie illustrative. 2. Con l’unico motivo del ricorso principale si deduce che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte distrettuale, il promissario acquirente non aveva affatto provveduto alla consegna di assegni in pagamento contestualmente alla stipula del 3 di 6 preliminare e al rilascio della quietanza, come proverebbe il fatto che la data di rilascio dei titoli apposta dalla banca era di dieci giorni successiva alla conclusione del contratto e che al loro incasso aveva provveduto personalmente il EN, dopo averne denunciato lo smarrimento ed aver provveduto all’ammortamento senza, peraltro, aver mai successivamente formulato alcuna offerta del prezzo. Si sostiene che sulle somme ancora dovute dovevano essere calcolati gli interessi legali e che, avendo il resistente dato causa all’inadempimento, doveva sostenere le spese di giudizio. L’unico motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione degli artt. 1223 e 1226 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per aver la Corte di merito respinto la domanda di risarcimento del danno, sostenendo che non vi fosse prova né che il promissario acquirente avrebbe certamente utilizzato il capannone industriale qualora gli fosse stato consegnato nel termine fissato dal contratto, né che avesse subito perdite per la necessità di procurarsi la disponibilità di altro immobile, trascurando tuttavia che il danno era in re ipsa e non richiedeva una specifica dimostrazione, potendo farsi ricorso - per la sua quantificazione - al criterio del danno figurativo sulla base del canone di locazione. 3. Il ricorso principale è inammissibile. L’impugnazione difetta di una pur minima esposizione delle ragioni della domanda, con i relativi fatti giustificativi e le vicende processuali, delle questioni controverse e delle conclusioni proposte nei precedenti gradi di merito. Nulla è riportato riguardo alle motivazioni della sentenza di primo grado, né riguardo alle complessive motivazioni della sentenza appello. 4 di 6 Sono evidenziate – nell’illustrazione dei motivi – circostanze di fatto (volte a affermare che il promissario acquirente non aveva affatto consegnato gli assegni circolari utilizzati per il pagamento), senza una comprensibile illustrazione dell’insieme dei fatti controversi e dei temi dibattuti, indicazioni che – come detto - non si evincono dal testo integrale del ricorso. In definitiva, non è stata svolta l'esposizione sommaria dei fatti di causa, che deve essere tale da consentire alla Corte di cassazione di conoscere gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti (Cass. s.u. 11826/13). Manca la necessaria "chiara e completa visione dell'oggetto dell'impugnazione" (Cass.16315/07) e non è stata assolta la "funzione riassuntiva" (Cass. 1905/12), che sta alla base della previsione normativa. Nel ricorso per cassazione il requisito di cui all’art.366, comma primo, n. 3 c.p.c., è prescritto a pena inammissibilità, poiché l'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda portata all’esame del giudice di legittimità è funzionale alla comprensione dei motivi e alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cass. 10072/2018; Cass. s.u. 11308/2014). L’indicazione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni delle parti deve potersi ricavare esclusivamente dal ricorso, da esaminare nella sua interezza, senza necessità di ricorrere ad altre fonti (sentenza impugnata o controricorso), stante il principio di necessaria autonomia dell’impugnazione (Cass. 29093/2018; Cass. s.u. 11308/2014). 3.1. Il ricorso incidentale è inefficace. 5 di 6 Entrambe le parti hanno dato atto che la sentenza è stata notificata a mezzo PEC in data 24.5.2018, mentre il ricorso incidentale è stato notificato il 26.9.2018, oltre il termine di sessanta giorni di cui all’art. 325, comma secondo, c.p.c.. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione principale segue quindi l’inefficacia di quella incidentale tardiva ai sensi dell’art. 334, comma secondo, c.p.c., benché quest’ultima sia stata proposta nel rispetto del termine di cui all' art. 371, comma 2, c.p.c. (Cass. 17717/2022; Cass. 24291/2016; per il principio per cui l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo di determina in ogni caso di inammissibilità di quello principale, anche se pronunciata per ragioni di merito: Cass. s.u. 7155/2017). Le spese del presente giudizio sono compensate. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del solo ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale tardivo, con compensazione delle spese di legittimità. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 6 di 6 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
nella resistenza della promittente venditrice, la Corte territoriale ha riformato la decisione e ha disposto il trasferimento dell’immobile condizionato al pagamento del prezzo, respingendo la domanda di risarcimento del danno per il ritardo nella consegna del bene. Per la cassazione della sentenza la DM s.a.s. propone ricorso affidato ad un unico motivo. TO EN ha depositato controricorso con ricorso incidentale basato su un unico motivo. La causa, inizialmente avviata alla trattazione camerale, è stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 23301/2021 della Sesta sezione civile. Le parti hanno depositato memorie illustrative. 2. Con l’unico motivo del ricorso principale si deduce che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte distrettuale, il promissario acquirente non aveva affatto provveduto alla consegna di assegni in pagamento contestualmente alla stipula del 3 di 6 preliminare e al rilascio della quietanza, come proverebbe il fatto che la data di rilascio dei titoli apposta dalla banca era di dieci giorni successiva alla conclusione del contratto e che al loro incasso aveva provveduto personalmente il EN, dopo averne denunciato lo smarrimento ed aver provveduto all’ammortamento senza, peraltro, aver mai successivamente formulato alcuna offerta del prezzo. Si sostiene che sulle somme ancora dovute dovevano essere calcolati gli interessi legali e che, avendo il resistente dato causa all’inadempimento, doveva sostenere le spese di giudizio. L’unico motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione degli artt. 1223 e 1226 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per aver la Corte di merito respinto la domanda di risarcimento del danno, sostenendo che non vi fosse prova né che il promissario acquirente avrebbe certamente utilizzato il capannone industriale qualora gli fosse stato consegnato nel termine fissato dal contratto, né che avesse subito perdite per la necessità di procurarsi la disponibilità di altro immobile, trascurando tuttavia che il danno era in re ipsa e non richiedeva una specifica dimostrazione, potendo farsi ricorso - per la sua quantificazione - al criterio del danno figurativo sulla base del canone di locazione. 3. Il ricorso principale è inammissibile. L’impugnazione difetta di una pur minima esposizione delle ragioni della domanda, con i relativi fatti giustificativi e le vicende processuali, delle questioni controverse e delle conclusioni proposte nei precedenti gradi di merito. Nulla è riportato riguardo alle motivazioni della sentenza di primo grado, né riguardo alle complessive motivazioni della sentenza appello. 4 di 6 Sono evidenziate – nell’illustrazione dei motivi – circostanze di fatto (volte a affermare che il promissario acquirente non aveva affatto consegnato gli assegni circolari utilizzati per il pagamento), senza una comprensibile illustrazione dell’insieme dei fatti controversi e dei temi dibattuti, indicazioni che – come detto - non si evincono dal testo integrale del ricorso. In definitiva, non è stata svolta l'esposizione sommaria dei fatti di causa, che deve essere tale da consentire alla Corte di cassazione di conoscere gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti (Cass. s.u. 11826/13). Manca la necessaria "chiara e completa visione dell'oggetto dell'impugnazione" (Cass.16315/07) e non è stata assolta la "funzione riassuntiva" (Cass. 1905/12), che sta alla base della previsione normativa. Nel ricorso per cassazione il requisito di cui all’art.366, comma primo, n. 3 c.p.c., è prescritto a pena inammissibilità, poiché l'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda portata all’esame del giudice di legittimità è funzionale alla comprensione dei motivi e alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cass. 10072/2018; Cass. s.u. 11308/2014). L’indicazione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni delle parti deve potersi ricavare esclusivamente dal ricorso, da esaminare nella sua interezza, senza necessità di ricorrere ad altre fonti (sentenza impugnata o controricorso), stante il principio di necessaria autonomia dell’impugnazione (Cass. 29093/2018; Cass. s.u. 11308/2014). 3.1. Il ricorso incidentale è inefficace. 5 di 6 Entrambe le parti hanno dato atto che la sentenza è stata notificata a mezzo PEC in data 24.5.2018, mentre il ricorso incidentale è stato notificato il 26.9.2018, oltre il termine di sessanta giorni di cui all’art. 325, comma secondo, c.p.c.. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione principale segue quindi l’inefficacia di quella incidentale tardiva ai sensi dell’art. 334, comma secondo, c.p.c., benché quest’ultima sia stata proposta nel rispetto del termine di cui all' art. 371, comma 2, c.p.c. (Cass. 17717/2022; Cass. 24291/2016; per il principio per cui l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo di determina in ogni caso di inammissibilità di quello principale, anche se pronunciata per ragioni di merito: Cass. s.u. 7155/2017). Le spese del presente giudizio sono compensate. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del solo ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale tardivo, con compensazione delle spese di legittimità. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 6 di 6 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda