Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/04/2025, n. 1736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1736 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 17 aprile 2025, ha emesso ex art.429 c.p.c., dando pubblica lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.8645 /2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nata a [...] il [...], CF: , e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura rilasciato su foglio separato allegata al ricorso introduttivo, dall'avvocato Alfio Mario Gambino
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Raimund Bauer e Pier Luigi e Pier Luigi
Tomaselli;
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione ad intimazioni di pagamento ed avvisi di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il ricorrente, con ricorso depositato il 17.09.2024, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.293 2024 90233553 82, notificata in data 28/08/2024 limitatamente ai sottostanti seguenti avvisi di addebito: n.59320190002708765000, n.59320210001741026000 e n.59320220004154456000, anch'essi oggetto di impugnazione. Ha eccepito: la prescrizione del credito relativo alle annualità richieste ai sensi e per gli effetti dell'art 3 commi 9 - 10 della Legge n.
335 dell'8 agosto 1995, stante la mancata notifica degli avvisi di addebito dei quali sarebbe venuto a conoscenza solo a seguito della notifica dell'intimazione sopra indicata. Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati: nel merito accertare e dichiarare la nullità, per mancata notifica degli avvisi di addebito, nonché per intervenuta prescrizione, del credito
impugnata sempre nei limiti sopra indicati;
- conseguentemente annullare e/o revocare, per i motivi esposti, le iscrizioni a ruolo recate, esclusivamente per quanto di competenza del Tribunale del
Lavoro, ordinandone la cancellazione. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa.
Si è costituito, con memorie depositate il 25.02.2025, l' il quale ha, eccepito: la carenza di CP_1 interesse ad agire;
il difetto dii legittimazione passiva, la tardività dell'opposizione per i vizi formali del titolo, l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 24 D.LGS. N.46/1999, stante la regolare notifica degli avvisi di addebito e la conseguente inammissibilità di qualsiasi contestazione afferente il merito della pretesa creditoria ivi compresa la prescrizione, per il periodo anteriore alla notifica. Ha dedotto, infine, che nessun credito dell' risulta prescritto, stante la notifica degli avvisi di addebito ed CP_1
il compimento dei successivi atti interruttivi della prescrizione, posti in essere da Controparte_2
ed alla stessa già chiesti in copia. Ha comunque evidenziato che ai fini del computo dei
[...]
termini di prescrizione occorre tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione dettati dalla normativa Covid-19. Ha concluso chiedendo: accertarsi e dichiararsi l'inoppugnabilità degli avvisi di addebito nn. 59320190002708765000, 59320210001741026000 e 59320220004154456000 e l'inammissibilità del ricorso per la tardività dell'opposizione; accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva dell' ; in via principale, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e CP_1
in diritto.
All'odierna udienza, le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni, come da verbale in atti e parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa. Indi, la causa, istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________ CP_
2. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di mancanza di interesse ad agire formulata dall' Si osserva che nel caso in esame, la domanda è stata proposta a seguito di una intimazione di pagamento notificata il 28.08.2024, ovvero nella imminenza del deposito del ricorso giudiziale. Nella specie, pertanto, non vertendosi nella ipotesi di “diretta impugnazione” del ruolo esattoriale, la domanda è ammissibile, non potendo dubitarsi della sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., ove si consideri che in data immediatamente anteriore alla instaurazione del giudizio l'agente della riscossione ha rinnovato la pretesa di pagamento, così che risulta evidente l'interesse dell'opponente ad agire per l'accertamento negativo dei crediti.
Sempre preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata CP_ dall' si precisa che il ricorso in esame riguarda esclusivamente questioni attinenti al merito delle pretese previdenziali in contestazione, quali l'estinzione e l'inesigibilità dei crediti contributivi, per le quali unico legittimato passivo è l'Ente Impositore (Cass. sez. un. n. 7514/22).
2.1 Ciò posto il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli
17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n.
16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni;
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (come nella fattispecie in esame), da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma);
La suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n.18256/2020, ha precisato: ”Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi, come nella fattispecie in esame la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
Ciò premesso, il ricorrente, adducendo che nessun atto gli è mai stato notificato ha eccepito il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata. La stessa ha, altresì, precisato di essere legittimata ex art. 24 Dlgs. ad impugnare gli avvisi di addebito in oggetto, atteso che, a causa della mancata notifica degli stessi, di essi ne è venuta a conoscenza solo attraverso la notifica dell'intimazione di pagamento del 28.08.2024.
L'azione proposta va, sotto tale profilo qualificata, come opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999. L' ha eccepito la regolare notifica degli avvisi di addebito impugnati e la conseguente CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione, per essere stata proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notificazione degli stessi. L'eccezione è fondata con riferimento agli avvisi di addebito n.59320210001741026000 e n.59320220004154456000, in relazione ai quali l'opposizione è inammissibile stante la loro regolare notifica.
Ed invero, l' ha prodotto, con riferimento agli avvisi di addebito sopracitati i Controparte_3
relativi avvisi di ricevimento dai quali è dato evincere la loro regolare notifica nelle seguenti date: il
22.12.2021 l'avviso di addebito n.59320210001741026000 e il 7.10.2022 il n.59320220004154456000 n.59320210001741026000 e n.59320220004154456000.
La notifica è stata effettuata direttamente dall'Ente impositore a mezzo raccomandata ordinaria cosiddetta notifica semplificata. L'art. 26 comma 1 DPR 29/9/1973 n. 602 stabilisce che: “La cartella
è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso
e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o
l'azienda”.
Ai sensi dell'art. 30, co. 14, del D.L. n. 78 del 2010 conv. in L. n. 122 del 2010 i riferimenti alla cartella si intendono fatti all'avviso di addebito.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione: “ La notificazione può essere eseguita
"anche mediante invio" diretto dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica (Cass. n.
14327/2009). L'accertamento circa la coincidenza tra la persona cui la cartella è destinata e quella cui
è consegnata è, difatti, di competenza esclusiva dell'ufficiale postale, che vi provvede con un atto
(l'avviso di ricevimento della raccomandata) assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., avendo natura di atto pubblico (Cass. n.11708/2011, Cass. 14327/2009, Cass. 4275/2018).
Tale forma di notifica a mezzo posta è alternativa a quella di cui alla prima parte dell'art. 26, comma
1, cit. (questa sì di competenza esclusivamente dei soli soggetti ivi indicati) ed è del tutto affidata al concessionario stesso, che può darvi corso nelle modalità ritenute più opportune, nonché all'ufficiale postale. Come ha avuto modo di affermare la Corte di Cassazione (Cass. 27/05/2011 n. 11708) , si tratta della ordinaria raccomandata postale, disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001.
Trovano, quindi applicazione le disposizioni di cui al citato DM 9 aprile 2001 escludendosi l'applicabilità sia degli artt. 137 e ss. c.p.c. sia della L. n. 890/1982.
Difettando, infatti, apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 12083/2016; n. 23213/2014; n. 16949/2014; 4895/2014; n.
9111/2012; n. 270/2012 n. 10245 del 26 aprile 2017).
Come detto per il recapito delle raccomandate in questione trovano applicazione le disposizioni concernenti la consegna dei plichi raccomandati, le quali (cfr. il regolamento del servizio di recapito:
D.M. 1/10/2008), per il caso di impossibilità di consegna per temporanea assenza del destinatario, prevedono (all'art. 25) il mero rilascio dell'avviso di giacenza e non anche la spedizione di un'ulteriore raccomandata (cfr. Cass. 15834/2017, Cass. 2047/2016). Non è quindi previsto l'invio di raccomandata informativa.
Priva di pregio è l'eccezione di mancata conformità all'originale della copia fotostatica prodotta. In primo luogo, si evidenzia che la superiore eccezione ha contenuto generico;
in ogni caso, sul punto va condiviso l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all' originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, primo comma, numero 2), cod. proc. civ., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità all' originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all' originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa.”- Sez. 3, sent. n. 9439 del 21.04.2010.
Nella fattispecie in esame, in difetto di allegazione da parte dell'opponente di alcuna circostanza idonea a far ritenere la copia prodotta non conforme all'originale, alla medesima copia non può che riconoscersi efficacia rappresentativa dell'originale.
Ciò posto avuto riguardo alle sopra citate date di notifica degli atti opposti si deve ritenerne che il ricorso, depositato il 17.09.2024 è stato tardivamente proposto e pertanto l'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 è da ritenersi inammissibile in quanto proposta oltre il termine di
40 giorni. Dall'inammissibilità dell'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 consegue la incontestabilità della pretesa creditoria. Resta, quindi, preclusa ogni eccezione afferente al merito della pretesa, compresa l'eccezione di prescrizione.
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del predetto termine ed alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per
l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che
l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”. L'opposizione a ruolo è quindi inammissibile.
Viceversa, l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione è da ritenersi infondata con riferimento all'avviso di addebito n.59320190002708765000.
Occorre in primo luogo verificare la validità della notifica dell'avviso di addebito opposto avvenuta a mezzo raccomandata ordinaria.
L' previdenziale ha depositato il plico contenente l'avviso di addebito. Sulla busta è dato CP_1 leggere “AL MITTENTE PER COMPIUTA GIACENZA” nessun timbro postale è dato rinvenire.
Va ribadito che per il recapito delle raccomandate in questione trovano applicazione le disposizioni concernenti la consegna dei plichi raccomandati, le quali (cfr. il regolamento del servizio di recapito:
D.M. 1/10/2008), per il caso di impossibilità di consegna per temporanea assenza del destinatario, prevedono (all'art. 25) il mero rilascio dell'avviso di giacenza e non anche la spedizione di un'ulteriore raccomandata (cfr. Cass. 15834/2017, Cass. 2047/2016).
Invero dall'esame della busta non è dato evincere il rilascio dell'avviso di giacenza. Nulla è dato rinvenire, infatti, in merito a detto avviso. In assenza del predetto avviso non si può ritenere che l'avviso di addebito sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario e conseguentemente operante, nella specie, la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ. Si deve, pertanto escludere che la notifica dell'avviso di addebito possa considerarsi perfezionata. Va precisato che, in assenza di qualunque documentazione prodotta dagli enti resistenti in merito alla notifica dell'avviso di addebito impugnato e degli eventuali atti interruttivi della prescrizione, il termine cui fare riferimento ai fini dell'accertamento della tempestività del ricorso è la data di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione (primo atto documentato con il quale il ricorrente ha avuto conoscenza dell'avviso di addebito).
Ciò posto l'intimazione di pagamento in oggetto è stata notificata il 28.08.2024, avuto riguardo alla data di deposito del ricorso, 17.09.2024, si deve concludere per la tempestività dell'opposizione in quanto proposta entro il termine di 40 giorni dalla notifica, dell'intimazione di pagamento.
Parte ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali portati dall'avviso di addebito n. 59320190002708765000, riguardando lo stesso contributi IVS fissi e somme aggiuntive afferenti alla 2 e 3 rata anno 2018. Mancando la prova della notifica dell'avviso di addebito opposto, il termine di prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa.
Ciò posto la scadenza di pagamento è fissata al 21.08.2018 per la seconda rata e al 16.11.2018 per la terza rata. Ne consegue che è dalle suddette date che deve farsi decorrere il termine di prescrizione.
Va precisato che ai fini del computo della prescrizione, nella specie, occorre avere riguardo alle sospensioni del termine di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come stabilita dall'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020,
e dall'art 11 L'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
L'articolo 37 citato dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso
è differito alla fine del periodo”.
L'art.11 citato ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di
182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020
Le norme introducono una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria, in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19: l'effetto è quello di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) e per il periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (pari a 182 giorni) che, pertanto, risulta neutralizzato ai fini del decorso del termine di prescrizione.
Dall'applicazione delle predette sospensione discende che: per i crediti contributivi di cui alla seconda rata che si sarebbero dovuti prescrive il 21.08.2023, aggiungendo il periodo intermedio di sospensione di 129 giorni e di 182 giorni, il termine di prescrizione quinquennale è maturato il 27.06.2024
(21.08.2023 + 129 giorni + 182);
e per i crediti contributivi di cui alla terza rata che si sarebbero dovuti prescrive il 16.11.2023, aggiungendo il periodo di sospensione di 129 giorni e di 182 giorni, il termine di prescrizione quinquennale verrebbe in scadenza il 23.10.2024 (16.11.2023 + 129 giorni + 182);
Rilevato che l' non ha documentato per le contribuzioni afferenti all'anno 2018, alcun atto CP_1
interruttivo della prescrizione, si precisa che si deve ritenere che in assenza di atti interruttivi della prescrizione, i crediti contributivi portati dall'avviso di addebito n. 59320190002708765000 e afferenti alla seconda rata 2018, erano già prescritti alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n.293 2024 90233553 82, avvenuta il 28.08.2024. Vanno pertanto dichiarati prescritti i crediti per contributi previdenziali e relativi accessori portati dall'avviso di addebito n. 59320190002708765000 riguardanti la seconda rata 2018.Viceversa, non erano prescritti, alla data di notifica della sopracitata intimazione di pagamento i crediti contributivi, relativi alla terza rata 2018 che sono pertanto dovuti.
Per quanto sopra il ricorso può trovare solo parziale accoglimento
3 Quanto alle spese le stesse, avuto riguardo all'esito della lite, possono essere integralmente compensate
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , avverso gli atti in epigrafe indicati;
disattesa ogni contraria Parte_1
istanza, eccezione e difesa, così provvede: dichiara nullo l'avviso di addebito n. 59320190002708765000 per omessa notifica, e prescritti e pertanto non dovuti i crediti per contributi IVS e somme aggiuntive, dallo stesso portati, relativamente alla seconda rata 2018; dichiara dovuti i crediti per contributi IVS fissi e somme aggiuntive di cui alla terza rata 2018 e per l'effetto condanna il ricorrente al pagamento degli stessi;
nel resto rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite
Catania 17 aprile 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi