Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/03/2023, n. 8946
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Sentenza 29 marzo 2023

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Il provvedimento analizzato è stato emesso dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con sentenza n. 20607/2022. Le parti in causa erano un avvocato, ricorrente, e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, resistente. Il ricorrente contestava la decisione del Consiglio Nazionale Forense (CNF) che aveva annullato una sentenza di prescrizione emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina, imponendo una sanzione disciplinare di sei mesi di sospensione per la mancata restituzione di somme ricevute a titolo di deposito fiduciario. Il ricorrente sosteneva che la prescrizione fosse maturata nel 2009, momento in cui aveva rifiutato la restituzione, mentre il CNF aveva ritenuto che la prescrizione iniziasse solo nel 2016, a seguito di un accordo transattivo.

La Corte ha accolto il ricorso, affermando che l'illecito disciplinare in questione era di natura permanente e che la prescrizione decorreva dal momento in cui il professionista negava il diritto alla restituzione delle somme, ossia nel 2009. La Corte ha sottolineato che la condotta illecita non si esaurisce con l'incasso delle somme, ma si protrae fino a quando non viene effettuata la restituzione. Pertanto, ha dichiarato prescritto l'illecito disciplinare contestato, annullando la sentenza del CNF senza rinvio e compensando le spese del giudizio, in considerazione della non univocità degli orientamenti giurisprudenziali sulla decorrenza della prescrizione per illeciti permanenti.

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Massime1

La prescrizione dell'azione disciplinare per illecito permanente dell'avvocato decorre solo dalla cessazione della permanenza, sicché, in caso di omessa restituzione di una somma di denaro ricevuta a titolo di deposito fiduciario, non rileva il momento in cui essa sia stata, infine, restituita, bensì quello (anteriore) in cui il professionista abbia negato il diritto del cliente sulla somma depositata, affermando quello proprio di trattenerla. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza disciplinare che aveva fatto decorrere la prescrizione dell'illecito disciplinare dal momento in cui la somma detenuta dall'avvocato, a seguito dell'autorizzazione del giudice, era stata posta in compensazione con un proprio credito per prestazioni professionali, sul presupposto che il "dies a quo" dovesse essere individuato, invece, in quello in cui il professionista aveva rifiutato la restituzione ai custodi giudiziari della società ex cliente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/03/2023, n. 8946
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8946
    Data del deposito : 29 marzo 2023

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