TRIB
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 07/02/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia - Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi - Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice rel.
3) dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 702 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: ricorso per la modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio, promosso da:
(c.f. , elett.te dom.to in Cervignano Parte_1 C.F._1
del Friuli (UD), alla Piazza Unità n. 6, presso lo studio dell'avv. STEFANUTTO
SIMONA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), elett.te dom.ta in Gorizia, al CP_1 C.F._2
VIALE XXIV MAGGIO 2, presso lo studio dell'avv. MACORATTI PIERO, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate il 20.11.2024.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. depositato in data 01/09/2023, ha Parte_1
agito in giudizio al fine di ottenere la modifica delle statuizioni contenute nel decreto del Tribunale per i Minorenni di Trieste del 27.6.2012, all'esito del procedimento recante R.G. 94/2012, con il quale, recependo l'accordo raggiunto dalle parti, il figlio minore (nato il [...]) era affidato ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente presso la residenza materna, veniva regolamentato il diritto di visita paterno, secondo un articolato calendario, e veniva posto a suo carico il versamento di un assegno di € 300,00 mensili, quale contributo al mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In particolare, il ricorrente ha posto a fondamento della domanda, per quanto rilevante nella presente sede, in primo luogo, il peggioramento delle proprie condizioni economiche, dovendo provvedere al pagamento della rata del mutuo per la casa di €
560,00 e al rimborso di ulteriori finanziamenti, contratti per l'acquisto di un'autovettura, per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione e per far fronte alle spese correnti, rispettivamente di € 257,00, € 170,00 ed 293,00 mensili, cui si aggiunge la trattenuta di € 297,00 mensili per il pignoramento avviato ai suoi danni dalla resistente. Per converso, sarebbero migliorate le condizioni economiche di quest'ultima, la quale avrebbe reperito una stabile occupazione e vivrebbe in un immobile di proprietà della famiglia.
In secondo luogo, il ricorrente ha dedotto che il minore trascorre presso la propria residenza o quella dei nonni paterni circa 8/10 giorni al mese e dunque tempi maggiori rispetto alle statuizioni contenute nel decreto conclusivo del procedimento dinanzi al
Tribunale per i Minorenni.
Da ultimo, il ricorrente si duole che la resistente percepisca per intero l'assegno unico per i figli, con richiesta di rimborso del 50% della somma, sia pur esplicitata solo nella parte motiva dell'atto introduttivo e non riportata nelle conclusioni.
ha, dunque, chiesto il collocamento paritario del minore, senza la Parte_1
previsione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, la revoca del contributo al mantenimento del figlio, offrendo di sostenere, per intero, le spese relative all'abbigliamento, sport, istruzione, hobby e musica.
Si è costituita nel presente procedimento , chiedendo il rigetto di tutte CP_1
le avverse domande.
La resistente ha, innanzitutto, contestato sia il miglioramento delle proprie condizioni economiche, allegato dalla controparte, deducendo di aver sempre svolto attività
2 lavorativa, che il dedotto peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente, avendo quest'ultimo acquistato, nel 2003, dai propri genitori, la proprietà dell'immobile sito in Staranzano, originariamente adibito a casa coniugale, deducendo che il predetto immobile sarebbe stato suddiviso in due diverse unità abitative, di cui quella di maggiori dimensioni risulterebbe attualmente in godimento a soggetti terzi.
La resistente ha, altresì, contestato di percepire per intero l'assegno unico per i figli e si è opposta alla modifica delle statuizioni relative al collocamento prevalente del minore, atteso che quest'ultimo trascorre la maggior parte del tempo presso la propria residenza.
Orbene, in via preliminare, va dichiarata inammissibile, in quanto estranea all'oggetto del presente procedimento, la domanda volta ad ottenere la condanna della resistente alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di assegno unico. Si rileva, in ogni caso, che la resistente ha depositato documentazione pervenuta dall'INPS, da cui emerge che la stessa percepisce solo la metà del beneficio (v. doc. della resistente).
Nel merito, vale rammentare che l'art. 473 bis.29 c.p.c. subordina la modifica dei provvedimenti relativi ai minori e in materia di contributi economici alla sussistenza di giustificati motivi sopravvenuti.
In tema di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, occorre, in particolare, accertare che la sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori sia idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale, con la conseguenza che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale.
Nel caso di specie, quanto alla domanda di modifica del collocamento prevalente del minore, si osserva che il Giudice minorile, in prospettiva futura, aveva stabilito che, una volta cresciuto, il minore potesse trascorrere con il padre weekend alternati, dal venerdì dopo la scuola sino alla domenica sera o al lunedì mattina, oltre a due giorni consecutivi infrasettimanali, con pernottamento nelle due settimane in cui il minore trascorreva il weekend con la madre, la metà delle vacanze natalizie e pasquali e due
3 settimane (aumentate a 3 a partire dal compimento dell'ottavo anno del minore) nel periodo estivo.
Orbene, rispetto al tempo della conclusione del procedimento dinanzi al Giudice
Minorile, non è contestato che, allo stato, il minore, il quale ha raggiunto il diciassettesimo anno di età, permane presso il padre, a settimane alterne, dal giovedì alla domenica sera, oltre a un giorno infrasettimanale nelle settimane in cui trascorre il weekend presso la residenza materna, secondo lo schema di cui al doc. 9 depositato dalla resistente e non contestato dalla controparte.
In considerazione del maggior tempo di permanenza del minore presso la residenza materna e dell'età ormai raggiunta da quest'ultimo, il Tribunale ritiene di confermare il collocamento prevalente del minore presso la madre e di liberalizzare le visite paterne, pertanto, potrà incontrare liberamente il padre accordandosi Per_1
direttamente con quest'ultimo e notiziando preventivamente la madre.
Quanto alle questioni di natura economica, nulla è stato, in concreto, allegato dal ricorrente in ordine alle condizioni economiche della resistente al tempo della pronuncia del Tribunale per i Minorenni, risalente al 2012, avendo dedotto genericamente che la stessa essenzialmente non lavorasse, circostanza, tuttavia, contestata da quest'ultima.
Attualmente, risulta percepire una retribuzione media mensile netta di CP_1 circa € 1.800,00 - € 1.900,00 (risultante dalle ultime dichiarazioni dei redditi in atti, da cui emerge un reddito annuo netto di circa € 22.386,00 riferito al 2021, comprensivo di trattamento integrativo, e di circa € 23.417,00 nel 2022).
Dall'esame degli estratti conto in atti, depositati il 12.6.2024, emergono, inoltre, versamenti sul conto corrente alla stessa intestato dell'importo di € 58.500,00, mediante assegni circolari, versati sul conto corrente intestato a , Parte_2
mediante bonifici bancari eseguiti nel corso del secondo trimestre del 2021. Sul punto, nelle note scritte depositate il 20.11.2024, in sostituzione dell'udienza per la rimessione della causa in decisione, la resistente ha, per la prima volta, allegato, che:
“le somme risultanti investite in fondi, risalgono alla liquidazione, avvenuta nell'anno
2013, di un'assicurazione stipulata dal padre della sig.a a favore dei due CP_1
figli, somma che una volta realizzata è stata dalla sig.a prudentemente CP_1 accantonata per le ragioni di garanzia futura già menzionate” (v. pag. 4 delle note scritte).
4 Da ultimo, si rileva che la resistente risulta aver accantonato dei risparmi, in quanto titolare di somme di denaro giacenti sul conto corrente alla stessa intestato pari ad €
24.823,15 alla data del 31.12.2023, e risulta intestataria di un deposito titoli, ove sono custoditi prodotti finanziari aventi un controvalore di circa € 40.000,00 alla data del
31.12.2023.
Per quanto riguarda, invece, il ricorrente, il quale nulla ha allegato sulle proprie condizioni economiche al tempo della conclusione del procedimento dinanzi al
Tribunale per i Minorenni di Trieste, lo stesso percepisce un'entrata mensile netta di circa € 2.600,00 - € 2.700,00, risultante dalle ultime due dichiarazioni dei redditi, da cui emerge un reddito annuo netto di circa € 31.380,00 riferito al 2021 e circa €
32.350,00 riferito al 2022, ed è gravato da numerosi debiti e in particolare dal pagamento della rata mensile di € 565,00 derivante dal mutuo ipotecario n.
0011025895, erogato nel 2017 (c. doc. 6 ricorrente), della rata mensile di € 153,77, derivante dal mutuo n. 0010227327, erogato il 31.5.2018 (v. doc. 7 fascicolo ricorrente), nonché dal pagamento dalle rate di circa € 293,00 e di circa € 297,00 derivanti da due finanziamenti contratti nel 2022 e 2023, di cui uno risulta contratto per esigenze familiari ( v. doc. 4 e 5 del ricorrente), mentre, in base alla documentazione contrattuale, dovrebbe essere ormai estinto l'ulteriore finanziamento per l'acquisto di un'autovettura (v. doc. 3 con l'indicazione della data di scadenza).
Non è, inoltre, contestato che lo stesso sia proprietario di un immobile in Staranzano, di cui una parte è stata concessa in comodato a terzi, sino al 31.1.2025, con contratto stipulato il 2.5.2023.
Occorre, infine, considerare che, dall'esame degli estratti conto depositati il
13.6.2024, emergono numerosi versamenti di somme di denaro in contanti, pari a complessivi circa € 6.150,00 nel corso del 2023 ed € 2.700,00 sino al 13.6.2024.
Così ricostruite le attuali condizioni economiche di entrambe le parti, ritiene il
Tribunale che non sussistano i presupposti per la modifica delle statuizioni relative al contributo al mantenimento del minore, tenuto conto, per un verso, delle aumentate esigenze di prossimo al raggiungimento della maggiore età, e, per altro verso, Per_1
non risulta adeguatamente giustificata la necessità, per il ricorrente, di ricorrere frequentemente al credito, considerato che lo stesso era già proprietario dell'immobile adibito a casa coniugale, per averlo acquistato nel 2003, e che, anziché concederlo in godimento a terzi a titolo gratuito, ben avrebbe potuto stipulare un contratto di locazione parziale, incrementando, in tal modo, le proprie entrate.
5 Si dà, infine, atto di non aver provveduto all'audizione del minore, in quanto da ritenersi superfluo, in considerazione dell'età ormai raggiunta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate coma da dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022
(scaglione compreso tra € 26.001, ed € 52.000,00), tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, dell'attività effettivamente svolta dai difensori e della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica del decreto pronunciato dal Tribunale per i Minorenni di Trieste il
27.6.2012, all'esito del procedimento recante R.G. 94/2012 così provvede:
a) dispone che il minore possa incontrare liberamente il padre Per_1 accordandosi direttamente con quest'ultimo e notiziando preventivamente la madre;
b) dichiara inammissibile la domanda del ricorrente volta ad ottenere la condanna della resistente alla restituzione della quota dell'assegno unico percepita in eccedenza;
c) rigetta le ulteriori domande e per l'effetto conferma, per il resto, il decreto del Tribunale per i Minorenni di Trieste il 27.6.2012, all'esito del procedimento recante R.G. 94/2012;
d) condanna al pagamento delle spese del presente Parte_1 procedimento, in favore di , che sono liquidate in € CP_1
4.500,00 per compensi, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali al
15%.
Così deciso in Gorizia nella camera di consiglio del 6.2.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Laura Di Lauro) (dott. Riccardo Merluzzi)
6