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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 151/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente
POZZO ELVIRA, EL
MICHELONE FABIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 203/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Torino - Via Santa Maria N. 9 10121 Torino TO
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 843/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1
e pubblicata il 23/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229017155871000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229017155871000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229017155871000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229017155871000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229017155871000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229017155871000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229017155871000 IRPEF-ALIQUOTE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229017155871000 IRPEF-ALIQUOTE 2008 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229017155871000 IRPEF-ALIQUOTE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229017155871000 IRPEF-ALIQUOTE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229017155871000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229017155871000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229017155871000 IVA-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229017155871000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229017155871000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229017155871000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229017155871000 IRAP 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229017155871000 IRAP 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229017155871000 IRAP 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229017155871000 IRAP 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 71/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
si richiamano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'agenzia delle entrate – riscossioni presenta appello avverso la sentenza n. 843/2024 della Corte di primo grado di Torino e contro il contribuente Resistente_1. L'ufficio notificava in data 02.12.2022 l'intimazione di pagamento n. 11020229017155871000 contro cui il ricorrente presentava ricorso, limitatamente alle cartelle n.11020120004675867000 notificata in data 26.11.2012, n. 11020120066169689000 notificata in data 28/12/12, n.11020130001364646000 notificata in data 08.11.2013, n.1102014007422262000 notificata in data 11.04.2014 e n. 11020150012357111000 notificata in data 09.04.2015. Il ricorso deduceva la nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 7 L. 212/200 e dell'art. 3 della L. 241/1990, per omessa o irrituale notifica delle cartelle impugnate e per intervenuta prescrizione decennale, e quinquennale per le sanzioni.
L'ufficio controdeduceva depositando la documentazione relativa alla notifica delle cartelle nonché due intimazioni di pagamento precedenti alla presente impugnata, notificate in data 23/5/2016 e 30/3/2018. La sentenza accoglieva parzialmente il ricorso ritenendo maturata la prescrizione delle sanzioni e degli interessi essendo trascorsi più di 5 anni dall'ultima notifica interruttiva della prescrizione avvenuta in data 16/5/16 e la notifica dell'atto impugnato notificato in data 2/12/2022.
Ora l'ufficio presenta appello per i seguenti motivi:
1) omesso esame documentazione e violazione degli art. 115 e 116 cpc: i giudici non hanno tenuto in considerazione l'intimazione di pagamento n. 11020179012004067000, notificata in data 30.03.2018, e prodotta già in primo grado e non contestata. Per cui non è avvenuta la prescrizione nemmeno degli interessi e delle sanzioni.
2) violazione dell'art. 68 del d.l. 18/2020: in ogni caso anche se i giudici considerano l'ultima notifica interruttiva della prescrizione quella del 16/5/2016 hanno errato in quanto non hanno tenuto in considerazione la sospensione Covid prevista dalla suddetta legge che richiama l'art. 12 del D. Lgs. 159/2015 che così recita:”
….. che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.”.
Non si costituisce il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ufficio aveva depositato la documentazione relativa non solo alle notifiche delle cartelle, ma anche due ulteriori intimazioni notificate nel 2016 e nel 2018. I giudici non hanno tenuto conto della notifica della seconda intimazione n. 11020179012004067000 notificata in data 30/3/2018 ex art. 140 cpc mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Pianezza ed invio di raccomandata RR resa per compiuta giacenza. Tenendo conto di quest'ultima notifica la prescrizione degli interessi e delle sanzioni non è avvenuta in quanto non sono trascorsi 5 anni dalla precedente notifica di intimazione del 16/5/2016, e nemmeno a maggior ragione dalla notifica della intimazione n. 11020179012004067000 del 30/3/2018. Pertanto nel caso di specie non sono caduti in prescrizione gli interessi e le sanzioni relative alle cartelle impugnate. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
in riforma della decisione di primo grado;
respinge il ricorso del contribuente avverso l'intimazione di pagamento impugnata;
condanna il contribuente appellato alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, quanto al primo grado, in complessivi € 1.000,00, oltre accessori di legge, e, per quanto riguardo il presente grado, in complessivi € 1.200,00, oltre accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore del difensore antistatario.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente
POZZO ELVIRA, EL
MICHELONE FABIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 203/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Torino - Via Santa Maria N. 9 10121 Torino TO
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 843/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1
e pubblicata il 23/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229017155871000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229017155871000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229017155871000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229017155871000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229017155871000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229017155871000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229017155871000 IRPEF-ALIQUOTE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229017155871000 IRPEF-ALIQUOTE 2008 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229017155871000 IRPEF-ALIQUOTE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229017155871000 IRPEF-ALIQUOTE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229017155871000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229017155871000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229017155871000 IVA-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229017155871000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229017155871000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229017155871000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229017155871000 IRAP 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229017155871000 IRAP 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229017155871000 IRAP 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229017155871000 IRAP 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 71/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
si richiamano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'agenzia delle entrate – riscossioni presenta appello avverso la sentenza n. 843/2024 della Corte di primo grado di Torino e contro il contribuente Resistente_1. L'ufficio notificava in data 02.12.2022 l'intimazione di pagamento n. 11020229017155871000 contro cui il ricorrente presentava ricorso, limitatamente alle cartelle n.11020120004675867000 notificata in data 26.11.2012, n. 11020120066169689000 notificata in data 28/12/12, n.11020130001364646000 notificata in data 08.11.2013, n.1102014007422262000 notificata in data 11.04.2014 e n. 11020150012357111000 notificata in data 09.04.2015. Il ricorso deduceva la nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 7 L. 212/200 e dell'art. 3 della L. 241/1990, per omessa o irrituale notifica delle cartelle impugnate e per intervenuta prescrizione decennale, e quinquennale per le sanzioni.
L'ufficio controdeduceva depositando la documentazione relativa alla notifica delle cartelle nonché due intimazioni di pagamento precedenti alla presente impugnata, notificate in data 23/5/2016 e 30/3/2018. La sentenza accoglieva parzialmente il ricorso ritenendo maturata la prescrizione delle sanzioni e degli interessi essendo trascorsi più di 5 anni dall'ultima notifica interruttiva della prescrizione avvenuta in data 16/5/16 e la notifica dell'atto impugnato notificato in data 2/12/2022.
Ora l'ufficio presenta appello per i seguenti motivi:
1) omesso esame documentazione e violazione degli art. 115 e 116 cpc: i giudici non hanno tenuto in considerazione l'intimazione di pagamento n. 11020179012004067000, notificata in data 30.03.2018, e prodotta già in primo grado e non contestata. Per cui non è avvenuta la prescrizione nemmeno degli interessi e delle sanzioni.
2) violazione dell'art. 68 del d.l. 18/2020: in ogni caso anche se i giudici considerano l'ultima notifica interruttiva della prescrizione quella del 16/5/2016 hanno errato in quanto non hanno tenuto in considerazione la sospensione Covid prevista dalla suddetta legge che richiama l'art. 12 del D. Lgs. 159/2015 che così recita:”
….. che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.”.
Non si costituisce il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ufficio aveva depositato la documentazione relativa non solo alle notifiche delle cartelle, ma anche due ulteriori intimazioni notificate nel 2016 e nel 2018. I giudici non hanno tenuto conto della notifica della seconda intimazione n. 11020179012004067000 notificata in data 30/3/2018 ex art. 140 cpc mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Pianezza ed invio di raccomandata RR resa per compiuta giacenza. Tenendo conto di quest'ultima notifica la prescrizione degli interessi e delle sanzioni non è avvenuta in quanto non sono trascorsi 5 anni dalla precedente notifica di intimazione del 16/5/2016, e nemmeno a maggior ragione dalla notifica della intimazione n. 11020179012004067000 del 30/3/2018. Pertanto nel caso di specie non sono caduti in prescrizione gli interessi e le sanzioni relative alle cartelle impugnate. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
in riforma della decisione di primo grado;
respinge il ricorso del contribuente avverso l'intimazione di pagamento impugnata;
condanna il contribuente appellato alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, quanto al primo grado, in complessivi € 1.000,00, oltre accessori di legge, e, per quanto riguardo il presente grado, in complessivi € 1.200,00, oltre accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore del difensore antistatario.