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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/06/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio , all'udienza del 10 giugno 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 2499/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “indennità di accompagnamento nonché i benefici di cui alla L. 104/92, art. 3, comma 3 “e vertente
T R A
, c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura allegata Parte_1 C.F._1 al ricorso, dall'avvocato Antonella Lanzalotti, presso il cui studio, in Salerno alla via B. Rescigno n.
6, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bove CP_1
RESISTENTE
Conclusioni rassegnate all'odierna udienza:
il procuratore dell ha trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui CP_1
alla memoria difensiva
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto Con ricorso depositato in data 7 maggio 2024 , premesso: che aveva promosso un Parte_1 ricorso per ottenere, ex art. 445 bis c.p.c., l'accertamento del proprio stato invalidante per il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento , nonché dei benefici di cui alla L. 104/92, art. 3, comma 3; che il giudice assegnava al consulente tecnico dott. l'incarico Persona_1
di accertare la sussistenza delle condizioni sanitare per poter accedere ai benefici connessi allo stato invalidante sopra detto;
che, espletato l'incarico, la esprimeva il proprio motivato dissenso ex Pt_1
art. 445, bis co.4 c.p.c. ; tanto premesso adiva il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, perché verificate le incongruità della consulenza tecnica, anche alla luce di un aggravamento della sua situazione sanitaria, dichiarasse che il proprio stato patologico era tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento, nonché dei benefici di cui alla L. 104/92, art. 3, comma 3 sin dalla data della domanda amministrativa. Chiedeva infine di condannare, altresì,
l' , in persona del Presidente p.t. al pagamento delle spese ed onorario del difensore, con CP_1
attribuzione.
Costituitosi il contraddittorio il convenuto contestava l'avverso dedotto riportandosi alle CP_2
argomentazioni di cui alla consulenza tecnica in atti;
in subordine indicava dei consulenti di parte qualora il giudice del lavoro si fosse determinato per disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
Il giudice ritenuta la necessità di disporre un supplemento delle operazioni peritali, il 2.7.2024 nominava lo stesso CTU nominato nel procedimento per ATP, dott. . Persona_2
Acquisita la relazione peritale , all'odierna udienza la causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
****************
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
E per vero, per il riconoscimento della sussistenza dei presupposti per l'indennità di accompagnamento l'art.1 della legge 11.2.80 richiede:
a) essere mutilato o invalido civile totalmente inabile per affezioni fisiche o psichiche di cui agli artt.
2 e 12 della L. 30.3.71 n. 118;
b) trovarsi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, avere bisogno di assistenza continua.
Infatti, la concessione dell'indennità di accompagnamento è subordinata “al solo titolo della minorazione" (vedi da ultimo C. Cass. 27.7.91 n. 8390). Passando al merito della controversia dobbiamo concludere per il rigetto della domanda.
Il CTU, a conclusione delle accurate indagini effettuate e dopo articolate e complete considerazioni medico-legali, ha concluso che le infermità riscontrate non determinano il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
In particolare, la diagnosi era la seguente:” La periziata , di anni 76, è affetta da: Parte_1
• Diabete mellito in terapia insulinica. • Esiti di intervento chirurgico di facoemulsificazione ed impianto di cristallino artificiale per cataratta bilaterale. • Spondilodiscoartrosi lombare e coxartrosi bilaterale in soggetto con esiti di protesizzazione totale bilaterale. • Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico.
• Esiti di riparazione di ernia ombelicale con protesi. • Esiti di colecistectomia laparoscopica. •
Sindrome parkinsoniana.”. La stessa ricorrente era da ritenersi invalida con difficoltà gravi e persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età a partire dalla data di presentazione della domanda amministrativa, ma alla luce della consulenza non sussistevano le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Le menomazioni accertate non riducevano, inoltre, l'autonomia personale della sig.ra in modo da Parte_1
rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
A tal punto occorre precisare che l'art. 1 della legge 18/80 riconosce l'indennità di accompagnamento ai Mutilati ed Invalidi Civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita abbisognano di assistenza continua. In virtù di quanto detto, le condizioni medico-legali per il riconoscimento dell'indennità in oggetto sono due, e precisamente:
1) l'impossibilità di deambulare autonomamente, anche con l'ausilio di mezzi ortopedici;
2) l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Infondata è anche la domanda tesa al riconoscimento dello status di handicap grave.
La condizione di soggetto portatore di “handicap grave” ai sensi dell'art. 3, comma 3° della già citata
L. 104/1992 può essere attribuita, come è noto, a quei soggetti che, a causa della minorazione, singola o plurima, dalla quale sono affetti, si trovino “in una condizione di riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. Si tratta, all'evidenza, di una condizione soggettiva (o status) al cui semplice riconoscimento sono collegati vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie nonché ogni altra utilità che sia erogata da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi.
Orbene, nel caso di specie, il consulente ha affermato che le infermità riscontrate non riducono l'autonomia personale, correlata all'età, del ricorrente in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione.
Il consulente riteneva poi che l'handicap di cui era portatrice la sig.ra non aveva Parte_1 peraltro i caratteri di gravità dell'art. 3 c. 3 L.104/92.
La legge 5 febbraio 1992 n.104 è la legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. L'art.3 così recita:” Soggetti aventi diritto – 1) È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2) La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3) Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4) La presente legge si applica anche agli stranieri ed agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordo internazionali”.
Il consulente tecnico, in definitiva, al termine delle indagini effettuate, ha concluso nel senso che la ricorrente non ha diritto alla indennità di accompagnamento, né al riconoscimento della condizione di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, co.3, 104/92.
Anche la nuova documentazione sanitaria prodotta in questo grado del giudizio non è risultata idonea a mutare il quadro esaminato dal Consulente ovvero capace di dimostrare l'intervenuto aggravamento delle condizioni. Deve ritenersi, quindi, che le critiche del ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico- legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del c.t.u.
La invalidità accertata non consente di ritenere raggiunti i requisiti per la indennità di accompagnamento e per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap grave.
Questo giudice ritiene di condividere e fare proprio il giudizio espresso dal consulente tecnico d'ufficio, in quanto trae origine da una approfondita e meditata valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali ed è sorretto da valide considerazioni medico-legali, corrette sia sotto il profilo tecnico che logico-conseguenziale.
Alla stregua delle conclusioni peritali la domanda va pertanto rigettata.
Ragioni di equità inducono ad una integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio, mentre restano a carico dell' le spese per il supplemento di perizia. CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti dell , Parte_1 CP_1
così provvede:
1)rigetta la domanda;
2)compensa tra le parti le spese del giudizio;
3) pone a carico dell le spese per il supplemento di perizia liquidate con separato decreto. CP_1
Salerno, 10 giugno 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio