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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/05/2025, n. 2843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2843 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1307/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta:
Franca Mangano Presidente
Caterina Garufi Consigliere est. Bianca Maria D'Agostino Giudice ausiliario riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1307 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del
30.1.2025, con assegnazione di termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ridotti rispettivamente a 30 e
20 giorni, vertente
TRA
C.F. ), in persona del rappresentante legale Parte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via Isidoro Del Lungo n. 12, presso lo studio degli Avv.ti Franco Fancello e Paola Fancello che la rappresentano e difendono in forza di procura in atti appellante
E (C.F. Controparte_1
), in persona dell'amministratore p.t., elettivamente P.IVA_2 domiciliato in Roma, Via Federico Confalonieri n. 5, presso lo studio degli Avv.ti Paolo Caruso e Gianluca Calderara che lo rappresentano e difendono in forza di procura in atti appellato
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Roma n. 16512/2018
– impugnazione delibera condominiale.
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La (di seguito ), in qualità di proprietaria dei Parte_1 Pt_1 negozi ubicati ai civici nn. 91 e 93/A-B di Controparte_1 nonché del locale magazzino con accesso dal civico n. 95 della medesima via, tutti facenti parti del complesso condominiale “ ” CP di (di seguito, ), impugnava Controparte_1 CP innanzi al Tribunale di Roma la delibera condominiale approvata in data 29.1.2014. In particolare, al punto n. 1 dell'Ordine del Giorno, l'assemblea aveva approvato il consuntivo e il piano di riparto dei lavori di ristrutturazione eseguiti dalla società nello stabile Parte_2 condominiale, decidendo altresì di concludere un accordo transattivo con la . A tal riguardo, esponeva che: nel 2011, l'assemblea Pt_2 condominiale aveva deliberato di far effettuare a lavori di Parte_2 manutenzione straordinaria del Condominio per l'importo complessivo pari a euro 101.625,50; tali lavori si erano conclusi nel mese di dicembre 2012; a maggio 2013, l'amministratore p.t. aveva redatto il relativo rendiconto per la spesa complessiva di euro 116.942,95; in data
7.10.2013, la aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n. Parte_2
20627/2013 per l'importo di euro 39.015,91 stante il ritardo del nel pagamento del residuo ancora dovuto per i lavori CP eseguiti;
in data 11.2.2014 (in virtù della delibera impugnata), la lite tra il e la veniva transatta e il Condominio CP Parte_2 si impegnava a pagare ratealmente la somma di euro 40.845,54 comprensiva delle spese della fase monitoria azionata dalla società
in base al piano di riparto approvato dall'assemblea Parte_2 condominiale in data 29.1.2014 (punto 1 dell'ordine del giorno, qui censurato), doveva versare, per tutti gli immobili di sua Pt_1 proprietà, la complessiva somma di euro 16.595,00 (specificamente: per il negozio ubicato al civico n. 91, euro 2.917,00 per totale lavori, euro 1.022,00 per totale lastrico solare ed euro 476,00 per saldo fine lavori;
per il negozio ubicato ai civici 93/A-B, euro 5.834,00 per totale lavori ed euro 952,00 per saldo fine lavori;
per il locale con accesso dal civico n. 95, euro 4.637,00 per totale lavori ed euro 757,00 per saldo fine lavori). Stante le contestazioni della al pagamento del Pt_1 quantum richiesto dal , era instaurato il procedimento di CP mediazione dinanzi all'Organismo di Mediazione Forense di Roma che si concludeva, però, con esito negativo, in quanto l'assemblea dei condomini non aderiva alla proposta della società attrice di versare, per i lavori di ristrutturazione, la somma complessiva di euro 7.000 a fronte del maggior importo (di euro 16.595,00) richiesto con il piano di riparto approvato in data 29.1.2014. Ciò premesso, la società attrice lamentava, con riguardo alla citata delibera: 1) la sua adozione in mancanza delle
2 maggioranze previste dal regolamento condominiale all'art. 18 punto 2 lett. b)-c), a norma del quale le delibere concernenti liti attive e passive esorbitanti i poteri dell'amministratore e riguardanti riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere approvate, sia in prima sia in seconda convocazione, con un quorum deliberativo di almeno la metà dei condomini che rappresentino i 2/3 del , CP maggioranza non raggiunta poiché la delibera impugnata era assunta con il voto favorevole di 13 condomini su un totale di 29 rappresentanti solamente 478 millesimi del valore del condominio;
2)la violazione dell'art. 19 del regolamento condominiale, poichè la ripartizione delle spese deliberata avrebbe dovuto addebitare all'attrice le sole spese relative al rifacimento della terrazza dell'interno 13 scala B e alla realizzazione del nuovo tetto, ai compensi del direttore dei lavori e dell'amministratore, per l'importo complessivo di euro 4.148,24 (di cui euro 1.022,00 per il terrazzo al civico n. 91, euro 2.738,70 per i lavori al nuovo tetto, euro 305,81 per il compenso al direttore dei lavori ed euro 81,73 per il compenso all'amministratore); 3) errori nella redazione del consuntivo e nel piano di riparto. Concludeva chiedendo, previa sospensione dell'esecutività della delibera assunta in data 29.1.2014 relativamente al punto n. 1 dell'O.d.G.: di dichiarare la nullità o comunque di annullare la suddetta delibera;
in ogni caso, di accertare “che, in base alle disposizioni dell'art. 19 del Regolamento di Condominio, la è tenuta a contribuire per i lavori eseguiti Parte_1 nello stabile unicamente nelle spese analiticamente indicate al punto n. 2 del presente atto e che quindi null'altro deve al CP convenuto per i lavori in questione”. Si costituiva (tardivamente) il Controparte_1 CP
, eccependo preliminarmente come l'asserita mancanza
[...] delle maggioranze previste dal regolamento condominiale e l'asserita errata redazione del consuntivo e del piano di riparto non avevano formato oggetto di mediazione e che, pertanto, l'attrice sarebbe decaduta dalla relativa impugnativa, avendo tardivamente instaurato il giudizio. Eccepiva altresì la mancata chiamata in giudizio della società
(che aveva eseguito i lavori presso il Parte_2 CP convenuto) quale contraddittore necessario in ordine all'impugnazione della delibera assembleare. Concludeva chiedendo, previo rigetto della domanda di sospensione della delibera impugnata: in via preliminare, di “dichiarare decaduta parte attrice con riguardo alla impugnativa della delibera assembleare per i motivi di cui ai nn. I e III dell'atto di citazione;
in subordine, sospendere il presente giudizio, ordinando alla parte attrice di incardinare il procedimento di mediazione (…)”; nel merito, di rigettare le domande proposte da parte attrice in quanto
3 inammissibili per tardività e/o intervenuta decadenza e comunque in quanto infondate in fatto e in diritto;
con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.1.2015, con ordinanza del 16.1.2015 il Giudice rigettava l'istanza dell'attrice di sospensione della delibera impugnata e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. per il deposito di memorie. Con memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., la società attrice rappresentava di aver Pt_1 versato, nelle more del giudizio, alla la somma di euro Parte_2
9.000,00. Pertanto, concludeva chiedendo: di dichiarare la nullità o comunque l'annullabilità della delibera assunta in data 29.1.2014 relativamente al punto n. 1 dell'O.d.G.; di accertare che, in base alle disposizioni dell'art. 19 del regolamento di condominio, la società attrice “è tenuta a contribuire per i lavori eseguiti nello stabile condominiale unicamente nelle spese analiticamente indicate al punto n. 2 dell'atto di citazione per un ammontare complessivo di €4.138,24”; di condannare il convenuto a rimborsare alla società attrice CP la somma di euro 9.000,00 o quantomeno il minor importo di euro
8.857,76, derivante dalla differenza di quanto versato dalla Parte_1 per i lavori in questione (euro 12.996,00) e la somma effettivamente spettante alla stessa (euro 4.138,24); con vittoria di spese di lite.
Con memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., il eccepiva CP
l'inammissibile mutatio libelli nella parte in cui l'originaria domanda di accertamento veniva sostituita con una distinta domanda di condanna, non proposta nella fase introduttiva del giudizio. All'udienza del 29.5.2015, il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 19.4.2018, la causa veniva trattenuta in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 16512/2018, previo rigetto dell'eccezione di mutatio libelli formulata da parte convenuta: rigettava la domanda attorea di annullamento/nullità della delibera assembleare datata 29.1.2014 relativamente al punto dell'O.d.G.; rigettava la domanda attorea di condanna del al pagamento CP dell'importo di euro 9.000,00 o quantomeno della minor somma di euro
8.857,76; condannava l'attrice a rifondere al convenuto le CP spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A., spese generali al 15%.
2. Nell'atto di appello ritualmente notificato, la contestava le Pt_1 conclusioni cui era addivenuto il Giudice di primo grado. In particolare, criticava:
4 2.a) errore da parte del Tribunale nell'accertare l'inderogabilità dell'art. 1136 c.c. e nel ritenere non formulata da parte della Parte_3 la domanda di impugnativa della delibera per mancanza del quorum deliberativo richiesto dall'art. 1136 c.c. Il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente applicato la disposizione di cui all'art. 1138 c.c., in base alla quale le norme del Regolamento di Condominio non possono in nessun caso derogare alle disposizioni dell'art. 1136 c.c. L'inderogabilità della disposizione prevista dall'art. 1136 c.c., secondo l'appellante, riguarderebbe solo il contenuto minimo della norma stessa in quanto il regolamento condominiale non potrebbe prevedere maggioranze inferiori a quelle di cui all'art. 1136 c.c. ma ben potrebbe fissarne di più elevate, come nel caso di specie. Anche nell'ipotesi in cui le maggioranze di cui all'art. 1136 c.c. dovessero ritenersi inderogabili ex art. 1138 c.c., il Giudicante avrebbe errato nel rigettare la domanda attorea di annullamento della delibera impugnata.
Accertato che la delibera impugnata era stata assunta con soli 478,5 millesimi e, quindi, con una maggioranza inferiore rispetto a quella di
500 millesimi richiesta dal combinato disposto dei commi 2 e 4 di cui all'art. 1136 c.c. per le delibere concernenti lavori straordinari di notevole entità, avrebbe dovuto comunque annullarla per violazione della norma codicistica: la domanda svolta dall'attrice in primo grado di annullamento della delibera del 29.1.2014 per mancanza delle maggioranze qualificate previste dal regolamento condominiale comprendeva, a parere dell'IFRA, anche la domanda di annullamento per mancanza della maggioranza inferiore prevista dall'art. 1136 c.c.
“in quanto l'intenzione della società attrice era certamente quella di impugnare la delibera perché adottata al di fuori delle maggioranze richieste” (cfr. pag. 9 atto di citazione in appello);
2.b) errore da parte del Tribunale nel non aver accertato che con l'approvazione del rendiconto e del piano di riparto dei lavori erano state violate le disposizioni dell'art. 19 del regolamento condominiale, nell'aver rigettato la domanda di condanna del convenuto CP al rimborso delle somme pagate dall'attrice e sull'illegittimo rigetto della domanda di accertamento del diritto della a Parte_3 contribuire solo ad una parte dei lavori e di condanna del CP convenuto al rimborso delle somme pagate dall'attrice. Il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ricostruito i fatti di causa non tenendo in considerazione le risultanze istruttorie e, specificatamente, i documenti prodotti dalla società attrice nei quali era evidenziata chiaramente la distinzione della voce di spesa per i ponteggi per la facciata da quella per i ponteggi per il nuovo tetto e, inoltre, erano calcolati i compensi al D.L. e all'amministratore in percentuale, sulle
5 varie voci di spesa. A fronte di una corretta analisi dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie, il Giudicante avrebbe dovuto accertare che l'odierna appellante doveva pagare unicamente la somma Pt_1 complessivamente pari a euro 4.914,25 (“doveva contribuire solamente al rifacimento della terrazza dell'interno B scala A (€1.022,00 per il negozio ubicato al civico 91), al rifacimento del tetto (quota di
€2.738,70 per tutti gli immobili di proprietà dell'attrice), al costo dei ponteggi per la rimozione dell'eternit e per il nuovo tetto (€612,18 per tutti gli immobili di proprietà della ), all'importo pro-quota per Pt_1 il compenso al D.L. (€10.061,50 moltiplicato per la percentuale del Pt_ 23,72% dei lavori alla quale la soc. era tenuta a partecipare =
€2.386,59 x 179 millesimi = €427,20) e all'importo pro-quota per il compenso all'amministratore (€2.689,00 x 23,72% = 637,83 x 179 millesimi = €114,17)”, cfr. pagg. 13-14 atto di citazione in appello). Conseguentemente, il Tribunale avrebbe dovuto annullare la delibera del 29.1.2014, accertare il diritto della società attrice a contribuire solamente ad una parte dei lavori e conseguentemente condannare il convenuto alla restituzione dell'importo di euro 8.081,75; CP
2.c) errore da parte del Tribunale nel non aver riscontrato i vizi e gli errori del consuntivo e del piano di riparto dei lavori. Il Giudice di prime cure, da un semplice confronto dei documenti prodotti in giudizio, avrebbe dovuto evincere l'errata redazione del consuntivo e del piano di riparto dei lavori. In particolare, tra l'importo complessivamente dovuto alla per i lavori eseguiti (pari Parte_2
a euro 120.463,70, di cui euro 79.618,16 per acconto dei lavori ed euro
40.845,54 per la transizione tra il Condominio e la società Restaura) e quello indicato nel rendiconto (pari a euro 133.574,14) vi sarebbe una differenza di euro 13.110,44, a dimostrazione che nel consuntivo dei lavori sarebbero stati indicati importi errati, maggiori di quelli effettivamente corrisposti alla impresa esecutrice dei lavori. Anche aggiungendo le somme dovute per il compenso al D.L. (euro 10.061,60), per il compenso all'amministratore (euro 7.2.689,00) e per l'occupazione di suolo pubblico (euro 7.419,45) emergerebbe una discrepanza tra le somme effettivamente dovute per i lavori eseguiti nello stabile condominiale e quelle riportare nel consuntivo e nel rendiconto: “la somma spesa complessivamente [dovuta] per i lavori era pari a €140.633,75, quella indicata nel consuntivo errato era di
€153.744,19 e infine quella indicata nel piano di riparto era di
€164.119,00” (cfr. pag. 17 atto di citazione in appello). Quindi – deduceva l'appellante – la somma effettivamente ripartita tra i condomini era maggiore di euro 23.585,25 di quella effettivamente spesa e comunque maggiore di euro 10.374,81 rispetto a quella errata
6 indicata nel rendiconto. Il Giudicante avrebbe altresì omesso di pronunciarsi sull'eccezione formulata dalla società attrice di errata redazione del piano di riparto anche relativamente alle quote dell'interno 4 scala B (cfr. pagg. 17-18 atto di citazione in appello);
2.d) omessa statuizione sulla domanda di accertamento del diritto della soc. IFRA a contribuire, in relazione all'art. 19 del Regolamento di Condominio, solo ad una parte dei lavori. Il Giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda – formulata in via autonoma – di accertamento del suo diritto a contribuire solo ad una parte della spesa effettuata per l'esecuzione dei lavori in base a quanto previsto dall'art. 19 del regolamento di Condominio;
2.e) errata condanna alla refusione delle spese legali. Il Giudice di prime cure avrebbe errato nel condannare la società odierna appellante al pagamento delle spese legali di primo grado in quanto le domande da essa proposte “erano pienamente fondate e quindi il Tribunale avrebbe dovuto accoglierle integralmente” (cfr. pag. 20 atto di citazione in appello).
Concludeva chiedendo, in integrale riforma della sentenza impugnata: di accogliere la domanda di nullità e/o annullamento della delibera assembleare del 29.1.2014 relativamente al punto n. 1 dell'O.d.G. “a) per mancanza delle maggioranze previste dall'art. 18 punto n. 2 lett. b) e c) del Regolamento di Condominio;
b) previa riqualificazione giuridica della domanda, per mancanza della maggioranza di 501 millesimi prevista dall'art. 1136 c.c.; c) per violazione dell'art. 19 del Regolamento condominiale;
d) per errata redazione del consuntivo e del piano di riparto dei lavori”; in ogni caso, di accertare che, in base alle disposizioni dell'art. 19 del regolamento condominiale, la società attrice “è tenuta a contribuire per i lavori eseguiti nello stabile condominiale unicamente nelle spese indicate al punto n. 2 del presente atto [rectius atto di citazione in appello] e che quindi null'altro doveva, oltre tale somma, al appellato per i lavori in questione”; CP in ogni caso, di condannare il appellato a rimborsare alla CP società attrice la somma di euro 9.000,00 corrisposta alla società
o quantomeno il minor importo di euro 8.081,57; di Parte_2 condannare il appellato alla refusione delle spese di lite di CP entrambi i gradi di giudizio, oltre alla restituzione delle spese legali di euro 5.836,48 corrisposte dalla al Condominio in base alla Parte_1 sentenza di primo grado.
3. Si costituiva in giudizio il Controparte_1 [...]
, contestando quanto ex adverso dedotto e riproponendo CP ex art. 346 c.p.c. le eccezioni non esaminate dal Giudice in sede decisoria, in particolare, la tardività della domanda di primo grado, per
7 la mancata proposizione in sede di mediazione delle questioni relative all'asserita mancanza delle maggioranze previste dal regolamento condominiale e all'asserita errata redazione del consuntivo e del piano di riparto, con conseguente decadenza della società dalla impugnativa.
Concludeva chiedendo di dichiarare inammissibile e infondato l'appello e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata, “occorrendo anche previo accoglimento delle eccezioni preliminari e di merito non esaminate in primo grado e riproposte in appello ex art. 346 c.p.c.”. Con vittoria di spese, competenze e onorari.
4. All'udienza del 6.6.2019, la Corte rinviava per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 30.1.2025, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione di termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ridotti rispettivamente a 30 e
20 giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è meritevole di accoglimento.
Preliminarmente, sull'eccezione della appellata in ordine alla decadenza della società dall'impugnativa volta a censurare Pt_1
l'annullabilità della delibera del 29.1.2014, la Corte rileva che il termine di cui all'art. 1137 c.c. ha natura sostanziale (Cass. sentenza 1.4.2008, n. 8449); essendosi il Condominio costituito solo all'udienza del
15.1.2015, lo stesso era decaduto da tutte le eccezioni ex art. 167 c.p.c.
In ogni caso, pur essendo la delibera impugnata del 29.1.2014, mentre l'atto di citazione notificato al solo in data 25.7.2014, CP
l'impugnativa della condomina società è tempestiva. Giova Pt_1 rimarcare come la mediazione proposta dalla condomina si era Pt_1 conclusa -senza successo- in data 18.7.2014 e, pur non lamentando la violazione delle maggioranze previste per l'approvazione del consuntivo dei lavori straordinari, aveva ad oggetto l'“impugnativa di delibera condominiale” del 29.1.2014 con riguardo al punto 1 dell'ordine del giorno (tanto da proporre la in mediazione di Pt_1 pagare un importo di circa 7000,00 euro a fronte degli oltre 15000,00 richiesti nella delibera), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, co. 2 del d.lgs. 28/2010, secondo cui “L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa”, non essendo necessaria l'individuazione dettagliata delle argomentazioni giuridiche a base della domanda.
Nel merito della vicenda e con particolare riguardo alla prima doglianza
2.a), la Corte la ritiene fondata.
La delibera impugnata del 29.1.2014, al punto 1 dell'ordine del giorno, atteneva i lavori di ristrutturazione di parti dell'edificio condominiale, approvando sia il piano di riparto definitivo delle relative spese tra i
8 condomini in base all'importo aggiornato richiesto dalla appaltatrice al termine dei lavori, che l'accordo transattivo che il Parte_2 intendeva concludere con la stessa società al CP Parte_2 fine di estinguere il giudizio monitorio introdotto da quest'ultima per ottenere il pagamento del debito residuo da parte del CP
(transazione effettivamente avvenuta in data 11.2.2014, con la previsione a favore del di una dilazione per il pagamento CP degli importi richiesti dalla società che aveva svolto i lavori).
Ciò posto, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la prima doglianza della era volta a contestare la modalità di formazione Pt_1 della volontà assembleare, asseritamente assunta in violazione delle maggioranze previste dal regolamento contrattuale del CP prodotto in atti.
A giudizio della Corte, ritenuta del tutto irrilevante, nel caso di specie, la natura contrattuale o meno del regolamento del (in CP quanto il regolamento contrattuale è derogabile nei profili che disciplinano l'amministrazione del condominio, materia sulla quale interviene il richiamato art. 18 co. 2 lett. b e c del regolamento condominiale, richiedendo la presenza e il voto favorevole di almeno la metà dei partecipanti al e il valore di almeno 2/3 CP dell'edificio, sia in prima che in seconda convocazione), il Giudice di prime cure, nel decidere, avrebbe potuto senz'altro applicare la disciplina di cui all'art. 1136 c.c. (“Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni”), secondo il principio iura novit curia di cui all'art. 113 del c.p.c. che gli consente di interpretare la norma di diritto applicabile senza essere vincolato alle richieste delle parti.
Peraltro, pur dando atto della applicabilità dell'art. 1136 c.c., l'inderogabilità sancita all'art. 1138 c.c. con riguardo al disposto di cui all'art. 1136 c.c. riguarderebbe le sole previsioni del regolamento condominiale che prevedono maggioranze meno rigorose rispetto a quelle previste dell'art. 1136 c.c., mentre l'art. 18 citato del regolamento condominiale richiede maggioranze più elevate. Sul punto, la Cassazione ha affermato (sentenza n. 19131 del 28.9.2015) che le maggioranze di cui all'art. 1136 c.c. sono inderogabili -senza poter essere ridotte- solo con riguardo al computo delle maggioranze minime necessarie per la valida approvazione di una delibera assembleare.
Richiamate le previsioni del codice civile sulla validità delle deliberazioni condominiali, il contenzioso in esame attiene senz'altro lavori di manutenzione straordinaria, stante la natura degli interventi deliberati in data 29.1.2014, comportanti una spesa di oltre 120.000,00 euro. N consegue che la maggioranza per deliberare sul punto n. 1)
9 dell'ordine del giorno avrebbe dovuto essere quella di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 1136 c.c. prevista per "le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità”.
Anche la parte relativa alla transazione, rientrando nella previsione sulle liti attive e passive di cui al comma 4 dell'art. 1136 c.c., richiedeva, per la regolare assunzione della delibera, la volontà favorevole della maggioranza dei condomini presenti in assemblea che rappresentino almeno la metà dei millesimi del . CP
Le risultanze processuali documentano la presenza in assemblea -al momento della delibera in questione- di condomini che non rappresentavano la metà dei millesimi del Condominio (bensì solo
478,5 millesimi), pertanto, la delibera va annullata per mancanza delle maggioranze richieste dalla legge all'art. 1136 c.c.
Le residue censure (2.b. e 2.c) sono assorbite, mentre l'accoglimento dell'appello nei termini appena indicati comporta la riforma della regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado (come richiesto dall'appellante sub 2.d).
6. Le spese processuali seguono la soccombenza del e sono CP liquidate in dispositivo, per il primo e secondo grado, secondo i valori medi delle cause rientranti nella fascia di valore superiore a euro
5.200,00 e inferiore a euro 26.000,00 (senza calcolare la fase istruttoria in appello).
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Roma n. 16512/2018 nei confronti del
[...]
e, per l'effetto, annulla la delibera Controparte_1 condominiale del 29.1.2014 relativamente al punto n. 1) dell'ordine del giorno.
Condanna il al pagamento delle spese Controparte_1 processuali in favore di , liquidate: per il primo grado, in Parte_1 euro 4835,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
per il presente giudizio, in euro 3.966,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta il 6.5.2025
La Consigliera est.
Caterina Garufi La Presidente
Franca Mangano
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