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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 25/06/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 835/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 835/2018 promossa da:
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Barcellona Parte_1 C.F._1
Pozzo di Gotto, via Carducci n. 76, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Genovese, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Opponente contro
(C.F. ), qualità di mandataria di (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
), elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto, via Roma, n. 167, presso lo P.IVA_2 studio dell'Avv. Tiziana Alibrandi;
rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Bonandrini giusta procura in atti.
Opposta
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ai sensi dell'art. 645 c.p.c., proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 104/2018, emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e con il quale all'odierno opponente veniva ingiunto il pagamento, in favore della della somma di € CP_2
6.449,60, oltre spese del procedimento monitorio, in forza del contratto di finanziamento n. 18038 sottoscritto in data 30.09.2008.
In particolare, l'opponente eccepiva l'insussistenza del credito ingiunto, in quanto mai sottoscritto dal
, nonché l'illegittimità delle condizioni di finanziamento e l'applicazione di interessi in misura Pt_1 ultralegale. pagina 1 di 5 N. R.G. 835/2018
Chiedeva, dunque, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi.
Costituendosi in giudizio, la in persona della mandataria contestava in CP_2 Controparte_1 via preliminare la genericità del disconoscimento effettuato dall'opponente in relazione al contratto di finanziamento, deducendo all'uopo che “il contratto di finanziamento n. 18038 è stato sottoscritto dal
Sig. in data 30.09.2008 e prevedeva n. 72 rate mensili di importo pari a euro 132,00 cadauna Pt_1
(doc. 2 fasc. mon.) Il contratto in questione, comprensivo del documento di sintesi, reca ben tre firme del Sig. : tutte perfettamente coerenti ed omogenee rispetto a quella apposta, dallo stesso, sulla
Pt_1 carta d'identità e sul codice fiscale, prodotti dal in sede di istruttoria della pratica di
Pt_1 finanziamento (doc. 7). A fronte della sottoscrizione del contratto di finanziamento citato, CP_2 provvedeva ad erogare al cliente l'importo di € 5.712,84 a mezzo assegno non trasferibile (doc. 3 fasc. mon.), che il Sig. incassava regolarmente come dimostrato anche dalla girata dell'assegno
Pt_1 fornita dalla banca (doc. 8). L'omogeneità della firma apposta dal Sig. sul contratto di
Pt_1 contratto di cessione del quinto dello stipendio risulta peraltro confermata, in modo assolutamente indubbio, dalla firma apposta dal cliente sulla richiesta di simulazione finanziaria (doc. 9), sull'informativa e consenso al trattamento dei dati personali (doc. 10), sulla dichiarazione del dipendente (doc. 11) e, infine, sull'atto di quietanza (doc. 3 fasc. mon.)”. In via ulteriore, contestava gli ulteriori motivi di opposizione sollevati da controparte, in quanto privi di alcuna specificità, e chiedeva, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 21.06.2024, ritenute inconducenti le richieste istruttorie, il Giudice riteneva la causa matura per la decisione.
Indi, all'udienza del 24.06.2025, precisate dalle parti le conclusioni e discussa la causa come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il procedimento viene definito a sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Così ricostruita la vicenda processuale, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti,
l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio Parte_1 deve ritenersi infondata e va, pertanto, rigettata in forza della seguente motivazione.
Ed invero, parte opponente ha eccepito l'insussistenza del credito, dichiarando di “non aver mai sottoscritto direttamente il contratto di finanziamento in questione come dimostrerà in corso di causa”.
Ebbene, al ricorso per decreto ingiuntivo nonché alla comparsa di costituzione del creditore opposto, risulta allegato il contratto di finanziamento sotteso al decreto ingiuntivo in discussione, recante la pagina 2 di 5 N. R.G. 835/2018
sottoscrizione di , da ritenersi nel caso di specie non ritualmente contestata. Parte_1
In punto di diritto, difatti, in ordine all'efficacia probatoria della scrittura privata, va rammentato che la stessa, ai sensi dell'art. 2702: “fa piena prova, fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”.
Deve, dunque, darsi atto che attraverso l'atto di citazione in opposizione – e parimenti alla prima udienza di comparizione del 15.02.2019, parte opponente non ha formalmente disconosciuto la sottoscrizione apposta alla suddetta scrittura privata secondo le forme di legge, con la conseguenza che la stessa, tacitamente riconosciuta ai sensi dell'art. 215 c.p.c., assume valore di piena prova fino a querela di falso, ai sensi della citata norma del Codice Civile, circa la sua provenienza da chi ne appare sottoscrittore.
Segnatamente, poiché il citato documento è stato allegato dalla in seno al ricorso per decreto CP_2 ingiuntivo oltre che con la comparsa di costituzione, l'attore, al fine di evitarne il tacito riconoscimento, avrebbe dovuto specificamente contestarne la veridicità e la provenienza, avendo tuttavia spiegato – sia nell'atto introduttivo, sia in sede di udienza di trattazione - solo delle generiche contestazioni delle avverse difese, senza specificamente contestare l'avvenuta sottoscrizione del documento allegato da controparte.
Va, più specificamente, osservato che per costante giurisprudenza di legittimità e di merito la scrittura privata prodotta in giudizio deve essere disconosciuta dalla parte in modo formale e specifico, entro la prima udienza o entro il primo atto con cui la parte esercita il proprio diritto di difesa (cfr. Cass. Civ. sentenza n. 9690/2023, secondo cui: “In tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione dell'art. 215, comma 1, n. 2 c.p.c., in base al quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella risposta successiva alla produzione, va inteso con riferimento al primo atto in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa, sia essa una udienza o una difesa scritta”; nel medesimo senso ex plurimis anche Tribunale di Roma, sentenza n. 66/2016).
Dalle superiori considerazioni consegue che il documento depositato dal creditore opposto assume valore di piena prova nel presente giudizio, dovendosi, pertanto, considerare pienamente valida ed efficace tra la stipula del contratto di finanziamento n. 18038 del 30.09.2008, e dunque la fonte negoziale del credito recato dal decreto ingiuntivo opposto.
Infine, priva di pregio deve ritenersi l'eccezione spiegata dal in ordine alla pretesa illegittimità Pt_1 delle clausole contrattuali – peraltro non indicate – atteso che parte opponente non identifica quali pagina 3 di 5 N. R.G. 835/2018
condotte serbate dall'istituto di credito integrerebbero una violazione dell'istituto di credito tale da riverberarsi sulla stessa validità del rapporto negoziale. Non risultando, dunque, indicata alcuna indicazione neppure di carattere normativo e non risultando la contestazione corroborata da elemento alcuno tale da avallare le censure mosse dall'opponente, consegue l'integrale rigetto dell'eccezione.
A pari conclusioni di infondatezza deve pervenirsi con riguardo alla doglianza relativa all'asserita pattuizione di interessi usurari, anch'essa formulata da parte opponente in maniera assolutamente generica oltre che non sorretta da alcun supporto né assertivo, né probatorio.
Sul punto, deve osservarsi che costituisce principio generale quello per cui l'opponente non può limitarsi ad una generica contestazione ma, nel caso specifico dei contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. Più nel dettaglio, la più condivisibile giurisprudenza di merito ha sostenuto che “qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato — unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura: infine occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari” (v. Tribunale sez. XVII - Roma, 20/02/2019, n.
3869).
Nel caso in esame, parte opponente si è limitata ad asserire l'applicazione di interessi superiori al tasso legale senza all'uopo circostanziare l'eccezione proposta nei termini di cui sopra, non risultando indicati, in seno all'opposizione, né la soglia di riferimento da applicarsi ratione temporis all'operazione bancaria stipulata, né le ragioni ovvero la misura per cui i tassi stipulati nel contratto avrebbero superato la soglia di usura.
Parte attrice non ha, peraltro, inteso colmare la carenza di allegazione presente nell'atto introduttivo, non avendo neppure depositato, nei termini concessi, le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Accertata, dunque, la sussistenza della pretesa creditoria e l'infondatezza dei motivi di opposizione, la stessa va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore della causa ed all'attività difensiva concretamente espletata – tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria - secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022. pagina 4 di 5 N. R.G. 835/2018
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 835/2018, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- condanna l'opponente alla refusione, in favore di controparte, delle spese processuali, complessivamente liquidate in € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, 25.06.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 835/2018 promossa da:
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Barcellona Parte_1 C.F._1
Pozzo di Gotto, via Carducci n. 76, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Genovese, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Opponente contro
(C.F. ), qualità di mandataria di (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
), elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto, via Roma, n. 167, presso lo P.IVA_2 studio dell'Avv. Tiziana Alibrandi;
rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Bonandrini giusta procura in atti.
Opposta
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ai sensi dell'art. 645 c.p.c., proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 104/2018, emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e con il quale all'odierno opponente veniva ingiunto il pagamento, in favore della della somma di € CP_2
6.449,60, oltre spese del procedimento monitorio, in forza del contratto di finanziamento n. 18038 sottoscritto in data 30.09.2008.
In particolare, l'opponente eccepiva l'insussistenza del credito ingiunto, in quanto mai sottoscritto dal
, nonché l'illegittimità delle condizioni di finanziamento e l'applicazione di interessi in misura Pt_1 ultralegale. pagina 1 di 5 N. R.G. 835/2018
Chiedeva, dunque, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi.
Costituendosi in giudizio, la in persona della mandataria contestava in CP_2 Controparte_1 via preliminare la genericità del disconoscimento effettuato dall'opponente in relazione al contratto di finanziamento, deducendo all'uopo che “il contratto di finanziamento n. 18038 è stato sottoscritto dal
Sig. in data 30.09.2008 e prevedeva n. 72 rate mensili di importo pari a euro 132,00 cadauna Pt_1
(doc. 2 fasc. mon.) Il contratto in questione, comprensivo del documento di sintesi, reca ben tre firme del Sig. : tutte perfettamente coerenti ed omogenee rispetto a quella apposta, dallo stesso, sulla
Pt_1 carta d'identità e sul codice fiscale, prodotti dal in sede di istruttoria della pratica di
Pt_1 finanziamento (doc. 7). A fronte della sottoscrizione del contratto di finanziamento citato, CP_2 provvedeva ad erogare al cliente l'importo di € 5.712,84 a mezzo assegno non trasferibile (doc. 3 fasc. mon.), che il Sig. incassava regolarmente come dimostrato anche dalla girata dell'assegno
Pt_1 fornita dalla banca (doc. 8). L'omogeneità della firma apposta dal Sig. sul contratto di
Pt_1 contratto di cessione del quinto dello stipendio risulta peraltro confermata, in modo assolutamente indubbio, dalla firma apposta dal cliente sulla richiesta di simulazione finanziaria (doc. 9), sull'informativa e consenso al trattamento dei dati personali (doc. 10), sulla dichiarazione del dipendente (doc. 11) e, infine, sull'atto di quietanza (doc. 3 fasc. mon.)”. In via ulteriore, contestava gli ulteriori motivi di opposizione sollevati da controparte, in quanto privi di alcuna specificità, e chiedeva, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 21.06.2024, ritenute inconducenti le richieste istruttorie, il Giudice riteneva la causa matura per la decisione.
Indi, all'udienza del 24.06.2025, precisate dalle parti le conclusioni e discussa la causa come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il procedimento viene definito a sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Così ricostruita la vicenda processuale, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti,
l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio Parte_1 deve ritenersi infondata e va, pertanto, rigettata in forza della seguente motivazione.
Ed invero, parte opponente ha eccepito l'insussistenza del credito, dichiarando di “non aver mai sottoscritto direttamente il contratto di finanziamento in questione come dimostrerà in corso di causa”.
Ebbene, al ricorso per decreto ingiuntivo nonché alla comparsa di costituzione del creditore opposto, risulta allegato il contratto di finanziamento sotteso al decreto ingiuntivo in discussione, recante la pagina 2 di 5 N. R.G. 835/2018
sottoscrizione di , da ritenersi nel caso di specie non ritualmente contestata. Parte_1
In punto di diritto, difatti, in ordine all'efficacia probatoria della scrittura privata, va rammentato che la stessa, ai sensi dell'art. 2702: “fa piena prova, fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”.
Deve, dunque, darsi atto che attraverso l'atto di citazione in opposizione – e parimenti alla prima udienza di comparizione del 15.02.2019, parte opponente non ha formalmente disconosciuto la sottoscrizione apposta alla suddetta scrittura privata secondo le forme di legge, con la conseguenza che la stessa, tacitamente riconosciuta ai sensi dell'art. 215 c.p.c., assume valore di piena prova fino a querela di falso, ai sensi della citata norma del Codice Civile, circa la sua provenienza da chi ne appare sottoscrittore.
Segnatamente, poiché il citato documento è stato allegato dalla in seno al ricorso per decreto CP_2 ingiuntivo oltre che con la comparsa di costituzione, l'attore, al fine di evitarne il tacito riconoscimento, avrebbe dovuto specificamente contestarne la veridicità e la provenienza, avendo tuttavia spiegato – sia nell'atto introduttivo, sia in sede di udienza di trattazione - solo delle generiche contestazioni delle avverse difese, senza specificamente contestare l'avvenuta sottoscrizione del documento allegato da controparte.
Va, più specificamente, osservato che per costante giurisprudenza di legittimità e di merito la scrittura privata prodotta in giudizio deve essere disconosciuta dalla parte in modo formale e specifico, entro la prima udienza o entro il primo atto con cui la parte esercita il proprio diritto di difesa (cfr. Cass. Civ. sentenza n. 9690/2023, secondo cui: “In tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione dell'art. 215, comma 1, n. 2 c.p.c., in base al quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella risposta successiva alla produzione, va inteso con riferimento al primo atto in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa, sia essa una udienza o una difesa scritta”; nel medesimo senso ex plurimis anche Tribunale di Roma, sentenza n. 66/2016).
Dalle superiori considerazioni consegue che il documento depositato dal creditore opposto assume valore di piena prova nel presente giudizio, dovendosi, pertanto, considerare pienamente valida ed efficace tra la stipula del contratto di finanziamento n. 18038 del 30.09.2008, e dunque la fonte negoziale del credito recato dal decreto ingiuntivo opposto.
Infine, priva di pregio deve ritenersi l'eccezione spiegata dal in ordine alla pretesa illegittimità Pt_1 delle clausole contrattuali – peraltro non indicate – atteso che parte opponente non identifica quali pagina 3 di 5 N. R.G. 835/2018
condotte serbate dall'istituto di credito integrerebbero una violazione dell'istituto di credito tale da riverberarsi sulla stessa validità del rapporto negoziale. Non risultando, dunque, indicata alcuna indicazione neppure di carattere normativo e non risultando la contestazione corroborata da elemento alcuno tale da avallare le censure mosse dall'opponente, consegue l'integrale rigetto dell'eccezione.
A pari conclusioni di infondatezza deve pervenirsi con riguardo alla doglianza relativa all'asserita pattuizione di interessi usurari, anch'essa formulata da parte opponente in maniera assolutamente generica oltre che non sorretta da alcun supporto né assertivo, né probatorio.
Sul punto, deve osservarsi che costituisce principio generale quello per cui l'opponente non può limitarsi ad una generica contestazione ma, nel caso specifico dei contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. Più nel dettaglio, la più condivisibile giurisprudenza di merito ha sostenuto che “qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato — unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura: infine occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari” (v. Tribunale sez. XVII - Roma, 20/02/2019, n.
3869).
Nel caso in esame, parte opponente si è limitata ad asserire l'applicazione di interessi superiori al tasso legale senza all'uopo circostanziare l'eccezione proposta nei termini di cui sopra, non risultando indicati, in seno all'opposizione, né la soglia di riferimento da applicarsi ratione temporis all'operazione bancaria stipulata, né le ragioni ovvero la misura per cui i tassi stipulati nel contratto avrebbero superato la soglia di usura.
Parte attrice non ha, peraltro, inteso colmare la carenza di allegazione presente nell'atto introduttivo, non avendo neppure depositato, nei termini concessi, le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Accertata, dunque, la sussistenza della pretesa creditoria e l'infondatezza dei motivi di opposizione, la stessa va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore della causa ed all'attività difensiva concretamente espletata – tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria - secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022. pagina 4 di 5 N. R.G. 835/2018
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 835/2018, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- condanna l'opponente alla refusione, in favore di controparte, delle spese processuali, complessivamente liquidate in € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, 25.06.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
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