Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 20/02/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2444 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2444 /2023 , promossa da:
, parte nata a [...] il [...] con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. PARRONI DINO parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
parte nata a [...] il [...] , con il patrocinio Controparte_2 dell'avv. MOMARONI PAOLO parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI
AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO PROLE
CONCLUSIONI: CONCLUSIONI CONGIUNTE
Con ricorso depositato in data 12.12.2023 premettendo di aver Parte_1 intrattenuto una relazione con , con convivenza dall'anno 2005 al Controparte_2
2012, dalla quale in data il 7 Luglio 2006, è nato il figlio e che con verbale di Per_1 conciliazione n. 11/12 del 27.06.2012, sottoscritto dinanzi al Tribunale di Terni, le parti definivano la controversia iscritta al n. 415/12 R.G.A.C. alle seguenti condizioni:
“1) il sig. verserà alla sig.ra la somma mensile di Controparte_2 Parte_1
€ 350,00(trecentocinquanta/00) per dieci mesi, mentre nei mesi di settembre ed ottobre di ogni anno la somma mensile sarà pari ad € 280,00 (duecentottanta/00); 2) la somma come sopra determinata verrà versata entro il giorno 10 di ogni mese;
3) le spese mediche, scolastiche e straordinarie per il figlio saranno a carico per il 50% della Per_1 parte attrice, e della parte convenuta per l'altro 50%; 4) le spese di carattere sociale e quelle di importo superiore ad € 150,00 verranno concordate comunque volta per volta secondo le esigenze del minore”, ha rappresentato l'inadempimento del resistente alle condizioni indicate nell'accordo. La ricorrente ha evidenziato la residenza in Fiume del resistente, asserendo il completo disinteresse del padre rispetto alle esigenze del figlio residente con la madre in Terni, tanto da avere lo stesso trascorso con il figlio pochi giorni l'anno, non condividendo le scelte scolastiche e ricreative dello stesso, né provvedendo alla di lui educazione. Inoltre, il resistente avrebbe unilateralmente ridotto il contributo posto a suo carico per il mantenimento del figlio ad € 250 mensili. Tanto premesso la ricorrente ha chiesto: l'affidamento esclusivo a sé del figlio minore, determinando le modalità di frequentazione padre figlio;
la determinazione in € 600,00 dell'importo da porre a carico del padre per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese.
Si è costituito lamentando preliminarmente il mancato tempestivo Controparte_2 perfezionamento della notifica, evidenziando il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio con conseguente venir meno delle domande relative all'affidamento dello stesso e contestando le altre allegazioni della controparte. In particolare, il resistente ha evidenziato di aver subito un peggioramento della propria condizione reddituale a seguito del trasferimento all'estero, lamentando le scelte unilaterali della ricorrente per le spese straordinarie per il figlio non condivise dal resistente. Tanto premesso in via principale ha chiesto la cessazione dell'obbligo posto a suo carico per il mantenimento del figlio, e in via subordinata ha chiesto la determinazione in € 250 del contributo da porre a suo carico a tale titolo, oltre al 50% delle spese straordinarie ma limitatamente a quelle necessarie e condivise;
con vittoria di spese.
Concessi al resistente termini di legge per la difesa, preso atto della tardiva notifica del ricorso introduttivo, alla successiva udienza la Presidente delegata ha formulato la seguente proposta conciliativa: il padre corrisponderà per il figlio 250,00 euro mensili con decorrenza dal mese di dicembre 2024, inoltre si impegna a corrispondere il 50% della retta della scuola privata del figlio fino alla fine dell'anno scolastico, pari a 350,00 euro mensili totali;
i genitori corrisponderanno il 50% delle spese straordinarie per il figlio, secondo quanto previsto dal Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale.
Le parti hanno accolto la proposta chiedendo che la decisione fosse rimessa al Collegio.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Premesso che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 del reg. UE
4/2009, poiché la residenza abituale del figlio è in Italia e che è applicabile la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (richiamato dal citato regolamento), le condizioni di mantenimento del figlio, sopra riportate, sono da ritenere congrue, in quanto conformi ai principi normativi contenuti negli artt. 337 ter e segg. c.c..
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
prende atto degli accordi tra i genitori sulle condizioni di mantenimento del figlio riportate in parte motiva da ritenere congrue;
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 17.2.2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti