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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/06/2025, n. 2454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2454 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 10 giugno 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 70/2025 R.G.L.,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il Parte_1
20/03/1968 e residente in [...], v. Jean Calogero n. 16 sc. A - C.F.
[...]
- in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore C.F._1 della soc. ”, con sede legale in Catania, v. Controparte_1
Castello Ursino n. 47, P.I. , rappresentata e difesa per procura in atti, P.IVA_1 dall'Avv. Settimo Daniele Rizzo;
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò, per procura generale alle liti Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 del 22 marzo 2024 a rogito del notaio di Fiumicino (Roma) – in atti;
Persona_1
- Resistente–
****
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/01/2025 la ricorrente in epigrafe indicata agiva in giudizio per sentire annullare, previa sospensione dell'esecuzione, le seguenti ordinanze ingiunzione:
n. OI - 000620560 e n. OI - 000637975, notificate il 06/12/2024 ed i presupposti atti di accertamento n. 2100.07/02/2022.0079995 e n. CP_2
2100.07/02/2022.0079996, entrambi del 07/02/2022, con le quali le veniva CP_2 ingiunto il pagamento, a titolo di sanzione e spese, della somma di €. 3.477,96, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in riferimento alla annualità 2019.
Eccepiva l'infondatezza della pretesa, stante l'illegittimità delle OO. II. per l'omessa notifica dell'atto presupposto, l'intervenuta decadenza ex art. 14 L. 689/81. Veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati (decreto
09/01/2025).
Instauratosi il contraddittorio si costituiva l' dichiarando che era stato disposto CP_2
l'annullamento in autotutela delle ordinanze ingiunzione impugnate (come da atto di 1 annullamento che allegava), chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite
In allegato alla memoria depositata in data 21/05/2025 l' produceva: CP_2
“Disposizione n° 210000-25-0223 del 14/04/2025 Oggetto: Disposizione n° 210000-
25-0262 del 28/04/2025 Oggetto: Provvedimento di annullamento in Autotutela del provvedimento, notificato in data 06/12/2024, in materia di "Contributi - SANZIONI
- SOMME AGGIUNTIVE" - OI-637975 – 2019 relativa ad atto di accertamento prot.
.2100.07/02/2022.0079996 - OI-620560 – 2019 relativa ad atto di accertamento CP_2 prot. .2100.07/02/2022.0079995” ossia atto di annullamento in autotutela delle CP_2 ordinanze ingiunzione opposte – adottato con la seguente motivazione: “Considerato che le OI sono state impugnate con ricorso giudiziario RG N. 70/25; - Considerata
l'eccezione di decadenza di cui all'art. 14 legge 689/1981 formulata in ricorso;
- posto che gli avvisi di accertamento prodromici all'emissione delle OI opposte risultano entrambi consegnati all'agente notificatore in data 16.02.2022, oltre i termini di legge ex art.14 l. 689/1981;”. L'udienza del 10 giugno 2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note contenenti le conclusioni delle parti come in atti, e a seguito della stessa - ritenuta la causa matura per la decisione, stante la natura documentale - è adottata la presente sentenza.
§§§§§
Si dà atto che l' con riguardo alle ordinanze - ingiunzione opposte (OI - CP_2
000620560 e n. OI - 000637975) ha dichiarato di avere proceduto all'annullamento in autotutela, all'uopo allegando il provvedimento di annullamento di entrambe le medesime ordinanze ingiunzione, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere.
Parte ricorrente, in seno alle note sostitutive dell'udienza depositate in data
04/06/2025 ha preso atto che l' ha proceduto all'annullamento delle ordinanze
CP_2 ingiunzione;
si è associata alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per il favore delle spese secondo il principio della soccombenza “virtuale”. Invero, sulla base di quanto allegato e documentato dall' ed in maniera
CP_2 assorbente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l'
CP_2 resistente provveduto in autotutela a annullare le ordinanze-ingiunzione oggetto di opposizione nella presente sede (cfr memoria e documentazione ).
CP_2
Non residuano ulteriori statuizioni, osservandosi che, come precisato in giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito.....” (cfr., ex multis,
C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
Poiché parte opponente ha insistito sul punto, la statuizione sulle spese va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale.
Ai fini della superiore statuizione rilevano: per un verso, la fondatezza dei motivi di ricorso come comprovati in atti, nonché l'assenza di ogni diversa e concreta 2 deduzione da parte dell' che peraltro ha disposto in autotutela;
per altro verso, CP_2 la condotta processuale dello stesso Istituto previdenziale, di riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio dal ricorrente (ancorché successivamente al deposito del ricorso introduttivo).
Il che giustifica la compensazione - in ragione della metà - delle spese di lite tra le parti;
le stesse, per la restante parte (1/2) seguono la soccombenza tenuto conto della concreta attività svolta e del valore della causa e vengono poste a carico dell' CP_2 nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore del Procuratore di parte opponente dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 70/2025 R.G.; disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere all'opponente, in ragione della metà (1/2), le spese CP_2 processuali che liquida - in parte qua - in Euro 442,50, oltre eventuali esborsi, spese forfettarie al 15% IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del
Procuratore di parte opponente dichiaratosi antistatario;
compensa, per la restante parte (1/2), le spese processuali.
Così deciso in Catania, in data 10 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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