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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 26/03/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G.4362/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. ) Parte_1 C.F._1
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOTTELLI Parte_2 C.F._2
ELEONORA
PARTE RICORRENTE/
E
c.f. ) Controparte_1 C.F._3
PARTE RESISTENTE
Oggi 20/03/2025 ad ore 13,01 innanzi al giudice dott. Simona Caterbi, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. GIANFRANCO DEL POPOLO CRISTALDI in sost. dell'avv.to
BOTTELLI ELEONORA nessuno per parte convenuta
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:
Nel merito
Accertare e dichiarare che la riconsegna dei locali dell'immobile sito in AL NA (PV), Via
N. Sauro 22 H, oggetto di contratto tra le parti, è avvenuta in data 15.09.2022 nonostante la cessazione del rapporto di locazione al 29.02.2018
Accertare e dichiarare che la signora si rendeva gravemente inadempiente non CP_1 corrispondendo i canoni per i mesi di agosto 2018, settembre 2018, dicembre 2018, gennaio 2019 e febbraio 2019, nonché l'indennità di protratta occupazione fino al rilascio avvenuto il 15.09.2022 e per l'effetto
Condannare la signora al pagamento a favore dei ricorrenti dell'importo pari ad Controparte_1
€13.750,00 oltre interessi a titolo di canoni di locazione e/o indennità di occupazione ovvero a quella diversa, maggiore o minore, somma che risulterà di giustizia. In ogni caso Col favore delle spese e competenze di lite
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Caterbi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 4362/2024 promossa da:
(cf. ) e Parte_1 C.F._1
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOTTELLI Parte_2 C.F._2
ELEONORA
PARTE RICORRENTE
E
c.f. ) Controparte_1 C.F._3
PARTE RESISTENTE
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. e , premesso di essere eredi del sig. Parte_1 Parte_2
in forza di successione testamentaria, e di essere, pertanto, proprietari dell'unità Persona_1 immobiliare sita in AL NA (PV), Via N. Sauro 22 H, con estremi catastali identificati nel N.C.E.U. del Comune di Pavia con il foglio 5, particella 345, sub 3, cat. a/4, da adibirsi ad uso abitazione;
che con contratto di locazione di natura transitoria del 01.03.2018, registrato in Persona_1
Pavia, in data 16.03.2018, concedeva in locazione ad uso abitativo per esigenze lavorative della conduttrice, fino al 29.02.2019, il suddetto immobile alla signora Controparte_1 che il canone annuo di locazione veniva stabilito in € 4.200,00 da corrispondersi in rate mensili anticipate scadenti il 10 di ogni mese per un importo di € 350,00; che la non corrispondeva i canoni di locazione per i mesi di agosto 2018, settembre 2018, CP_1
dicembre 2018, gennaio 2019 e febbraio 2019; che decedeva in data 18.01.2019; Persona_1
che in data 29.02.2019, una volta scaduto il termine pattuito per la locazione, la conduttrice non rilasciava l'immobile e, pertanto, venivano inviati solleciti, l'ultimo dei quali in data
04.04.2022; che in data 11.07.2022, la signora comunicava la propria intenzione di liberare CP_1
l'immobile entro il 15.09.2022, come è poi effettivamente avvenuto, omettendo di versare gli importi fino ad allora dovuti e maturati;
che sussiste il loro diritto ad ottenere i canoni di locazione non versati, nonché indennità di occupazione fino al rilascio dell'immobile, quantificata in misura pari al canone fissato;
tutto quanto ciò premesso convengono in giudizio dinanzi all'intestato tribunale Controparte_1
chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 13.750,00, di cu € 1.650,00 per i canoni non versati ed il residuo per il periodo di occupazione senza titolo.
Alla udienza del 19.2.2025, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia della resistente CP_1
Indi, alla udienza del 26.3.2025 si dava lettura del dispositivo.
All'esito dell'istruttoria, documentale, la domanda è fondata e come tale va accolta.
Dalla documentazione dimessa emerge che fra la resistente e il dante causa dei ricorrenti è intercorso contratto di locazione in data 16.3.2018, avente ad oggetto l'immobile sito in sita in
AL NA (PV), Via N. Sauro 22 H, nel quale veniva pattuito un canone di € 350 mensili.
La parte ricorrente dichiara che la conduttrice prendeva in consegna l'immobile, e versava solo in parte i canoni, così residuando un residuo credito in favore della proprietà.
Inoltre, trattandosi di contratto ad un uso transitorio, la parte ha evidenziato che non solo la conduttrice ometteva il versamento dei canoni, ma permaneva nell'immobile, corrispondendo imporri molto saltuariamente.
Attraverso la produzione del contratto parte attrice ha assolto all'obbligo sulla stessa incombente.
Secondo la ormai nota decisione delle Sezioni Unite della Corte, infatti, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(Cass. S.U., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr., in senso conforme, più di recente, Cass. sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021; Cass. sez. 3, ordinanza n. 22244 del 14/07/2022). Spetta, pertanto, al convenuto eccepire l'avvenuto rispetto delle previsioni contrattuali, prova che la rimasta contumace, non ha in alcun modo offerto. CP_1
Inoltre parte ricorrente per quel che attiene al periodo successivo ai dodici mesi di durata del contratto, ha comprovata che la conduttrice ha continuato ad abitare nell'immobile, come da mail inviata dalla in data 11.7.2022, nella quale la stessa ha dichiarato che avrebbe liberato CP_1
l'immobile al 15.09.2022 (doc. 5).
Atteso l'inadempimento della conduttrice, questa deve essere condannata (attesa la già avvenuta risoluzione del contratto per scadenza del termine e considerato che l'immobile è stato restituito) al pagamento degli importi ancora a suo debito.
Quanto al residuo connesso al contratto di locazione, i ricorrenti hanno dichiarato che residua il pagamento dei canoni di locazione dei mesi di agosto 2018, settembre 2018, dicembre 2018, gennaio 2019 e febbraio 2019, per un totale, al netto degli acconti già versati, di € 1.650,00.
Da marzo 2019 a settembre 2022 sono maturati, inoltre, ulteriori 42 mesi, per un totale di €
12.100,00, posto che i ricorrenti hanno dato atto del pagamento di piccole somme, come da prospetto allegato sub doc. 2.
La domanda va pertanto interamente accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei valori medi per le prime due fasi, esclusa la istruttoria e valori ridotti per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Accerta e dichiara che ha riconsegnato ai proprietari l'immobile sito in AL Controparte_1
NA (PV), Via N. Sauro 22 H, in data 15.09.2022; accerta e dichiara l'inadempimento della alla corresponsione dei canoni e delle indennità di CP_1
occupazione; per l'effetto condanna la stessa al pagamento a favore dei ricorrenti e Parte_1 Parte_2 dell'importo pari ad € 13.750,00 oltre interessi, ex art. 1284, comma I, dalle singole scadenze al saldo, a titolo di canoni di locazione e indennità di occupazione;
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente e le CP_1 Pt_1 Per_1 spese di lite, che si liquidano in € 282,30 per spese, € 3.408,00 per onorari, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 26 marzo 2025
Il Giudice
Simona Caterbi
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. ) Parte_1 C.F._1
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOTTELLI Parte_2 C.F._2
ELEONORA
PARTE RICORRENTE/
E
c.f. ) Controparte_1 C.F._3
PARTE RESISTENTE
Oggi 20/03/2025 ad ore 13,01 innanzi al giudice dott. Simona Caterbi, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. GIANFRANCO DEL POPOLO CRISTALDI in sost. dell'avv.to
BOTTELLI ELEONORA nessuno per parte convenuta
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:
Nel merito
Accertare e dichiarare che la riconsegna dei locali dell'immobile sito in AL NA (PV), Via
N. Sauro 22 H, oggetto di contratto tra le parti, è avvenuta in data 15.09.2022 nonostante la cessazione del rapporto di locazione al 29.02.2018
Accertare e dichiarare che la signora si rendeva gravemente inadempiente non CP_1 corrispondendo i canoni per i mesi di agosto 2018, settembre 2018, dicembre 2018, gennaio 2019 e febbraio 2019, nonché l'indennità di protratta occupazione fino al rilascio avvenuto il 15.09.2022 e per l'effetto
Condannare la signora al pagamento a favore dei ricorrenti dell'importo pari ad Controparte_1
€13.750,00 oltre interessi a titolo di canoni di locazione e/o indennità di occupazione ovvero a quella diversa, maggiore o minore, somma che risulterà di giustizia. In ogni caso Col favore delle spese e competenze di lite
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Caterbi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 4362/2024 promossa da:
(cf. ) e Parte_1 C.F._1
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOTTELLI Parte_2 C.F._2
ELEONORA
PARTE RICORRENTE
E
c.f. ) Controparte_1 C.F._3
PARTE RESISTENTE
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. e , premesso di essere eredi del sig. Parte_1 Parte_2
in forza di successione testamentaria, e di essere, pertanto, proprietari dell'unità Persona_1 immobiliare sita in AL NA (PV), Via N. Sauro 22 H, con estremi catastali identificati nel N.C.E.U. del Comune di Pavia con il foglio 5, particella 345, sub 3, cat. a/4, da adibirsi ad uso abitazione;
che con contratto di locazione di natura transitoria del 01.03.2018, registrato in Persona_1
Pavia, in data 16.03.2018, concedeva in locazione ad uso abitativo per esigenze lavorative della conduttrice, fino al 29.02.2019, il suddetto immobile alla signora Controparte_1 che il canone annuo di locazione veniva stabilito in € 4.200,00 da corrispondersi in rate mensili anticipate scadenti il 10 di ogni mese per un importo di € 350,00; che la non corrispondeva i canoni di locazione per i mesi di agosto 2018, settembre 2018, CP_1
dicembre 2018, gennaio 2019 e febbraio 2019; che decedeva in data 18.01.2019; Persona_1
che in data 29.02.2019, una volta scaduto il termine pattuito per la locazione, la conduttrice non rilasciava l'immobile e, pertanto, venivano inviati solleciti, l'ultimo dei quali in data
04.04.2022; che in data 11.07.2022, la signora comunicava la propria intenzione di liberare CP_1
l'immobile entro il 15.09.2022, come è poi effettivamente avvenuto, omettendo di versare gli importi fino ad allora dovuti e maturati;
che sussiste il loro diritto ad ottenere i canoni di locazione non versati, nonché indennità di occupazione fino al rilascio dell'immobile, quantificata in misura pari al canone fissato;
tutto quanto ciò premesso convengono in giudizio dinanzi all'intestato tribunale Controparte_1
chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 13.750,00, di cu € 1.650,00 per i canoni non versati ed il residuo per il periodo di occupazione senza titolo.
Alla udienza del 19.2.2025, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia della resistente CP_1
Indi, alla udienza del 26.3.2025 si dava lettura del dispositivo.
All'esito dell'istruttoria, documentale, la domanda è fondata e come tale va accolta.
Dalla documentazione dimessa emerge che fra la resistente e il dante causa dei ricorrenti è intercorso contratto di locazione in data 16.3.2018, avente ad oggetto l'immobile sito in sita in
AL NA (PV), Via N. Sauro 22 H, nel quale veniva pattuito un canone di € 350 mensili.
La parte ricorrente dichiara che la conduttrice prendeva in consegna l'immobile, e versava solo in parte i canoni, così residuando un residuo credito in favore della proprietà.
Inoltre, trattandosi di contratto ad un uso transitorio, la parte ha evidenziato che non solo la conduttrice ometteva il versamento dei canoni, ma permaneva nell'immobile, corrispondendo imporri molto saltuariamente.
Attraverso la produzione del contratto parte attrice ha assolto all'obbligo sulla stessa incombente.
Secondo la ormai nota decisione delle Sezioni Unite della Corte, infatti, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(Cass. S.U., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr., in senso conforme, più di recente, Cass. sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021; Cass. sez. 3, ordinanza n. 22244 del 14/07/2022). Spetta, pertanto, al convenuto eccepire l'avvenuto rispetto delle previsioni contrattuali, prova che la rimasta contumace, non ha in alcun modo offerto. CP_1
Inoltre parte ricorrente per quel che attiene al periodo successivo ai dodici mesi di durata del contratto, ha comprovata che la conduttrice ha continuato ad abitare nell'immobile, come da mail inviata dalla in data 11.7.2022, nella quale la stessa ha dichiarato che avrebbe liberato CP_1
l'immobile al 15.09.2022 (doc. 5).
Atteso l'inadempimento della conduttrice, questa deve essere condannata (attesa la già avvenuta risoluzione del contratto per scadenza del termine e considerato che l'immobile è stato restituito) al pagamento degli importi ancora a suo debito.
Quanto al residuo connesso al contratto di locazione, i ricorrenti hanno dichiarato che residua il pagamento dei canoni di locazione dei mesi di agosto 2018, settembre 2018, dicembre 2018, gennaio 2019 e febbraio 2019, per un totale, al netto degli acconti già versati, di € 1.650,00.
Da marzo 2019 a settembre 2022 sono maturati, inoltre, ulteriori 42 mesi, per un totale di €
12.100,00, posto che i ricorrenti hanno dato atto del pagamento di piccole somme, come da prospetto allegato sub doc. 2.
La domanda va pertanto interamente accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei valori medi per le prime due fasi, esclusa la istruttoria e valori ridotti per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Accerta e dichiara che ha riconsegnato ai proprietari l'immobile sito in AL Controparte_1
NA (PV), Via N. Sauro 22 H, in data 15.09.2022; accerta e dichiara l'inadempimento della alla corresponsione dei canoni e delle indennità di CP_1
occupazione; per l'effetto condanna la stessa al pagamento a favore dei ricorrenti e Parte_1 Parte_2 dell'importo pari ad € 13.750,00 oltre interessi, ex art. 1284, comma I, dalle singole scadenze al saldo, a titolo di canoni di locazione e indennità di occupazione;
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente e le CP_1 Pt_1 Per_1 spese di lite, che si liquidano in € 282,30 per spese, € 3.408,00 per onorari, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 26 marzo 2025
Il Giudice
Simona Caterbi