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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 24/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1781/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente rel. dott.ssa Martina Roberta Martina Giudice dott. Alessandro D'Aniello G.O.P. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1781/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) nata in [...] il Parte_1 C.F._1
20/09/1971, con il patrocinio dell'avv. MAURA BENZONI, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
29/03/1966, contumace;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: cessazione degli effetti civili
Data della decisione: 17.01.2025 CONCLUSIONI
Per Parte_1
• “Affidamento esclusivo della figlia alla madre con collocamento presso la stessa;
Per_1
• Assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra che la abiterà con la figlia con tutto Pt_1
quanto ivi contenuto;
• Corresponsione, a carico del padre, dell'assegno di mantenimento per la figlia pari ad €
350,00 mensili da versarsi entro il 28 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese di cura (straordinarie, se non coperte da SSN) ed istruzione
(libri, rette, mensa e gite scolastiche) come da Protocollo del Tribunale di Como;
• Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
1. contraevano matrimonio in MARIANO Parte_1 Controparte_1
COMENSE il 22/09/2005.
2. Dall'unione nasceva la figlia (07.08.2007). Per_1
3. e vivono separati dall'udienza di Parte_1 Controparte_1
comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Como (07.07.2015) a seguito di ricorso per separazione consensuale, separazione che prosegue tuttora: non si sono più riappacificati e non hanno ripreso neppure in via temporanea a convivere, come inconfutabilmente dimostrato anche dal comportamento processuale assunto dalle parti. La separazione personale dei coniugi è stata, peraltro, omologata con decreto del Tribunale di Como emesso in data
15.07.2015 e pertanto è trascorso il prescritto termine di legge per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto.
4. Con ricorso depositato in data 13.05.2022, chiedeva, oltre alla Parte_1 pronunzia sullo status, l'affidamento esclusivo della figlia con collocamento presso di sé e conseguente assegnazione della casa coniugale, la determinazione in € 350 del contributo mensile da porsi a carico del padre a titolo di mantenimento indiretto della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché la regolamentazione del diritto di visita paterno.
5. All'udienza presidenziale del 25.10.2022, alla quale il resistente non compariva nonostante la regolare notifica, veniva sentita la sola ricorrente;
la causa veniva poi rinviata all'udienza del
14.12.2022 al fine di acquisire la documentazione medica inerente la minore, nonché la relazione aggiornata sul nucleo familiare dei competenti servizi sociali (STM di Cantù), che già seguivano il caso.
6. A tale udienza il Giudice, atteso il totale disinteresse manifestato nel corso degli anni dal padre nei confronti della figlia minore e la sua assenza dalla vita della ragazza, disponeva l'affido esclusivo di alla madre, cui assegnava la casa coniugale, confermando nel resto le Per_1
condizioni di separazione.
7. All'udienza del 5.04.2023 il G.I., preso atto della rituale notifica del verbale dell'udienza presidenziale al resistente, ne dichiarava la contumacia e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.01.2024.
8. Alla suddetta udienza il Giudice ordinava, ai sensi degli artt. 210-213 c.p.c., al CP_2
, all'INPS e all'Agenzia delle Entrate l'esibizione della documentazione attinente la
[...]
situazione lavorativa, previdenziale, reddituale ed economica del e rinviava quindi CP_1
nuovamente per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.10.2024.
9. In quella sede venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Tutto ciò premesso in punto svolgimento del processo, il Collegio, osserva quanto segue:
1. SUL MATERIALE PROBATORIO
Dal punto di vista istruttorio osserva il Tribunale che la controversia in oggetto è matura per la decisione, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI. In particolare, i documenti acquisiti in atti e l'istruttoria già espletata risultano elementi idonei a fondare un'adeguata decisione su tutti gli aspetti della controversia.
2. SULLA PRONUNZIA DI DIVORZIO
Sussistono le condizioni di legge per dichiarare la cessazione degli effetti civili, dovendosi ritenere provato che vivano separati fin dall'udienza Parte_1 Controparte_1
di comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Como (07.07.2015)
a seguito di ricorso per la separazione, separazione che prosegue tuttora: non si sono più rappacificati e non hanno ripreso neppure in via temporanea a convivere.
3. SULL'AFFIDAMENTO della PROLE e sulle modalità di esercizio del DIRITTO
DI VISITA Con le conclusioni rassegnate in via definitiva la ricorrente ha chiesto la conferma dell'affidamento esclusivo della figlia con collocamento presso di sé. Per_1
Si osserva preliminarmente che con la L. 8.2.2006, n. 54 il legislatore ha modificato la disciplina riguardante gli effetti della crisi matrimoniale nei confronti dei figli, prevedendo la cd.
"bigenitorialità" quale regola generale e relegando quale eccezione l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori. Più in particolare, secondo la giurisprudenza la scelta può cadere sull'affidamento esclusivo se ciò risponde alla migliore realizzazione dell'interesse della prole.
Tale decisione impone al giudice una doppia motivazione: in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario;
in negativo, sulla inidoneità educativa (cfr. Cass. Civ. 24841/2010), ovvero sulla manifesta carenza, dell'altro genitore. Ne consegue che l'affidamento ad un solo genitore ha carattere eccezionale e può essere disposto solo con provvedimento motivato. Costituiscono ragioni ostative all'affidamento condiviso del minore e, quindi, consentono di disporre l'affidamento ad un solo genitore, a titolo esemplificativo: il rifiuto del figlio verso uno dei genitori, la compromissione dei rapporti genitore-figlio, l'aver ridotto per anni, da parte di uno dei genitori, i rapporti con il figlio con cui non si conviveva più o l'avere il genitore dimostrato la sua inidoneità educativa.
Nel caso di specie emerge chiaramente dagli atti l'assenza del padre dalla vita della figlia, che non vede e non sente dal novembre 2015 (cfr. verbale d'udienza del 14.12.2022) - di fatto non condividendo in alcun modo le sue esigenze quotidiane di crescita, educazione ed istruzione, la cui cura e gestione sono state da anni delegate in via esclusiva alla sola madre;
egli non si è mostrato in alcun modo collaborativo agli interventi proposti nell'interesse della ragazza nel corso degli anni. Nella relazione redatta il 29.11.2022 dalla Cooperativa “Progetto Sociale” si legge che il padre non si è reso disponibile neppure a firmare il consenso necessario ad avviare un supporto psicologico per , volto ad elaborare lo stato di abbandono in cui versava. Per_1
Nell'ultima relazione del 14.12.2023 del STM di Cantù si dà atto che la minore ha affermato di provare indifferenza nei confronti del padre e di non sentire il bisogno di incontrarlo.
Riferiscono invero gli operatori sociali che il padre “non ha mai cercato di mettersi in contatto con la figlia e nemmeno ha preso contatti con il Servizio scrivente per farlo” (cfr. relazione
[...]
del 14.12.2023). CP_3
Peraltro, il resistente non si è neanche costituito nel presente giudizio, mostrando anche in questa sede un totale disinteresse alla regolamentazione dei suoi rapporti con la figlia.
Alla luce di quanto esposto, di fronte alle criticità e difficoltà dimostrate dal padre e allo scarso impegno al fine di riallacciare un rapporto costante con , risulta necessario, al fine di Per_1
tutelare il preminente interesse della minore, disporne l'affidamento in via esclusiva alla madre, con concentrazione in capo alla medesima di tutte le decisioni che attengono all'educazione, all'istruzione, alla salute, e alla residenza della minore, stante l'assenza di fatto del padre dalla quotidianità della figlia che, da un lato, non consente in alcun modo la condivisione tra i genitori delle decisioni più rilevanti che la riguardano e, dall'altro, la esporrebbe ad un grave pregiudizio ogni qualvolta risultasse necessario assumere una decisione nel suo interesse.
E invero, seppur necessiti ancora di essere accompagnata e sostenuta sotto il profilo della genitorialità, la madre appare essere una figura genitoriale accudente, collaborante e attenta alle esigenze della figlia;
riferisce il Servizio che dice che “la mamma è sempre pronta a Per_1
sostenerla ed è disponibile per lei, la accompagna dagli amici, le permette anche di invitarli a casa, prepara la merenda per loro o la cena. Sono tutte attenzioni che la mamma di fa e Per_1 che evidenziano un forte legame affettivo fra loro” (cfr. relazione del 28.11.2022). CP_3
Pertanto, per tutti i richiamati motivi, reputa il Collegio che sussistano i presupposti per attribuire alla madre la responsabilità genitoriale esclusiva sulla figlia minore ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c. anche in relazione alle questioni rilevanti relative alla salute, alla istruzione, all'educazione, alla scelta della residenza abituale della prole, ciò al fine di consentirle di poter assumere in modo tempestivo e utile tali decisioni.
Con riferimento al collocamento di , al fine di garantirne e tutelarne la stabilità emotiva e Per_1
il diritto a vivere in un contesto familiare conosciuto e a veder salvaguardate le proprie abitudini di vita ed affettive, deve essere disposto che resti collocata in via prevalente presso la madre, con cui ha sempre condiviso la sua quotidianità e che si occupa della sua gestione quotidiana in via esclusiva.
Quanto all'esercizio del diritto di visita paterno, ritiene il Tribunale che risulti necessario tutelare il preminente interesse di e quindi preservarla da aspettative, non esaudite, che Per_1
deriverebbero dalla previsione di una puntuale regolamentazione delle frequentazioni tra padre e figlia, di fatto mai avvenute regolarmente. Pertanto, alla luce di quanto esposto, deve prevedersi che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia, previo confronto col genitore affidatario e richiesta ai competenti servizi sociali, che attiveranno ogni eventuale percorso ritenuto necessario a tal fine, previa acquisizione della disponibilità della minore, tenuto anche conto del fatto che è ormai prossima al raggiungimento della maggiore età.
Alla luce della complessa situazione familiare e delle criticità ancora esistenti nel nucleo, infine, appare opportuno confermare l'incarico al Servizio Tutela Minori territorialmente competente
(Comune di Cantù) di mantenere la presa in carico del nucleo familiare, proseguendo l'attività di monitoraggio e verifica del benessere della minore, provvedendo in particolare a regolamentare gli eventuali incontri tra padre e figlia secondo quanto sopra stabilito. Il Servizio Tutela Minori provvederà altresì ad attivare tutti gli interventi ritenuti necessari o solo opportuni per i genitori e la minore nell'interesse di quest'ultima, segnalando in ogni caso tempestivamente ogni situazione di grave pregiudizio per GI all'Autorità Giudiziaria competente.
4. SULL'ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
In punto assegnazione della casa coniugale, chiara e consolidata risulta la giurisprudenza di legittimità che ha più volte sottolineato come l'interesse tutelato dall'ordinamento avuto riguardo all'assegnazione dell'abitazione familiare è quello dei figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, circostanza che deve ritersi sussistere nel caso di specie.
Tutto ciò considerato ritiene il Collegio che debba essere confermata l'assegnazione della casa coniugale alla madre, collocataria della minore e comproprietaria dell'immobile, come peraltro dalla stessa richiesto.
5. OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO
AL MANTENIMENTO DELLA PROLE
Quanto alla determinazione del contributo al mantenimento indiretto della prole, con le conclusioni rassegnate in via definitiva la ricorrente ha domandato la determinazione in € 350 del contributo mensile da porsi a carico del padre per il mantenimento della minore.
Orbene, relativamente alla situazione economico-reddituale di la Parte_1 medesima ha dichiarato di percepire un reddito mensile da lavoro dipendente di € 1050 e di essere gravata da una rata di mutuo di € 450 e di vivere insieme alla sig.ra avente un reddito CP_4
mensile di € 1400 (cfr. autodichiarazione del 7.10.2024); non risulta pervenuta altra documentazione economica comprovante quanto dichiarato dalla parte.
Quanto alla situazione economico-reddituale di , dalla Controparte_1
documentazione economica acquisita a seguito dell'ordine ex. artt. 210 e 213 cpc all'Agenzia dell'Entrate, all'INPS e al Centro dell'Impiego, il resistente risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a € 481,32 nel 2022 (cfr. CU 2023), a € 397,24 nel 2021 (CU 2022) e a € 355,23 nel 2020 (CU 2020).
Tanto premesso - sulla base della posizione reddituale e patrimoniale delle parti come rappresentata e documentata in atti, considerati i costi connessi alle esigenze di mantenimento rapportati all'età della minore, alla sua socialità e all'assenza di effettivi tempi permanenza della stessa presso il padre, il quale pertanto non contribuisce in alcun modo al mantenimento diretto della figlia, il Collegio ritiene che debba essere determinato in € 300 il contributo mensile da porsi a carico del resistente a titolo di mantenimento indiretto di , oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie riferibili alla prole come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Como, e come già stabilito in sede di separazione. Il resistente si dovrà invero attivare per fornire almeno tale contributo minimo per il mantenimento della figlia che non vede da tempo, e nell'interesse della quale non sostiene da anni alcuna spesa di mantenimento diretto.
In punto assegno unico, reputa il Tribunale che lo stesso debba essere percepito integralmente dalla madre, in qualità di genitore collocatario della prole.
6. ULTERIORI DOMANDE
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
7. SPESE PROCESSUALI
Le spese processuali devono essere compensate, attesa la natura necessaria del presente procedimento e la non opposizione del resistente alle richieste avversarie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
22.09.2005 a Mariano Comense (CO) tra e Parte_1 CP_1
, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Mariano
[...]
Comense al n. 50, parte II, serie A, anno 2005;
2. DISPONE l'affidamento in via esclusiva della minore (nata il [...]) alla Per_1
madre, con concentrazione in capo alla medesima di tutte le decisioni che attengono all'educazione, istruzione, salute e residenza della figlia;
3. DISPONE il collocamento della minore presso la madre;
4. DISPONE che il padre possa incontrare la figlia secondo le modalità meglio illustrate in parte motiva;
5. ASSEGNA la casa coniugale alla madre;
6. PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 [...]
a titolo di mantenimento della prole, l'importo mensile di € 300, somma da Pt_1
versare anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, con applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di Como;
7. DISPONE che l'assegno unico sia percepito integralmente da Parte_1 8. DISPONE che il Servizio Tutela Minore di Cantù prosegua con tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni nell'interesse della minore, con obbligo di segnalazione di ogni situazione di grave pregiudizio per alla competente A.G.; Per_1
9. SPESE di lite integralmente compensate.
10. MANDA tramite la cancelleria al S.T.M. di Cantù
Così deciso in data 17.01.2025 nella Camera di Consiglio della sezione I civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Como.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Barbara Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente rel. dott.ssa Martina Roberta Martina Giudice dott. Alessandro D'Aniello G.O.P. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1781/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) nata in [...] il Parte_1 C.F._1
20/09/1971, con il patrocinio dell'avv. MAURA BENZONI, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
29/03/1966, contumace;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: cessazione degli effetti civili
Data della decisione: 17.01.2025 CONCLUSIONI
Per Parte_1
• “Affidamento esclusivo della figlia alla madre con collocamento presso la stessa;
Per_1
• Assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra che la abiterà con la figlia con tutto Pt_1
quanto ivi contenuto;
• Corresponsione, a carico del padre, dell'assegno di mantenimento per la figlia pari ad €
350,00 mensili da versarsi entro il 28 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese di cura (straordinarie, se non coperte da SSN) ed istruzione
(libri, rette, mensa e gite scolastiche) come da Protocollo del Tribunale di Como;
• Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
1. contraevano matrimonio in MARIANO Parte_1 Controparte_1
COMENSE il 22/09/2005.
2. Dall'unione nasceva la figlia (07.08.2007). Per_1
3. e vivono separati dall'udienza di Parte_1 Controparte_1
comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Como (07.07.2015) a seguito di ricorso per separazione consensuale, separazione che prosegue tuttora: non si sono più riappacificati e non hanno ripreso neppure in via temporanea a convivere, come inconfutabilmente dimostrato anche dal comportamento processuale assunto dalle parti. La separazione personale dei coniugi è stata, peraltro, omologata con decreto del Tribunale di Como emesso in data
15.07.2015 e pertanto è trascorso il prescritto termine di legge per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto.
4. Con ricorso depositato in data 13.05.2022, chiedeva, oltre alla Parte_1 pronunzia sullo status, l'affidamento esclusivo della figlia con collocamento presso di sé e conseguente assegnazione della casa coniugale, la determinazione in € 350 del contributo mensile da porsi a carico del padre a titolo di mantenimento indiretto della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché la regolamentazione del diritto di visita paterno.
5. All'udienza presidenziale del 25.10.2022, alla quale il resistente non compariva nonostante la regolare notifica, veniva sentita la sola ricorrente;
la causa veniva poi rinviata all'udienza del
14.12.2022 al fine di acquisire la documentazione medica inerente la minore, nonché la relazione aggiornata sul nucleo familiare dei competenti servizi sociali (STM di Cantù), che già seguivano il caso.
6. A tale udienza il Giudice, atteso il totale disinteresse manifestato nel corso degli anni dal padre nei confronti della figlia minore e la sua assenza dalla vita della ragazza, disponeva l'affido esclusivo di alla madre, cui assegnava la casa coniugale, confermando nel resto le Per_1
condizioni di separazione.
7. All'udienza del 5.04.2023 il G.I., preso atto della rituale notifica del verbale dell'udienza presidenziale al resistente, ne dichiarava la contumacia e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.01.2024.
8. Alla suddetta udienza il Giudice ordinava, ai sensi degli artt. 210-213 c.p.c., al CP_2
, all'INPS e all'Agenzia delle Entrate l'esibizione della documentazione attinente la
[...]
situazione lavorativa, previdenziale, reddituale ed economica del e rinviava quindi CP_1
nuovamente per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.10.2024.
9. In quella sede venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Tutto ciò premesso in punto svolgimento del processo, il Collegio, osserva quanto segue:
1. SUL MATERIALE PROBATORIO
Dal punto di vista istruttorio osserva il Tribunale che la controversia in oggetto è matura per la decisione, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI. In particolare, i documenti acquisiti in atti e l'istruttoria già espletata risultano elementi idonei a fondare un'adeguata decisione su tutti gli aspetti della controversia.
2. SULLA PRONUNZIA DI DIVORZIO
Sussistono le condizioni di legge per dichiarare la cessazione degli effetti civili, dovendosi ritenere provato che vivano separati fin dall'udienza Parte_1 Controparte_1
di comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Como (07.07.2015)
a seguito di ricorso per la separazione, separazione che prosegue tuttora: non si sono più rappacificati e non hanno ripreso neppure in via temporanea a convivere.
3. SULL'AFFIDAMENTO della PROLE e sulle modalità di esercizio del DIRITTO
DI VISITA Con le conclusioni rassegnate in via definitiva la ricorrente ha chiesto la conferma dell'affidamento esclusivo della figlia con collocamento presso di sé. Per_1
Si osserva preliminarmente che con la L. 8.2.2006, n. 54 il legislatore ha modificato la disciplina riguardante gli effetti della crisi matrimoniale nei confronti dei figli, prevedendo la cd.
"bigenitorialità" quale regola generale e relegando quale eccezione l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori. Più in particolare, secondo la giurisprudenza la scelta può cadere sull'affidamento esclusivo se ciò risponde alla migliore realizzazione dell'interesse della prole.
Tale decisione impone al giudice una doppia motivazione: in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario;
in negativo, sulla inidoneità educativa (cfr. Cass. Civ. 24841/2010), ovvero sulla manifesta carenza, dell'altro genitore. Ne consegue che l'affidamento ad un solo genitore ha carattere eccezionale e può essere disposto solo con provvedimento motivato. Costituiscono ragioni ostative all'affidamento condiviso del minore e, quindi, consentono di disporre l'affidamento ad un solo genitore, a titolo esemplificativo: il rifiuto del figlio verso uno dei genitori, la compromissione dei rapporti genitore-figlio, l'aver ridotto per anni, da parte di uno dei genitori, i rapporti con il figlio con cui non si conviveva più o l'avere il genitore dimostrato la sua inidoneità educativa.
Nel caso di specie emerge chiaramente dagli atti l'assenza del padre dalla vita della figlia, che non vede e non sente dal novembre 2015 (cfr. verbale d'udienza del 14.12.2022) - di fatto non condividendo in alcun modo le sue esigenze quotidiane di crescita, educazione ed istruzione, la cui cura e gestione sono state da anni delegate in via esclusiva alla sola madre;
egli non si è mostrato in alcun modo collaborativo agli interventi proposti nell'interesse della ragazza nel corso degli anni. Nella relazione redatta il 29.11.2022 dalla Cooperativa “Progetto Sociale” si legge che il padre non si è reso disponibile neppure a firmare il consenso necessario ad avviare un supporto psicologico per , volto ad elaborare lo stato di abbandono in cui versava. Per_1
Nell'ultima relazione del 14.12.2023 del STM di Cantù si dà atto che la minore ha affermato di provare indifferenza nei confronti del padre e di non sentire il bisogno di incontrarlo.
Riferiscono invero gli operatori sociali che il padre “non ha mai cercato di mettersi in contatto con la figlia e nemmeno ha preso contatti con il Servizio scrivente per farlo” (cfr. relazione
[...]
del 14.12.2023). CP_3
Peraltro, il resistente non si è neanche costituito nel presente giudizio, mostrando anche in questa sede un totale disinteresse alla regolamentazione dei suoi rapporti con la figlia.
Alla luce di quanto esposto, di fronte alle criticità e difficoltà dimostrate dal padre e allo scarso impegno al fine di riallacciare un rapporto costante con , risulta necessario, al fine di Per_1
tutelare il preminente interesse della minore, disporne l'affidamento in via esclusiva alla madre, con concentrazione in capo alla medesima di tutte le decisioni che attengono all'educazione, all'istruzione, alla salute, e alla residenza della minore, stante l'assenza di fatto del padre dalla quotidianità della figlia che, da un lato, non consente in alcun modo la condivisione tra i genitori delle decisioni più rilevanti che la riguardano e, dall'altro, la esporrebbe ad un grave pregiudizio ogni qualvolta risultasse necessario assumere una decisione nel suo interesse.
E invero, seppur necessiti ancora di essere accompagnata e sostenuta sotto il profilo della genitorialità, la madre appare essere una figura genitoriale accudente, collaborante e attenta alle esigenze della figlia;
riferisce il Servizio che dice che “la mamma è sempre pronta a Per_1
sostenerla ed è disponibile per lei, la accompagna dagli amici, le permette anche di invitarli a casa, prepara la merenda per loro o la cena. Sono tutte attenzioni che la mamma di fa e Per_1 che evidenziano un forte legame affettivo fra loro” (cfr. relazione del 28.11.2022). CP_3
Pertanto, per tutti i richiamati motivi, reputa il Collegio che sussistano i presupposti per attribuire alla madre la responsabilità genitoriale esclusiva sulla figlia minore ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c. anche in relazione alle questioni rilevanti relative alla salute, alla istruzione, all'educazione, alla scelta della residenza abituale della prole, ciò al fine di consentirle di poter assumere in modo tempestivo e utile tali decisioni.
Con riferimento al collocamento di , al fine di garantirne e tutelarne la stabilità emotiva e Per_1
il diritto a vivere in un contesto familiare conosciuto e a veder salvaguardate le proprie abitudini di vita ed affettive, deve essere disposto che resti collocata in via prevalente presso la madre, con cui ha sempre condiviso la sua quotidianità e che si occupa della sua gestione quotidiana in via esclusiva.
Quanto all'esercizio del diritto di visita paterno, ritiene il Tribunale che risulti necessario tutelare il preminente interesse di e quindi preservarla da aspettative, non esaudite, che Per_1
deriverebbero dalla previsione di una puntuale regolamentazione delle frequentazioni tra padre e figlia, di fatto mai avvenute regolarmente. Pertanto, alla luce di quanto esposto, deve prevedersi che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia, previo confronto col genitore affidatario e richiesta ai competenti servizi sociali, che attiveranno ogni eventuale percorso ritenuto necessario a tal fine, previa acquisizione della disponibilità della minore, tenuto anche conto del fatto che è ormai prossima al raggiungimento della maggiore età.
Alla luce della complessa situazione familiare e delle criticità ancora esistenti nel nucleo, infine, appare opportuno confermare l'incarico al Servizio Tutela Minori territorialmente competente
(Comune di Cantù) di mantenere la presa in carico del nucleo familiare, proseguendo l'attività di monitoraggio e verifica del benessere della minore, provvedendo in particolare a regolamentare gli eventuali incontri tra padre e figlia secondo quanto sopra stabilito. Il Servizio Tutela Minori provvederà altresì ad attivare tutti gli interventi ritenuti necessari o solo opportuni per i genitori e la minore nell'interesse di quest'ultima, segnalando in ogni caso tempestivamente ogni situazione di grave pregiudizio per GI all'Autorità Giudiziaria competente.
4. SULL'ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
In punto assegnazione della casa coniugale, chiara e consolidata risulta la giurisprudenza di legittimità che ha più volte sottolineato come l'interesse tutelato dall'ordinamento avuto riguardo all'assegnazione dell'abitazione familiare è quello dei figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, circostanza che deve ritersi sussistere nel caso di specie.
Tutto ciò considerato ritiene il Collegio che debba essere confermata l'assegnazione della casa coniugale alla madre, collocataria della minore e comproprietaria dell'immobile, come peraltro dalla stessa richiesto.
5. OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO
AL MANTENIMENTO DELLA PROLE
Quanto alla determinazione del contributo al mantenimento indiretto della prole, con le conclusioni rassegnate in via definitiva la ricorrente ha domandato la determinazione in € 350 del contributo mensile da porsi a carico del padre per il mantenimento della minore.
Orbene, relativamente alla situazione economico-reddituale di la Parte_1 medesima ha dichiarato di percepire un reddito mensile da lavoro dipendente di € 1050 e di essere gravata da una rata di mutuo di € 450 e di vivere insieme alla sig.ra avente un reddito CP_4
mensile di € 1400 (cfr. autodichiarazione del 7.10.2024); non risulta pervenuta altra documentazione economica comprovante quanto dichiarato dalla parte.
Quanto alla situazione economico-reddituale di , dalla Controparte_1
documentazione economica acquisita a seguito dell'ordine ex. artt. 210 e 213 cpc all'Agenzia dell'Entrate, all'INPS e al Centro dell'Impiego, il resistente risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a € 481,32 nel 2022 (cfr. CU 2023), a € 397,24 nel 2021 (CU 2022) e a € 355,23 nel 2020 (CU 2020).
Tanto premesso - sulla base della posizione reddituale e patrimoniale delle parti come rappresentata e documentata in atti, considerati i costi connessi alle esigenze di mantenimento rapportati all'età della minore, alla sua socialità e all'assenza di effettivi tempi permanenza della stessa presso il padre, il quale pertanto non contribuisce in alcun modo al mantenimento diretto della figlia, il Collegio ritiene che debba essere determinato in € 300 il contributo mensile da porsi a carico del resistente a titolo di mantenimento indiretto di , oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie riferibili alla prole come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Como, e come già stabilito in sede di separazione. Il resistente si dovrà invero attivare per fornire almeno tale contributo minimo per il mantenimento della figlia che non vede da tempo, e nell'interesse della quale non sostiene da anni alcuna spesa di mantenimento diretto.
In punto assegno unico, reputa il Tribunale che lo stesso debba essere percepito integralmente dalla madre, in qualità di genitore collocatario della prole.
6. ULTERIORI DOMANDE
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
7. SPESE PROCESSUALI
Le spese processuali devono essere compensate, attesa la natura necessaria del presente procedimento e la non opposizione del resistente alle richieste avversarie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
22.09.2005 a Mariano Comense (CO) tra e Parte_1 CP_1
, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Mariano
[...]
Comense al n. 50, parte II, serie A, anno 2005;
2. DISPONE l'affidamento in via esclusiva della minore (nata il [...]) alla Per_1
madre, con concentrazione in capo alla medesima di tutte le decisioni che attengono all'educazione, istruzione, salute e residenza della figlia;
3. DISPONE il collocamento della minore presso la madre;
4. DISPONE che il padre possa incontrare la figlia secondo le modalità meglio illustrate in parte motiva;
5. ASSEGNA la casa coniugale alla madre;
6. PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 [...]
a titolo di mantenimento della prole, l'importo mensile di € 300, somma da Pt_1
versare anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, con applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di Como;
7. DISPONE che l'assegno unico sia percepito integralmente da Parte_1 8. DISPONE che il Servizio Tutela Minore di Cantù prosegua con tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni nell'interesse della minore, con obbligo di segnalazione di ogni situazione di grave pregiudizio per alla competente A.G.; Per_1
9. SPESE di lite integralmente compensate.
10. MANDA tramite la cancelleria al S.T.M. di Cantù
Così deciso in data 17.01.2025 nella Camera di Consiglio della sezione I civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Como.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Barbara Cao