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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 21/03/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 580/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Terza Civile
LOCAZIONI
La Corte di Appello di Firenze, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere Relatore ha pronunciato all'udienza del 19/03/2025, mediante lettura del dispositivo ex art. 437 co.
1^ c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 580/2024 promossa da:
(C.F. ) con Avv.ti MICHELE MONNINI ed Parte_1 C.F._1
EDOARDO MAGNINI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(C.F. con Avv.ti EMANUELA CASELLI e FRANCESCO CP_1 C.F._2
GALLINA;
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 2938/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 12/10/2023
CONCLUSIONI
In data 19/03/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis, accogliere il presente appello ed in conseguenza: pagina 1 di 11 A) in via provvisoria ed urgente, con decreto inaudita altera parte ovvero, in via subordinata, previa fissazione dell'udienza di discussione entro la data del 27/03/2024,
Voglia disporre ex art. 447 bis comma 4 c.p.c. l'immediata sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 2938/2023 emessa e pubblicata dal Tribunale di Firenze in data 12/10/2023 e non regolarmente notificata, per i motivi tutti dedotti nella narrativa del presente ricorso;
B) in via pregiudiziale, dichiarata la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado oltre che della notifica dell'ordinanza di mutamento del rito del
06/06/2023, per tutti i motivi dedotti nell'espositiva del presente appello, Voglia rimettere con sentenza la causa al primo giudice ex art. 354 comma 1 c.p.c. e 353 c.p.c. richiamato;
C) sempre in via pregiudiziale, se non accolta l'assorbente conclusione sub B), accertata e dichiarata la nullità ex art. 161 comma 1 c.p.c della sentenza n. 2938/2023 emessa dal
Tribunale di Firenze per mancato assolvimento della condizione di procedibilità della domanda, Voglia rigettare la stessa in rito, per carenza di una condizione dell'azione;
D) sempre in via pregiudiziale, in via subordinata rispetto alla conclusione sub C), accertata
e dichiarata la nullità ex art. 161 comma 1 c.p.c della sentenza n. 2938/2023 emessa dal
Tribunale di Firenze, per mancato assolvimento della condizione di procedibilità della domanda, Voglia disporre nel grado l'effettuazione dell'udienza di discussione della causa ex artt. 437 c.p.c. e poteri e diritti di cui all'udienza ex art. 420 c.p.c. e, accolta l'eccezione dell'appellante, disporre l'invio delle parti in mediazione obbligatoria;
E) nel merito, qualora non disposta la rimessione al giudice di primo grado, accertata e dichiarata la nullità ex art. 161 comma 1 c.p.c della sentenza n. 2938/2023 emessa dal
Tribunale di Firenze, Voglia riformare integralmente la stessa rigettando la domanda di risoluzione per grave inadempimento del contratto di locazione formulata dalla sig.ra CP_1 perché del tutto infondata in fatto ed in diritto, e carente dei presupposti per il
[...] riconoscimento di un preteso ed insussistente grave inadempimento del conduttore, per le ragioni meglio dedotte nell'espositiva del presente atto di appello;
F) sempre nel merito qualora non disposta la rimessione al giudice di primo grado, accertata e dichiarata la nullità ex art. 161 comma 1 c.p.c della sentenza n. 2938/2023 emessa dal Tribunale di Firenze, Voglia riformare integralmente la stessa dichiarando la nullità e/o l'annullamento dei contratti di locazione ad uso transitorio intercorsi tra la sig.ra ed il sig. a decorrere dall'01/11/2021 e per l'effetto CP_1 Parte_1 trasformare da tale data (e/o dalla diversa data che sarà accertata e ritenuta di giustizia) pagina 2 di 11 gli stessi in un unico ordinario contratto di locazione ad uso abitativo ex art. 2 comma 1
Legge 431/1998 con durata di quattro anni rinnovabili di ulteriori quattro, per tutti i motivi in fatto ed in diritto meglio dedotti nell'espositiva del presente atto di appello e con tutti i conseguenti corollari in merito al rigetto della domanda della sig.ra circa CP_1
l'accertamento della data di finita locazione.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi dell'intero giudizio e con riforma della statuizione in ordine alle spese del primo grado”.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare in toto et in singulis, in quanto infondato in fatto ed in diritto, l'appello promosso dal Sig. avverso la sentenza n. 2938/2023 emessa dal Tribunale di Firenze in data Pt_1
12/10/2023 nel procedimento R.G. 1786/2023 per i motivi di cui al presente atto e per
l'effetto integralmente confermarla.
Con riserva di ogni altro diritto ed azione, anche relativamente al risarcimento degli eventuali danni che verranno riscontrati al momento dell'effettivo rilascio dell'immobile e di quelli eventualmente derivanti dalla ritardata restituzione di quest'ultimo nonché per il pagamento di ogni altro onere accessorio.
Con vittoria di compensi, spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio e le più ampie salvezze istruttorie all'esito delle deduzioni avversarie”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione e/o per morosità e contestuale citazione per la convalida, datato 27.3.2023 e notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 30.3.2023
(facente seguito a precedente atto non notificato per irreperibilità del destinatario), CP_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze al fine di sentir
[...] Parte_1 convalidare nei suoi confronti lo sfratto per finita locazione o in subordine per morosità relativamente all'appartamento di sua proprietà sito in Firenze, Via AN n. 101, concesso in locazione transitoria al convenuto, per uso abitativo, con contratto del 2.8.2022, per il periodo 1.8.2022 – 30.11.2022, chiedendo, altresì, emettersi ingiunzione di pagamento nei confronti dello stesso per la somma di € 8.600,00 a titolo di canoni scaduti ed insoluti fino a marzo 2023 compreso e per quella di € 507,41 a titolo di rimborso di spese relative ad utenze.
pagina 3 di 11 Dichiarata la contumacia dell'intimato, non comparso all'udienza, e disposto il mutamento del rito ex artt. 667 e 426 c.p.c. in ragione della notifica dell'intimazione avvenuta ai sensi ex art. 143 c.p.c. (siccome “preclusiva della convalida dell'intimato sfratto” come poi precisato in sentenza), veniva fissata udienza di discussione con termine per l'integrazione degli atti introduttivi e con onere di notifica dell'ordinanza al convenuto contumace a cura di parte attrice.
Notificato il provvedimento nelle medesime forme di cui all'art. 143 c.p.c., all'udienza del
12.10.2023 lo veniva dichiarato nuovamente contumace e, sulle conclusioni Pt_1 rassegnate dall'istante, veniva pronunciata sentenza, n. 2938/2023, che dichiarava risolto, per grave inadempimento del conduttore, il contratto di locazione stipulato inter partes, con ordine di rilascio dell'immobile entro il 31.10.2023 e con condanna del convenuto al pagamento della somma di € 18.616,31, a titolo di canoni di locazione ed utenze scaduti fino al mese di ottobre 2023, e delle indennità di occupazione di importo pari ai canoni da novembre
2023 alla data dell'effettivo rilascio, oltre interessi legali e spese di lite. ha proposto in data 15.3.2024 ricorso in appello ex artt. 447 bis e 433 c.p.c., Parte_1 eccependo:
- la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado oltre che della notifica dell'ordinanza di mutamento del rito del 6.6.2023 (richiesta in data 9.6.2023), per insussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 143 c.p.c., con richiesta di rimessione della causa al primo giudice ex art. 354, comma 1, c.p.c.;
- la nullità della sentenza ex art. 161, comma 1, c.p.c. per avere questa giudicato nel merito nonostante il mancato assolvimento di una condizione di procedibilità della domanda, stante l'omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, con richiesta di rigetto della domanda in rito o, in subordine, di rimessione delle parti in mediazione “retroagendo in ogni caso il giudizio a tal momento in sede di rinnovata udienza ex art. 420 c.p.c.”;
- nel merito, l'insussistenza del grave inadempimento del conduttore, avendo quest'ultimo effettuato bonifici e corrisposto, anche nelle mani di soggetti intermediari, somme in contanti in pagamento dei canoni, nonché la nullità dei contratti di locazione di natura transitoria intercorsi tra le parti, essendosi la conduzione dell'immobile protratta ininterrottamente, in difetto di reali esigenze di transitorietà (meramente affermate dal lato della locatrice ma in realtà insussistenti), a partire dalla stipula di un primo contratto concluso in data 1.11.2021, con richiesta di accertamento dell'esistenza di un unico ordinario rapporto di locazione ad uso pagina 4 di 11 abitativo ex art. 2, comma 1, legge 431/1998, della durata di quattro anni rinnovabili di ulteriori quattro a decorrere dalla suddetta data, e con conseguente rigetto delle domande avversarie, tanto di risoluzione per inadempimento del contratto, quanto di accertamento della data di finita locazione. si è costituita in giudizio eccependo la tardività dell'appello e contestandone la CP_1 fondatezza nel merito, con richiesta di rigetto.
Orbene, è preliminare l'esame del primo motivo di impugnazione, che, per il tema trattato, condiziona anche l'aspetto della tempestività del gravame.
Con esso, l'appellante ha dedotto di avere appreso per la prima volta la notizia dell'emissione della sentenza n. 2938/2023 del Tribunale di Firenze a seguito della consegna a mani dell'avviso di rilascio dell'immobile locato da parte dell'Ufficiale Giudiziario in occasione dell'accesso avvenuto il 14.2.2024, venendo successivamente a conoscenza del procedimento civile di sfratto. Ha sostenuto quindi l'irregolarità delle notifiche ex art. 143 c.p.c. compiute nell'ambito del suddetto procedimento, difettando una effettiva ed acclarata situazione di irreperibilità del soggetto convenuto in giudizio all'indirizzo di Firenze, Via AN n. 101, poiché, come ben noto all'intimante: a) lo aveva sempre mantenuto il proprio Pt_1 domicilio e la propria dimora presso la suddetta abitazione, dove viveva con il proprio figlio
; b) in data 26.5.2023 – ovvero pochi giorni prima dell'udienza celebratasi il 6.6.2023, in Per_1 cui veniva disposto il mutamento del rito – egli era stato tratto in arresto ed il giorno stesso la proprietaria aveva inteso cambiare la chiave di accesso all'immobile, impedendo così l'entrata in casa al figlio, che tale fatto aveva denunciato;
c) a far data dal 26.5.2023 lo si era Pt_1 trovato recluso presso la Casa Circondariale di Sollicciano di Firenze, mentre il figlio, dopo aver chiesto l'intervento della forza pubblica per rientrare nell'appartamento, aveva continuato ad abitare nello stesso;
d) il conduttore era poi tornato a frequentare l'immobile grazie al regime di semilibertà concessogli dall'Autorità Giudiziaria. Dunque – prosegue l'appellante – la ben conosceva il luogo in cui poter effettuare la notificazione, “id est CP_1 nell'immobile di Via AN n. 101 (domicilio, peraltro contrattualmente eletto) oltre che, eventualmente e per scrupolo difensivo, presso la Casa Circondariale di Sollicciano dove, quantomeno al 09/06/2023 [data della richiesta di notifica dell'ordinanza di mutamento del rito] il sig. era detenuto (circostanza, come visto, a sua precisa conoscenza)”; dal Pt_1 suo canto, l'Ufficiale Giudiziario non si era premurato di assumere informazioni dagli altri abitanti dell'edificio di Via AN (piccolo stabile di due piani di intera proprietà della CP_1
pagina 5 di 11 ed abitato al primo piano dalla nipote della stessa), che avrebbero confermato l'abituale presenza in loco dello quest'ultimo, in definitiva, era stato solo “temporaneamente Pt_1 assente in conseguenza delle vicende penali” che lo avevano coinvolto “e la sig.ra CP_1 approfittando di tale assenza per causa di forza maggiore del conduttore” aveva
“approfittato della situazione creandosi rapidamente il presupposto per rientrare nel possesso dell'immobile”.
La censura, al netto di considerazioni eminentemente soggettive sull'accaduto, e dunque per ciò che esclusivamente concerne la ritualità delle notifiche eseguite in primo grado, è fondata.
Dall'esame del fascicolo processuale emerge che l'unico tentativo di notifica effettuato presso l'immobile di Firenze, Via AN n. 101, occupato dallo in virtù di contratto di Pt_1 locazione abitativa, è stato quello, occorso in data 17.1.2023, del primigenio atto di citazione per convalida di sfratto. In tale occasione l'Ufficiale Giudiziario ha riportato nella relata quanto segue: “all'indirizzo in atti non rinvengo il nominativo del destinatario sui citofoni, citofonato per informazioni nessuno risponde”. Altri (infruttuosi) tentativi di notifica del medesimo atto sono stati, nello stesso contesto, compiuti verso indirizzi non più attuali ovvero non effettivi: uno alla precedente residenza del conduttore dichiarata nel contratto di locazione (IN AR, Via Poggio alla Croce n. 63); un altro all'indirizzo di residenza dello stesso risultante dai registri anagrafici, corrispondente, però, alla sede del Comune di
IN e IN AR, dove nessuno ha ricevuto l'atto (da tale indirizzo, poi, lo Pt_1 sarebbe stato cancellato per irreperibilità in data 9.8.2023, come risulta dai certificati anagrafici aggiornati, a partire da quello, in atti depositato, del 18.10.2023).
Chiesta e ottenuta in prima udienza autorizzazione al rinnovo della notifica, da quel momento in poi l'intimante ha richiesto l'effettuazione di tutte le susseguenti notifiche (ossia non solo quella dell'atto di intimazione di sfratto, ma anche quella dell'ordinanza di mutamento del rito e, infine, quelle della sentenza conclusiva del giudizio, degli atti di precetto per rilascio e per pagamento di somma e del preavviso di rilascio) direttamente nelle forme di cui all'art. 143
c.p.c., ossia mediante deposito di copia dell'atto nella “Casa Comunale di IN ed IN
AR (FI), luogo di ultima residenza anagrafica nota”, senza che più alcun tentativo venisse effettuato nell'immobile concesso in godimento allo con il contratto di Pt_1 locazione, ossia nell'appartamento posto al secondo piano Via AN n. 101 a Firenze. Da quel momento in avanti, invero, l'Ufficiale Giudiziario, seguendo le indicazioni contenute nelle richieste di notifica dell'intimante, non è più tornato al suddetto indirizzo (dove era più
pagina 6 di 11 verosimile che il conduttore si potesse ancora trovare o almeno potessero essere reperite informazioni sulla sua dimora) ma si è limitato ad eseguire la notifica con il deposito dei vari atti presso la casa comunale di IN ed IN AR, dando esclusivamente conto dell'“esito negativo della precedente relazione di notifica” (notifiche del 30.3.2023 e del
12.6.2023, rispettivamente riferite all'intimazione e all'ordinanza di mutamento del rito), ovvero “stante il certificato di cancellazione anagrafica per irreperibilità del sig. Pt_1
(notifiche del 25.10.2023, del 23.11.2023, del 6.12.2023 e dell'11.1.2024,
[...] rispettivamente riferite alla sentenza, ai due atti di precetto e all'avviso di rilascio).
Solo in occasione dell'accesso finalizzato a dare esecuzione allo sfratto, in data 14.2.2024,
l'Ufficiale è tornato a recarsi presso l'abitazione (l'ultimo accesso in loco risalendo, come detto, al primissimo tentativo di notifica del 17.1.2023), qui rinvenendo, almeno in base quanto riportato a verbale, ovvero persona qualificatasi per lo stesso. Parte_1
Risulta inoltre dagli atti che l'odierno appellante è stato arrestato il 26.5.2023. Nell'appello si precisa al riguardo che lo è stato recluso presso la Casa Circondariale di Sollicciano Pt_1 di Firenze e dai documenti prodotti si ricava che lo stesso è stato poi ammesso al regime di semilibertà con provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze nel novembre del 2023 (cfr. doc. 3 allegato all'atto di appello).
L'appellata, nel costituirsi in giudizio nella fase di sospensiva, ossia nel sub-procedimento di inibitoria, non ha specificamente contestato di avere avuto conoscenza, all'epoca, dell'arresto del proprio inquilino. Nella memoria depositata, invero, l'aspetto è trattato con affermazioni ipotetiche ovvero incentrate sul rilievo del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'appellante, le quali non integrano, però, una chiara e netta negazione del fatto.
Nemmeno è stato smentito il particolare episodio narrato nell'atto di appello riguardante il cambio della chiave di accesso all'immobile avvenuto subito dopo l'arresto, con conseguente impedimento all'ingresso in casa del figlio del conduttore, con lui convivente, che per tale vicenda ha sporto denuncia.
Dice piuttosto l'appellata di non essere stata al corrente del luogo della reclusione e, però, sostiene che a nulla rileverebbe il fatto che questo potesse essere noto ai soggetti, CP_2 ed che avevano messo in relazione le parti ai fini della locazione e che (in Persona_2 particolare il secondo) ne “mediavano” i rapporti in base al resoconto contenuto nell'atto di appello.
pagina 7 di 11 Ebbene, tale ultimo assunto non è condivisibile e, più in generale, date le circostanze e le emergenze processuali sopra richiamate, deve ritenersi che nel caso specifico non siano stati effettuati tutti i tentativi e le attività di ricerca necessari a giustificare il ricorso alla procedura di notificazione ex art. 143 c.p.c..
In primis, avendo l'Ufficiale Giudiziario unicamente accertato, in data 17.1.2023, presso l'indirizzo di Firenze, Via AN n. 101, la mancanza del nominativo dello sui Pt_1 citofoni, senza raccogliere alcuna effettiva notizia circa la sua presenza o assenza in loco
(nessun abitante dello stabile o di abitazioni limitrofe veniva in effetti consultato;
l'Ufficiale dava semplicemente atto che “citofonato per informazioni nessuno risponde”), sarebbe stato opportuno ripetere un tentativo di accesso, dopo l'ordine di rinnovazione della notifica dell'intimazione impartito all'udienza del 21.3.2023 (ossia a distanza di più due mesi), anziché
– così come avvenuto – eseguire la successiva notifica direttamente con il deposito dell'atto, ex art. 143 c.p.c., presso la casa comunale di IN e IN AR (comune peraltro individuato sulla scorta di una residenza anagrafica all'evidenza fittizia e meramente figurativa). Un basilare scrupolo di prudenza avrebbe suggerito di rinnovare la ricerca del destinatario all'unico indirizzo realmente a lui attribuibile, ossia quello corrispondente all'appartamento preso in locazione per uso abitativo, mancando del resto una sicura evidenza di allontanamento del conduttore verso altra ed ignota destinazione (posto che, come detto,
l' veva in precedenza solo riscontrato la mancanza del suo nominativo sul citofono senza Pt_2 poter interpellare nessun'altra persona).
È vero poi che già una lettera raccomandata A/R inviata dalla allo prima del CP_1 Pt_1 giudizio (nel dicembre 2022) non era stata recapitata per “destinatario sconosciuto”. Ma tale evento non poteva condizionare gli adempimenti da espletare per una rituale notifica dell'atto giudiziario.
Quanto sopra vale a maggior ragione per la notifica dell'ordinanza di mutamento del rito e di fissazione dell'udienza ex art. 420 c.p.c., avvenuta, nel giugno del 2023 (a distanza, dunque, di sei mesi dall'unico accesso eseguito presso l'immobile locato), sempre direttamente nelle forme dell'art. 143 c.p.c. presso la suddetta casa comunale, senza alcun previo “passaggio” in
Via AN a Firenze.
La modalità seguita è da stigmatizzare in quanto non può affatto escludersi che, recandosi nuovamente sul posto, l'Ufficiale avrebbe potuto reperire informazioni aggiornate da terzi circa il luogo di effettiva dimora del destinatario della notifica.
pagina 8 di 11 D'altro canto la stessa locatrice, dopo l'arresto e la reclusione del conduttore, non avrebbe potuto limitarsi a richiedere l'effettuazione di notifiche ex art. 143 c.p.c. presso la casa comunale di IN e IN AR, ma avrebbe dovuto informare dell'evento l'Ufficiale
Giudiziario e, avendone la possibilità, assumere notizie in proprio circa il luogo di reclusione dello – ammesso che questo le fosse in effetti sconosciuto – prendendo contatti con Pt_1 coloro che, potenzialmente, avrebbero potuto riferirne (il figlio convivente, ovvero l'agente immobiliare che aveva messo lo in relazione con la e curava i Persona_2 Pt_1 CP_1 rapporti con entrambi), attività che non le avrebbe comportato alcun significativo aggravio.
Oggettivamente la notificante non ha dato prova (né l'ha offerta in questo giudizio) di avere effettuato tutti i tentativi suggeriti dalla comune diligenza per risalire al luogo in cui potevano essere effettuate le notifiche.
Giova in proposito ricordare gli indirizzi della giurisprudenza di legittimità in tema di notifica ex art. 143 c.p.c., secondo cui, “in tema di notificazione alle persone irreperibili, può procedersi alla notifica ex art. 143 cod. proc. civ. quando, sul piano soggettivo, la ignoranza di chi la chiede all'ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto sia incolpevole e, sul piano oggettivo, se siano provate le indagini compiute da chi ha domandato la notificazione, non fondate solo sulle risultanze anagrafiche, ma estese ad accertamenti ed informazioni sul reale avvenuto trasferimento di detto destinatario in luogo sconosciuto ovvero su quale sia questo, dopo l'inutile tentativo dell'ufficiale giudiziario di eseguire la notifica all'indirizzo indicato;
per accertare la validità di detta notifica, non può prescindersi dai concreti rapporti tra le parti della vicenda controversa, dai quali di regola possono rilevarsi i requisiti soggettivi ed oggettivi che giustificano tale tipo di notificazione” (Cass. 7964/2008); “Ai fini della legittimità del ricorso alla procedura di notificazione per gli irreperibili, di cui all'art. 143 cod. proc. civ., è richiesta la prova della oggettiva impossibilità, per il notificante, di individuare il luogo di effettiva residenza, domicilio o dimora del notificando, malgrado l'esperimento delle indagini suggerite nei casi concreti dall'ordinaria diligenza, non essendo sufficiente la mera circostanza che il destinatario risulti trasferito dal precedente indirizzo” (Cass. 1180/2006);
“Ai fini della validità della notificazione ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. per le persone irreperibili, il giudice deve accertare in base alle prove dedotte se il notificante conosceva o poteva conoscere, adottando la comune diligenza, la dimora, il domicilio o la residenza del destinatario, atteso che le condizioni legittimanti la notificazione a norma del citato art. 143 del codice di rito non sono rappresentate dal solo dato soggettivo dell'ignoranza circa la pagina 9 di 11 residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, essendo richiesto altresì che tale ignoranza sia oggettivamente incolpevole, e cioè che essa non possa essere superata attraverso le indagini suggerite dall'ordinaria diligenza” (Cass. 12589/2002).
Consegue da quanto sopra la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado oltre che della notificazione dell'ordinanza di mutamento del rito del 6.6.2023 e la nullità della stessa notifica della sentenza qui impugnata.
Va perciò anche respinta l'eccezione di tardività dell'appello (siccome proposto oltre il termine di 30 giorni dall'anzidetta notifica), dovendosi invece giudicare l'impugnazione tempestiva, in quanto proposta, comunque, nel termine di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la causa deve essere rimessa al primo giudice.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico di parte appellata.
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, § 12, giustificandosi la riduzione dei parametri ai valori minimi in considerazione dell'accoglimento del gravame esclusivamente sulla questione di rito relativa alla regolarità delle notifiche svolte, non necessitante di particolari approfondimenti.
Il valore della causa deve intendersi compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00. Pertanto:
€ 567,00 fase 1, € 461,00 fase 2, € 922,00 fase 3 ed € 956,00 fase 4, in tutto € 2.906,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado oltre che della notificazione dell'ordinanza di mutamento del rito del 6.6.2023, con conseguente nullità della sentenza impugnata, e rimette la causa al primo giudice;
2. condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 382,50 per esborsi e in € 2.906,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge.
Firenze, camera di consiglio del 19/03/2025 pagina 10 di 11 Il Consigliere estensore Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Terza Civile
LOCAZIONI
La Corte di Appello di Firenze, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere Relatore ha pronunciato all'udienza del 19/03/2025, mediante lettura del dispositivo ex art. 437 co.
1^ c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 580/2024 promossa da:
(C.F. ) con Avv.ti MICHELE MONNINI ed Parte_1 C.F._1
EDOARDO MAGNINI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(C.F. con Avv.ti EMANUELA CASELLI e FRANCESCO CP_1 C.F._2
GALLINA;
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 2938/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 12/10/2023
CONCLUSIONI
In data 19/03/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis, accogliere il presente appello ed in conseguenza: pagina 1 di 11 A) in via provvisoria ed urgente, con decreto inaudita altera parte ovvero, in via subordinata, previa fissazione dell'udienza di discussione entro la data del 27/03/2024,
Voglia disporre ex art. 447 bis comma 4 c.p.c. l'immediata sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 2938/2023 emessa e pubblicata dal Tribunale di Firenze in data 12/10/2023 e non regolarmente notificata, per i motivi tutti dedotti nella narrativa del presente ricorso;
B) in via pregiudiziale, dichiarata la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado oltre che della notifica dell'ordinanza di mutamento del rito del
06/06/2023, per tutti i motivi dedotti nell'espositiva del presente appello, Voglia rimettere con sentenza la causa al primo giudice ex art. 354 comma 1 c.p.c. e 353 c.p.c. richiamato;
C) sempre in via pregiudiziale, se non accolta l'assorbente conclusione sub B), accertata e dichiarata la nullità ex art. 161 comma 1 c.p.c della sentenza n. 2938/2023 emessa dal
Tribunale di Firenze per mancato assolvimento della condizione di procedibilità della domanda, Voglia rigettare la stessa in rito, per carenza di una condizione dell'azione;
D) sempre in via pregiudiziale, in via subordinata rispetto alla conclusione sub C), accertata
e dichiarata la nullità ex art. 161 comma 1 c.p.c della sentenza n. 2938/2023 emessa dal
Tribunale di Firenze, per mancato assolvimento della condizione di procedibilità della domanda, Voglia disporre nel grado l'effettuazione dell'udienza di discussione della causa ex artt. 437 c.p.c. e poteri e diritti di cui all'udienza ex art. 420 c.p.c. e, accolta l'eccezione dell'appellante, disporre l'invio delle parti in mediazione obbligatoria;
E) nel merito, qualora non disposta la rimessione al giudice di primo grado, accertata e dichiarata la nullità ex art. 161 comma 1 c.p.c della sentenza n. 2938/2023 emessa dal
Tribunale di Firenze, Voglia riformare integralmente la stessa rigettando la domanda di risoluzione per grave inadempimento del contratto di locazione formulata dalla sig.ra CP_1 perché del tutto infondata in fatto ed in diritto, e carente dei presupposti per il
[...] riconoscimento di un preteso ed insussistente grave inadempimento del conduttore, per le ragioni meglio dedotte nell'espositiva del presente atto di appello;
F) sempre nel merito qualora non disposta la rimessione al giudice di primo grado, accertata e dichiarata la nullità ex art. 161 comma 1 c.p.c della sentenza n. 2938/2023 emessa dal Tribunale di Firenze, Voglia riformare integralmente la stessa dichiarando la nullità e/o l'annullamento dei contratti di locazione ad uso transitorio intercorsi tra la sig.ra ed il sig. a decorrere dall'01/11/2021 e per l'effetto CP_1 Parte_1 trasformare da tale data (e/o dalla diversa data che sarà accertata e ritenuta di giustizia) pagina 2 di 11 gli stessi in un unico ordinario contratto di locazione ad uso abitativo ex art. 2 comma 1
Legge 431/1998 con durata di quattro anni rinnovabili di ulteriori quattro, per tutti i motivi in fatto ed in diritto meglio dedotti nell'espositiva del presente atto di appello e con tutti i conseguenti corollari in merito al rigetto della domanda della sig.ra circa CP_1
l'accertamento della data di finita locazione.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi dell'intero giudizio e con riforma della statuizione in ordine alle spese del primo grado”.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare in toto et in singulis, in quanto infondato in fatto ed in diritto, l'appello promosso dal Sig. avverso la sentenza n. 2938/2023 emessa dal Tribunale di Firenze in data Pt_1
12/10/2023 nel procedimento R.G. 1786/2023 per i motivi di cui al presente atto e per
l'effetto integralmente confermarla.
Con riserva di ogni altro diritto ed azione, anche relativamente al risarcimento degli eventuali danni che verranno riscontrati al momento dell'effettivo rilascio dell'immobile e di quelli eventualmente derivanti dalla ritardata restituzione di quest'ultimo nonché per il pagamento di ogni altro onere accessorio.
Con vittoria di compensi, spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio e le più ampie salvezze istruttorie all'esito delle deduzioni avversarie”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione e/o per morosità e contestuale citazione per la convalida, datato 27.3.2023 e notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 30.3.2023
(facente seguito a precedente atto non notificato per irreperibilità del destinatario), CP_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze al fine di sentir
[...] Parte_1 convalidare nei suoi confronti lo sfratto per finita locazione o in subordine per morosità relativamente all'appartamento di sua proprietà sito in Firenze, Via AN n. 101, concesso in locazione transitoria al convenuto, per uso abitativo, con contratto del 2.8.2022, per il periodo 1.8.2022 – 30.11.2022, chiedendo, altresì, emettersi ingiunzione di pagamento nei confronti dello stesso per la somma di € 8.600,00 a titolo di canoni scaduti ed insoluti fino a marzo 2023 compreso e per quella di € 507,41 a titolo di rimborso di spese relative ad utenze.
pagina 3 di 11 Dichiarata la contumacia dell'intimato, non comparso all'udienza, e disposto il mutamento del rito ex artt. 667 e 426 c.p.c. in ragione della notifica dell'intimazione avvenuta ai sensi ex art. 143 c.p.c. (siccome “preclusiva della convalida dell'intimato sfratto” come poi precisato in sentenza), veniva fissata udienza di discussione con termine per l'integrazione degli atti introduttivi e con onere di notifica dell'ordinanza al convenuto contumace a cura di parte attrice.
Notificato il provvedimento nelle medesime forme di cui all'art. 143 c.p.c., all'udienza del
12.10.2023 lo veniva dichiarato nuovamente contumace e, sulle conclusioni Pt_1 rassegnate dall'istante, veniva pronunciata sentenza, n. 2938/2023, che dichiarava risolto, per grave inadempimento del conduttore, il contratto di locazione stipulato inter partes, con ordine di rilascio dell'immobile entro il 31.10.2023 e con condanna del convenuto al pagamento della somma di € 18.616,31, a titolo di canoni di locazione ed utenze scaduti fino al mese di ottobre 2023, e delle indennità di occupazione di importo pari ai canoni da novembre
2023 alla data dell'effettivo rilascio, oltre interessi legali e spese di lite. ha proposto in data 15.3.2024 ricorso in appello ex artt. 447 bis e 433 c.p.c., Parte_1 eccependo:
- la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado oltre che della notifica dell'ordinanza di mutamento del rito del 6.6.2023 (richiesta in data 9.6.2023), per insussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 143 c.p.c., con richiesta di rimessione della causa al primo giudice ex art. 354, comma 1, c.p.c.;
- la nullità della sentenza ex art. 161, comma 1, c.p.c. per avere questa giudicato nel merito nonostante il mancato assolvimento di una condizione di procedibilità della domanda, stante l'omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, con richiesta di rigetto della domanda in rito o, in subordine, di rimessione delle parti in mediazione “retroagendo in ogni caso il giudizio a tal momento in sede di rinnovata udienza ex art. 420 c.p.c.”;
- nel merito, l'insussistenza del grave inadempimento del conduttore, avendo quest'ultimo effettuato bonifici e corrisposto, anche nelle mani di soggetti intermediari, somme in contanti in pagamento dei canoni, nonché la nullità dei contratti di locazione di natura transitoria intercorsi tra le parti, essendosi la conduzione dell'immobile protratta ininterrottamente, in difetto di reali esigenze di transitorietà (meramente affermate dal lato della locatrice ma in realtà insussistenti), a partire dalla stipula di un primo contratto concluso in data 1.11.2021, con richiesta di accertamento dell'esistenza di un unico ordinario rapporto di locazione ad uso pagina 4 di 11 abitativo ex art. 2, comma 1, legge 431/1998, della durata di quattro anni rinnovabili di ulteriori quattro a decorrere dalla suddetta data, e con conseguente rigetto delle domande avversarie, tanto di risoluzione per inadempimento del contratto, quanto di accertamento della data di finita locazione. si è costituita in giudizio eccependo la tardività dell'appello e contestandone la CP_1 fondatezza nel merito, con richiesta di rigetto.
Orbene, è preliminare l'esame del primo motivo di impugnazione, che, per il tema trattato, condiziona anche l'aspetto della tempestività del gravame.
Con esso, l'appellante ha dedotto di avere appreso per la prima volta la notizia dell'emissione della sentenza n. 2938/2023 del Tribunale di Firenze a seguito della consegna a mani dell'avviso di rilascio dell'immobile locato da parte dell'Ufficiale Giudiziario in occasione dell'accesso avvenuto il 14.2.2024, venendo successivamente a conoscenza del procedimento civile di sfratto. Ha sostenuto quindi l'irregolarità delle notifiche ex art. 143 c.p.c. compiute nell'ambito del suddetto procedimento, difettando una effettiva ed acclarata situazione di irreperibilità del soggetto convenuto in giudizio all'indirizzo di Firenze, Via AN n. 101, poiché, come ben noto all'intimante: a) lo aveva sempre mantenuto il proprio Pt_1 domicilio e la propria dimora presso la suddetta abitazione, dove viveva con il proprio figlio
; b) in data 26.5.2023 – ovvero pochi giorni prima dell'udienza celebratasi il 6.6.2023, in Per_1 cui veniva disposto il mutamento del rito – egli era stato tratto in arresto ed il giorno stesso la proprietaria aveva inteso cambiare la chiave di accesso all'immobile, impedendo così l'entrata in casa al figlio, che tale fatto aveva denunciato;
c) a far data dal 26.5.2023 lo si era Pt_1 trovato recluso presso la Casa Circondariale di Sollicciano di Firenze, mentre il figlio, dopo aver chiesto l'intervento della forza pubblica per rientrare nell'appartamento, aveva continuato ad abitare nello stesso;
d) il conduttore era poi tornato a frequentare l'immobile grazie al regime di semilibertà concessogli dall'Autorità Giudiziaria. Dunque – prosegue l'appellante – la ben conosceva il luogo in cui poter effettuare la notificazione, “id est CP_1 nell'immobile di Via AN n. 101 (domicilio, peraltro contrattualmente eletto) oltre che, eventualmente e per scrupolo difensivo, presso la Casa Circondariale di Sollicciano dove, quantomeno al 09/06/2023 [data della richiesta di notifica dell'ordinanza di mutamento del rito] il sig. era detenuto (circostanza, come visto, a sua precisa conoscenza)”; dal Pt_1 suo canto, l'Ufficiale Giudiziario non si era premurato di assumere informazioni dagli altri abitanti dell'edificio di Via AN (piccolo stabile di due piani di intera proprietà della CP_1
pagina 5 di 11 ed abitato al primo piano dalla nipote della stessa), che avrebbero confermato l'abituale presenza in loco dello quest'ultimo, in definitiva, era stato solo “temporaneamente Pt_1 assente in conseguenza delle vicende penali” che lo avevano coinvolto “e la sig.ra CP_1 approfittando di tale assenza per causa di forza maggiore del conduttore” aveva
“approfittato della situazione creandosi rapidamente il presupposto per rientrare nel possesso dell'immobile”.
La censura, al netto di considerazioni eminentemente soggettive sull'accaduto, e dunque per ciò che esclusivamente concerne la ritualità delle notifiche eseguite in primo grado, è fondata.
Dall'esame del fascicolo processuale emerge che l'unico tentativo di notifica effettuato presso l'immobile di Firenze, Via AN n. 101, occupato dallo in virtù di contratto di Pt_1 locazione abitativa, è stato quello, occorso in data 17.1.2023, del primigenio atto di citazione per convalida di sfratto. In tale occasione l'Ufficiale Giudiziario ha riportato nella relata quanto segue: “all'indirizzo in atti non rinvengo il nominativo del destinatario sui citofoni, citofonato per informazioni nessuno risponde”. Altri (infruttuosi) tentativi di notifica del medesimo atto sono stati, nello stesso contesto, compiuti verso indirizzi non più attuali ovvero non effettivi: uno alla precedente residenza del conduttore dichiarata nel contratto di locazione (IN AR, Via Poggio alla Croce n. 63); un altro all'indirizzo di residenza dello stesso risultante dai registri anagrafici, corrispondente, però, alla sede del Comune di
IN e IN AR, dove nessuno ha ricevuto l'atto (da tale indirizzo, poi, lo Pt_1 sarebbe stato cancellato per irreperibilità in data 9.8.2023, come risulta dai certificati anagrafici aggiornati, a partire da quello, in atti depositato, del 18.10.2023).
Chiesta e ottenuta in prima udienza autorizzazione al rinnovo della notifica, da quel momento in poi l'intimante ha richiesto l'effettuazione di tutte le susseguenti notifiche (ossia non solo quella dell'atto di intimazione di sfratto, ma anche quella dell'ordinanza di mutamento del rito e, infine, quelle della sentenza conclusiva del giudizio, degli atti di precetto per rilascio e per pagamento di somma e del preavviso di rilascio) direttamente nelle forme di cui all'art. 143
c.p.c., ossia mediante deposito di copia dell'atto nella “Casa Comunale di IN ed IN
AR (FI), luogo di ultima residenza anagrafica nota”, senza che più alcun tentativo venisse effettuato nell'immobile concesso in godimento allo con il contratto di Pt_1 locazione, ossia nell'appartamento posto al secondo piano Via AN n. 101 a Firenze. Da quel momento in avanti, invero, l'Ufficiale Giudiziario, seguendo le indicazioni contenute nelle richieste di notifica dell'intimante, non è più tornato al suddetto indirizzo (dove era più
pagina 6 di 11 verosimile che il conduttore si potesse ancora trovare o almeno potessero essere reperite informazioni sulla sua dimora) ma si è limitato ad eseguire la notifica con il deposito dei vari atti presso la casa comunale di IN ed IN AR, dando esclusivamente conto dell'“esito negativo della precedente relazione di notifica” (notifiche del 30.3.2023 e del
12.6.2023, rispettivamente riferite all'intimazione e all'ordinanza di mutamento del rito), ovvero “stante il certificato di cancellazione anagrafica per irreperibilità del sig. Pt_1
(notifiche del 25.10.2023, del 23.11.2023, del 6.12.2023 e dell'11.1.2024,
[...] rispettivamente riferite alla sentenza, ai due atti di precetto e all'avviso di rilascio).
Solo in occasione dell'accesso finalizzato a dare esecuzione allo sfratto, in data 14.2.2024,
l'Ufficiale è tornato a recarsi presso l'abitazione (l'ultimo accesso in loco risalendo, come detto, al primissimo tentativo di notifica del 17.1.2023), qui rinvenendo, almeno in base quanto riportato a verbale, ovvero persona qualificatasi per lo stesso. Parte_1
Risulta inoltre dagli atti che l'odierno appellante è stato arrestato il 26.5.2023. Nell'appello si precisa al riguardo che lo è stato recluso presso la Casa Circondariale di Sollicciano Pt_1 di Firenze e dai documenti prodotti si ricava che lo stesso è stato poi ammesso al regime di semilibertà con provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze nel novembre del 2023 (cfr. doc. 3 allegato all'atto di appello).
L'appellata, nel costituirsi in giudizio nella fase di sospensiva, ossia nel sub-procedimento di inibitoria, non ha specificamente contestato di avere avuto conoscenza, all'epoca, dell'arresto del proprio inquilino. Nella memoria depositata, invero, l'aspetto è trattato con affermazioni ipotetiche ovvero incentrate sul rilievo del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'appellante, le quali non integrano, però, una chiara e netta negazione del fatto.
Nemmeno è stato smentito il particolare episodio narrato nell'atto di appello riguardante il cambio della chiave di accesso all'immobile avvenuto subito dopo l'arresto, con conseguente impedimento all'ingresso in casa del figlio del conduttore, con lui convivente, che per tale vicenda ha sporto denuncia.
Dice piuttosto l'appellata di non essere stata al corrente del luogo della reclusione e, però, sostiene che a nulla rileverebbe il fatto che questo potesse essere noto ai soggetti, CP_2 ed che avevano messo in relazione le parti ai fini della locazione e che (in Persona_2 particolare il secondo) ne “mediavano” i rapporti in base al resoconto contenuto nell'atto di appello.
pagina 7 di 11 Ebbene, tale ultimo assunto non è condivisibile e, più in generale, date le circostanze e le emergenze processuali sopra richiamate, deve ritenersi che nel caso specifico non siano stati effettuati tutti i tentativi e le attività di ricerca necessari a giustificare il ricorso alla procedura di notificazione ex art. 143 c.p.c..
In primis, avendo l'Ufficiale Giudiziario unicamente accertato, in data 17.1.2023, presso l'indirizzo di Firenze, Via AN n. 101, la mancanza del nominativo dello sui Pt_1 citofoni, senza raccogliere alcuna effettiva notizia circa la sua presenza o assenza in loco
(nessun abitante dello stabile o di abitazioni limitrofe veniva in effetti consultato;
l'Ufficiale dava semplicemente atto che “citofonato per informazioni nessuno risponde”), sarebbe stato opportuno ripetere un tentativo di accesso, dopo l'ordine di rinnovazione della notifica dell'intimazione impartito all'udienza del 21.3.2023 (ossia a distanza di più due mesi), anziché
– così come avvenuto – eseguire la successiva notifica direttamente con il deposito dell'atto, ex art. 143 c.p.c., presso la casa comunale di IN e IN AR (comune peraltro individuato sulla scorta di una residenza anagrafica all'evidenza fittizia e meramente figurativa). Un basilare scrupolo di prudenza avrebbe suggerito di rinnovare la ricerca del destinatario all'unico indirizzo realmente a lui attribuibile, ossia quello corrispondente all'appartamento preso in locazione per uso abitativo, mancando del resto una sicura evidenza di allontanamento del conduttore verso altra ed ignota destinazione (posto che, come detto,
l' veva in precedenza solo riscontrato la mancanza del suo nominativo sul citofono senza Pt_2 poter interpellare nessun'altra persona).
È vero poi che già una lettera raccomandata A/R inviata dalla allo prima del CP_1 Pt_1 giudizio (nel dicembre 2022) non era stata recapitata per “destinatario sconosciuto”. Ma tale evento non poteva condizionare gli adempimenti da espletare per una rituale notifica dell'atto giudiziario.
Quanto sopra vale a maggior ragione per la notifica dell'ordinanza di mutamento del rito e di fissazione dell'udienza ex art. 420 c.p.c., avvenuta, nel giugno del 2023 (a distanza, dunque, di sei mesi dall'unico accesso eseguito presso l'immobile locato), sempre direttamente nelle forme dell'art. 143 c.p.c. presso la suddetta casa comunale, senza alcun previo “passaggio” in
Via AN a Firenze.
La modalità seguita è da stigmatizzare in quanto non può affatto escludersi che, recandosi nuovamente sul posto, l'Ufficiale avrebbe potuto reperire informazioni aggiornate da terzi circa il luogo di effettiva dimora del destinatario della notifica.
pagina 8 di 11 D'altro canto la stessa locatrice, dopo l'arresto e la reclusione del conduttore, non avrebbe potuto limitarsi a richiedere l'effettuazione di notifiche ex art. 143 c.p.c. presso la casa comunale di IN e IN AR, ma avrebbe dovuto informare dell'evento l'Ufficiale
Giudiziario e, avendone la possibilità, assumere notizie in proprio circa il luogo di reclusione dello – ammesso che questo le fosse in effetti sconosciuto – prendendo contatti con Pt_1 coloro che, potenzialmente, avrebbero potuto riferirne (il figlio convivente, ovvero l'agente immobiliare che aveva messo lo in relazione con la e curava i Persona_2 Pt_1 CP_1 rapporti con entrambi), attività che non le avrebbe comportato alcun significativo aggravio.
Oggettivamente la notificante non ha dato prova (né l'ha offerta in questo giudizio) di avere effettuato tutti i tentativi suggeriti dalla comune diligenza per risalire al luogo in cui potevano essere effettuate le notifiche.
Giova in proposito ricordare gli indirizzi della giurisprudenza di legittimità in tema di notifica ex art. 143 c.p.c., secondo cui, “in tema di notificazione alle persone irreperibili, può procedersi alla notifica ex art. 143 cod. proc. civ. quando, sul piano soggettivo, la ignoranza di chi la chiede all'ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto sia incolpevole e, sul piano oggettivo, se siano provate le indagini compiute da chi ha domandato la notificazione, non fondate solo sulle risultanze anagrafiche, ma estese ad accertamenti ed informazioni sul reale avvenuto trasferimento di detto destinatario in luogo sconosciuto ovvero su quale sia questo, dopo l'inutile tentativo dell'ufficiale giudiziario di eseguire la notifica all'indirizzo indicato;
per accertare la validità di detta notifica, non può prescindersi dai concreti rapporti tra le parti della vicenda controversa, dai quali di regola possono rilevarsi i requisiti soggettivi ed oggettivi che giustificano tale tipo di notificazione” (Cass. 7964/2008); “Ai fini della legittimità del ricorso alla procedura di notificazione per gli irreperibili, di cui all'art. 143 cod. proc. civ., è richiesta la prova della oggettiva impossibilità, per il notificante, di individuare il luogo di effettiva residenza, domicilio o dimora del notificando, malgrado l'esperimento delle indagini suggerite nei casi concreti dall'ordinaria diligenza, non essendo sufficiente la mera circostanza che il destinatario risulti trasferito dal precedente indirizzo” (Cass. 1180/2006);
“Ai fini della validità della notificazione ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. per le persone irreperibili, il giudice deve accertare in base alle prove dedotte se il notificante conosceva o poteva conoscere, adottando la comune diligenza, la dimora, il domicilio o la residenza del destinatario, atteso che le condizioni legittimanti la notificazione a norma del citato art. 143 del codice di rito non sono rappresentate dal solo dato soggettivo dell'ignoranza circa la pagina 9 di 11 residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, essendo richiesto altresì che tale ignoranza sia oggettivamente incolpevole, e cioè che essa non possa essere superata attraverso le indagini suggerite dall'ordinaria diligenza” (Cass. 12589/2002).
Consegue da quanto sopra la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado oltre che della notificazione dell'ordinanza di mutamento del rito del 6.6.2023 e la nullità della stessa notifica della sentenza qui impugnata.
Va perciò anche respinta l'eccezione di tardività dell'appello (siccome proposto oltre il termine di 30 giorni dall'anzidetta notifica), dovendosi invece giudicare l'impugnazione tempestiva, in quanto proposta, comunque, nel termine di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la causa deve essere rimessa al primo giudice.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico di parte appellata.
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, § 12, giustificandosi la riduzione dei parametri ai valori minimi in considerazione dell'accoglimento del gravame esclusivamente sulla questione di rito relativa alla regolarità delle notifiche svolte, non necessitante di particolari approfondimenti.
Il valore della causa deve intendersi compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00. Pertanto:
€ 567,00 fase 1, € 461,00 fase 2, € 922,00 fase 3 ed € 956,00 fase 4, in tutto € 2.906,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado oltre che della notificazione dell'ordinanza di mutamento del rito del 6.6.2023, con conseguente nullità della sentenza impugnata, e rimette la causa al primo giudice;
2. condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 382,50 per esborsi e in € 2.906,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge.
Firenze, camera di consiglio del 19/03/2025 pagina 10 di 11 Il Consigliere estensore Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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