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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/10/2025, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
RG n. 6718/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in funzione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Nicole Cefis, nella causa iscritta al n. 6718 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da:
- , nato in [...] il [...], ivi residente, ; Parte_1 CodiceFiscale_1
- , nata in [...] il [...], ivi residente, Controparte_1
; CodiceFiscale_2
- , nata in [...] [...], ivi residente, C.F. Controparte_2
; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Alfiero Costantini, del Foro di Velletri C.F._3
(C.F. – p.e.c. – fax 06.5571519), e presso il suo C.F._4 Email_1
studio in Velletri alla Via V. Marandola n° 5 elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
ricorrenti
nei confronti di
, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per Controparte_3 legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso la quale è elettivamente domiciliato in Cagliari, alla via Dante n. 23 resistente
e
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENIENTE EX LEGE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 Con ricorso ritualmente notificato, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il Controparte_3
chiedendo che venisse loro riconosciuta e dichiarata la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti di (o o , cittadino italiano emigrato in Persona_1 Persona_2 Persona_3
Brasile, il quale non ha tuttavia mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione.
In virtù di quanto dichiarato dai ricorrenti e della documentazione allegata al ricorso risulta così ricostruita la linea di discendenza:
- in data 05.05.1870, da genitori italiani, nasceva in Italia, nel Comune di Sassari (SS), Per_1
cittadino italiano1;
[...]
- in data 23.02.1895, contraeva matrimonio con e dalla loro unione Persona_1 Persona_4
nasceva, in Brasile, in data 20.08.1914, CP_4
- in data 20.04.1940, contraeva matrimonio con , e dalla loro unione CP_4 Persona_5
nasceva, in Brasile, in data 04.09.1945, Persona_6
- in data 12.12.1964, contraeva matrimonio con e dalla loro unione Persona_6 Parte_1
nasceva, in Brasile, in data 26.09.1965, Parte_1
- in data 14.05.1994, contraeva matrimonio con e Parte_1 Parte_2
dalla loro unione nascevano: , nata in [...] il [...] e Controparte_1 [...]
, nata in [...] il [...]. Controparte_2
Sulla richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis gli istanti hanno dedotto, in sintesi, quanto segue.
“La legge sulla cittadinanza (L. 5 febbraio 1992 n. 91), nell'abrogare la precedente L. 555/1912, ne ha mantenuto il principio-guida dello jus sanguinis (= diritto per discendenza) in ordine al riconoscimento della cittadinanza italiana, lasciando in posizione di residualità il principio dello jus soli (= diritto per nascita sul territorio dello Stato). A norma dell'art. 1 della L. 91/92 è quindi riconosciuto cittadino italiano “il figlio di padre o di madre cittadini”. Riconoscimento, questo, che consiste nell'attribuzione non ex novo bensì dalla nascita, in quanto ricognizione del possesso dello status civitatis derivato al soggetto in virtù della discendenza da un cittadino italiano per nascita. In sede di applicazione pratica della norma, il cittadino straniero discendente da emigrato italiano si vede riconoscere la cittadinanza italiana inevitabilmente secondo un procedimento a ritroso: ove un genitore (padre o madre) siano riconosciuti cittadini italiani, anch'egli godrà del medesimo status.
Tuttavia, a seguito del fenomeno di emigrazione che ha colpito soprattutto il nostro meridione nel secolo scorso, precipuamente verso il continente sudamericano, il procedimento di riconoscimento a
Per_ 1 Il Sig. mai è stato naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale di Giustizia, Dipartimento Migrazioni, in atti.
2 ritroso della cittadinanza necessariamente si sviluppa sovente in più passaggi generazionali. Ad esempio, nel caso in cui il più prossimo ascendente italiano sia, in ipotesi, un bisnonno, occorrerà riconoscere la cittadinanza jure sanguinis al di lui figlio (nonno dell'interessato), seppur nato in [...] (e quindi straniero per nascita). Allo stesso modo, la cittadinanza italiana si trasmetterà al figlio del nonno, ossia al genitore dell'interessato. E così, accertata la cittadinanza italiana del genitore, anche al figlio potrà essere applicato l'art. 1 della Legge. Come detto, la legge 13 giugno
1912 n. 555 prevedeva all'art. 1 l'acquisto della cittadinanza in virtù del rapporto di filiazione di padre cittadino. Successivamente, le sentenze della Corte Costituzionale, in particolare la sentenza n.
30 del 09 febbraio 1983, dichiararono costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli art. 3, comma 1° e 29, comma 2° della Costituzione, l'art. 1 della citata legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina. Tale principio andò immediatamente a modificare il dettato della legge vigente, con retroattività, ormai riconosciuta, al 1°.1.1948
All'esclusione della donna-madre dal diritto di trasmettere la cittadinanza ai suoi figli finalmente fu posto rimedio solo con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983 che stabilisce, all'articolo 5, che è cittadino italiano il figlio minorenne di età di padre cittadino o di madre cittadina.
L'art. 5 di tale legge si riferiva esclusivamente a coloro che erano minorenni alla data di entrata in vigore della legge stessa (27 aprile 1983). La posizione di cittadinanza dei cittadini italiani che erano maggiorenni a quella data continuava ad essere regolata dalla precedente normativa (Legge 555/1912
e, con decorrenza 1°.1.1948, sentenza n. 30/1983 della Corte Costituzionale).
L'obbligo di opzione nell'ipotesi di doppia cittadinanza è stato soppresso dal art. 26, comma 2° della legge n. 91/92.
L'art. 10 della stessa legge n. 555 del 1912 contemplava la perdita automatica della cittadinanza italiana per la moglie che aveva contratto matrimonio con persona di un'altra nazionalità, quando la legge del Paese del marito prevede che la cittadinanza si comunica alla moglie per effetto del matrimonio. È evidente che il legislatore ha voluto dare al verbo “comunicare” il senso di trasmettere o estendere la cittadinanza. Conseguentemente la donna cui è diretta questa norma è quella alla quale la legge del Paese d'origine del marito le estende la cittadinanza, per effetto del matrimonio.
Tale causa di perdita della cittadinanza, per tutte le donne italiane, ha visto venir meno i suoi effetti dal 1° gennaio 1948, data dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, com'è stato ripetutamente affermato in giurisprudenza. Si è considerato, dunque, che la moglie non potesse essere privata della sua cittadinanza italiana, se non esiste una manifestazione in tal senso della sua parte, e non per il mero fatto di avere contratto matrimonio con un uomo nato in [...], che consente ope legis l'acquisto della cittadinanza a favore di chi abbia contratto matrimonio con lui. Questo principio
3 è stato confermato con la pronuncia n. 87 della Corte Costituzionale del 16 aprile 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3° della l. 13 giugno 1912 n. 555, nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente alla volontà della donna che si sposa con uno straniero, il quale possiede una cittadinanza che, per effetto del matrimonio, a lei si comunichi.
Con le nuove norme sulla cittadinanza dettate dalla legge 5 febbraio 1992 n. 91, l'art. 1, lettera a), la più recente normativa dispone che è cittadino per nascita il figlio di padre e madre cittadini;
tale legge, tuttavia, esclude all'art. 20 gli effetti retroattivi della nuova disciplina. È quindi chiaro che la disciplina applicabile alla fattispecie in esame è rappresentata dall'(abrogato) art. 1, comma primo n. 1 della legge n. 555 del 1912, nel testo risultante dalla sentenza di illegittimità costituzionale n. 30 del 1983.
Nella fattispecie, il Sig. (avo dei ricorrenti) trasmetteva la cittadinanza italiana al Persona_1
figlio che la trasmetteva alla figlia che a sua volta la trasmetteva al figlio CP_4 Persona_6
nato in [...] al 01.01.1948, il quale la trasmetteva quindi alle proprie Parte_1 figlie.”
I ricorrenti hanno inoltre dichiarato e documentato di aver “tentato di presentare la domanda di riconoscimento della cittadinanza per via consolare, avvalendosi della oramai tristemente nota piattaforma denominata “Prenot@mi” in uso presso il a San Paolo la quale, a causa Parte_3 dell'elevatissimo numero di richieste a fronte dello scarso numero di “slots” disponibili, di fatto (la predetta piattaforma centralizzata gestisce infatti, per numerosi consolati, diversi servizi tra i quali anche quello di prenotazione per il rilascio del passaporto), dopo la registrazione dell'interessato con le proprie credenziali, non consente allo stesso la prenotazione di alcun appuntamento per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis (all. 12, 13, 14), in siffatto modo frustrando ogni legittima aspettativa dell'avente diritto. Né il Consolato a San Paolo consente la “prenotazione” mediante altre forme di comunicazione (“Per poter uniformare le procedure del settore a quelle già messe in atto dalla maggioranza delle Sedi della nostra Rete in Brasile e all'estero, a partire dal prossimo 20 marzo le domande di iscrizione nella “LISTA 2023” (e successive) avverranno esclusivamente tramite Prenot@mi, il nuovo portale ministeriale creato per la gestione digitalizzata degli appuntamenti per i servizi consolari”) (all. 15). Quanto sopra non consente all'utente di ottenere la presentazione della domanda entro un termine ragionevole impedendo al contempo l'esercizio di un diritto soggettivo stante anche la soppressione del diritto dell'utenza di rivolgersi direttamente al in ragione della obbligatorietà della procedura di prenotazione Parte_3
tramite piattaforma. Sulla base delle informazioni pubblicate sul sito del Consolato Italiano a San
Paolo, alla data di presentazione del presente ricorso sono in convocazione le domande presentante negli anni 2013 e 2014, purché si rinnovi la volontà di riconoscimento della cittadinanza avvalendosi
4 della piattaforma “Prenot@mi” (all. 16), con un tempo medio stimato di attesa di circa 11 anni (all.
17).”.
Ciò ha indotto gli istanti a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
I ricorrenti hanno dunque concluso per l'esistenza di una catena di discendenza diretta ininterrotta dalla quale era dato inferire la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Con memoria di costituzione depositata in data 20.12.2024 si è costituito in giudizio il , CP_3
rilevando che la controparte deve provare gli elementi costitutivi della domanda, e chiedendo la compensazione delle spese.
Il ha poi dedotto che la presente controversia si inquadra in un contesto complesso, CP_3 caratterizzato da un'abnorme quantità di richieste di riconoscimento dello status civitatis jure sanguinis ex art. 1 L. 91/1992, che ha determinato l'allungamento dei tempi necessari per l'evasione delle stesse, imponendo la loro gestione mediante attribuzione di un ordine cronologico di presentazione.
***
Preliminarmente si rileva che con il D.L. n. 36 del 28.03.2025, convertito con modificazioni dalla L.
n. 74 del 23.05.2025, recante: «Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza», sono state introdotte delle modifiche alla disciplina della cittadinanza contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992. L'art. 1, comma 1, lett. b) del citato Decreto Legge dispone che la nuova disciplina si applica alle domande di accertamento della cittadinanza presentate a far data dal 28.03.2025, mentre alle domande precedenti continuerà ad applicarsi la disciplina previgente contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992.
Nel presente giudizio, la domanda giudiziale è stata presentata in data 13.10.2023, pertanto si applica la disciplina contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992, nella versione precedente alla riforma.
Ciò premesso, nel merito, giova in primo luogo ricordare il principio recentemente espresso in materia di cittadinanza italiana per iure sanguinis dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui
“nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912, e dell'attuale l. n. 91 del 1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.” (Cass. Civ. SS. U. sentenza n. 25317 del 24.08.2022).
Si osserva, inoltre, venendo al caso di specie, che (spostata con in data Persona_6 Parte_1
12.12.1964), cittadina italiana in quanto discendente del cittadino italiano non ha Persona_1
5 perduto lo status di cittadina italiana per effetto del matrimonio con il sopra indicato cittadino brasiliano. Invero, pur avendo contratto matrimonio durante la vigenza della legge n. 555/1912 2, la medesima ha mantenuto la cittadinanza italiana in forza della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 10, 3° comma, della citata legge, pronunciata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 87/75, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza volontà di questa.
Ciò premesso, la linea di discendenza indicata dai ricorrenti ha trovato esatto riscontro nella documentazione prodotta.
I ricorrenti hanno infatti provato per tabulas di essere discendenti diretti di (o Persona_1
o , cittadino italiano, nato a Sassari (SS) il 05.05.1870, il quale non Persona_2 Persona_3
risulta abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come documentato dal Certificato
Negativo di Naturalizzazione, rilasciato in data 12 luglio 2023 dal Ministero della Giustizia e
Pubblica Sicurezza Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Migrazioni, prodotto anche in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (doc. 3).
Provata la discendenza diretta da cittadino italiano, è all'evidenza provato l'acquisto iure sanguinis della cittadinanza italiana da parte dei ricorrenti.
Conseguentemente, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini dalla nascita.
Si ritiene di compensare le spese processuali tra le parti in ragione della sostanziale impossibilità dell'Amministrazione nel gestire il considerevolissimo numero di pratiche in materia di riconoscimento della cittadinanza in tempi adeguati, rendendosi per ciò solo necessario il ricorso alla via giurisdizionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Nicole Cefis:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti Parte_1 [...]
e , in epigrafe compiutamente generalizzati, sono Controparte_1 Controparte_2
cittadini italiani;
- dispone la trasmissione della presente sentenza al , e per esso Controparte_3 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, affinché proceda alle iscrizioni, trascrizioni e
6 annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone suindicate, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente le spese tra le parti.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Cagliari, 13/10/2025
Il Giudice
(Nicole Cefis)
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 L'art. 10, 3° comma, della legge 555/1912 disponeva che “La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi.”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in funzione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Nicole Cefis, nella causa iscritta al n. 6718 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da:
- , nato in [...] il [...], ivi residente, ; Parte_1 CodiceFiscale_1
- , nata in [...] il [...], ivi residente, Controparte_1
; CodiceFiscale_2
- , nata in [...] [...], ivi residente, C.F. Controparte_2
; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Alfiero Costantini, del Foro di Velletri C.F._3
(C.F. – p.e.c. – fax 06.5571519), e presso il suo C.F._4 Email_1
studio in Velletri alla Via V. Marandola n° 5 elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
ricorrenti
nei confronti di
, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per Controparte_3 legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso la quale è elettivamente domiciliato in Cagliari, alla via Dante n. 23 resistente
e
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENIENTE EX LEGE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 Con ricorso ritualmente notificato, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il Controparte_3
chiedendo che venisse loro riconosciuta e dichiarata la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti di (o o , cittadino italiano emigrato in Persona_1 Persona_2 Persona_3
Brasile, il quale non ha tuttavia mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione.
In virtù di quanto dichiarato dai ricorrenti e della documentazione allegata al ricorso risulta così ricostruita la linea di discendenza:
- in data 05.05.1870, da genitori italiani, nasceva in Italia, nel Comune di Sassari (SS), Per_1
cittadino italiano1;
[...]
- in data 23.02.1895, contraeva matrimonio con e dalla loro unione Persona_1 Persona_4
nasceva, in Brasile, in data 20.08.1914, CP_4
- in data 20.04.1940, contraeva matrimonio con , e dalla loro unione CP_4 Persona_5
nasceva, in Brasile, in data 04.09.1945, Persona_6
- in data 12.12.1964, contraeva matrimonio con e dalla loro unione Persona_6 Parte_1
nasceva, in Brasile, in data 26.09.1965, Parte_1
- in data 14.05.1994, contraeva matrimonio con e Parte_1 Parte_2
dalla loro unione nascevano: , nata in [...] il [...] e Controparte_1 [...]
, nata in [...] il [...]. Controparte_2
Sulla richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis gli istanti hanno dedotto, in sintesi, quanto segue.
“La legge sulla cittadinanza (L. 5 febbraio 1992 n. 91), nell'abrogare la precedente L. 555/1912, ne ha mantenuto il principio-guida dello jus sanguinis (= diritto per discendenza) in ordine al riconoscimento della cittadinanza italiana, lasciando in posizione di residualità il principio dello jus soli (= diritto per nascita sul territorio dello Stato). A norma dell'art. 1 della L. 91/92 è quindi riconosciuto cittadino italiano “il figlio di padre o di madre cittadini”. Riconoscimento, questo, che consiste nell'attribuzione non ex novo bensì dalla nascita, in quanto ricognizione del possesso dello status civitatis derivato al soggetto in virtù della discendenza da un cittadino italiano per nascita. In sede di applicazione pratica della norma, il cittadino straniero discendente da emigrato italiano si vede riconoscere la cittadinanza italiana inevitabilmente secondo un procedimento a ritroso: ove un genitore (padre o madre) siano riconosciuti cittadini italiani, anch'egli godrà del medesimo status.
Tuttavia, a seguito del fenomeno di emigrazione che ha colpito soprattutto il nostro meridione nel secolo scorso, precipuamente verso il continente sudamericano, il procedimento di riconoscimento a
Per_ 1 Il Sig. mai è stato naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale di Giustizia, Dipartimento Migrazioni, in atti.
2 ritroso della cittadinanza necessariamente si sviluppa sovente in più passaggi generazionali. Ad esempio, nel caso in cui il più prossimo ascendente italiano sia, in ipotesi, un bisnonno, occorrerà riconoscere la cittadinanza jure sanguinis al di lui figlio (nonno dell'interessato), seppur nato in [...] (e quindi straniero per nascita). Allo stesso modo, la cittadinanza italiana si trasmetterà al figlio del nonno, ossia al genitore dell'interessato. E così, accertata la cittadinanza italiana del genitore, anche al figlio potrà essere applicato l'art. 1 della Legge. Come detto, la legge 13 giugno
1912 n. 555 prevedeva all'art. 1 l'acquisto della cittadinanza in virtù del rapporto di filiazione di padre cittadino. Successivamente, le sentenze della Corte Costituzionale, in particolare la sentenza n.
30 del 09 febbraio 1983, dichiararono costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli art. 3, comma 1° e 29, comma 2° della Costituzione, l'art. 1 della citata legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina. Tale principio andò immediatamente a modificare il dettato della legge vigente, con retroattività, ormai riconosciuta, al 1°.1.1948
All'esclusione della donna-madre dal diritto di trasmettere la cittadinanza ai suoi figli finalmente fu posto rimedio solo con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983 che stabilisce, all'articolo 5, che è cittadino italiano il figlio minorenne di età di padre cittadino o di madre cittadina.
L'art. 5 di tale legge si riferiva esclusivamente a coloro che erano minorenni alla data di entrata in vigore della legge stessa (27 aprile 1983). La posizione di cittadinanza dei cittadini italiani che erano maggiorenni a quella data continuava ad essere regolata dalla precedente normativa (Legge 555/1912
e, con decorrenza 1°.1.1948, sentenza n. 30/1983 della Corte Costituzionale).
L'obbligo di opzione nell'ipotesi di doppia cittadinanza è stato soppresso dal art. 26, comma 2° della legge n. 91/92.
L'art. 10 della stessa legge n. 555 del 1912 contemplava la perdita automatica della cittadinanza italiana per la moglie che aveva contratto matrimonio con persona di un'altra nazionalità, quando la legge del Paese del marito prevede che la cittadinanza si comunica alla moglie per effetto del matrimonio. È evidente che il legislatore ha voluto dare al verbo “comunicare” il senso di trasmettere o estendere la cittadinanza. Conseguentemente la donna cui è diretta questa norma è quella alla quale la legge del Paese d'origine del marito le estende la cittadinanza, per effetto del matrimonio.
Tale causa di perdita della cittadinanza, per tutte le donne italiane, ha visto venir meno i suoi effetti dal 1° gennaio 1948, data dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, com'è stato ripetutamente affermato in giurisprudenza. Si è considerato, dunque, che la moglie non potesse essere privata della sua cittadinanza italiana, se non esiste una manifestazione in tal senso della sua parte, e non per il mero fatto di avere contratto matrimonio con un uomo nato in [...], che consente ope legis l'acquisto della cittadinanza a favore di chi abbia contratto matrimonio con lui. Questo principio
3 è stato confermato con la pronuncia n. 87 della Corte Costituzionale del 16 aprile 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3° della l. 13 giugno 1912 n. 555, nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente alla volontà della donna che si sposa con uno straniero, il quale possiede una cittadinanza che, per effetto del matrimonio, a lei si comunichi.
Con le nuove norme sulla cittadinanza dettate dalla legge 5 febbraio 1992 n. 91, l'art. 1, lettera a), la più recente normativa dispone che è cittadino per nascita il figlio di padre e madre cittadini;
tale legge, tuttavia, esclude all'art. 20 gli effetti retroattivi della nuova disciplina. È quindi chiaro che la disciplina applicabile alla fattispecie in esame è rappresentata dall'(abrogato) art. 1, comma primo n. 1 della legge n. 555 del 1912, nel testo risultante dalla sentenza di illegittimità costituzionale n. 30 del 1983.
Nella fattispecie, il Sig. (avo dei ricorrenti) trasmetteva la cittadinanza italiana al Persona_1
figlio che la trasmetteva alla figlia che a sua volta la trasmetteva al figlio CP_4 Persona_6
nato in [...] al 01.01.1948, il quale la trasmetteva quindi alle proprie Parte_1 figlie.”
I ricorrenti hanno inoltre dichiarato e documentato di aver “tentato di presentare la domanda di riconoscimento della cittadinanza per via consolare, avvalendosi della oramai tristemente nota piattaforma denominata “Prenot@mi” in uso presso il a San Paolo la quale, a causa Parte_3 dell'elevatissimo numero di richieste a fronte dello scarso numero di “slots” disponibili, di fatto (la predetta piattaforma centralizzata gestisce infatti, per numerosi consolati, diversi servizi tra i quali anche quello di prenotazione per il rilascio del passaporto), dopo la registrazione dell'interessato con le proprie credenziali, non consente allo stesso la prenotazione di alcun appuntamento per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis (all. 12, 13, 14), in siffatto modo frustrando ogni legittima aspettativa dell'avente diritto. Né il Consolato a San Paolo consente la “prenotazione” mediante altre forme di comunicazione (“Per poter uniformare le procedure del settore a quelle già messe in atto dalla maggioranza delle Sedi della nostra Rete in Brasile e all'estero, a partire dal prossimo 20 marzo le domande di iscrizione nella “LISTA 2023” (e successive) avverranno esclusivamente tramite Prenot@mi, il nuovo portale ministeriale creato per la gestione digitalizzata degli appuntamenti per i servizi consolari”) (all. 15). Quanto sopra non consente all'utente di ottenere la presentazione della domanda entro un termine ragionevole impedendo al contempo l'esercizio di un diritto soggettivo stante anche la soppressione del diritto dell'utenza di rivolgersi direttamente al in ragione della obbligatorietà della procedura di prenotazione Parte_3
tramite piattaforma. Sulla base delle informazioni pubblicate sul sito del Consolato Italiano a San
Paolo, alla data di presentazione del presente ricorso sono in convocazione le domande presentante negli anni 2013 e 2014, purché si rinnovi la volontà di riconoscimento della cittadinanza avvalendosi
4 della piattaforma “Prenot@mi” (all. 16), con un tempo medio stimato di attesa di circa 11 anni (all.
17).”.
Ciò ha indotto gli istanti a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
I ricorrenti hanno dunque concluso per l'esistenza di una catena di discendenza diretta ininterrotta dalla quale era dato inferire la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Con memoria di costituzione depositata in data 20.12.2024 si è costituito in giudizio il , CP_3
rilevando che la controparte deve provare gli elementi costitutivi della domanda, e chiedendo la compensazione delle spese.
Il ha poi dedotto che la presente controversia si inquadra in un contesto complesso, CP_3 caratterizzato da un'abnorme quantità di richieste di riconoscimento dello status civitatis jure sanguinis ex art. 1 L. 91/1992, che ha determinato l'allungamento dei tempi necessari per l'evasione delle stesse, imponendo la loro gestione mediante attribuzione di un ordine cronologico di presentazione.
***
Preliminarmente si rileva che con il D.L. n. 36 del 28.03.2025, convertito con modificazioni dalla L.
n. 74 del 23.05.2025, recante: «Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza», sono state introdotte delle modifiche alla disciplina della cittadinanza contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992. L'art. 1, comma 1, lett. b) del citato Decreto Legge dispone che la nuova disciplina si applica alle domande di accertamento della cittadinanza presentate a far data dal 28.03.2025, mentre alle domande precedenti continuerà ad applicarsi la disciplina previgente contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992.
Nel presente giudizio, la domanda giudiziale è stata presentata in data 13.10.2023, pertanto si applica la disciplina contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992, nella versione precedente alla riforma.
Ciò premesso, nel merito, giova in primo luogo ricordare il principio recentemente espresso in materia di cittadinanza italiana per iure sanguinis dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui
“nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912, e dell'attuale l. n. 91 del 1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.” (Cass. Civ. SS. U. sentenza n. 25317 del 24.08.2022).
Si osserva, inoltre, venendo al caso di specie, che (spostata con in data Persona_6 Parte_1
12.12.1964), cittadina italiana in quanto discendente del cittadino italiano non ha Persona_1
5 perduto lo status di cittadina italiana per effetto del matrimonio con il sopra indicato cittadino brasiliano. Invero, pur avendo contratto matrimonio durante la vigenza della legge n. 555/1912 2, la medesima ha mantenuto la cittadinanza italiana in forza della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 10, 3° comma, della citata legge, pronunciata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 87/75, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza volontà di questa.
Ciò premesso, la linea di discendenza indicata dai ricorrenti ha trovato esatto riscontro nella documentazione prodotta.
I ricorrenti hanno infatti provato per tabulas di essere discendenti diretti di (o Persona_1
o , cittadino italiano, nato a Sassari (SS) il 05.05.1870, il quale non Persona_2 Persona_3
risulta abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come documentato dal Certificato
Negativo di Naturalizzazione, rilasciato in data 12 luglio 2023 dal Ministero della Giustizia e
Pubblica Sicurezza Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Migrazioni, prodotto anche in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (doc. 3).
Provata la discendenza diretta da cittadino italiano, è all'evidenza provato l'acquisto iure sanguinis della cittadinanza italiana da parte dei ricorrenti.
Conseguentemente, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini dalla nascita.
Si ritiene di compensare le spese processuali tra le parti in ragione della sostanziale impossibilità dell'Amministrazione nel gestire il considerevolissimo numero di pratiche in materia di riconoscimento della cittadinanza in tempi adeguati, rendendosi per ciò solo necessario il ricorso alla via giurisdizionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Nicole Cefis:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti Parte_1 [...]
e , in epigrafe compiutamente generalizzati, sono Controparte_1 Controparte_2
cittadini italiani;
- dispone la trasmissione della presente sentenza al , e per esso Controparte_3 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, affinché proceda alle iscrizioni, trascrizioni e
6 annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone suindicate, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente le spese tra le parti.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Cagliari, 13/10/2025
Il Giudice
(Nicole Cefis)
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 L'art. 10, 3° comma, della legge 555/1912 disponeva che “La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi.”.