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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/11/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 1111/2025
Verbale di udienza del 18/11/2025
È presente per la ricorrente l'avv. Ivan Siconolfi, anche in sostituzione e per delega dell'avv.
IA TI, il quale dà atto di aver provveduto alla regolare costituzione del contraddittorio come da prova della notifica depositata in PCT il 15/04/2025; considerata la mancata costituzione dell'Amministrazione convenuta, chiede che ne venga dichiarata la contumacia.
Nel merito, si riporta al ricorso introduttivo e chiede che la causa venga decisa con l'integrale accoglimento delle rassegnate conclusioni, rifuse le spese di lite con attribuzione ex art. 93
c.p.c..
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra;
verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza alla parte resistente (notifica eseguita via pec il 15/4/2025); rilevato che la parte resistente non si è costituita, dichiara la contumacia del
[...]
e si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della Controparte_1 decisione, autorizzando il procuratore presente a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 18/11/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del
18/11/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1111/2025 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. PAOLETTI BIAGIO e SICONOLFI IVAN, con i quali è elettivamente domiciliata in Benevento, al Viale dei Rettori n. 38, (indirizzi PEC indicati:
; Email_1 Email_2
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato: ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato e ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino in funzione di giudice del lavoro, chiedendo: “1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, introdotta dall'art. 1 c. 121 L.
107/2015, per l'importo di € 500,00= per ogni anno di servizio in regime “precario” e, pertanto, per complessivi €1.000,00= anche, se necessario, attraverso la disapplicazione dell'art. 1 c. 121 della L. 107/2015 e della disciplina regolamentare connessa, ove in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE; 2)
Condannare il convenuto ad accreditare l'importo complessivo di € 1000,00=, CP_2 pari alla somma del valore massimo per ogni annualità in regime “precario”, sulla cd.
Carta elettronica del Docente, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) In subordine, nell'ipotesi in cui al momento della pronuncia che definirà il presente giudizio la ricorrente dovesse non essere più iscritta alle graduatorie e/o essere fuoriuscita dal sistema scolastico e/o non essere più legittimata per qualsivoglia ragione alla tutela in forma specifica, accertare e dichiarare il suo diritto al risarcimento del danno per equivalente, per le ragioni esposte in atti, da quantificare in misura pari alla somma del valore massimo della cd. Carta del docente per ogni singola annualità di servizio e, per
l'effetto, condannare il convenuto al pagamento in suo favore della somma CP_1 complessiva di € 1000,00=; 4) In ogni caso, condannare il convenuto al CP_1 pagamento di spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.”.
A sostegno del ricorso deduceva di essere docente in servizio presso l'Istituto Comprensivo
“N. Iannaccone Lioni” [plesso Scuola Primaria “T.Capocci” (AVEE860021)] con sede a Lioni
(AV) in Via Ronca n. 11, con mansione di insegnante di sostegno psicofisico, in forza di contratto a tempo determinato fino al termine delle attività scolastiche per n. 24 ore settimanali, con decorrenza giuridica dall' 11/09/2024, come da allegato e di aver precedentemente prestato servizio in favore dell'amministrazione convenuta, con medesima mansione e presso lo stesso istituto comprensivo, con contratto a tempo determinato, fino a conclusione delle attività didattiche, presso l'Istituto Comprensivo “N. Iannaccone Lioni”
[plesso Scuola Primaria “T.Capocci” (AVEE860021)] con sede a Lioni (AV) per n. 24 ore settimanali.
Forniva documentazione adeguata e produceva i contratti dimostrando di essere inserita nel sistema scolastico.
Lamentava il mancato riconoscimento, per tutto il suddetto periodo, della somma di euro
500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.09.2015
(cosiddetta carta elettronica del docente), in quanto insegnante “precario”.
Soggiunto il carattere discriminatorio di detta esclusione, per contrasto con gli artt. 3, 35 e
97 Cost., per violazione degli artt. 63 e 64 CCNL di categoria, nonché per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione e illustrato, altresì, il quadro normativo e giurisprudenziale in subiecta materia a sostegno del ricorso, rassegnava la conclusioni come sopra riportate.
2. Instauratosi il contraddittorio, non si costituiva la parte resistente sebbene ritualmente convenuta in giudizio.
Istruita documentalmente, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Preliminarmente, in rito, va dichiarata la contumacia del convenuto, non CP_1 costituitosi sebbene ritualmente convenuto in giudizio (notifica eseguita via pec il 15 aprile
2025).
4. Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le motivazioni che di seguito si esporranno.
5. La questione oggetto del contendere verte sul diritto della ricorrente, docente non di ruolo, a vedersi riconosciuto il beneficio economico di € 500,00 annui, denominato “Carta del Docente”, istituito dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 (L.13 luglio 2015, n.
107 / Art. 1.) “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
La normativa primaria e i successivi decreti attuativi (DPCM 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016) hanno inizialmente limitato l'erogazione del beneficio ai soli docenti di ruolo. Tale esclusione è stata tuttavia ritenuta illegittima dalla giurisprudenza nazionale ed europea per contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Sul punto, è dirimente la pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 27 ottobre 2023, con la quale è stato chiarito che:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
La Suprema Corte, così come in precedenza il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21), ha stabilito che la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato non è giustificata da alcuna ragione oggettiva, posto che anche il personale precario è tenuto all'obbligo di formazione continua, strumentale a garantire la qualità dell'insegnamento e il buon andamento dell'amministrazione scolastica.
Quanto sopra riportato è sufficiente alla decisione del caso concreto in punto di an debeatur del diritto preteso, in riferimento alla domanda di cui alle conclusioni del ricorso introduttivo con cui si richiede l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite l'assegnazione della “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici ivi specificamente indicati.
6. Nel caso di specie risulta allegato e documentato che la ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del in forza di contratti fino al termine delle attività Controparte_1 didattiche per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, il che impone di riconoscere alla ricorrente, ad oggi interna “al sistema delle docenze scolastiche”, poiché certamente ancora collocata in G.P.S. (com'è possibile presumere ex art. 2729 c.c.), il diritto all'attribuzione della carta docente con adempimento in forma specifica.
Ha diritto pertanto all'adempimento in forma specifica dell'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, in relazione agli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025.
In ragione dello svolgimento delle supplenze con le modalità temporali suddette, e previa disapplicazione parziale delle norme interne e delle disposizioni amministrative difformi, nel senso sopra indicato, va pertanto riconosciuto il diritto della ricorrente all'erogazione della Carta Docente per le annualità predette, per l'importo nominale di euro 500,00 all'anno, con condanna del ll'assegnazione in favore di parte ricorrente della carta CP_3 docente per gli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al
DPCM 28.11.2016.
7. Quanto alle spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza, le stesse vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, della serialità della controversia e dell'attività difensiva concretamente espletata, con distrazione in favore dei procuratori per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 1111/2025 R.G Lavoro, proposto da , con ricorso depositato e ritualmente notificato nei confronti di Parte_1
, in persona del l.r.p.t., ogni contraria istanza Controparte_1 deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di all'assegnazione Parte_1 della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 per gli a.s.2023/2024 e 2024/2025.
3) Condanna il , previa emissione della Carta docente, ad accreditarvi la somma di CP_1
€#1000# (euromille/00);
4) Condanna il in persona del pro tempore, alla rifusione, Controparte_1 CP_2 in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi €258,00
(euroducentocinquantotto/00) oltre 15% per spese forfetarie IVA, CPA, ed oltre euro 21,50
(euroventuno/50) per C.U. con attribuzione.
Così deciso in Avellino, lì 18/11/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)