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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/10/2025, n. 3253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3253 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3514/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE SEZIONE III CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies cod. proc. civ. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3514/2025 R.G. promossa da: (C.F. ), rappresentata e difesa per procura in calce Parte_1 C.F._1 all'atto introduttivo dall'Avv. Elena Ricci ARMANI, con domicilio eletto presso l'indirizzo telematico Email_1
ATTRICE
CONTRO (C.F. ), rappresentata e difesa per procura in calce Controparte_1 C.F._2 alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Adriano GIORGINI, presso il cui studio - in Firenze, Viale S. Lavagnini - è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni delle parti
Per parte Attrice: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento dell'opposizione ex art. 617, primo comma, c.p.c. proposta dalla signora dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato dalla Parte_1 signora in data 23 febbraio 2025. Con vittoria di compensi e spese del presente Controparte_1 giudizio». Per parte convenuta:
«Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa respingere
l'opposizione all'atto di precetto ex art.617, I comma, c.p.c. ex adverso proposta, in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi sopra indicati. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite ed ulteriore condanna dell'opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, III comma c.p.c.».
Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto Con ricorso ex artt. 617, co. 1, e 281 decies e ss. cod. proc. civ., ha proposto Parte_1 opposizione all'atto di precetto notificatole ex art. 140 cod. proc. civ. in data 23.2.2025 (cfr. doc. n. 1) su istanza di con il quale le veniva intimato il pagamento della somma Controparte_1 di € 18.054,43, oltre interessi, rivalutazione e spese successive. A fondamento della spiegata opposizione, parte attrice ha eccepito: a) la nullità del precetto, non essendo stato lo stesso notificato unitamente al titolo esecutivo, nonché attesa la mancata indicazione, nello stesso, della data di notifica del titolo esecutivo, elemento - questo - richiesto a pena di nullità dall'art. 480, co. 2, cod. proc. civ.; b) la mancata notifica del titolo esecutivo, richiamato nel precetto come «ordinanza datata 30 marzo 2024». 1 Si è costituita in giudizio contestando l'opposizione in quanto Controparte_1 manifestamente infondata e proposta per finalità dilatorie. Nello specifico, ha dedotto che: a) il titolo esecutivo era stato notificato all' l 26.5.2024 (decorsi 10 giorni dalla spedizione Parte_1 della raccomandata ex art.140 cod. proc. civ.), unitamente al precetto avente ad oggetto il rilascio dell'immobile e la richiesta di pagamento delle somme dovute (cfr. doc. n. 3); b) stante il mancato rilascio dell'immobile e il mancato pagamento delle somme, era stato notificato atto di significazione di sfratto (cfr. doc. n. 4), regolarmente ritirato dalla il 30.8.2024, nel Parte_1 quale veniva indicata la data di notifica ex art. 140 cod. proc. civ. del titolo esecutivo;
c) il rilascio dell'immobile era avvenuto il 17.9.2024, ma - non avendo la provveduto al Parte_1 pagamento delle somme - decorsi 90 giorni, si era proceduto alla notifica dell'atto di precetto opposto, senza titolo esecutivo in quanto già precedentemente notificato;
d) il precetto privo della data di notifica del titolo non è nullo se risulta possibile individuare con certezza, attraverso altri elementi contenuti nello stesso, il titolo in base al quale si intende procedere ad esecuzione (cfr. Cass. 13497 del 15.5.2024; Cass. n. 3321 del 18.3.1992; Cass. n.8506 del 2.8.1991; Cass. n. 1928 del 28.1.2020,); e) la con la proposta opposizione, ha abusato «dello strumento Parte_1 processuale» e dovrà essere condannata al risarcimento dei danni ex art. 96, co. 3, cod. proc. civ..
All'udienza del 7.7.2025, il Giudice, esperito preliminarmente il tentativo di conciliazione delle parti, con esito negativo, su richiesta delle stesse, ha fissato per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., l'udienza del 13.10.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., e concedendo alle parti termine per note riepilogative e conclusive, da depositarsi sino ai dieci giorni prima dell'udienza; all'udienza odierna la causa è dunque passata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc civ. sulle conclusioni di cui in epigrafe.
******
L'opposizione è infondata e deve essere respinta. ha proposto opposizione avverso il precetto notificatole in data 23.2.2025 Parte_1
(cfr. doc. n. 1), deducendo la nullità dell'atto per mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo e sostenendo, altresì, di non aver mai ricevuto la notifica del titolo stesso.
Tali essendo le doglianze su cui poggia l'opposizione, deve preliminarmente rilevarsi che, ai sensi dell'art. 480 cod. proc. civ., il precetto deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione del titolo esecutivo e della relativa notificazione. La giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che l'omissione di tale dato può determinare la nullità del precetto, in quanto idonea a pregiudicare il diritto di difesa del debitore, impedendogli di verificare la ritualità e la tempestività dell'azione esecutiva (Cass. n. 15661/2015). Tuttavia, la stessa giurisprudenza ha chiarito che la nullità non opera in via automatica, ma solo quando l'omissione arrechi un concreto pregiudizio al debitore, non consentendogli di avere conoscenza del titolo o dei termini a disposizione per proporre eventuali opposizioni (Cass. n.
5231/2004; Cass. n. 14652/2009). Ebbene, nel caso di specie, parte opposta ha documentato in giudizio la notifica del titolo esecutivo all'opponente in data 26.5.2024 (decorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata ex art. 140 cod. proc. civ., avvenuta in data 16.5.2024), unitamente ad un primo atto di precetto avente ad oggetto il rilascio dell'immobile e la richiesta di pagamento delle somme dovute (cfr. doc. n. 3); ne consegue che la deduzione dell'opponente, secondo cui ella non avrebbe mai ricevuto la notifica del titolo esecutivo, è smentita dalla documentazione in atti.
Successivamente, è seguita notifica - il 30.8.2024 - dell'atto di significazione di sfratto, nel quale si dava atto dell'avvenuta notifica ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. del titolo esecutivo.
2 In data 17.9.2024 la rilasciava l'immobile ma non provvedeva al pagamento di Parte_1 quanto dovuto, donde parte opposta provvedeva alla notifica di un secondo atto di precetto, nel quale non veniva indicata la data della notifica del titolo esecutivo.
L'omessa indicazione della data di notificazione del titolo nel secondo precetto non integra, tuttavia, motivo di nullità, non avendo inciso sulla possibilità per l'opponente di difendersi, in quanto già a conoscenza del titolo esecutivo, notificatole con il primo atto precetto avente ad oggetto il rilascio dell'immobile e la richiesta di pagamento delle somme dovute (cfr. doc. n. 3); inoltre, come sopra rilevato, risulta documentato che successivamente parte opponente ha ricevuto la notifica di un atto di significazione di sfratto (cfr. doc. n. 4), regolarmente ritirato dalla l 30.8.2024, nel quale pure veniva indicata la data di notifica ex art. 140 cod. proc. Parte_1 civ. del titolo esecutivo. Pertanto, in assenza di un concreto pregiudizio, deve escludersi la dedotta nullità del precetto opposto, dovendosi considerare la prescrizione di cui all'art. 480 cod. proc. civ. rispettata nella sua funzione sostanziale.
Deve essere respinta la domanda della parte opposta volta ad ottenere la condanna dell'opponente per lite temeraria.
Invero, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la responsabilità aggravata presuppone la prova che la parte abbia agito o resistito in giudizio con mala fede - ossia nella coscienza dell'infondatezza della propria pretesa - ovvero con colpa grave, consistente in un macroscopico difetto di diligenza nel valutare l'infondatezza della medesima (Cass. n. 21660/2013; Cass. n. 25371/2017).
Nel caso di specie, l'opposizione, pur infondata, non può dirsi manifestamente pretestuosa, tenuto conto del contrasto giurisprudenziale precedentemente sussistete in subiecta materia.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, in base allo scaglione di riferimento del valore in contestazione previsto dal D.M. n. 55 del 2014 e successive modifiche, nei valori medi e in considerazione dell'assenza di alcuna fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al N. 3514/2025 R.G., così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 cod. proc. civ.. formulata da parte opposta;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opposta, che liquida in complessivi € 3.397,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Firenze, 13 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive m
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE SEZIONE III CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies cod. proc. civ. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3514/2025 R.G. promossa da: (C.F. ), rappresentata e difesa per procura in calce Parte_1 C.F._1 all'atto introduttivo dall'Avv. Elena Ricci ARMANI, con domicilio eletto presso l'indirizzo telematico Email_1
ATTRICE
CONTRO (C.F. ), rappresentata e difesa per procura in calce Controparte_1 C.F._2 alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Adriano GIORGINI, presso il cui studio - in Firenze, Viale S. Lavagnini - è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni delle parti
Per parte Attrice: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento dell'opposizione ex art. 617, primo comma, c.p.c. proposta dalla signora dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato dalla Parte_1 signora in data 23 febbraio 2025. Con vittoria di compensi e spese del presente Controparte_1 giudizio». Per parte convenuta:
«Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa respingere
l'opposizione all'atto di precetto ex art.617, I comma, c.p.c. ex adverso proposta, in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi sopra indicati. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite ed ulteriore condanna dell'opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, III comma c.p.c.».
Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto Con ricorso ex artt. 617, co. 1, e 281 decies e ss. cod. proc. civ., ha proposto Parte_1 opposizione all'atto di precetto notificatole ex art. 140 cod. proc. civ. in data 23.2.2025 (cfr. doc. n. 1) su istanza di con il quale le veniva intimato il pagamento della somma Controparte_1 di € 18.054,43, oltre interessi, rivalutazione e spese successive. A fondamento della spiegata opposizione, parte attrice ha eccepito: a) la nullità del precetto, non essendo stato lo stesso notificato unitamente al titolo esecutivo, nonché attesa la mancata indicazione, nello stesso, della data di notifica del titolo esecutivo, elemento - questo - richiesto a pena di nullità dall'art. 480, co. 2, cod. proc. civ.; b) la mancata notifica del titolo esecutivo, richiamato nel precetto come «ordinanza datata 30 marzo 2024». 1 Si è costituita in giudizio contestando l'opposizione in quanto Controparte_1 manifestamente infondata e proposta per finalità dilatorie. Nello specifico, ha dedotto che: a) il titolo esecutivo era stato notificato all' l 26.5.2024 (decorsi 10 giorni dalla spedizione Parte_1 della raccomandata ex art.140 cod. proc. civ.), unitamente al precetto avente ad oggetto il rilascio dell'immobile e la richiesta di pagamento delle somme dovute (cfr. doc. n. 3); b) stante il mancato rilascio dell'immobile e il mancato pagamento delle somme, era stato notificato atto di significazione di sfratto (cfr. doc. n. 4), regolarmente ritirato dalla il 30.8.2024, nel Parte_1 quale veniva indicata la data di notifica ex art. 140 cod. proc. civ. del titolo esecutivo;
c) il rilascio dell'immobile era avvenuto il 17.9.2024, ma - non avendo la provveduto al Parte_1 pagamento delle somme - decorsi 90 giorni, si era proceduto alla notifica dell'atto di precetto opposto, senza titolo esecutivo in quanto già precedentemente notificato;
d) il precetto privo della data di notifica del titolo non è nullo se risulta possibile individuare con certezza, attraverso altri elementi contenuti nello stesso, il titolo in base al quale si intende procedere ad esecuzione (cfr. Cass. 13497 del 15.5.2024; Cass. n. 3321 del 18.3.1992; Cass. n.8506 del 2.8.1991; Cass. n. 1928 del 28.1.2020,); e) la con la proposta opposizione, ha abusato «dello strumento Parte_1 processuale» e dovrà essere condannata al risarcimento dei danni ex art. 96, co. 3, cod. proc. civ..
All'udienza del 7.7.2025, il Giudice, esperito preliminarmente il tentativo di conciliazione delle parti, con esito negativo, su richiesta delle stesse, ha fissato per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., l'udienza del 13.10.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., e concedendo alle parti termine per note riepilogative e conclusive, da depositarsi sino ai dieci giorni prima dell'udienza; all'udienza odierna la causa è dunque passata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc civ. sulle conclusioni di cui in epigrafe.
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L'opposizione è infondata e deve essere respinta. ha proposto opposizione avverso il precetto notificatole in data 23.2.2025 Parte_1
(cfr. doc. n. 1), deducendo la nullità dell'atto per mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo e sostenendo, altresì, di non aver mai ricevuto la notifica del titolo stesso.
Tali essendo le doglianze su cui poggia l'opposizione, deve preliminarmente rilevarsi che, ai sensi dell'art. 480 cod. proc. civ., il precetto deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione del titolo esecutivo e della relativa notificazione. La giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che l'omissione di tale dato può determinare la nullità del precetto, in quanto idonea a pregiudicare il diritto di difesa del debitore, impedendogli di verificare la ritualità e la tempestività dell'azione esecutiva (Cass. n. 15661/2015). Tuttavia, la stessa giurisprudenza ha chiarito che la nullità non opera in via automatica, ma solo quando l'omissione arrechi un concreto pregiudizio al debitore, non consentendogli di avere conoscenza del titolo o dei termini a disposizione per proporre eventuali opposizioni (Cass. n.
5231/2004; Cass. n. 14652/2009). Ebbene, nel caso di specie, parte opposta ha documentato in giudizio la notifica del titolo esecutivo all'opponente in data 26.5.2024 (decorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata ex art. 140 cod. proc. civ., avvenuta in data 16.5.2024), unitamente ad un primo atto di precetto avente ad oggetto il rilascio dell'immobile e la richiesta di pagamento delle somme dovute (cfr. doc. n. 3); ne consegue che la deduzione dell'opponente, secondo cui ella non avrebbe mai ricevuto la notifica del titolo esecutivo, è smentita dalla documentazione in atti.
Successivamente, è seguita notifica - il 30.8.2024 - dell'atto di significazione di sfratto, nel quale si dava atto dell'avvenuta notifica ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. del titolo esecutivo.
2 In data 17.9.2024 la rilasciava l'immobile ma non provvedeva al pagamento di Parte_1 quanto dovuto, donde parte opposta provvedeva alla notifica di un secondo atto di precetto, nel quale non veniva indicata la data della notifica del titolo esecutivo.
L'omessa indicazione della data di notificazione del titolo nel secondo precetto non integra, tuttavia, motivo di nullità, non avendo inciso sulla possibilità per l'opponente di difendersi, in quanto già a conoscenza del titolo esecutivo, notificatole con il primo atto precetto avente ad oggetto il rilascio dell'immobile e la richiesta di pagamento delle somme dovute (cfr. doc. n. 3); inoltre, come sopra rilevato, risulta documentato che successivamente parte opponente ha ricevuto la notifica di un atto di significazione di sfratto (cfr. doc. n. 4), regolarmente ritirato dalla l 30.8.2024, nel quale pure veniva indicata la data di notifica ex art. 140 cod. proc. Parte_1 civ. del titolo esecutivo. Pertanto, in assenza di un concreto pregiudizio, deve escludersi la dedotta nullità del precetto opposto, dovendosi considerare la prescrizione di cui all'art. 480 cod. proc. civ. rispettata nella sua funzione sostanziale.
Deve essere respinta la domanda della parte opposta volta ad ottenere la condanna dell'opponente per lite temeraria.
Invero, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la responsabilità aggravata presuppone la prova che la parte abbia agito o resistito in giudizio con mala fede - ossia nella coscienza dell'infondatezza della propria pretesa - ovvero con colpa grave, consistente in un macroscopico difetto di diligenza nel valutare l'infondatezza della medesima (Cass. n. 21660/2013; Cass. n. 25371/2017).
Nel caso di specie, l'opposizione, pur infondata, non può dirsi manifestamente pretestuosa, tenuto conto del contrasto giurisprudenziale precedentemente sussistete in subiecta materia.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, in base allo scaglione di riferimento del valore in contestazione previsto dal D.M. n. 55 del 2014 e successive modifiche, nei valori medi e in considerazione dell'assenza di alcuna fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al N. 3514/2025 R.G., così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 cod. proc. civ.. formulata da parte opposta;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opposta, che liquida in complessivi € 3.397,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Firenze, 13 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive m
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