Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/04/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 454/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 5 febbraio 2024 e vertente
T R A
(C.F.: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
08.04.1931, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Reggio Campi, I
Tronco, n. 84, presso lo studio dell'Avv. Emanuela Ruscio, rappresentato e difeso, disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Alessandro Lagamba (p.e.c.:
e Stefania Albanese (p.e.c.: – fax: Email_1 Email_2
0964/414066);
APPELLANTE
E
(C.F.: ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
Gerace (RC) il 15.02.1939;
APPELLATA/CONTUMACE
**********
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1407/2018 resa dal Tribunale di Locri il
15.11.2018 nell'ambito del procedimento civile n. 1665/2016 R.G..
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 05.02.2024, svoltasi in modalità telematica, solo parte appellante ha precisato le conclusioni, mediante deposito di note di trattazione scritta presentate il 05.02.2024, nei seguenti termini: “La difesa del signor Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata:
A fondamento della domanda esponeva che il terreno in questione ero intercluso e non aveva acces so dalla via pubblica salvo che tramite un viottolo della ampiezza di 25 cm nel tratto più stretto e di 40 nel tratto più ampio che consentiva, con un percorso scosceso e ripido, di raggiungere soltanto a piedi i fondi di sua proprietà; che la mediazione regolarmente azionata aveva sortito esita negativo stante la mancata comparizione di Deduceva che - avendo i fondi in questione vocazione Persona_1 agricola - si era palesata l'esigenza di garantire il passaggio anche con mezzi meccanici. Concludev a pertanto nella richiesta di costituzione di una servitù coattiva a carico dei fondi dei convenuti in modo da ampliare per tutto il percorso sterrato la larghezza della strada vicinale sino a 3 mt nonché di quantificazione della indennità dovuta in proporzione del pregiudizio arrecato dal passaggio.
Si costituiva in giudizio il quale in via preliminare eccepiva il difetto di Persona_1 contraddittorio, essendo lo stesso comproprietario per 1/2 della p.lla n. 428 co;
Controparte_2 nel merito chiedeva il rigetto della domanda avversaria, con vittoria di spese per le ragioni meglio indicate nella comparsa di costituzione e risposta (depositata in data 9.2.2017).
Nello stesso senso concludeva il quale nel costituirsi in giudizio eccepiva in via Parte_1 preliminare l'improcedibilità della domanda nei propri confronti per omessa instaurazione del procedimento di mediazione (cfr. comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.02.2017).
Integrato il contraddittorio nei confronti dl , il quale si costituiva con conclusioni Controparte_2 conformi agli altri convenuti (cfr. comparsa di costituzione depositata in data 01.09.2017) ed esperita la procedura di mediazione, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e in questa sede decisa mediante lettura del dispositivo all'esito della udienza e contestuale deposito della motivazione.>>.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Locri così statuiva: “Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa recante n. R.G. 1665/2016 proposta d , ogni altra deduzione ed eccezione disatteso, così provvede: Controparte_1
- rigetta lo domanda proposta;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore in solido dei convenuti Per_1
e che si liquidano in complessivi euro 478,00 per compensi
[...] Controparte_2 professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Enrico Barillaro dichiaratosi anticipatario;
- condanno parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di che si Parte_1 liquidano in complessivi euro 478,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avv. Alessandro Lagamba e Stefania Albanese, dichiaratisi anticipatari.”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello, con atto di citazione notificato telematicamente il 14.05.2019, esponendo tre articolati Parte_1 motivi di gravame.
Con il primo motivo veniva dedotta l'errata determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese e competenze di lite i quanto il Tribunale, al di là della dichiarazione di valore effettuata dall'attrice, avrebbe dovuto determinarne il valore ai sensi dell'art. 15, comma 1, c.p.c., con particolare riferimento all'ultimo capoverso, ovvero moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alla servitù.
Con la seconda censura veniva inoltre denunciata l'erronea applicazione dei criteri di liquidazione per la fase istruttoria e per la fase decisionale nonché l'omessa valutazione dell'attività effettivamente svolta dai difensori e la violazione dei minimi di tariffa in ragione dello scaglione di valore effettivo della causa.
La terza ed ultima critica afferiva, infine, alla mancata liquidazione delle spese esenti afferenti alla mediazione obbligatoria sostenute dall'appellante e non calcolate nella sentenza impugnata.
Chiedeva, pertanto, la parziale riforma della sentenza impugnata - nel senso di rideterminare l'entità delle spese di lite relative al primo grado di giudizio - e la condanna della convenuta alla rifusione delle spese Controparte_1 relative al presente grado di giudizio.
Benché ritualmente evocata in giudizio, non si cos tituiva. Controparte_1
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 05.02.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta del solo procuratore di parte appellante, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di la Controparte_1 quale, benché ritualmente citata non si è costituita in giudizio.
L'appello è fondato.
Ed invero, dato atto della materia del contendere e dei criteri di determinazione del valore della causa stabiliti dall'art. 15 c.p.c., il Tribunale, vertendo il giudizio in questione in tema di ampliamento di servitù di passaggio, avrebbe dovuto farne concreta applicazione. In proposito si rammenta che la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., sezione II, Ordinanza
n. 14977 dell'11/05/2022; v. anche Cass. Civ., Sez. II - , Ordinanza n. 10755 del
17/04/2019 - Rv. 653500 - 01), nel solco di un'interpretazione costante e univoca del dettato normativo dell'artt. 15 c.p.c., ha stabilito che: “In tema di liquidazione dei compensi del difensore, il valore della causa concernente l'accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio va determinato sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 15 c.p.c. ed alla luce dell'oggetto delle domande della parti, non potendo attribuirsi autonoma rilevanza alla domanda di inibitoria contestualmente avanzata, poiché ricompresa nell'azione a difesa della servitù, e dovendosi ritene re il procedimento possessorio svoltosi nel corso del giudizio anch'esso sottoposto, per analogia, alla disposizione sopra indicata. In particolare, il giudice può considerare la lite di valore indeterminabile solo dopo avere verificato gli atti processual i, essendo ininfluente la posizione assunta sul punto dalle parti, e ciò pure ove il reddito dominicale e la rendita catastale del fondo non siano stati indicati nell'atto di citazione e l'attore abbia qualificato la lite come di valore indeterminabile o non abbia contestato l'affermazione in tal senso dei convenuti.”.
Applicando tali principi al caso sottoposto all'attenzione di questo Collegio, va dato atto che, a ragione, l'appellante ha correttamente individuato il valore della causa in €.
2.294,00 (45,88 x 50, ovvero moltiplicando per 50 il reddito dominicale del terreno di proprietà degli altri convenuti ed , come Controparte_2 Persona_1 risultante in atti), senza peraltro considerare il valore catastale del terreno di sua proprietà.
Di talché la liquidazione dei compensi professionali andava effettuata in ragione dello scaglione ricompreso tra €. 1.101,00 ed €. 5.200,00.
Il secondo motivo di gravame è parzialmente fondato.
Ed invero il Tribunale, seppure abbia deciso di liquidare le fasi i struttoria e decisoria in misura inferiore ai parametri medi tariffari - giustificandone la decurtazione, quanto alla prima, poiché non tenutasi e, quanto alla seconda, in ragione della decisione con modalità semplificata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mentre tale convincimento, in verità, sarebbe dovuto maturare in rapporto alle questioni di bassa complessità trattate nel corso del giudizio - ha comunque errato nella propria decisione, basandosi, nella liquidazione di dette fasi, sull'originario errore di determinazione dell'effettivo valore della causa.
Alla luce di quanto sopra argomentato, infatti, le fasi istruttoria e decisoria avrebbero dovuto essere liquidate secondo i parametri minimi all'epoca vigenti, tenendo conto dell'effettivo scaglione del procedimento, sopra individuato tra €. 1.101,00 ed €.
5.200,00, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, così come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37. Anche il terzo ed ultimo motivo di doglianza è degno di pregio giuridico.
Il Giudice di primo grado, infatti, stante la totale soccombenza della
[...]
, avrebbe dovuto riconoscere la debenza, in favore dell'odierno appellante, CP_1 anche delle spese esenti affrontate nel corso della mediazione obbligatoria, che ammontano a complessivi €. 203,34, per come documentate in atti.
In ragione di quanto sopra, le spese di lite relative al primo grado di giudizio vanno rideterminate in complessivi €. 1.581,34, così specificati: €. 203,00 per la fase di studio,
€. 203,00 per la fase introduttiva, €. 567,00 per la fase di trattazione/istruttoria, €.
405,00 per la fase decisionale ed €. 203,34 per esborsi, oltre accessori come per legge, da distrarre in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.
L'appello va quindi accolto per quanto di ragione.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo - in base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo i parame tri minimi per i giudizi contenziosi ed in rapporto al valore effettivo della controversia (€.
2.294,00), attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute - in complessivi €. 1.632,00, (così specificati: €. 268,00 per la fase di studio, €. 268,00 per la fase introduttiva, €. 496,00 per la fase istruttoria ed €. 426,00 per la fase decisionale ed €. 174,00 esborsi), oltre accessori come per legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, udito i soli procuratori di parte appellante, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato telematicamente in data Parte_1
14.05.2019, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_1
2) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, a parziale modifica della sentenza di primo grado, ridetermina le spese di lite liquidate in favore di Parte_1
in complessivi €. 1.581,34, come meglio specificati in parte motiva, da
[...] distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori anticipatari, tali dichiaratisi, ponendole a carico di Controparte_1
3) Condanna alla rifusione delle spese relative al Controparte_1 presente grado di giudizio in favore di che liquida in Parte_1 complessivi €. 1.632,00, oltre IVA e CAP ed oltre accessori, da distrarre ex art. 93
c.p.c. in favore dei procuratori antistatari, tali qualificatisi.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)