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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 08/11/2024, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede Distaccata di Taranto, in persona dei magistrati
1) dott. Pietro Genoviva Presidente
2) dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere
3) dott. Michele Campanale Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 265/2022 R.G. di appello avverso l'ordinanza ex art 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Taranto nel procedimento sommario ivi iscritto al n.6531/2020 RG e pubblicata in data 26/05/2022, pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi De Gregorio;
Parte_1
- appellante -
e
, in persona dell'amministratore pro tempore Controparte_1 avv. rappresentato e difeso da se stesso;
Parte_2
- appellato -
In data 08.03.2024, la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni di seguito riportate.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellante come da atto di appello richiamato nella precisazione delle conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, che tutte si impugnano e disconoscono, così provvedere: A) previamente sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza ex art. 283 c.p.c. attesa la manifesta gravità dei motivi di impugnazione;
B) nel merito riformare l'ordinanza impugnata e dichiarare nulla, o comunque annullabile, la deliberazione assembleare del 17/07/2020 avente ad oggetto l'approvazione del rendiconto di esercizio per l'anno 2019 del in;
c) ordinare in ogni Parte_3 CP_1 caso, al condominio, in persona dell'amministratore pro tempore, ad esibire tutti i documenti giustificativi delle spese di entrate relative all'esercizio 2019, ivi compresi gli estratti contabili con le relative distinte di pagamento e bonifico inerenti all'esercizio medesimo;
D) per l'effetto condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio CP_1 giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”;
1 Per la parte appellata come da comparsa di risposta richiamata nella precisazione delle conclusioni: “Voglia L'Ecc.ma Corte adita respinto ogni contrario così provvedere: Rigettare
l'appello proposto poiché preliminarmente inammissibile per motivi di cui sopra sempre preliminarmente dichiarare la nullità e/o inesistenza dell'appello proposto per difetto di procura in capo al procuratore dell'appellante. Rigettare l'appello proposto poiché improponibile e/o improcedibile e/o inammissibile oltre ad essere infondato in fatto e diritto per le causali di cui alla premessa. Confermare l'ordinanza impugnata RG N. 6531/2020, emessa dal Tribunale di Taranto. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore. In via istruttoria, si riporta a quanto già formulato”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 10.11.2020 conveniva in Parte_1 giudizio dinnanzi al Tribunale di Taranto il chiedendo Controparte_2 la dichiarazione di nullità o l'annullamento della delibera assembleare del 17/07/2020 con cui l'assemblea condominiale approvava il rendiconto relativo all'anno 2019, nonché la condanna del condominio alla consegna della documentazione richiesta invano all'amministratore. Si costituiva il eccependo preliminarmente l'intervenuta decadenza poichè CP_1
l'impugnazione proposta fuori termine, eccependo altresì l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, contestando infine nel merito la impugnazione della delibera assembleare.
Con ordinanza pubblicata il 26.05.2022 il tribunale dichiarava la domanda attorea improcedibile poiché dalla documentazione depositata, concernente l'esperimento di un procedimento di mediazione intercorso tra le parti in causa, non si poteva evincere alcun collegamento univoco tra “l'attestato di conclusione del procedimento/il verbale di mancata adesione della parte convocata” e la controversia in esame, per la mancanza di chiari riferimenti alla delibera condominiale in contestazione e dunque alla controversia oggetto del giudizio.
Con atto di citazione notificato il 15.06.2022 il ha appellato l'ordinanza allegando la Parte_1 violazione di legge e l'errata valutazione delle risultanze documentali in cui sarebbe incorso il tribunale nel dichiarare l'improcedibilità della domanda. Ha quindi riproposto le domande formulate in primo grado affinché la scrivente Corte decidesse nel merito delle domande. Si è costituito il eccependo l'inammissibilità dell'appello e contestandone la CP_1 fondatezza.
Il ha dedotto l'inammissibilità dell'appello perchè, a suo dire, con esso il CP_1 Parte_1 avrebbe chiesto di dichiararsi la nullità o annullarsi la delibera di approvazione del rendiconto
2019 mentre in primo grado avrebbe avanzato domanda di dichiarazione di nullità o di annullamento “dell'intera assemblea” (così in comparsa di risposta di appello).
L'assunto non è condivisibile.
Posto infatti che la causa petendi e il petitum dell'azione giudiziale vanno individuati dal contenuto complessivo dell'atto introduttivo di lite, si rileva che nel ricorso ex art.702bis c.p.c.
2 il ha argomentato solo sull'invalidità della delibera di approvazione del rendiconto Parte_1
2019. E questo deve, pertanto, intendersi l'oggetto del giudizio di primo grado, coincidente con la domanda reiterata con l'appello. Lo stesso , peraltro, deducendo in primo grado CP_1 che il ricorrente avrebbe “focalizzato tutto il suo ricorso sul bilancio, che era uno degli argomenti all'ordine del giorno, mentre nulla dice sugli altri ordini del giorno non indicandone le cause di annullabilità” (v. comparsa di risposta di primo grado, alla pag.1), ha ammesso che la domanda introduttiva di lite riguardava la sola delibera di approvazione del rendiconto 2019, oggetto del giudizio anche in appello. L'appello, pertanto, non contiene domande nuove, vietate dall'art.345 c.p.c.
Il condominio ha altresì dedotto l'inammissibilità dell'appello per difetto di prova del suo difensore.
Anche tale assunto non è condivisibile.
La procura in calce al ricorso ex art.702bis c.p.c. ed allegata in copia anche in appello, rilasciata in primo grado all'avv. Luca Bovino, all'epoca difensore del , conteneva espresso Parte_1 conferimento del potere di proporre appello. Consegue che legittimamente, ai sensi dell'art.83
c. IV c.p.c., l'avv. Bovino ha proposto appello in virtù della procura rilasciatagli in primo grado dal . Parte_1
Ciò premesso in rito, si rileva che con i primi tre motivi di appello il allega la omessa Parte_1 valutazione - da parte del tribunale - della documentazione prodotta a suo dire attestante l'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione della controversia, la violazione di legge in cui sarebbe incorso il tribunale non considerando che in caso di mancato espletamento del tentativo di mediazione l'art.5 D.Lg. n. 28/2010 prevedeva la rimessione delle parti in mediazione e non la dichiarazione di improcedibilità del giudizio, la violazione di legge in cui sarebbe altresì incorso il tribunale rilevando e dichiarando la improcedibilità della domanda nella decisione della causa, senza che l'improcedibilità delle domande attoree fosse stata rilevata dal tribunale o eccepita dal entro la prima udienza come previsto dall'art.5 CP_1
D.Lg. n.28/2010.
L'appello è condivisibile.
A parte la circostanza che l'eventuale mancanza di espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria avrebbe imposto comunque al tribunale di concedere il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, come previsto dall'art.5 D.Lg. n.28/2010, non consentendo l'art.5 D.Lg. n. 28/2010 la dichiarazione immediata di improcedibilità della domanda, si rileva che il mancato espletamento del tentativo di mediazione non è stato rilevato dal tribunale entro la prima udienza, né è stata l'improcedibilità eccepita entro lo stesso termine dal condominio.
Esaminando infatti le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza e la successiva ordinanza del tribunale, non risulta che il tribunale abbia ivi rilevato il mancato espletamento del tentativo di mediazione.
3 Parimenti, dalle note scritte ex art. 221 c. IV D.L. n.34/2020, non risulta aver il CP_1 sollevato eccezione di improcedibilità delle domande proposto con il ricorso introduttivo di lite per il mancato espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione.
L'eccezione di improcedibilità è stata sollevata dal in comparsa di risposta, ma non CP_1 con riferimento all'impugnazione della delibera di approvazione del rendiconto 2019 oggetto del giudizio e con riferimento alla mancata consegna della documentazione giustificativa delle spese e delle entrate. Esaminando infatti la comparsa di risposta di primo grado, si rileva che il
, dopo aver ivi premesso che il ricorrente avrebbe chiesto “la nullità dell'intera CP_1 assemblea senza mai determinare l'oggetto della domanda”, dopo aver premesso altresì che lo stesso ricorrente avrebbe focalizzato “tutto il suo ricorso sul bilancio, che era uno degli argomenti all'ordine del giorno, mentre nulla dice sugli altri ordini del giorno non indicandone le cause di annullabilità”, che “per quanto attiene agli altri punti all'ordine del giorno di cui alla presunta assemblea la stessa comunque risulta impugnata per la prima volta con il ricorso”, ha eccepito “l'improcedibilità della domanda relativamente agli ordini del giorno per difetto di mediazione”.
Deducendo che per gli altri punti all'ordine del giorno, cioè i punti dell'o.d.g. diversi da quello relativo all'approvazione del rendiconto del 2019, l'impugnazione delle relative delibere sarebbe stata proposta la prima volta con il ricorso, il ha inteso affermare che prima CP_1 del ricorso giudiziale non erano state le dette delibere oggetto di impugnazione con il tentativo di mediazione (che costituisce comunque una manifestazione della volontà di impugnazione).
Eccependo “l'improcedibilità della domanda relativamente agli ordini del giorno per difetto di mediazione” e collegando tale eccezione alla premessa (cioè che la impugnazione delle delibere relative agli altri punti all'ordine del giorno sarebbe stata proposta la prima volta con il ricorso), si ritiene che il , adducendo la mancanza di espletamento del tentativo CP_1 di mediazione, non si sia riferito alla delibera di approvazione del rendiconto 2019 oggetto del presente giudizio ma alle delibere relative agli altri punti allo ordine del giorno.
Si ritiene, peraltro, che la documentazione prodotta e relativa alla mediazione espletata attenga comunque all'oggetto del presente giudizio.
Se è vero infatti che nel verbale di mediazione non vi è un esplicito riferimento alla delibera (di approvazione del rendiconto 2019) oggetto di impugnazione in questa sede, considerato tuttavia che non risultavano e non risultano pendenti tra le parti altre controversie e che il CP_1 si è astenuto dall'indicare a quale altra controversia si riferirebbe il tentativo di mediazione comunque espletato, si deve presumere che detto tentativo si riferisca alle domande oggetto del ricorso ex art.702bis c.p.c. Consegue che tali domande vadano decise nel merito.
Nel merito le domande attoree, riproposte in appello in modo analitico e specifico, sono condivisibili.
Il allega innanzitutto la violazione dell'art.1130 bis c.c. in cui sarebbe incorso lo Parte_1 amministratore condominiale e poi l'assemblea nell'approvare il rendiconto relativo all'anno
2019 poiché detto rendiconto non contenente il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota esplicativa, previsti dall'articolo suddetto. L'attore allega altresì la mancanza di
4 indicazione dei dati inerenti alla situazione patrimoniale, ai fondi disponibili e alle eventuali riserve.
Il motivo di impugnazione della delibera è fondato.
Prescritti dall'art.1130 bis c.c. per consentire ai singoli condomini di comprendere le voci di entrata e di uscita, le quote di ripartizione delle spese e la situazione patrimoniale del condominio, compresa l'esistenza di fondi disponibili e di riserve, dette componenti nel caso in esame sono mancanti consistendo il rendiconto approvato dal condominio (v. copia prodotta dal ) in un mero elenco e sommatorie di spese e versamenti che non è possibile Parte_1 verificare per la mancanza del registro di contabilità in cui i singoli versamenti e le singole spese avrebbero dovuto essere annotati in modo analitico (art.1130 n.8 c.c.). Il rendiconto si riduce ad una semplice elencazione di voci, prive peraltro di informazioni e di riscontro documentale, informazioni e riscontri che sarebbero necessari per verificare l'operato dello amministratore.
Parimenti, la mancanza del riepilogo finanziario non consente di verificare l'esistenza o meno di liquidità.
Se è vero che la contabilità tenuta dall'amministratore non richiede forme rigorose analoghe a quelle previste per i bilanci delle società essendo invece sufficiente che essa sia idonea a rendere intellegibile ai condòmini le voci di entrata e di spesa, con le quote di partecipazione (cfr. Cass. civ. sez. VI 18.01.2023 n. 1370, Cass. civ. sez. II 7.07.2000 n.9099), la mancanza del registro di contabilità e del riepilogo finanziario e la mera elencazione di voci attive e passive impediscono tale intellegibilità.
Il allega altresì l'invalidità del rendiconto perché redatto secondo il criterio di Parte_1 competenza (circostanza pacifica perché ammessa dal nella comparsa di risposta CP_1 di primo grado), criterio non idoneo a rendere intellegibili la reale situazione contabile e patrimoniale del . CP_1
Anche tale motivo di impugnazione della delibera è condivisibile.
Premesso infatti che la redazione del rendiconto deve essere tale da facilitare il controllo dei dati da parte dei condomini che non hanno specifiche competenze, rendendo intellegibili le voci di entrata e di uscita, che il rendiconto è funzionale all'esigenza di porre i condomini in condizione di sapere come sono stati concretamente spesi i soldi versati con il conseguente diritto, di questi ultimi, all'informazione e il corrispondente obbligo dell'amministratore di mettere a disposizione degli stessi la documentazione giustificativa delle spese ivi indicata, che il rendiconto deve consentire ai condomini (che, generalmente, non hanno conoscenze approfondite sul come un bilancio debba essere formato e letto) di poter controllare le voci di entrata e di spesa, anche con riferimento alla specificità delle partite, il conto consuntivo della gestione condominiale non deve essere strutturato in base al principio della competenza, bensì a quello di cassa. L'inserimento della spesa va, pertanto, annotato in base alla data dello effettivo pagamento, così come l'inserimento dell'entrata va annotato in base alla data della effettiva corresponsione, perché in tal modo si rende intellegibile per i condomini la reale situazione contabile del . La mancata applicazione del criterio di cassa è idonea a inficiare CP_1 sotto il profilo della chiarezza, dalla quale non si può prescindere, il rendiconto (cfr. Cass. civ.
5 sez. II 30.10.2018 n. 27639, Cass. civ. sez. II 9.05.2011 n.10153). In particolare, non rendendo intelligibili le voci di entrata e di spesa e le quote spettanti a ciascun condomino, non si evidenzia la reale situazione contabile. Applicando tali principi interpretativi al caso in esame, conseguono l'invalidità e la annullabilità della delibera qui oggetto di impugnativa.
Restano assorbiti gli altri motivi di impugnazione della delibera assembleare.
Posto che ai sensi dell'art.1130 bis c. I c.c. i condomini hanno diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese e di estrarne copia, tale diritto non può che essere riconosciuto anche al condomino . Tale obbligo di esibizione (il cui Parte_1 adempimento non è stato privato dal condominio su cui ricadeva il relativo onere) deve ritenersi esteso anche ai documenti giustificativi delle entrate perché l'obbligo di rendiconto, in generale
(art.263 c.p.c.), si estende a tutti i documenti giustificativi del rendiconto, anche quelli delle entrate.
La domanda avanzata in tal senso in primo grado va dunque accolta.
La nuova regolamentazione delle spese di lite di primo grado assorbe il quarto motivo di appello, relativo alla liquidazione delle spese di lite di primo grado operata dal tribunale in favore del . CP_1
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate secondo i parametri medi (vigenti)
e comunque (secondo il principio della domanda) nei limiti di quanto chiesto dal
Parte_1 nella nota specifica in atti, seguono la soccombenza (art.91 c.p.c.), con distrazione a favore dell'avv. Luca Bovino (difensore del fino all'introduzione dell'appello, che ne ha
Parte_1 fatto istanza nell'atto di appello e nel ricorso ex art.702bis c.p.c. quando era ancora difensore del ) per i compensi di primo grado e per quelli delle fasi di studio e di introduzione
Parte_1 dell'appello (fase con cui si è conclusa l'attività difensiva dell'avv. Bovino). Le spese di appello successive alla fase introduttiva dell'appello, dunque successive alla estinzione del mandato difensivo dell'avv. Bovino, vanno rimborsate al .
Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sullo appello avverso l'ordinanza ex art 702 ter c.p.c., emessa dal Tribunale di Taranto nel procedimento sommario ivi iscritto al n. 6531/2020 TG e pubblicata in data 26/05/2022, proposto da nei confronti del in Grottaglie Parte_1 Controparte_3
(TA) con atto di citazione notificato il 15.06.2022, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza appellata, annulla la delibera di approvazione del rendiconto relativo all'anno 2019 approvata dall'assemblea del condominio di in Grottaglie (TA) in data 17.07.2020; condanna lo stesso CP_3 condominio ad esibire a tutti i documenti giustificativi delle spese e delle Parte_1 entrate relative all'esercizio dell'anno 2019, compresi gli estratti conto bancari e le relative distinte di pagamento e bonifico relativi all'esercizio dell'anno 2019;
6 2) condanna il in a rimborsare a Controparte_3 CP_1 Parte_1
le spese di lite del primo grado di giudizio liquidate in € 145,50 per spese non
[...] imponibili ed € 4.835,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Luca Bovino (difensore del in primo grado); Parte_1
3) condanna il in a rimborsare a Controparte_3 CP_1 Parte_1
le spese di lite del secondo grado di giudizio, liquidate in € 1.696,00 per compensi di
[...] avvocato relativi alla fase di studio della controversia e di introduzione dell'appello oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge, in € 1.701,00 per compensi di avvocato relativi alla fase decisionale oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Luca Bovino delle sole spese relative alla fase di studio e alla fase di introduzione dell'appello.
Così deciso in Taranto, il 6.11.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Michele Campanale Dott. Pietro Genoviva
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede Distaccata di Taranto, in persona dei magistrati
1) dott. Pietro Genoviva Presidente
2) dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere
3) dott. Michele Campanale Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 265/2022 R.G. di appello avverso l'ordinanza ex art 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Taranto nel procedimento sommario ivi iscritto al n.6531/2020 RG e pubblicata in data 26/05/2022, pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi De Gregorio;
Parte_1
- appellante -
e
, in persona dell'amministratore pro tempore Controparte_1 avv. rappresentato e difeso da se stesso;
Parte_2
- appellato -
In data 08.03.2024, la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni di seguito riportate.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellante come da atto di appello richiamato nella precisazione delle conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, che tutte si impugnano e disconoscono, così provvedere: A) previamente sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza ex art. 283 c.p.c. attesa la manifesta gravità dei motivi di impugnazione;
B) nel merito riformare l'ordinanza impugnata e dichiarare nulla, o comunque annullabile, la deliberazione assembleare del 17/07/2020 avente ad oggetto l'approvazione del rendiconto di esercizio per l'anno 2019 del in;
c) ordinare in ogni Parte_3 CP_1 caso, al condominio, in persona dell'amministratore pro tempore, ad esibire tutti i documenti giustificativi delle spese di entrate relative all'esercizio 2019, ivi compresi gli estratti contabili con le relative distinte di pagamento e bonifico inerenti all'esercizio medesimo;
D) per l'effetto condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio CP_1 giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”;
1 Per la parte appellata come da comparsa di risposta richiamata nella precisazione delle conclusioni: “Voglia L'Ecc.ma Corte adita respinto ogni contrario così provvedere: Rigettare
l'appello proposto poiché preliminarmente inammissibile per motivi di cui sopra sempre preliminarmente dichiarare la nullità e/o inesistenza dell'appello proposto per difetto di procura in capo al procuratore dell'appellante. Rigettare l'appello proposto poiché improponibile e/o improcedibile e/o inammissibile oltre ad essere infondato in fatto e diritto per le causali di cui alla premessa. Confermare l'ordinanza impugnata RG N. 6531/2020, emessa dal Tribunale di Taranto. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore. In via istruttoria, si riporta a quanto già formulato”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 10.11.2020 conveniva in Parte_1 giudizio dinnanzi al Tribunale di Taranto il chiedendo Controparte_2 la dichiarazione di nullità o l'annullamento della delibera assembleare del 17/07/2020 con cui l'assemblea condominiale approvava il rendiconto relativo all'anno 2019, nonché la condanna del condominio alla consegna della documentazione richiesta invano all'amministratore. Si costituiva il eccependo preliminarmente l'intervenuta decadenza poichè CP_1
l'impugnazione proposta fuori termine, eccependo altresì l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, contestando infine nel merito la impugnazione della delibera assembleare.
Con ordinanza pubblicata il 26.05.2022 il tribunale dichiarava la domanda attorea improcedibile poiché dalla documentazione depositata, concernente l'esperimento di un procedimento di mediazione intercorso tra le parti in causa, non si poteva evincere alcun collegamento univoco tra “l'attestato di conclusione del procedimento/il verbale di mancata adesione della parte convocata” e la controversia in esame, per la mancanza di chiari riferimenti alla delibera condominiale in contestazione e dunque alla controversia oggetto del giudizio.
Con atto di citazione notificato il 15.06.2022 il ha appellato l'ordinanza allegando la Parte_1 violazione di legge e l'errata valutazione delle risultanze documentali in cui sarebbe incorso il tribunale nel dichiarare l'improcedibilità della domanda. Ha quindi riproposto le domande formulate in primo grado affinché la scrivente Corte decidesse nel merito delle domande. Si è costituito il eccependo l'inammissibilità dell'appello e contestandone la CP_1 fondatezza.
Il ha dedotto l'inammissibilità dell'appello perchè, a suo dire, con esso il CP_1 Parte_1 avrebbe chiesto di dichiararsi la nullità o annullarsi la delibera di approvazione del rendiconto
2019 mentre in primo grado avrebbe avanzato domanda di dichiarazione di nullità o di annullamento “dell'intera assemblea” (così in comparsa di risposta di appello).
L'assunto non è condivisibile.
Posto infatti che la causa petendi e il petitum dell'azione giudiziale vanno individuati dal contenuto complessivo dell'atto introduttivo di lite, si rileva che nel ricorso ex art.702bis c.p.c.
2 il ha argomentato solo sull'invalidità della delibera di approvazione del rendiconto Parte_1
2019. E questo deve, pertanto, intendersi l'oggetto del giudizio di primo grado, coincidente con la domanda reiterata con l'appello. Lo stesso , peraltro, deducendo in primo grado CP_1 che il ricorrente avrebbe “focalizzato tutto il suo ricorso sul bilancio, che era uno degli argomenti all'ordine del giorno, mentre nulla dice sugli altri ordini del giorno non indicandone le cause di annullabilità” (v. comparsa di risposta di primo grado, alla pag.1), ha ammesso che la domanda introduttiva di lite riguardava la sola delibera di approvazione del rendiconto 2019, oggetto del giudizio anche in appello. L'appello, pertanto, non contiene domande nuove, vietate dall'art.345 c.p.c.
Il condominio ha altresì dedotto l'inammissibilità dell'appello per difetto di prova del suo difensore.
Anche tale assunto non è condivisibile.
La procura in calce al ricorso ex art.702bis c.p.c. ed allegata in copia anche in appello, rilasciata in primo grado all'avv. Luca Bovino, all'epoca difensore del , conteneva espresso Parte_1 conferimento del potere di proporre appello. Consegue che legittimamente, ai sensi dell'art.83
c. IV c.p.c., l'avv. Bovino ha proposto appello in virtù della procura rilasciatagli in primo grado dal . Parte_1
Ciò premesso in rito, si rileva che con i primi tre motivi di appello il allega la omessa Parte_1 valutazione - da parte del tribunale - della documentazione prodotta a suo dire attestante l'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione della controversia, la violazione di legge in cui sarebbe incorso il tribunale non considerando che in caso di mancato espletamento del tentativo di mediazione l'art.5 D.Lg. n. 28/2010 prevedeva la rimessione delle parti in mediazione e non la dichiarazione di improcedibilità del giudizio, la violazione di legge in cui sarebbe altresì incorso il tribunale rilevando e dichiarando la improcedibilità della domanda nella decisione della causa, senza che l'improcedibilità delle domande attoree fosse stata rilevata dal tribunale o eccepita dal entro la prima udienza come previsto dall'art.5 CP_1
D.Lg. n.28/2010.
L'appello è condivisibile.
A parte la circostanza che l'eventuale mancanza di espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria avrebbe imposto comunque al tribunale di concedere il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, come previsto dall'art.5 D.Lg. n.28/2010, non consentendo l'art.5 D.Lg. n. 28/2010 la dichiarazione immediata di improcedibilità della domanda, si rileva che il mancato espletamento del tentativo di mediazione non è stato rilevato dal tribunale entro la prima udienza, né è stata l'improcedibilità eccepita entro lo stesso termine dal condominio.
Esaminando infatti le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza e la successiva ordinanza del tribunale, non risulta che il tribunale abbia ivi rilevato il mancato espletamento del tentativo di mediazione.
3 Parimenti, dalle note scritte ex art. 221 c. IV D.L. n.34/2020, non risulta aver il CP_1 sollevato eccezione di improcedibilità delle domande proposto con il ricorso introduttivo di lite per il mancato espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione.
L'eccezione di improcedibilità è stata sollevata dal in comparsa di risposta, ma non CP_1 con riferimento all'impugnazione della delibera di approvazione del rendiconto 2019 oggetto del giudizio e con riferimento alla mancata consegna della documentazione giustificativa delle spese e delle entrate. Esaminando infatti la comparsa di risposta di primo grado, si rileva che il
, dopo aver ivi premesso che il ricorrente avrebbe chiesto “la nullità dell'intera CP_1 assemblea senza mai determinare l'oggetto della domanda”, dopo aver premesso altresì che lo stesso ricorrente avrebbe focalizzato “tutto il suo ricorso sul bilancio, che era uno degli argomenti all'ordine del giorno, mentre nulla dice sugli altri ordini del giorno non indicandone le cause di annullabilità”, che “per quanto attiene agli altri punti all'ordine del giorno di cui alla presunta assemblea la stessa comunque risulta impugnata per la prima volta con il ricorso”, ha eccepito “l'improcedibilità della domanda relativamente agli ordini del giorno per difetto di mediazione”.
Deducendo che per gli altri punti all'ordine del giorno, cioè i punti dell'o.d.g. diversi da quello relativo all'approvazione del rendiconto del 2019, l'impugnazione delle relative delibere sarebbe stata proposta la prima volta con il ricorso, il ha inteso affermare che prima CP_1 del ricorso giudiziale non erano state le dette delibere oggetto di impugnazione con il tentativo di mediazione (che costituisce comunque una manifestazione della volontà di impugnazione).
Eccependo “l'improcedibilità della domanda relativamente agli ordini del giorno per difetto di mediazione” e collegando tale eccezione alla premessa (cioè che la impugnazione delle delibere relative agli altri punti all'ordine del giorno sarebbe stata proposta la prima volta con il ricorso), si ritiene che il , adducendo la mancanza di espletamento del tentativo CP_1 di mediazione, non si sia riferito alla delibera di approvazione del rendiconto 2019 oggetto del presente giudizio ma alle delibere relative agli altri punti allo ordine del giorno.
Si ritiene, peraltro, che la documentazione prodotta e relativa alla mediazione espletata attenga comunque all'oggetto del presente giudizio.
Se è vero infatti che nel verbale di mediazione non vi è un esplicito riferimento alla delibera (di approvazione del rendiconto 2019) oggetto di impugnazione in questa sede, considerato tuttavia che non risultavano e non risultano pendenti tra le parti altre controversie e che il CP_1 si è astenuto dall'indicare a quale altra controversia si riferirebbe il tentativo di mediazione comunque espletato, si deve presumere che detto tentativo si riferisca alle domande oggetto del ricorso ex art.702bis c.p.c. Consegue che tali domande vadano decise nel merito.
Nel merito le domande attoree, riproposte in appello in modo analitico e specifico, sono condivisibili.
Il allega innanzitutto la violazione dell'art.1130 bis c.c. in cui sarebbe incorso lo Parte_1 amministratore condominiale e poi l'assemblea nell'approvare il rendiconto relativo all'anno
2019 poiché detto rendiconto non contenente il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota esplicativa, previsti dall'articolo suddetto. L'attore allega altresì la mancanza di
4 indicazione dei dati inerenti alla situazione patrimoniale, ai fondi disponibili e alle eventuali riserve.
Il motivo di impugnazione della delibera è fondato.
Prescritti dall'art.1130 bis c.c. per consentire ai singoli condomini di comprendere le voci di entrata e di uscita, le quote di ripartizione delle spese e la situazione patrimoniale del condominio, compresa l'esistenza di fondi disponibili e di riserve, dette componenti nel caso in esame sono mancanti consistendo il rendiconto approvato dal condominio (v. copia prodotta dal ) in un mero elenco e sommatorie di spese e versamenti che non è possibile Parte_1 verificare per la mancanza del registro di contabilità in cui i singoli versamenti e le singole spese avrebbero dovuto essere annotati in modo analitico (art.1130 n.8 c.c.). Il rendiconto si riduce ad una semplice elencazione di voci, prive peraltro di informazioni e di riscontro documentale, informazioni e riscontri che sarebbero necessari per verificare l'operato dello amministratore.
Parimenti, la mancanza del riepilogo finanziario non consente di verificare l'esistenza o meno di liquidità.
Se è vero che la contabilità tenuta dall'amministratore non richiede forme rigorose analoghe a quelle previste per i bilanci delle società essendo invece sufficiente che essa sia idonea a rendere intellegibile ai condòmini le voci di entrata e di spesa, con le quote di partecipazione (cfr. Cass. civ. sez. VI 18.01.2023 n. 1370, Cass. civ. sez. II 7.07.2000 n.9099), la mancanza del registro di contabilità e del riepilogo finanziario e la mera elencazione di voci attive e passive impediscono tale intellegibilità.
Il allega altresì l'invalidità del rendiconto perché redatto secondo il criterio di Parte_1 competenza (circostanza pacifica perché ammessa dal nella comparsa di risposta CP_1 di primo grado), criterio non idoneo a rendere intellegibili la reale situazione contabile e patrimoniale del . CP_1
Anche tale motivo di impugnazione della delibera è condivisibile.
Premesso infatti che la redazione del rendiconto deve essere tale da facilitare il controllo dei dati da parte dei condomini che non hanno specifiche competenze, rendendo intellegibili le voci di entrata e di uscita, che il rendiconto è funzionale all'esigenza di porre i condomini in condizione di sapere come sono stati concretamente spesi i soldi versati con il conseguente diritto, di questi ultimi, all'informazione e il corrispondente obbligo dell'amministratore di mettere a disposizione degli stessi la documentazione giustificativa delle spese ivi indicata, che il rendiconto deve consentire ai condomini (che, generalmente, non hanno conoscenze approfondite sul come un bilancio debba essere formato e letto) di poter controllare le voci di entrata e di spesa, anche con riferimento alla specificità delle partite, il conto consuntivo della gestione condominiale non deve essere strutturato in base al principio della competenza, bensì a quello di cassa. L'inserimento della spesa va, pertanto, annotato in base alla data dello effettivo pagamento, così come l'inserimento dell'entrata va annotato in base alla data della effettiva corresponsione, perché in tal modo si rende intellegibile per i condomini la reale situazione contabile del . La mancata applicazione del criterio di cassa è idonea a inficiare CP_1 sotto il profilo della chiarezza, dalla quale non si può prescindere, il rendiconto (cfr. Cass. civ.
5 sez. II 30.10.2018 n. 27639, Cass. civ. sez. II 9.05.2011 n.10153). In particolare, non rendendo intelligibili le voci di entrata e di spesa e le quote spettanti a ciascun condomino, non si evidenzia la reale situazione contabile. Applicando tali principi interpretativi al caso in esame, conseguono l'invalidità e la annullabilità della delibera qui oggetto di impugnativa.
Restano assorbiti gli altri motivi di impugnazione della delibera assembleare.
Posto che ai sensi dell'art.1130 bis c. I c.c. i condomini hanno diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese e di estrarne copia, tale diritto non può che essere riconosciuto anche al condomino . Tale obbligo di esibizione (il cui Parte_1 adempimento non è stato privato dal condominio su cui ricadeva il relativo onere) deve ritenersi esteso anche ai documenti giustificativi delle entrate perché l'obbligo di rendiconto, in generale
(art.263 c.p.c.), si estende a tutti i documenti giustificativi del rendiconto, anche quelli delle entrate.
La domanda avanzata in tal senso in primo grado va dunque accolta.
La nuova regolamentazione delle spese di lite di primo grado assorbe il quarto motivo di appello, relativo alla liquidazione delle spese di lite di primo grado operata dal tribunale in favore del . CP_1
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate secondo i parametri medi (vigenti)
e comunque (secondo il principio della domanda) nei limiti di quanto chiesto dal
Parte_1 nella nota specifica in atti, seguono la soccombenza (art.91 c.p.c.), con distrazione a favore dell'avv. Luca Bovino (difensore del fino all'introduzione dell'appello, che ne ha
Parte_1 fatto istanza nell'atto di appello e nel ricorso ex art.702bis c.p.c. quando era ancora difensore del ) per i compensi di primo grado e per quelli delle fasi di studio e di introduzione
Parte_1 dell'appello (fase con cui si è conclusa l'attività difensiva dell'avv. Bovino). Le spese di appello successive alla fase introduttiva dell'appello, dunque successive alla estinzione del mandato difensivo dell'avv. Bovino, vanno rimborsate al .
Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sullo appello avverso l'ordinanza ex art 702 ter c.p.c., emessa dal Tribunale di Taranto nel procedimento sommario ivi iscritto al n. 6531/2020 TG e pubblicata in data 26/05/2022, proposto da nei confronti del in Grottaglie Parte_1 Controparte_3
(TA) con atto di citazione notificato il 15.06.2022, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza appellata, annulla la delibera di approvazione del rendiconto relativo all'anno 2019 approvata dall'assemblea del condominio di in Grottaglie (TA) in data 17.07.2020; condanna lo stesso CP_3 condominio ad esibire a tutti i documenti giustificativi delle spese e delle Parte_1 entrate relative all'esercizio dell'anno 2019, compresi gli estratti conto bancari e le relative distinte di pagamento e bonifico relativi all'esercizio dell'anno 2019;
6 2) condanna il in a rimborsare a Controparte_3 CP_1 Parte_1
le spese di lite del primo grado di giudizio liquidate in € 145,50 per spese non
[...] imponibili ed € 4.835,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Luca Bovino (difensore del in primo grado); Parte_1
3) condanna il in a rimborsare a Controparte_3 CP_1 Parte_1
le spese di lite del secondo grado di giudizio, liquidate in € 1.696,00 per compensi di
[...] avvocato relativi alla fase di studio della controversia e di introduzione dell'appello oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge, in € 1.701,00 per compensi di avvocato relativi alla fase decisionale oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Luca Bovino delle sole spese relative alla fase di studio e alla fase di introduzione dell'appello.
Così deciso in Taranto, il 6.11.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Michele Campanale Dott. Pietro Genoviva
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