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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/11/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9641/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il 1° luglio 1980 (C.F.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Rita ROSSI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio Bologna, via Alessandro Cervellati, n. 3; e
nato a [...] il 1° giugno 1981 (C.F.: , rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Gilda Luana DE FATICO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Bologna, via Santo Stefano, n. 29;
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 28 ottobre 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso proposto l'8 luglio 2025 le parti hanno congiuntamente chiesto la separazione personale. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 28 ottobre 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio il 10 ottobre 2015 a Monte San Pietro (BO). Dall'unione è nata , il [...]. Per_1 La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 21 luglio 2025.
pagina 1 di 4 La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti le spese di lite debbono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il 1° luglio Parte_1 1980 e nato a [...] il 1° giugno 1981, unitisi in matrimonio il 10 ottobre 2015 a CP_1 Monte San Pietro (BO), atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune N. 18, Parte 2, Serie A, anno 2015; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) affida a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo le decisioni di maggiore Per_1 interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui la minore si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca la minore con la madre alla quale, per l'effetto, assegna la casa coniugale, sita a Bologna (BO) in via Lombardia n. 28, condotta in locazione;
3) prende atto che le parti hanno concordato che:
- dal momento in cui il marito lascerà la casa familiare, la moglie se ne accollerà integralmente il canone di locazione;
- il signor si trasferirà in altra abitazione entro trenta giorni dalla firma del ricorso, CP_1 portando con sé i propri beni ed effetti personali;
4) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia, curandone l'accompagnamento e il prelievo alle attività programmate (sport, inglese e/o catechismo):
- a fine settimana alterni dal sabato mattina, quando andrà a prendere la minore presso l'abitazione materna entro le ore 9:30, fino al lunedì mattina successivo quando la riaccompagnerà direttamente a scuola;
- nella settimana in cui il week-end è di spettanza paterna, il mercoledì dall'uscita da scuola fino alle ore 16.00 quando riaccompagnerà la minore presso l'abitazione dei nonni materni;
nell'altra il lunedì dall'uscita da scuola sino al martedì mattina, quando riaccompagnerà la minore direttamente a scuola, nonché il mercoledì dall'uscita da scuola fino alle ore 16.00 quando riaccompagnerà la minore presso l'abitazione dei nonni materni;
- nelle festività natalizie ad anni alterni il 25 e il 26 dicembre oppure il 31 dicembre e Capodanno;
- nelle vacanze pasquali alternando ogni anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- in estate, al pari della madre, due settimane non consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di disaccordo negli anni dispari deciderà la madre, negli anni pari deciderà il padre;
- il giorno del suo compleanno lo festeggerà insieme a entrambi i genitori;
Per_1
- in occasione del proprio compleanno, ciascun genitore lo trascorrerà con la figlia;
- la minore trascorrerà il giorno della Festa della Mamma con la madre e il giorno della Festa del Papà con il padre.
pagina 2 di 4 5) prende atto che le parti hanno concordato che trascorra almeno una settimana con i nonni Per_1 materni e una settimana con i nonni paterni, salvo la possibilità, previo accordo, di inserire un'ulteriore settimana con gli uni e gli altri;
6) a far data dal deposito della domanda dispone che il signor orrisponda, entro il giorno CP_1 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, alla signora , a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento ordinario di , sino all'indipendenza economica della stessa, la somma mensile di Per_1 550,00 euro rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della figlia (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 7) a far data dal deposito del ricorso dispone che i genitori si facciano carico del 50% ciascuno delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
pagina 3 di 4 8) prende atto che per intercorso accordo tra le parti l'Assegno Unico Universale relativo alla minore, ovvero ogni altra forma di contribuzione che lo Stato vorrà prevedere, anche in futuro, quale sussidio per la prole, verrà percepito integralmente dalla signora;
Pt_1
9) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di essere economicamente indipendenti e autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di assegno di mantenimento;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 29 ottobre 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il 1° luglio 1980 (C.F.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Rita ROSSI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio Bologna, via Alessandro Cervellati, n. 3; e
nato a [...] il 1° giugno 1981 (C.F.: , rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Gilda Luana DE FATICO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Bologna, via Santo Stefano, n. 29;
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 28 ottobre 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso proposto l'8 luglio 2025 le parti hanno congiuntamente chiesto la separazione personale. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 28 ottobre 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio il 10 ottobre 2015 a Monte San Pietro (BO). Dall'unione è nata , il [...]. Per_1 La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 21 luglio 2025.
pagina 1 di 4 La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti le spese di lite debbono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il 1° luglio Parte_1 1980 e nato a [...] il 1° giugno 1981, unitisi in matrimonio il 10 ottobre 2015 a CP_1 Monte San Pietro (BO), atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune N. 18, Parte 2, Serie A, anno 2015; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) affida a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo le decisioni di maggiore Per_1 interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui la minore si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca la minore con la madre alla quale, per l'effetto, assegna la casa coniugale, sita a Bologna (BO) in via Lombardia n. 28, condotta in locazione;
3) prende atto che le parti hanno concordato che:
- dal momento in cui il marito lascerà la casa familiare, la moglie se ne accollerà integralmente il canone di locazione;
- il signor si trasferirà in altra abitazione entro trenta giorni dalla firma del ricorso, CP_1 portando con sé i propri beni ed effetti personali;
4) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia, curandone l'accompagnamento e il prelievo alle attività programmate (sport, inglese e/o catechismo):
- a fine settimana alterni dal sabato mattina, quando andrà a prendere la minore presso l'abitazione materna entro le ore 9:30, fino al lunedì mattina successivo quando la riaccompagnerà direttamente a scuola;
- nella settimana in cui il week-end è di spettanza paterna, il mercoledì dall'uscita da scuola fino alle ore 16.00 quando riaccompagnerà la minore presso l'abitazione dei nonni materni;
nell'altra il lunedì dall'uscita da scuola sino al martedì mattina, quando riaccompagnerà la minore direttamente a scuola, nonché il mercoledì dall'uscita da scuola fino alle ore 16.00 quando riaccompagnerà la minore presso l'abitazione dei nonni materni;
- nelle festività natalizie ad anni alterni il 25 e il 26 dicembre oppure il 31 dicembre e Capodanno;
- nelle vacanze pasquali alternando ogni anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- in estate, al pari della madre, due settimane non consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di disaccordo negli anni dispari deciderà la madre, negli anni pari deciderà il padre;
- il giorno del suo compleanno lo festeggerà insieme a entrambi i genitori;
Per_1
- in occasione del proprio compleanno, ciascun genitore lo trascorrerà con la figlia;
- la minore trascorrerà il giorno della Festa della Mamma con la madre e il giorno della Festa del Papà con il padre.
pagina 2 di 4 5) prende atto che le parti hanno concordato che trascorra almeno una settimana con i nonni Per_1 materni e una settimana con i nonni paterni, salvo la possibilità, previo accordo, di inserire un'ulteriore settimana con gli uni e gli altri;
6) a far data dal deposito della domanda dispone che il signor orrisponda, entro il giorno CP_1 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, alla signora , a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento ordinario di , sino all'indipendenza economica della stessa, la somma mensile di Per_1 550,00 euro rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della figlia (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 7) a far data dal deposito del ricorso dispone che i genitori si facciano carico del 50% ciascuno delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
pagina 3 di 4 8) prende atto che per intercorso accordo tra le parti l'Assegno Unico Universale relativo alla minore, ovvero ogni altra forma di contribuzione che lo Stato vorrà prevedere, anche in futuro, quale sussidio per la prole, verrà percepito integralmente dalla signora;
Pt_1
9) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di essere economicamente indipendenti e autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di assegno di mantenimento;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 29 ottobre 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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